La
microsoft e l’abuso di posizione dominante nella Decisione del
Tribunale di primo grado della Comunità europea del 17 settembre
2007 (causa T-201/04)
di
Dott.
Agostino Taverna
Il Tribunale di primo grado CE ha confermato, con una recente
pronuncia, le pesanti sanzioni comminate dalla Commissione europea
alla società Microsoft. Al colosso di Redmond, infatti, è
stata confermata una sanzione pari a 497 milioni di euro. La
violazione contesta è quella di abuso di posizione dominante, ai
sensi dell’art. 82 del Trattato CE, oltre la violazione dell’art. 54
dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).
Preliminarmente, all’esame della pronuncia de qua discimur,
bisogna precisare che la tutela della libera concorrenza rientra, da
sempre, tra gli obiettivi dell’Unione Europea, essendo strettamente
connessa agli obiettivi economici del progetto con cui prese avvio
il processo comunitario. Tali obiettivi sono plasmati da una
concezione liberista del mercato, concezione che non può non
richiamare concetti quali la libera iniziativa economica o
l’autonomia degli operatori del mercato che, proprio grazie alla
“leale concorrenza”, possono essere realmente garantiti all’interno
dell’Unione.
L’art. 3 lettera g) del Trattato, infatti, sancisce che
l’azione della Comunità è intesa a garantire che la concorrenza non
venga falsata nel mercato comunitario, riportando tale obiettivo
nelle più ampie finalità riconosciute dall’art. 2 del Trattato
stesso. La concorrenza libera e leale, nell’ottica liberista delle
moderne economie, svolge un ruolo peculiare nel funzionamento del
mercato, consentendo agli “attori” dello stesso, siano essi imprese
o consumatori, di agire senza dover sopportare il peso di accordi o
pratiche che possano falsare i processi economici avvantaggiando
grandemente alcuni a discapito di altri. Proprio in quest’ottica già
il Trattato di Roma conteneva due norme, gli artt. 85 e 86,
diventati poi, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di
Amsterdam, gli artt. 81 e 82, il cui contenuto segna il passo della
politica comunitaria, individuando quali siano le “intese” e gli
“accordi vietati”, quali i comportamenti che determinino un “abuso
di posizione dominante” e, soprattutto, quale Autorità comunitaria
debba farsi garante della loro applicazione: la Commissione europea.
Gli articoli in questione hanno come destinatari proprio le imprese,
le quali, stipulando degli accordi sia di tipo verticale che
orizzontale, potrebbero falsare le regole del mercato a proprio
vantaggio, distorcendo, così, le politiche comunitarie e ledendo,
indirettamente, gli interessi dei consumatori.
La pronuncia oggi in esame prende vita da un procedimento avviato
innanzi al Tribunale di primo grado della Comunità europea (causa
T-201/04), promosso dalla stessa Microsoft Corporation, a
seguito della decisione adottata il 24 marzo 2004 dalla Commissione
europea che riteneva che il colosso statunitense avesse violato
l’art. 82 del Trattato e l’art. 54 dell’Accordo sullo spazio
economico europeo.
La Commissione, infatti, riteneva Microsoft colpevole di aver
posto in essere due comportamenti gravemente illeciti sotto il
profilo concorrenziale. Il primo comportamento contestato consisteva
nel rifiuto di Microsoft di fornire ad imprese concorrenti le
informazioni relative alla interoperabilità, non consentendo,
quindi, che venissero sviluppati, con riferimento al mercato dei
sistemi operativi dedicati ai server dei “gruppi di lavoro”, dei
prodotti in grado di fare concorrenza a quelli del colosso
statunitense. Nello specifico la Commissione aveva imposto alla
Microsoft di rendere note le specifiche dei suoi protocolli di
comunicazione client/server e server/server a quanti
avessero voluto sviluppare e distribuire sistemi operativi per
“gruppi di lavoro”. La linea difensiva della Microsoft
verteva sul fatto che questa prescrizione avrebbe comportato una
discovery: rendere pubblici i cosiddetti “codici sorgente” dei
propri programmi, ovvero il cuore della propria essenza.
Il Tribunale di primo grado della Comunità europea, però, ha
precisato che la Commissione non aveva ordinato a Microsoft
di rendere pubblico il codice sorgente ai suoi concorrenti,
e che la pubblicazione dei protocolli di comunicazione client/server
e server/server a quanti avessero voluto sviluppare e
distribuire sistemi operativi per “gruppi di lavoro”, non avrebbe
comportato una simile conseguenza.
Si legge nella sentenza in questione che «…l’assenza
di tale interoperabilità ha l’effetto di rafforzare la posizione di
Microsoft sul mercato e comporta il serio rischio che la concorrenza
venga eliminata…». Ancora, il Tribunale ha avuto modo di
precisare che «...affinché un rifiuto opposto da chi sia titolare
di diritti di proprietà intellettuale possa essere considerato un
abuso di posizione dominante, devono essere soddisfatte tre
condizioni: a) il rifiuto deve riguardare un prodotto o un servizio
indispensabile all’esercizio di un’attività in un mercato vicino; b)
il rifiuto deve essere tale da escludere ogni effettiva possibilità
di concorrenza su quel mercato; c) il rifiuto deve essere in grado
di impedire l’ingresso nel mercato di un nuovo prodotto per il quale
ci possa essere potenziale richiesta da parte del consumatore.
Qualora le sopradette circostanze siano presenti, il rifiuto di
concedere una licenza può costituire un abuso di posizione
dominante, sempre che non sia oggettivamente giustificato...».
Ad avviso del Tribunale la condotta tenuta dalla Microsoft ha
avuto come conseguenza quella di rafforzare la propria posizione sul
mercato, comportando il serio rischio che la concorrenza venisse
eliminata.
Il secondo comportamento contestato alla Microsoft consisteva
nel fatto di aver imposto, per l’acquisto di propri sistemi
operativi, dei quali era il produttore leader, l’acquisto
congiunto del programma Windows Media Player, programma che
poteva essere benissimo venduto singolarmente, sia da Microsoft,
sia da altre imprese concorrenti. Siamo in presenza di una clausola
che restringe la concorrenza tra produttori diversi (interbrand),
in particolare, una vendita cosiddetta tying o vendita
gemellata, in quanto accanto alla vendita del bene “desiderato” dal
consumatore viene accostata la vendita di un prodotto che in origine
non è “desiderato” dallo stesso.
Il Tribunale, anche in questo caso, ha condiviso la decisione della
Commissione, laddove si precisa che l’offerta della sola versione di
Windows abbinata a Windows Media Player ha avuto come
conseguenza quella di falsare il giuoco della concorrenza, colpendo
direttamente i produttori ed i fornitori di altri lettori di
media concorrenti.
La sentenza del Tribunale di primo grado della Comunità europea,
infine, si discosta dall’orientamento propugnato dalla Commissione,
la quale richiedeva anche la nomina di un monitoring trustee
indipendente che potesse accedere ad informazioni, documenti e
codice sorgente dei prodotti di Microsoft. Questa ipotesi è
stata ritenuta troppo lesiva del diritto alla riservatezza e
segretezza.
Reggio Calabri, lì 13.12.2007
Dott. Agostino Taverna