Una pronuncia del
Giudice di Pace di Catanzaro che potrebbe dare soddisfazione
a tanti utenti, qualora il precedente si ripetesse.
Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ritenuto
di concedere un risarcimento per danno esistenziale
causato ad un utente in conseguenza dello stress subito, con
riflessi nella vita di relazione.
Si deve considerare, si legge in sentenza che,
"secondo i più recenti orientamenti dottrinari e
giurisprudenziali, una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 2059 c.c. ha aperto la strada alla risarcibilità dei
danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi di
rango costituzionale inerenti la persona che, pur non avendo una
valutazione economica, possono condurre ad un pregiudizio nella
quotidianità di un soggetto."
Non
vi è dubbio nel caso specifico trattato che, in conseguenza
dell’inadempimento contrattuale della società fornitrice del
servizio di connessione ADSL, e del comportamento tenuto dalla
società che ha dimostrato indifferenza ed insensibilità, non
fornendo alcun riscontro alle varie richieste e solleciti, si è
determinato nell'utente uno stato di stress, ansia, nervosismo e
preoccupazione, con conseguenti disagi affrontati anche per
sollecitare la società ad adempiere.
Da ciò ne deriva una serie di situazioni che sono
andate ad incidere negativamente per diversi mesi sulla qualità
della vita dell’utente stesso.
Ne
consegue il diritto al risarcimento di cui sopra.
Reggio
Calabria, lì 14.09.2007
Avv. Bruno Fiammella