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Avv.
Bruno Fiammella
www.fiammella.it
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| Novità in tema di
ICT Law |
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Il Processo Telematico
di
Bruno Fiammella
1. Un cambiamento
strutturale
Con il
decreto del Ministro della Giustizia del 13 febbraio 2001 n. 123 il legislatore
ha posto la prima pietra di quello che è stato comunemente definito “il processo
telematico”. Una piccola premessa: l’approccio dato a questo intervento è
volutamente poco tecnico, in modo da consentire a tutti di iniziare ad entrare
in confidenza con i nuovi concetti relativi all’informatizzazione della
giustizia.
Il
testo in esame
completa ed integra l’intera normativa sul documento informatico e sulla firma
digitale e rappresenta la prima concreta applicazione, da parte
dell’amministrazione della giustizia, dei principi in materia di
informatizzazione nell’attività della Pubblica Amministrazione già dettati
dall’articolo 15 della legge 15/03/1997 n. 59 e dal D.P.R. 513/1997 e ss.
modifiche.
L’espressione “processo telematico”, utilizzata dal legislatore, ha contribuito,
prima facie, a far nascere un equivoco in coloro che spesso con poca
attenzione si confrontano con le nuove problematiche che il diritto
dell’informatica pone. Con tale espressione infatti non si sono volute
predisporre nuove regole per la disciplina delle fasi del processo, ma si è
voluta attribuire alle parti, al giudice, ed alla cancelleria la possibilità di
comunicare e di notificare gli atti del processo come documenti informatici,
introducendo un regolamento che fosse strumentale all’uso degli strumenti
informatici.
Si potrebbe pensare che possano sorgere dei
problemi relativi all’utilizzo di tali procedure all’interno di un modello già
costruito e strutturato da parte del legislatore. In realtà, un’analisi più
approfondita dell’intera normativa processual civilistica ci consente di
asserire che questo regolamento nulla toglie o modifica rispetto alla struttura
di base del nostro codice,
ma al contrario, ne diviene a tratti una normale evoluzione dettata dal
progresso tecnologico. Quelle che potrebbero apparire come novità introdotte dal
dec. min. 123/2001, sono in realtà delle concrete applicazioni di disposizioni
già previste nel nostro codice di procedura civile.
Ad esempio, la lettura dell’art. 151
delle disposizioni di att. del cod. proc. civ. prevede che il giudice possa
prescrivere anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la
notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla
legge. E’ proprio la presenza di questo termine, “diverso” che ha dato in un
certo senso il “la”, consentitemi questa espressione, alla formulazione di
procedure come quelle di cui si discute in questo corso di formazione.
Quale,
quindi, il cambiamento generato da questa scelta ?
Innanzitutto una riduzione dei tempi (notifica dell’atto, consultazione del
fascicolo direttamente dallo studio, etc.) e dei costi. Altra innegabile
conseguenza sarà quella di provvedere alla necessità di aggiornamento del
personale del tribunale sotto il profilo della impostazione del tradizionale
metodo di lavoro. Non dimentichiamo che l’approccio alla tecnologia richiede
sempre un elevato grado di umiltà da parte di tutti gli operatori che per la
prima volta si relazionano utilizzando una procedura, per molti, nuova.
Problema più delicato sarà invece quello
relativo alla necessità di aggiornamento cui andranno incontro gli studi legali.
Lo svecchiamento del tradizionale metodo di lavoro all’interno di strutture,
spesso ancora costruite in forma arcaica, richiederà un processo di adattamento
che, partendo dal “dominus” coinvolga tutto l’intero apparato
organizzativo, includendo, con questa espressione, sia i soci che i praticanti
che i collaboratori. Questa trasformazione genererà, in prospettiva, un nuovo
“gap” tra professionisti.
Se fino ad oggi la differenziazione è stata
dettata dall’esperienza o dalla competenza, accanto a questi due elementi si
affiancherà quello della informatizzazione delle procedure. Uno studio
informatizzato infatti, costituisce già oggi un interlocutore privilegiato per
le aziende, e lo sarà per le pubbliche amministrazioni e per alcuni privati
avvezzi alla tecnologia.
2. Il
testo di legge
Tralasciando questo tipo di considerazioni, andiamo ad analizzare un pò più
nello specifico il testo di legge. Due i richiami principali del regolamento: da
un lato l’articolo 2 comma I che prevede, sia pure come facoltà, quella
di procedere alla “formazione, la comunicazione e la notificazione di atti
del processo civile mediante documenti informatici e telematici”. Dall’altro
l’art. 4 comma I che esprime il principio destinato ad avere le ricadute più
rilevanti sul piano strettamente processuale in quanto stabilisce che “tutti
gli atti e i provvedimenti del processo possono essere redatti in forma di
documenti informatici sottoscritti con firma digitale”.
Si
potrà notare, relativamente a quanto affermato in apertura, che queste
disposizioni altro non sono che una rivisitazione di quanto già previsto dal
codice di proc. civile che, grazie al disposto degli art. 121 e 123, dispone la
cosiddetta “libertà delle forme”.
La domanda a questo punto da porsi è quella
di comprendere in che modo, ed è poi la cosa che maggiormente ci interessa, si
concretizza tutto quanto esposto dal decreto 123/2001.
La trasmissione e la notificazione degli atti
formati tramite firma digitale è effettuata per via telematica attraverso un
sistema informatico chiuso, ovvero non accessibile da altri elaboratori:
si tratta del cosiddetto “sistema informatico civile”, che è definito
come il “sotto insieme del dominio giustizia mediante il quale
l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile”.
L’amministrazione della giustizia dunque, secondo le modalità che verranno
specificate nel successivo regolamento di cui all’art. 3, comma 3, del decreto
n. 123/2001, tratterà in via informatica e telematica i dati relativi ai
procedimenti, attraverso delle modalità che siano in grado di assicurare:
a)
l’individuazione dell’ufficio giudiziario e del procedimento
b)
l’individuazione del soggetto che inserisce modifica o comunica l’atto
c)
l’avvenuta ricezione o comunicazione dell’atto
d)
l’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario
A tale
sistema potranno accedere soltanto i difensori delle parti, gli ufficiali
giudiziari per le attività previste dal regolamento, i magistrati.
E qui
si impone una riflessione: il sistema per come è strutturato sembra non
consentire l’accesso alla parte, contravvenendo quindi a quanto previsto dal
normale iter procedurale; resta comunque sempre la possibilità di consultare il
fascicolo cartaceo o di avvalersi dell’accesso al sistema informatico civile
tramite la cancelleria.
Su questo punto come è ovvio ritenere, si incontrano e scontrano nello stesso
tempo le esigenze di garantire un esplicito diritto della parte e la necessità
ed esigenza di sicurezza nell’accesso ai dati giudiziari che non può non essere
considerata.
Quello
che più interessa, al di là di ogni considerazione tecnico normativa, è riuscire
a cogliere cosa questa piccola rivoluzione comporterà e quali saranno i concreti
vantaggi di cui beneficeranno i principali fruitori: cosa, in sostanza si potrà
fare avvalendosi di queste
procedure ? Un elenco di alcune possibilità:
-
iscrizione al ruolo
-
costituzione in giudizio
-
produzione di atti e supporti probatori
-
consultazione del fascicolo
-
richiesta di copia di atti
-
notificazioni e comunicazioni
ed
ancora, il procedimento prevede che si possa ottemperare ad alcune attività
cosiddette “di aula” quali:
- il
processo verbale
- il
deposito della relazione del C.T.U.
- la
redazione della sentenza
L’uso
delle nuove tecnologie all’interno del processo, per fare un esempio, si rivela
particolarmente utile nei casi in cui bisogna portare a conoscenza un atto del
procedimento ad un soggetto situato in un luogo diverso e notevolmente distante
da quello in cui è formato l’atto stesso.
L’implementazione della tecnologia tuttavia, richiede il superamento e la
comprensione di alcuni parametri dai quali non si può prescindere. Ad esempio,
occorre comprendere che esiste la necessità, affinché più sistemi dialoghino tra
loro, di utilizzare un protocollo ed un linguaggio che sia comprensibile a
tutti. Ecco perché, le emanande regole tecniche, con molta probabilità,
prevederanno uno standard tipico per il documento processuale, avente un
cosiddetto “formato” predefinito che non potrà non corrispondere ai parametri
previsti dall’Unione Europea. Tale scelta è determinata dalla necessità di
facilitare l’interscambio dei documenti per via telematica anche tra le varie
nazioni.
Attualmente sembra che il formato previsto non sia ne il classico “.doc” o
“.rtf” o “.pdf” con cui siamo abituati a lavorare, ma sarà il formato “xml”.
3.
L’avvocato, lo studio ed il Consiglio dell’Ordine
Il professionista dovrà necessariamente
dotarsi di alcune specifiche hardware e software quali un lettore di smart card
ed una smart card per firmare digitalmente i documenti, un antivirus aggiornato
(per altro già obbligatorio in virtù delle necessità di sicurezza e riservatezza
dei documenti),
una piccola applicazione software in grado di generare documenti secondo lo
standard predefinito dal Ministero.
Con questa strumentazione l’avvocato potrà
inviare atti e documenti agli uffici giudiziari, consultare i registri ed i
fascicoli d’ufficio e di parte, richiedere copia degli stessi, ricevere le
notificazioni da parte degli altri professionisti.
Presupposto indefettibile per fare tutto ciò
sarà quello, per ogni avvocato, di avere un proprio indirizzo di posta
elettronica, ma, non un semplice account, ma un indirizzo di posta elettronica
che preventivamente dovrà essere stato dichiarato presso il proprio Consiglio
dell’Ordine di appartenenza.
Il Consiglio, a sua volta, provvederà a
formare un elenco degli avvocati dotati di recapito postale elettronico. Tale
elenco fornirà informazioni relative allo stato dei difensori, in particolare
quelle relative al tipo di abilitazione posseduta, alle eventuali sospensioni o
sanzioni disciplinari a cui il professionista potrebbe essere sottoposto.
Oggetto
dell’attenzione non può quindi che essere la procura alle liti. L’art. 10 del
decreto ministeriale infatti prevede che: “se la procura alle liti e' stata
conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via
telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata
come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale”.
Tutto
quanto sin qui esposto trova perfetta armonizzazione attraverso la lettura del
testo normativo ove esso ci consenta di illustrare l’iter effettivo che compie
una qualsiasi richiesta di consultazione o di trasmissione atti dallo studio del
professionista fino alla cancelleria.
4. La
procedura di accesso e di trasmissione
E’ ineluttabile che il punto d’accesso debba
fornire quel minimo di sicurezza, stabilità e celerità strettamente legate alla
professionalità della funzione che è chiamato a svolgere.
Una volta che il professionista avrà
completato il documento processuale esso sarà firmato con firma digitale ed
inviato tramite posta elettronica al punto d’accesso del sistema del processo
telematico.
Il punto d’accesso, quindi, provvederà ad
interrogare il Consiglio dell’Ordine per verificare che l’e-mail del
professionista corrisponda a quella dallo stesso dichiarata al Consiglio di
appartenenza e, nello stesso tempo, attenderà risposta negativa circa la
presenza di eventuali sospensioni a cui potrebbe essere sottoposto l’avvocato
(sanzioni disciplinari, cancellazione dall’iscrizione etc.). In questo modo tra
l’altro, chi riceve un documento firmato con firma digitale dal professionista e
trasmesso tramite questo sistema avrà una doppia garanzia relativa al rispettivo
campo di competenza: da un lato quella del Certificatore di firma digitale,
dall’altro quella dell’Ordine di appartenenza.
E’ importante specificare che il software che
gestirà questo scambio di corrispondenza elettronica dovrà inviare al mittente
un avviso di ricevimento che costituirà la prova dell’avvenuta notificazione
indipendentemente dall’apertura effettiva del messaggio di posta elettronica da
parte del destinatario, ma unicamente sul presupposto che il messaggio è
arrivato nella disponibilità di quest’ultimo.
Il punto di accesso fungerà quindi da ponte
tra la singola postazione dell’Avvocato e la rete tramite la quale il documento
arriverà al Dominio Giustizia.
Lo stesso punto d’accesso, peraltro, dovrà
rispondere alle specifiche indicazioni tecniche che saranno contenute
nell’emanando regolamento in quanto è da escludere che il professionista si
possa servire dello stesso punto d’accesso che utilizza oggi per la normale
corrispondenza elettronica.
Tale scelta è stata effettuata perché allo
stato attuale, la sicurezza della rete internet e dei service-provider non è
sufficiente a garantire gli standard richiesti dalle particolari transazioni
documentali aventi ad oggetto atti di rilevanza giudiziaria. Sembra essere
difficile riporre la sicurezza e la fiducia delle transazioni ad un provider
qualsiasi presente sul mercato, né si può consentire al dominio avvocati di
creare una gateway su internet in quanto ciò determinerebbe, sotto il
profilo della sicurezza informatica, una debolezza all’interno del dominio
giustizia e quindi all’interno della stessa R.U.P.A.
Una volta certificata la qualità di soggetto
legittimamente esercente la professione, il punto di accesso inoltrerà il
documento o l’atto al gestore centrale. Il Gestore centrale è la porta
d’ingresso del Dominio Giustizia ed è il luogo nel quale il documento viene
smistato al singolo ufficio di destinazione. Così facendo il gestore d’accesso
segnalerà:
-
che un documento è stato inviato da
quel determinato Avvocato e non da un altro;
-
segnalerà al mittente che quel
documento da lui spedito o inoltrato, è giunto nella disponibilità del
destinatario.
Da questo momento il Ministero assumerà
l’onere che questo documento venga trasmesso alla cancelleria competente alla
quale è stato indirizzato. Tutto ciò è accompagnato da una marcatura temporale,
apposta dal gestore centrale, e che dovrà far fede in relazione alla data di
trasmissione e di ricezione del documento stesso ai fini della validità ed
opponibilità nei confronti dei terzi (ma su questo punto il dibattito è ancora
aperto).
L’interazione tra gestore centrale e gestore
locale serve non solo per l’inserimento di atti nel fascicolo, ma anche per la
consultazione, e permetterà di utilizzare dei criteri di ricerca multipli, in
base al fascicolo, o al giudice o alla data.
Il gestore locale riceverà il documento dal
gestore centrale. La prima cosa che il gestore locale dovrà verificare è se il
documento ricevuto è un atto da inserire in un fascicolo oppure se è una
richiesta di copia o di accesso al fascicolo informatico.
Effettuata questa bipartizione, risponderà di
conseguenza alla richiesta ed invierà al mittente la conferma della
disponibilità di quell’atto all’interno del fascicolo elettronico.
Seguendo questa procedura si andrà a formare
il fascicolo informatico che verrà via via incrementato nel corso del processo
dai successivi atti di parte nonché dai verbali di udienza e dai provvedimenti
del giudice. Ogni atto assumerà quindi una forma elettronica.
Stante
la necessità di assimilare nei giusti tempi i passaggi legati
all’informatizzazione, il decreto prevede esplicitamente (art.12) che la
formazione di tale fascicolo elettronico non elimina l’obbligo di quello su
supporto cartaceo. Si
assisterà dunque alla contemporanea esistenza di due fascicoli: cartaceo ed
informatico con conseguente incremento delle incombenze da parte delle
cancellerie. Ogni fascicolo informatico riceverà la stessa numerazione del
fascicolo cartaceo e
la cancelleria sarà tenuta a formare due indici, uno informatico ed uno
cartaceo. Nell’indice degli atti del fascicolo informatico dovranno essere
indicati anche i documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo.
Il
fascicolo informatico dovrà inoltre consentire la consultazione diretta
degli atti e dei documenti informatici in esso inseriti (art. 13). E questo
potrà avvenire sia on-line che direttamente nelle cancellerie che, così facendo,
si dovranno dotare di una postazione ad hoc.
Un
ulteriore ed importante eccezione è ancora prevista dall’art. 12 del regolamento
relativamente alla formazione del fascicolo informatico, esso prevede infatti
che la copia informatica degli atti cartacei può non essere effettuata ove
trattandosi di documenti probatori, e solo di questi (quindi non di altri atti
quali le memorie, le comparse, etc.) la procedura sia eccessivamente onerosa.
Questo nuovo limite è specificato dal successivo art. 13, comma 4 che specifica
come l’onerosità è rilevante quando il numero delle pagine da copiare è
superiore a 20 ed il formato del documento da copiare è diverso da quelli
indicati all’art. 3 comma 3.
5.
Alcuni problemi e questioni aperte
Esistono in conclusione, alcuni problemi e questioni ancora aperte relative a
delle procedure che il decreto della ministero non ha completamente risolto e
rispetto alle quali si attende con ansia l’emanazione del regolamento attuativo.
Alcune di queste sono più che altro di tipo organizzativo, come la trascrizione
di tutto il materiale cartaceo su supporto informatico, fattore che determinerà
un incremento in termini di tempo per l’attività svolta dalle cancellerie; la
modernizzazione di tutti gli uffici e la predisposizione di terminali adibiti
all’accesso pubblico (per le parti o per gli avvocati); la creazione
dell’infrastruttura necessaria da parte del Consiglio dell’ordine per gli
adempimenti di raccolta delle e-mail e per la creazione di un vero e proprio
dominio avvocati. Infine, ma non ultimo, un necessario cambio di mentalità.
Ed è
proprio su questo punto, a mio avviso, che andrà sensibilizzata la disponibilità
di tutti gli “utenti” di questa riforma. Dagli avvocati ai magistrati, agli
ufficiali giudiziari, alle cancellerie, ogni soggetto dovrà contribuire affinché
la sensibilizzazione e la disponibilità nell’approccio con le nuove tecnologie
non segni per il sistema giustizia un momento traumatico della sua evoluzione
(rischiando di diventare una involuzione), ma diventi un momento di confronto e
di crescita per tutti gli operatori verso una informatizzazione della procedura.
Così
facendo l’informatizzazione, contrariamente a quanto ritenuto dai più restii al
cambiamento, non sarà uno svilimento dell’attività professionale svolta, ma ne
testimonierà in termini di efficienza, tutta la sua validità ed efficacia.
Il principio è evidenziato dalla relazione tecnico-normativa di
accompagnamento al regolamento nella quale si legge che “il presente
regolamento non detta norme modificative delle disposizioni sostanziali
processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni ecc.),
bensì solo norme strumentali sull’uso di strumenti informatici e telematici
nel processo che si affiancheranno alle modalità ordinarie (su supporto
cartaceo)”.
Brescia, La new economy del processo civile sfida
telematica per il ministero, in Dir. e giust., 2001, n. 14, 37.
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