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Avv. Bruno Fiammella

www.fiammella.it

 

 
Novità in tema di  ICT Law

 

Le nuove tecnologie tra attività d’indagine e processo penale

 

Da alcuni anni si assiste sempre più spesso, all’interno del procedimento penale, di momenti in cui la tecnologia diventa protagonista. L’attività di ricerca di indizi, tracce, elementi di prova che potrebbero diventare tali in dibattimento, è svolta anche tra i computers, i telefonini, le chiavette usb, i cd, e tutto quanto sia fornito di una memoria capace di contenere dati ed informazioni. Ne scaturisce l’esigenza di comprendere da parte degli inquirenti e dalla difesa quale protocollo si dovrà utilizzare al fine di fornire un margine di scientificità all’operato, tanto da poter risultare ammissibile ed utilizzabile all’interno del processo penale.

 

Nello specifico, occorrerebbe regolamentare le modalità che consentano di individuare un metodo per: identificare un dato in formato digitale, preservarlo (dal tempo e dall’ignoranza), acquisirlo, analizzarlo, presentarlo in giudizio. Il primo passo, quello della identificazione e cernita delle informazioni rilevanti, è forse quello più delicato in quanto richiede una selezione, nel mare magnum delle informazioni presenti in un sistema informativo. Spesso, il materiale oggetto di selezione è enorme, basti pensare che, all’interno di un server aziendale, potrebbero essere custoditi documenti che, se stampati su carta, raggiungerebbero l’altezza di torri di 180 metri. Riuscire a rilevare qualcosa di utile potrebbe non essere semplice. Inoltre, per la difesa, sorge la domanda spontanea di capire chi possa garantire che, tra il materiale scartato, non si possano trovare delle informazioni utili per la tesi difensiva. Il criterio metrico adottato dal consulente, o dal perito, in questa fase, deve necessariamente essere documentato e tale da poter consentire una sua giustificazione relativamente alla selezione effettuata dei dati raccolti.

 

Fatta questa prima cernita (anche attraverso appositi tool, che necessariamente abbiano il codice sorgente “aperto”) occorre garantire l’immodificabilità del materiale posto sotto sequestro. Occorre cioè che, nella fase di rilevamento, non intervenga nessun fattore esterno che possa alterare minimamente l'originalità e l'integrità del documento che verrà poi sottoposto ad analisi ed a successiva valutazione. Il dato così rilevato deve potersi definire “puro” sotto il profilo della sua genuinità.

 

Se le attività peritali di tipo classico, come quelle connesse ad altri settori disciplinari della scienza (della medicina, della psichiatria, delle sofisticazioni alimentari, della balistica, dei rilievi ematologici, etc.) hanno acquisito, all’interno del processo penale, un certo grado di attendibilità e rilevanza, coadiuvate da anni di studi dottrinali e precedenti giurisprudenziali, al contrario, questa branca della scienza, si presenta nuova nei tribunali, negli uffici di procura e negli studi legali e peritali, ed avulsa dagli schemi tradizionali per sua stessa natura. Se è vero che è possibile confrontarsi con le procedure esistenti oltre oceano, è altrettanto vero che la diversità dei sistemi di civil law da quelli di common law, non consentono al sistema processuale italiano di acquisire, sic et simpliciter, i metodi utilizzati in un altro ordinamento giuridico, specialmente in uno così differente dal nostro come quello nord-americano.

 

Il vero mostro da combattere tuttavia, non è la scarsa conoscenza delle nuove tecnologie da parte di alcuni operatori, quanto la mancanza della volontà e della capacità di ascolto, di voler dare ascolto a chi, ogni tanto, fa rilevare all’interno di un processo che, forse, il tabulato telefonico non è attendibile, l’attività di sequestro non è stata svolta garantendo l’integrità dei dati, che le copie dei dischetti non sono conformi agli originali, , che la stampa di una pagina web non ha alcun valore probatorio, che alcuni accertamenti sono necessariamente “irripetibili” per loro stessa natura, e tante altre piccole ma rilevanti indicazioni alle quali, il nostro sistema giudiziario, si sta adattando, lento pede.

 

Reggio Calabria,lì 19.09.2007                  Avv. Bruno Fiammella - www.fiammella.it