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Le nuove tecnologie
tra attività d’indagine e processo penale
Da alcuni anni si assiste sempre più
spesso, all’interno del procedimento penale, di momenti in cui la
tecnologia diventa protagonista. L’attività di ricerca di indizi,
tracce, elementi di prova che potrebbero diventare tali in
dibattimento, è svolta anche tra i computers, i telefonini, le
chiavette usb, i cd, e tutto quanto sia fornito di una memoria
capace di contenere dati ed informazioni. Ne scaturisce l’esigenza
di comprendere da parte degli inquirenti e dalla difesa quale
protocollo si dovrà utilizzare al fine di fornire un margine di
scientificità all’operato, tanto da poter risultare ammissibile ed
utilizzabile all’interno del processo penale.
Nello specifico, occorrerebbe
regolamentare le modalità che consentano di individuare un metodo
per: identificare un dato in formato digitale, preservarlo (dal
tempo e dall’ignoranza), acquisirlo, analizzarlo, presentarlo in
giudizio. Il primo passo, quello della identificazione e cernita
delle informazioni rilevanti, è forse quello più delicato in quanto
richiede una selezione, nel mare magnum delle informazioni
presenti in un sistema informativo. Spesso, il materiale oggetto di
selezione è enorme, basti pensare che, all’interno di un server
aziendale, potrebbero essere custoditi documenti che, se stampati su
carta, raggiungerebbero l’altezza di torri di 180 metri. Riuscire a
rilevare qualcosa di utile potrebbe non essere semplice. Inoltre,
per la difesa, sorge la domanda spontanea di capire chi possa
garantire che, tra il materiale scartato, non si possano trovare
delle informazioni utili per la tesi difensiva. Il criterio metrico
adottato dal consulente, o dal perito, in questa fase, deve
necessariamente essere documentato e tale da poter consentire una
sua giustificazione relativamente alla selezione effettuata dei dati
raccolti.
Fatta questa prima cernita (anche
attraverso appositi tool, che necessariamente abbiano il codice
sorgente “aperto”) occorre garantire l’immodificabilità del
materiale posto sotto sequestro. Occorre cioè che, nella fase di
rilevamento, non intervenga nessun fattore esterno che possa
alterare minimamente l'originalità e l'integrità del documento che
verrà poi sottoposto ad analisi ed a successiva valutazione. Il dato
così rilevato deve potersi definire “puro” sotto il profilo della
sua genuinità.
Se le attività peritali di tipo
classico, come quelle connesse ad altri settori disciplinari della
scienza (della medicina, della psichiatria, delle sofisticazioni
alimentari, della balistica, dei rilievi ematologici, etc.) hanno
acquisito, all’interno del processo penale, un certo grado di
attendibilità e rilevanza, coadiuvate da anni di studi dottrinali e
precedenti giurisprudenziali, al contrario, questa branca della
scienza, si presenta nuova nei tribunali, negli uffici di procura e
negli studi legali e peritali, ed avulsa dagli schemi tradizionali
per sua stessa natura. Se è vero che è possibile confrontarsi con le
procedure esistenti oltre oceano, è altrettanto vero che la
diversità dei sistemi di civil law da quelli di common law,
non consentono al sistema processuale italiano di acquisire, sic
et simpliciter, i metodi utilizzati in un altro ordinamento
giuridico, specialmente in uno così differente dal nostro come
quello nord-americano.
Il vero mostro da combattere tuttavia,
non è la scarsa conoscenza delle nuove tecnologie da parte di alcuni
operatori, quanto la mancanza della volontà e della capacità di
ascolto, di voler dare ascolto a chi, ogni tanto, fa rilevare
all’interno di un processo che, forse, il tabulato telefonico non è
attendibile, l’attività di sequestro non è stata svolta garantendo
l’integrità dei dati, che le copie dei dischetti non sono conformi
agli originali, , che la stampa di una pagina web non ha alcun
valore probatorio, che alcuni accertamenti sono necessariamente
“irripetibili” per loro stessa natura, e tante altre piccole ma
rilevanti indicazioni alle quali, il nostro sistema giudiziario, si
sta adattando, lento pede.
Reggio Calabria,lì
19.09.2007 Avv. Bruno Fiammella -
www.fiammella.it |