(Sintesi dell’intervento svolto durante il Convegno Internazionale “Pedofilia
on-line: strategie di contrasto e di prevenzione”,Roma, Aula Magna del Ministero
delle Comunicazioni, 8 luglio 2004)
Uno dei problemi giunti
alla ribalta e all’attenzione dei media negli ultimi tempi, e che irrigidiscono
il rapporto esistente tra accusa e difesa nella dialettica processuale, è quello
cagionato dalla mancanza di un protocollo tecnico che fornisca delle regole
certe per tutti gli operatori giuridici in tema di computer forensic.
Le nuove tecnologie
informatiche infatti hanno più che mai posto alla ribalta l’esigenza della
“certezza delle regole” soprattutto per l’individuazione dei dati che poi
costituiranno l’oggetto su cui si fonderà (o dovrebbe fondarsi) la valutazione
dell’organo giudicante. Il rilevamento, la conservazione ed il trattamento dei
dati e delle informazioni che gli investigatori (ma anche, non dimentichiamolo,
i difensori) possono rilevare nel normale svolgimento dell’attività d’indagine
richiedono pertanto l’esistenza di un protocollo operativo che garantisca la
loro integrità e non repudiabilità in sede processuale.
Ricercare degli spunti
dottrinali o dei riferimenti che consentano ad un avvocato di colmare le carenze
del proprio bagaglio culturale, dettate da una formazione giuridica e non
tecnico-informatica non è semplice. Da un lato perché occorre addentrarsi in una
materia rispetto alla quale mancano spesso le basi scientifiche, dall’altra
perché, pur volendo colmare questo vacuum, ci si ritrova di fronte alla
letteratura principalmente o quasi esclusivamente americana che non consente una
facile traduzione e trasposizione sia sotto il profilo didattico che sotto
quello applicativo, stanti i vincoli di differenziazione tra i paesi di common
law e quelli di civil law.
Una possibile definizione
di computer forensic è quella con la quale, attraverso questa
espressione, ci si riferisce alla disciplina che si occupa della preservazione,
dell'identificazione, dello studio, della documentazione dei computer, o dei
sistemi informativi in generale, al fine di evidenziare l’esistenza di prove
nello svolgimento dell’attività investigativa.
La scienza ha poi sottolineato la possibilità di indicare alcune specifiche
attività legate alla computer forensic ed evidenziate come attività
suppletive attraverso cui si esplica la stessa: la computer media analysis,
ovvero l’attività di verifica dei supporti di memorizzazione dei dati e
delle periferiche; l’attività di verifica di immagini audio e video generati da
un personal computer; la database visualization, cioè la
visualizzazione dei data base e la network and internet control: l’attività
di verifica e controllo della attività svolte sulle reti pubbliche e private.
Come avvicinare allora
magistrati, avvocati e forze dell’ordine ad una materia ostica in re ipsa
?
Occorrerebbe innanzitutto
ricordare che i principi del nostro ordinamento giuridico legati alle esigenze
di integrità della prova al momento dell’acquisizione e della sua successiva
conservazione non sono modificabili nonostante l’evoluzione tecnologica e la
diversità tecnologiche di alcuni processi. Occorrerà quindi applicare, con le
dovute cautele, gli stessi principi (con metodologie necessariamente differenti)
che riguardano l’assunzione delle prove relative, ad esempio, ai processi
sull’inquinamento e sulla sofisticazione alimentare.
Ma c’è di più, avvicinare
gli attori in gioco verso un dialogo costruttivo, significa far loro comprendere
le differenziazioni esistenti relative alla scena criminis. Normalmente
essa è costituita da un ambiente fisico-spaziale ben definito e facilmente
identificabile; nei reati informatici invece, quasi sempre l’ambiente è
costituito da informazioni, la cui genuinità nella loro acquisizione sta alla
base di ogni processo di validazione e dell’elemento probatorio raccolto e sua
successiva acquisizione in dibattimento.
In tutto questa matassa
non semplicemente districabile, il legislatore non viene incontro all’operatore
del diritto. Le recenti modifiche normative all’art. 132 del d.lgs. 196/2003,
per come poi combinato con l’art. 123 dello stesso provvedimento creano un
quadro che può definirsi, non soltanto a dire delle forze dell’ordine,
allarmante.
L'art. 132, infatti, per
come riformato dalla legge 45/2004, dispone che i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per 24 mesi. Ulteriori 24 mesi sono
previsti per finalità di repressione dei delitti di cui al 407 comma 2 lett.a)
c.p.c. (ovvero tutte le ipotesi più gravi di delitti previsti dal c.p.
terrorismo, armi stupefacenti, associazioni, e quant'altro) oltre ai delitti in
danno di sistemi informatici o telematici. Per ottenere questi dati occorre
un’istanza al GIP da parte del PM o del difensore affinché emetta un decreto di
acquisizione dei dati (e lo fa se ritiene esistano sufficienti indizi per i
delitti di cui al 407 c.p.c. sopra richiamato); oppure il difensore stesso
chiede al fornitore direttamente i dati relativi al proprio assistito ex. 391
quater c.p.c. (nuova legge indagini difensive).
Alcune delle questioni
aperte allora sarebbero: a) non c'è nessun obbligo per le aziende diverse da
quelle dei fornitori di accesso alla rete telefonica per la tenuta dei file di
log, anzi, esiste l’obbligo di cancellazione dei dati. Quali dati devono esser
conservati, visto che la norma fa riferimento ai soli dati relativi alla
fatturazione ? b) 24 ed eventuali ulteriori 24 mesi per la conservazione dei
dati, sono realmente sufficienti per lo svolgimento delle indagini ? (basti
pensare alle eventuali rogatorie internazionali o alle ulteriori richieste di
perizie svolte durante il dibattimento).
Le indicazioni che oggi
conosciamo e delle quali si è sentito molto parlare, tendono a prediligere la
necessità, al fine di salvaguardare il dato, di effettuare una copia bit per bit
dell’hard disk con software appropriati, possibilmente davanti a testimoni,
protetta con procedura di firma digitale le cui chiavi verranno consegnate al
magistrato ed al difensore e memorizzate su un supporto diverso da quello in cui
sono custoditi i dati.
Inoltre, baluardo di ogni
difesa, è l’esigenza di giustizia di compiere queste attività in contraddittorio
tra le parti e quindi con la necessaria presenza del difensore, a sua volta
eventualmente assistito da un consulente di parte, in quanto trattasi di
accertamenti tecnici sicuramente qualificabili come “irripetibili”.
Forse, quello di cui più
che mai abbiamo bisogno è, in questa disciplina, di una legislazione chiara che
dia agli operatori gli strumenti tecnici, ad esempio, per congelare i dati
oggetto di indagine (pratica già diffusa in altre nazioni) e dall’altro tutelare
la riservatezza dell’indagato in forma più forte rispetto ai normali canoni
codicistici oggi attuati.
Non si può dimenticare od ignorare la circostanza che l’indagato, per il solo
fatto di essere tale, può essere macchiato, in relazione ai procedimenti legati
ad attività di contrasto alla pedopornografia on-line, da un’infamia che,
prescindendo dall’esito del processo, rappresenta già una condanna preventiva da
parte dell’opinione pubblica: una sentenza emessa dai media e dalla collettività
prima ancora che il processo vero e proprio si sia svolto. L’eventuale
successiva assoluzione processuale rischia di non poter lavare l’onta subita da
un’accusa eventualmente infondata.
E’ forte quindi l’esigenza
di creare un protocollo unico all’interno dell’U.E. per garantire i diritti di
tutte le parti in gioco affinché possano avere la certezza giuridica relativa
alle modalità seguite o da seguire per il rilevamento dei dati e delle
informazioni.
L’ulteriore domanda da
porsi, considerato l’oggetto delicato di questo convegno, è quello di capire se,
in tema di tutela del minore, possa o meno ancora oggi parlarsi di una
differenziazione tra la verità e la verità processuale. L’esperienza nella aule
penali spesso dimostra come i due elementi siano non perfettamente combacianti,
ma si sa, questa può essere un’arma a doppio taglio nello svolgimento
dell’attività difensiva.
Ed allora, come
ottemperare in un settore in cui la ricerca della verità è quanto mai
indispensabile considerato che il bambino di oggi sarà l’adulto di domani ?
L’interesse, in tutti
questi procedimenti, è quello del minore, unica vera vittima di queste
esperienze. In casi simili, il problema del rilevamento delle tracce è
drammaticamente ribaltato, le uniche tracce che restano, questa volta
indelebili, sono quelle riposte nel cuore e nella mente dei bambini, tracce che
non potranno essere cancellate dai ricordi di una vita.
Roma,lì 08.07.2004
Avv. Bruno Fiammella
Andrea "Pila" Ghirardini, CISSP, "Introduzione alla Computer Forensics" 2002
A. Gammarota, “Dalla
computer forensics all’informatica forense”, intervento al Master CSIG in
diritto delle tecnologie informatiche, 2003, Bari