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Avv. Bruno Fiammella

www.fiammella.it

 

 
Novità in tema di  ICT Law

 

Un approccio alla computer forensics: il rapporto tra informatici e giuristi in funzione delle consulenze tecniche e delle perizie

 

di:

Avv. Bruno Fiammella www.fiammella.it

 

(editoriale pubblicato sul portale dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, facoltà di Ingegneria)

 

La computer forensics può definirsi quella parte della scienza che si occupa dello studio, analisi, identificazione, conservazione e preservazione, delle “evidenze” o tracce rilevate sui personal computer, finalizzata a porre in risalto l’esistenza di elementi che potrebbero assumere rilevanza probatoria o indiziaria all’interno di un procedimento giudiziario.

 

La nascita di questa disciplina può essere ricondotta al 1984, quando il laboratorio scientifico dell’ F.B.I. iniziò a sviluppare dei programmi da utilizzare per l'esame dei dati presenti all’interno degli hard disk e creò il gruppo denominato C.A.R.T. (Computer Analysis Response Team) al quale affidò il compito di procedere nei casi in cui si fosse resa necessaria l'analisi di un computer.[1]

Oggi, con notevoli sforzi da parte degli operatori del settore, in particolare di quello giuridico, la computer forensics sta ottenendo una maggiore considerazione in seno alla comunità scientifica, causa l’incremento dei crimini informatici e soprattutto del fatto che, in quasi tutte le scene criminis “tradizionali”, si possono riscontrare delle nuove scene criminis “digitali” che richiedono agli investigatori l’ausilio di consulenti tecnici per l’applicazione di nuovi e differenti criteri per il rilevamento delle cosiddette “tracce informatiche”.

 

La prova informatica può essere definita come la rappresentazione di un insieme di informazioni relative ad un determinato evento, espresse in linguaggio informatico; un linguaggio che, per sua stessa natura, non è immediatamente intellegibile dall’uomo attraverso i suoi sensi. I computers, infatti, dialogano e memorizzano le informazioni attraverso la “traduzione” o “conversione” delle stesse in una serie di bit espressi in un linguaggio cosiddetto binario (0 e 1). Una prova “digitale”, quindi, non è altro che un’informazione tradotta in un linguaggio comprensibile al computer ma non immediatamente recepibile dall’uomo, il quale, avrà necessariamente bisogno di uno strumento “mediatore” (traduttore) per comprenderne il contenuto.

 

E poiché i supporti sui quali possono essere rese intellegibili queste informazioni sono di tipo digitale, la natura stessa di questi dati li rende inevitabilmente ad alto rischio di dispersione. Questo aspetto crea, all’interno di un contesto processuale, notevoli problematiche intorno alle quali ruota la dottrina e in maniera sporadica ed ancora occasionale, la giurisprudenza. Basti pensare che dall’analisi di un file di log relativo al rilevamento degli orari di accensione ed utilizzo di una postazione informatica possa scaturire un apparente alibi a soggetti indagati di un qualunque tipo di reato per comprendere la rilevanza e la portata di queste attività.

 

Il problema sorge nel tentativo di limare le differenze dell’approccio culturale esistente e delle conseguenti modalità operative del tecnico informatico e del giurista. Infatti, la necessità del rispetto delle regole processuali per ricercare, assumere e produrre tali indizi o elementi di prova, deve essere finalizzata a non vanificare il tempo e gli sforzi, anche di natura economica, effettuati durante l’attività investigativa.

 

Il dialogo sul corretto approccio alle tecnologie, ed al diritto delle nuove tecnologie, si presenta quindi aperto sotto almeno due fronti: quello che riguarda il rapporto tra le parti del processo (pubblico ministero, avvocato ed organo giudicante) e quello relativo al rapporto esistente tra questi soggetti ed il proprio consulente tecnico di fiducia o il perito nominato dal Tribunale.

 

Dall’esperienza sin qui maturata, e dall’esame delle pronunce giurisprudenziali più note agli addetti del settore, si possono sviscerare alcune considerazioni preliminari, prima di affrontare, in altri appuntamenti, temi più delicati come quello dell’analisi dei file di log, dell’esistenza o meno di un protocollo per l’attività di forensics, del rispetto della chain of custody, dell’utilizzo di tool operativi con codice sorgente aperto o chiuso etc.

 

Da un lato è ineluttabile che, per un avvocato, è indispensabile avere a disposizione un pool di consulenti tecnici specializzati che gli consentano di superare il naturale divario esistente tra l’universo giuridico e quello tecnologico informatico. Dall’altro, è imprescindibile, per ogni ingegnere o esperto che voglia intraprendere l’esperienza, o l’attività professionale di consulente, affrontare lo studio preliminare di alcun istituti propri del processo penale. Occorre, in sostanza, che il consulente tecnico conosca i meccanismi del processo, con particolare attenzione al tema delle modalità di acquisizione dell’elemento probatorio e della formazione della prova; nonché quelle relative all’ammissione, assunzione e valutazione della stessa. Il tutto con l’unica finalità di non vanificare, egli stesso, con il suo operato, l’attività che è chiamato a compiere. L’utilizzo, in questo senso, di terminologie simili, con significati tecnico processuali e tecnico informatici fortemente differenti, è il primo tassello da comporre in un mosaico che è finalizzato all’adempimento del mandato che ciascuno ha ricevuto e del ruolo che riveste.

 

L’argomento si presta a differenti spunti di confronto ed argomentazione sui quali ci si soffermerà in seguito.

 

Reggio Calabria 22.11.2007


[1] C. Maioli, “Dar voce alle prove: elementi di informatica forense”, Introduzione all’informatica forense, in “La sicurezza preventiva dell’Informazione e della Comunicazione,” P. Pozzi, 2004.