Associazione a
delinquere ed accesso abusivo ad un sistema informatico: un
connubio indissolubile nella strategia accusatoria del pubblico
ministero ?
(pubblicato
anche sul n.10 di
Diritto &
Diritti - versione cartacea)
L’attenzione del giurista in questi ultimi tempi, come è noto, è
frequentemente rivolta allo studio ed all’analisi di tutte
quelle “nuove” situazioni o fattispecie inerenti la concreta
applicazione della normativa sui reati informatici di cui alla
Legge del 23 dicembre 1993 n. 547.
Dagli atti dei primi procedimenti penali aperti nei confronti
dei cosiddetti “ hackers ”,“ cracker ” o presunti
tali che dir si voglia, si evince, dall’analisi della strategia
accusatoria utilizzata dai pubblici ministeri, la tendenza ad
associare, nella ricostruzione dei fatti, il reato di acceso
abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art.
615 ter c.p. a quello di associazione a delinquere di cui
all’art. 416 c.p.
Dalla lettura del primo comma di quest’ultima fattispecie si
ricava che “ quando tre o più persone si associano allo scopo
di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono
od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette anni ”.
La genesi storica del reato in oggetto, è riconducibile
all’intento del legislatore di creare uno strumento volto a
reprimere qualsiasi forma di manifestazione della criminalità
cosiddetta “ organizzata ”.
Il bene giuridico posto sotto tutela è l’ordine pubblico
costituzionalmente costituito, volendo il legislatore,
attraverso questa fattispecie di reato, reprimere qualsiasi
forma di attacco alle istituzioni poste a fondamento del nostro
Stato, punendo la condotta finalizzata all'associazionismo tra
soggetti qualora il fine ultimo dello stesso sia la commissione
di fatti criminosi, riconoscendo in ciò solo, un elemento di
allarme sociale
degno di intervento.
L’intento quindi, la cosiddetta “ ratio ” normativa è
quella di “ rimuovere il pericolo che vengano commessi i reati
oggetto del programma ”
criminoso, creando una tutela prodromica o anticipata rispetto
alla commissione degli stessi.
Seguendo l’indirizzo più tradizionale, sia in dottrina che in
giurisprudenza, gli elementi costituitivi dell’associazione sono
dati dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo
associativo e continuativo fra tre o più persone allo scopo di
commettere una serie indeterminata di delitti, con la
predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione
del progetto criminoso, e con la consapevolezza, da parte di
ciascun associato, di far parte di un sodalizio e,
conseguentemente, di operare ai fini del raggiungimento
dell’illecito scopo comune.,;
dall’esistenza di un programma per il quale il vincolo si è
instaurato;
dall’esistenza di una struttura organizzativa idonea.
L’esistenza del vincolo associativo, nel reato in questione,
determina in ciascun membro l’apporto di un contributo
personale, continuativo e duraturo, finalizzato al
raggiungimento degli scopi illeciti. Per aversi associazione a
delinquere dunque, l’accordo deve essere finalizzato alla
attuazione di un ampio programma criminoso.
Diversamente, qualora l’accordo fosse soltanto occasionale ed
accidentale, ricondurremmo la condotta alla fattispecie del
concorso di persone nel reato continuato.
Secondo la giurisprudenza infatti, gli elementi discriminatori
tra associazione e concorso vanno ricondotti principalmente alla
presenza di due requisiti : il primo è dato dall’esistenza,
nella associazione a delinquere, di un vincolo stabile o
permanente fra tre o più soggetti che perduri anche
successivamente alla realizzazione del delitto programmato; il
secondo, da una cosiddetta indeterminatezza del programma
criminoso. Inoltre, ciascuno dei membri dell’associazione deve
avere la consapevolezza di essere associato per l’attuazione del
programma criminoso stesso.
La dottrina ha spesso evidenziato la difficoltà
nell’individuazione dell’esatto limen tra le due forme.
Il carattere dell’associazione infatti, induce a ritenere che
essa sussista ove la permanenza dell’organizzazione, e la
propensione a realizzare gli scopi della stessa, non siano
frutto di concomitanze occasionali o comunque prive di quella
progettualità minima che consenta di predisporre dei mezzi
idonei alla realizzazione di un programma criminoso. L’esistenza
di un vincolo inoltre, può essere determinata non
necessariamente ( è raro il verificarsi dell’ipotesi ) da un
formale atto di costituzione dell'associazione stessa, ma anche
dal venire in essere dei cosiddetti facta concludentia,
ovvero di quei comportamenti, non equivoci, determinati dalla
continuità, frequenza dei rapporti fra gli associati,
predisposizione di adeguati mezzi, anche finanziari, utili al
raggiungimento ed alla realizzazione del programma.
Il concorso di persone invece si caratterizza per l’esistenza di
un vincolo occasionale, non duraturo finalizzato all’esclusiva
realizzazione di uno o più reati occasionali ed accidentali con
la commissione dei quali si esaurisce l’accordo dei correi.
Quale quindi, per addentrarci nella questione in oggetto, la
strada da seguire nell’ipotesi in cui più persone, avvalendosi
degli stessi strumenti, perpetrino il reato di accesso abusivo ?
Si stanno cioè prendendo in considerazione tutte quelle ipotesi
in cui più soggetti si avvalgano, ad esempio, dello stesso
programma ( dal semplice trojan horse
fino al più sofisticato software ) illegittimamente
inserito su un server, al fine di violarne le misure di
sicurezza e così accedere illegalmente alla banca dati dello
stesso.
Nell’ambito della fattispecie su menzionata di cui all’art. 615
ter del c.p., introdotta dalla L. 547/93, “ Chiunque
abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la
volontà di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni ”.
Il teorema spesso costruito dalla pubblica accusa riconosce, nel
reato in questione, se compiuto da tre o più soggetti,
l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i soggetti che
utilizzano lo stesso programma, sodalizio talmente forte e
radicato da arrivare ad ipotizzare la sussistenza anche della
fattispecie di cui all’art. 416 c.p.
Tuttavia, dall’analisi precedentemente compiuta, si può asserire
come, con le dovute eccezioni, sia più congeniale, di fronte a
situazioni simili, il correlarsi dell’ipotesi di un concorso di
persone piuttosto che quello di una vera e propria associazione
a delinquere.
Sappiamo infatti che la struttura della “ rete delle reti ”
consente, attraverso appositi servizi, che più soggetti entrino
in contatto tra loro. La posta elettronica, la chat, i
newsgroup, le videoconferenze, nient’altro sono che dei
moderni strumenti di comunicazione e condivisone di informazioni
e documenti.
E’ facile che lo scambio di informazioni, la condivisione
illegittima di password, e lo scambio di altri strumenti
illeciti per violare le sicurezze dei sistemi, avvenga, così
come avviene, tra soggetti che si incontrano occasionalmente e
comunque solo in forma virtuale.
Le indagini compiute in questi anni dalla Polizia Telematica
dimostrano che, durante il collegamento, spesso avviene il
passaggio o la comunicazione di codici o di password o di
programmi potenzialmente idonei a compiere le violazioni di cui
agli art. 615 quater e 615 quinques c.p.
Se in tali casi è inconfutabile il configurasi dell’ipotesi di
reato di cui agli articoli sopra citati ( Accesso abusivo ad
un sistema informatico o telematico, Detenzione e diffusione
abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici,
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico, relativamente di cui agli articoli 615
ter, quater e quinquies ) tuttavia, è da ritenere che tale
prassi non possa e non debba essere indicativa necessariamente
del venire in essere di una associazione a delinquere.
Tali elementi infatti, cioè la condivisione e la diffusione di
password, lo scambio di informazioni relative alle cosiddette
backdoors
o la
condivisione di un programma illegittimamente introdotto da un
utente che ha poi comunicato l’esistenza dello stesso ad altri
soggetti, non implicano né giustificano un costrutto accusatorio
di tipo associativo.
L’esistenza dei requisiti dell’associazione infatti, va provata
in maniera più fondata e certa, non potendo fondarsi la
sussistenza del vincolo associativo, esclusivamente dalla
condivisione di chiavi di accesso finalizzate alla violazione di
uno o più sistemi di sicurezza.
Dobbiamo infatti tener sempre presente che i cosiddetti pirati
informatici sono membri di una comunità virtuale soltanto
ipotetica e che spesso non si conoscono, né in forma diretta, né
in forma indiretta, vivono in zone geograficamente lontane e,
nella maggioranza dei casi, hanno anche una nazionalità diversa.
In tale prospetto l’individuazione ed il riconoscimento del
soggetto, all’interno del gruppo, avviene esclusivamente
attraverso l’utilizzo di uno pseudonimo,
con tutte le conseguenze inoltre, relative alla identificazione,
che questo aspetto pone sotto il profilo probatorio. Tali
presupposti sono lontani, perché insufficienti, a farci ritenere
che, come sopra specificato, esistano gli elementi
precedentemente individuati relativi ad una associazione a
delinquere.
Non solo la mancanza del requisito della conoscenza personale,
pone già di per se forti dubbi relativamente alla configurazione
del reato associativo, ma anche quello relativo all’effettiva
identità dei soggetti.
Inoltre, lo scambio di informazioni illegali, e conseguentemente
la condivisione di strumenti atti a tal fine, non è elemento
sufficiente da cui far scaturire l’esistenza di un accordo né,
tantomeno, di un comune progetto criminoso.
Se volessimo aderire all’assunto in base al quale utilizzare lo
stesso programma è sinonimo di associazionismo, finiremmo con il
ritenere che l’aver usato la stessa arma da parte di due
soggetti diversi, per compiere, ad esempio, un furto o un
omicidio, sia necessariamente sinonimo di associazione a
delinquere. E l’esperienza ci dimostra che così non è.
E’ inconfutabile da un lato, che gli hackers o i craker
condividono una ideologia rivolta alla divulgazione, alla
conoscenza delle informazioni, alla condivisione, all’interno
della loro comunità, del sapere tecnologico ed alla ricerca di
un continuo perfezionamento al fine di mostrare e dimostrare le
loro capacità applicative, ostentando un atteggiamento che li
spinge a non esimersi dal compiere condotte di violazione di
qualunque tipo di sistema protetto.
Pur tuttavia, è altrettanto inconfutabile che, se si fondasse
l’esistenza di un’associazione a delinquere solo su questi
presupposti, dovremmo riconoscere l’esistenza di un sistema
associativo capillare e massiccio diffuso in tutto il pianeta
per colpire il quale occorrerebbe, “ semplicemente ”
interrompere ogni tipo di comunicazione via internet.
Se, inoltre, vogliamo parlare di un’organizzazione, il termine
che maggiormente la rappresenta è quello, meno giuridico ma più
consono, della comunità e non quello della associazione a
delinquere, almeno per come intesa sotto il profilo normativo.
Come comunità, quella dei pirati informatici vanta diversi
sottogruppi così come risulta da numerose ricerche compiute nel
settore;
ed in questi sottogruppi vi sono anche coloro che, pur avendone
le capacità, non dimenticano l’imperativo legale e quindi non
utilizzano le loro conoscenze per la violazione dei sistemi
informatici.
Inoltre, poiché il nostro è un diritto penale del fatto (
costituzionalmente orientato ), non andremo a punire ideologie o
comunità virtuali qualora non si pongano esplicitamente in
contrasto con le norme costituzionali
o con le fattispecie tipiche.
Ritorniamo quindi al nodo di questa riflessione.
La condivisione di programmi inseriti sulla rete per violare
sistemi di sicurezza o la comunicazione di password, sono
elementi indizianti di una associazione a delinquere?
La risposta dovrebbe essere negativa. Scambiarsi codici di
accesso o parole d’ordine, identifica di per se un condotta
illecita, ma da questo presupporre l’esistenza di un sodalizio
criminoso atto al perseguimento di scopi comuni, appare
improbabile. Non dimentichiamo che parliamo di individui che
possono essersi incontrati occasionalmente in rete, e possono
aver agito utilizzando lo stesso programma illegale per accedere
al medesimo server, con intenzioni e scopi ben diversi e
comunque a prescindere da un accodo sottostante.
L’ulteriore passo che dovrebbe essere posto a fondamento delle
indagini è quello di riscontrare, attraverso un monitoraggio più
specifico, che le incursioni all’interno del medesimo sito
fossero finalizzate al compimenti di uno stesso disegno e che
comunque fossero collegate tra loro nelle intenzioni degli
autori a causa di un accordo sottostante ed eventualmente
antecedente al compimento dell’azione.
Il procedimento inverso, quello di presupporre l’esistenza di
un’associazione comprovandolo con il fatto che più soggetti si
sono avvalsi dello stesso codice o dello stesso programma non è
elemento sufficiente per dedurre l’esistenza del sodalizio
criminoso richiesto dalla legge ed è su tale assunto che cade il
costrutto accusatorio a volte teorizzato dalla pubblica accusa.
Tuttavia, non possiamo non prendere in considerazione l’ipotesi
che ciò si verifichi, cioè che ci sia , in effetti un accordo,
avvenuto anche solo a livello virtuale o telematico.
Il problema allora, a causa di quanto esposto in precedenza, si
traslerebbe sul piano probatorio. Non è dalla condivisione dello
strumento ( programma o codice di accesso ) che si può
automaticamente trarre la conseguenza dell’esistenza di un
sodalizio criminoso pari a quello di cui all’art. 416 c.p.; sarà
invece compito della Polizia giudiziaria ed in particolare dei
reparti di Polizia Telematica accertare, in sede di indagine,
se, dalla lettura dei tabulati dei file di log, risulti
un’attività di contatto fra tre o più persone alla quale
corrisponda un sodalizio con susseguente attività criminosa.
E’ vero infatti che in chat e su internet in
generale, lo scambio delle informazioni ai confini della
legalità è una prassi consolidata anche da parte di coloro che
hanno un bagaglio di conoscenze tecniche limitate o che,
purtroppo, ancora non conoscono la sottile linea di demarcazione
tra attività lecite ed illecite.
Ma il semplice scambio costituisce, quando oggetto dello stesso
è la password et similis, un’autonoma fattispecie
di reato configurata dall’art. 615 quater c.p. Diventa quindi un
problema probatorio, da analizzare sotto il profilo dei tempi di
indagine relativi alla raccolta di queste informazioni e
dall’esatta lettura delle stesse considerando che la traccia di
una comunicazione telematica non avviene con la stessa facilità
con la quale si traccia o registra una comunicazione telefonica.
Dalla lettura delle intercettazione di comunicazioni
informatiche o telematiche di cui all’art. 266 bis c.p.
si possono evincere alcuni dati relativi alle utenze in contatto
e quindi ai relativi titolari dei contratti di acceso alla rete,
si può quindi ricavare se due o più sistemi hanno dialogato tra
loro, se c’è stato o meno scambio di file o di informazioni, ma
non sempre si può dedurre il testo della comunicazione se non
dal file di log del computer da cui tale operazione è
avvenuta.
Gli elementi probatori, cioè le tracce dell'illecita intrusione,
e la possibilità di risalire all'autore del reato, sono
fortemente legati alle capacità dell’ "intrusore" di celare e
modificare le tracce telematiche del suo passaggio da uno o più
sistemi. “A volte succede che lo stesso sistemista che ha
accertato l'intrusione dopo aver verificato che non siano stati
arrecati danni al sistema, provvede a "ripulire" le tracce
dell'avvenuta intrusione”.
A differenza quindi delle intercettazioni telefoniche dalle
quali è possibile risalire, oltre che ai dati tecnici relativi
alle apparecchiature in contatto, anche al contenuto materiale e
soprattutto integrale della comunicazione, in quelle
telematiche, tale contenuto è ricavabile dai file del server.
Documenti che il server stesso cancella periodicamente e che
comunque, ogni buon hacker può provvedere a modificare a
proprio piacimento proprio al fine di rendersi irrintracciabile,
così riuscendo ad aprire la porta alle nuove frontiere
dell’anonimato. Il nuovo problema che la tecnologia ci pone e
che dovrà essere analizzato sia sotto il profilo sociale che
sotto quello giuridico.
Reggio Calabria, 19.12.2001 Bruno
Fiammella
Filippo Leonardo
: I reati informatici
nell'attività investigativa della Polizia Postale e delle
Telecomunicazioni :
Relazione per il convegno “I reati informatici e la
criminalità aziendale”, Reggio Calabria, Salone degli
Industriali, 23 giugno2001
in :
www.fiammella.it
Gianfranco Todesco : L'Indagine Informatica di
Polizia Giudiziaria: trasmissione dati su rete,
perquisizioni ed ispezioni informatiche, Sezione P.G.
Reati Informatici Procura Circondariale Torino
(Relazione presentata al Convegno Nazionale su 'Informatica
e riservatezza' del CNUCE - Pisa 26/27 settembre 1998).