Alcune brevi indicazioni sul
Documento Programmatico sulla Sicurezza
La redazione e la stipula del documento programmatico
sulla sicurezza richiede un attenta fase di conoscenza della realtà aziendale o
del singolo studio professionale. Il documento infatti non può essere
pre-costituito all'azienda, ma va invece costruito sull'azienda, quasi come un
buon sarto predisponesse un vestito per il suo cliente. Deve tenere conto dell'organizzazione, della struttura
gerarchica, della suddivisione delle responsabilità relativamente al trattamento
dei dati personali nonché di tutta l'infrastruttura informatica e del flusso
delle informazioni.
Come in molte cose nella vita, anche per il DPS conta
ciò che contiene. In relazione a quanto asserito dal nuovo
testo unico sul trattamento dei dati personali (Codice Privacy) in vigore dal 1° gennaio 2004, è
possibile indicare alcuni punti essenziali per una corretta redazione del DPS.
Quelle che seguono sono delle semplici
avvertenze ed istruzioni di massima, considerato che, così come asserito in
precedenza, il DPS scaturisce da una attenta fotografia della realtà aziendale
o professionale,
divenendo, se applicato, un efficace strumento di riduzione dei rischi,
dei costi aziendali e consentendo l'adozione delle misure di sicurezza minime
previste dalla legge.
Secondo l'allegato "B" del d.lgs.
196/2003:
19. Entro il 31
marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati
giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento
programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l’elenco
dei trattamenti di dati personali;
19.2. la
distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture
preposte al trattamento dei dati;
19.3. l’analisi
dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure
da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la
protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e
accessibilità;
19.5. la
descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità
dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto
23;
19.6. la
previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per
renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per
prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità
che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate
dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in
servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati
personali;
19.7. la
descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure
minimedi sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in
conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;
19.8. per i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al
punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la
separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.
Alcune indicazioni di massima
per la stesura del D.P.S.
Intervista ed identificazione delle
risorse da proteggere
Non è possibile stabilire una politica di sicurezza, indicare delle
misure di protezione, senza avere individuato i “beni” che si vogliono
proteggere.
Analisi del rischio
Individuati i beni da
proteggere occorrerà valutare a quali minacce e vulnerabilità sono esposti. Si
potranno eventualmente indicare già alcuni accorgimenti adottati per abbattere o
controllare il rischio.
Definizione ed attuazione
della Politica di Sicurezza Aziendale
Procedendo dall’analisi
dei rischi occorrerà definire un piano di sicurezza aziendale. Questo presenterà
l’insieme delle misure fisiche, logiche ed organizzative che si adottano per
tutelare le strutture preposte al trattamento dei dati.
Piano di verifica delle
misure adottate
La verifica dell’efficacia
e della validità nel tempo delle misure di sicurezza adottate è punto
fondamentale di tutto il processo per Ia sicurezza. Molto spesso la bontà di una
soluzione adottata si può valutare solo “monitorando” nel tempo gli effetti di
questa soluzione.
Piano di formazione degli
incaricati
Mediante questo strumento
si rendono edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei
modi per prevenire i danni.
Avv. Bruno Fiammella