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Avv. Bruno Fiammella

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Novità in tema di ICT law

 

Legittimità del licenziamento per uso indebito del cellulare aziendale

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore per utilizzo indebito del cellulare aziendale: troppo alto il numero degli SMS inviati dal figlio attraverso il cellulare aziendale  del genitore.

E’ questa in estrema sintesi la recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 9 luglio 2007, n. 15334. La Corte asserisce infatti che "secondo costante orientamento di questa Corte, l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per altro grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore” (ex plurimis Cass. n. 2906 del 2005; Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5372 del 2004).

Nel caso specifico sopra citato la Corte d’Appello ha valutato la condotta contestata al lavoratore sulla base della nozione legale di “giusta causa di licenziamento” ex art. 2119 c.c. statuendo che l'addebito mosso dal datore di lavoro al lavoratore (il fatto di avere utilizzato il telefono cellulare aziendale per fini personali e non connessi alle mansioni lavorative) era tale da far venir meno il rapporto di fiducia esistente tra il datore di lavoro ed il dipendente. La Corte di Appello, ha anche ricostruito la condotta del lavoratore sotto il profilo soggettivo ed oggettivo ponendo in risalto l'illiceità e la gravità della condotta stessa anche in relazione all'art. 2106 del c.c. nonché l'entità del danno causato. La misura del licenziamento pertanto èstta ritenuta proporzionale e adeguata, in relazione alla condotta del dipendente che si è protratta nel tempo con i relativi indebiti vantaggi conseguiti dallo stesso e con  il conseguente danno subito dal datore di lavoro.

                                                                            Avv. Bruno Fiammella