Legittimità del licenziamento per uso
indebito del cellulare aziendale
E’ legittimo il licenziamento del
lavoratore per utilizzo indebito del cellulare aziendale: troppo
alto il numero degli SMS inviati dal figlio attraverso il cellulare
aziendale del genitore.
E’ questa in estrema sintesi la
recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione con sentenza del
9 luglio 2007, n. 15334. La Corte asserisce infatti che "secondo
costante orientamento di questa Corte, l'elencazione delle ipotesi
di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi,
al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto
conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude,
perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento
o per altro grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme
della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione
che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con
apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede
di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venir meno il
rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore” (ex
plurimis Cass. n. 2906 del 2005; Cass. n. 16260 del 2004; Cass.
n. 5372 del 2004).
Nel caso specifico sopra citato la
Corte d’Appello ha valutato la condotta contestata al lavoratore
sulla base della nozione legale di “giusta causa di licenziamento”
ex art. 2119 c.c. statuendo che l'addebito mosso dal datore di
lavoro al lavoratore (il fatto di avere utilizzato il telefono
cellulare aziendale per fini personali e non connessi alle mansioni
lavorative) era tale da far venir meno il rapporto di fiducia
esistente tra il datore di lavoro ed il dipendente. La Corte di
Appello, ha anche ricostruito la condotta del lavoratore sotto il
profilo soggettivo ed oggettivo ponendo in risalto l'illiceità e la
gravità della condotta stessa anche in relazione all'art. 2106 del
c.c. nonché l'entità del danno causato. La misura del licenziamento
pertanto èstta ritenuta proporzionale e adeguata, in relazione alla
condotta del dipendente che si è protratta nel tempo con i relativi
indebiti vantaggi conseguiti dallo stesso e con il conseguente
danno subito dal datore di lavoro.
Avv. Bruno Fiammella