Il
possesso illegale di software e di file MP3:
spinte motivazionali e brevi cenni legali
di:
Bruno Fiammella
(pubblicato
su www.filodiritto.com
e sulla rivista cartaea "In Iure Praesentia"
)
Uno dei benefici più importanti
che internet ha causato è, senza ombra di dubbio, quello di consentire lo
scambio delle informazioni tra gli utenti, garantendo, in pochi secondi che un
documento, anche di notevoli dimensioni, venga trasmesso da un capo all’altro
del pianeta. I vantaggi, sotto il profilo economico, che tale servizio comporta
sono evidenti. Tuttavia, non si deve dimenticare che, già da alcuni anni, sulla
rete delle reti, è diffusa l’abitudine tra i cosiddetti navigatori di
utilizzare appositi programmi per consentire lo scambio di file MP3, ovvero di
file audio ad alta definizione contenenti brani musicali. Le
dimensioni modeste, in termini di byte, di questi file, ha causato la genesi di
un fenomeno di scambio, acquisizione e duplicazione degli stessi.
La sigla con la quale vengono
identificati è MP3, con essa si indica la più estesa “MPEG 1 Layer
3” cioè una terza versione dello standard MPEG[ii].
E’ un file audio, che, compresso, riesce a contenere un intero brano musicale
in una quantità relativamente piccola di byte. In media una canzone di musica
leggera della durata di 4 minuti, in questo formato, occupa circa 4 megabyte,
cioè molto meno della grandezza media delle canzoni nel formato normalmente
presente sui CD, le cui dimensioni possono raggiungere 12 volte quelle degli
MP3.[iii]
Stante l’alta definizione
quindi del formato MP3, e la materiale convertibilità e riproducibilità, ogni
soggetto ha la concreta possibilità di creare un proprio cd - audio o di
ricostruire interi cd musicali di ogni singolo artista in conformità ai propri
gusti ed alle proprie preferenze. Nel giro di pochi mesi il fenomeno dilaga con
ovvie e preventivabili conseguenze. Le case discografiche e parte degli autori,
intravedendo una possibilità di riduzione dei guadagni se non di un vero e
proprio fallimento, “alzano la voce” intervenendo ed iniziando le prime
battaglie legali. Alle attenzioni della cronaca, quello che è stato comunemente
definito il cosiddetto “caso Napster”.
Napster è un programma software
che fornisce la possibilità agli utenti che lo utilizzano di scaricare (
tramite procedura di download ) i file MP3 prelevandoli direttamente
dagli archivi degli altri utenti collegati. Il programma, che comunque fa
riferimento ad un server centrale, permette ai soggetti di entrare in contatto
tra loro attraverso la condivisione dei propri archivi, di ricercare il brano
preferito e di scaricarlo sul proprio personal computer. Shawn Fanning,
l'inventore di Napster era allora un ragazzo di 19 anni che ha cambiato il modo
di concepire la rete, ha cioè introdotto il concetto di condivisione.
Particolare non irrilevante, la condivisione aveva ad oggetto dei beni i cui
diritti patrimoniali non erano a disposizione di coloro che, appunto, li
condividevano.
La battaglia legale ha portato
in tempi relativamente brevi alla chiusura del sito ed alla messa al bando del
software, ma questo è un aspetto di rilevanza solo marginale, basti pensare al
fatto che non tutti i siti possono vantare 50 milioni di utenti e soprattutto
che esistono numerosi emulatori
dello stesso programma.
La
domanda da porsi è : cos’è che ha spinto tutti questi individui a prelevare
una enorme mole di brani musicali ? Il fenomeno può essere analizzato sotto
diversi profili.
Le
nuove tecnologie, con la loro dirompente ed inarrestabile presenza, hanno
determinato un cambiamento, una trasformazione che incide in profondità
su tutti gli aspetti della realtà umana e sociale. L’impatto dei computer e
delle reti telematiche, quale nuovo strumento di comunicazione, sembra avere
profonde ripercussioni sulla sfera emotiva degli individui. Queste ripercussioni
provocano non solo una gamma di reazioni che vanno dall’accettazione al totale
rifiuto delle stesse, ma conducono a veri e propri mutamenti nella vita
psichica, relazionale, a volte ad una cosiddetta destrutturazione della
personalità in cui si smarrisce la tradizionale unità dell’io, il suo
accentrarsi intorno ad un ben definito asse psicologico e comportamentale per
disperdersi in una pluralità di fenomeni instabili ed irrelati.
I
mass-media, le reti telematiche, la musica, i videogames, sono tra i principali
mezzi di influenza sulla psicologia giovanile contemporanea. Essi
contribuiscono, in forma indiretta e mediata a modificare l’asse dei valori ed
a creare un nuovo sistema di priorità ed esigenze. Si sta cioè verificando, più
che una globalizzazione, sotto questo profilo una
omogeneizzazione planetaria, i cui fondamenti non risiedono più o
comunque non soltanto nelle scelte del consumo.[iv]
In modo particolare internet e le nuove tecnologie rappresentano una forma di svago, di gioco, di
stimolazione sensoriale, di autointrattenimento, di aggiornamento sulle novità
di mercato di continuo stimolo per coloro che con la tecnologia intendono
quotidianamente misurarsi. Per molti la sensazione è quella di svolgere un’
attività piacevole, o divertente.
La
globalizzazione ha rivoluzionato e democraticizzato le aspettative, tuttavia non
ha distribuito le risorse economiche e culturali necessarie per godere dei nuovi
beni materiali ed immateriali.
Ecco
allora che molti individui, pur di soddisfare i loro desideri, scelgono la via
della devianza aggirando l’imperativo legale. Ciò provoca in loro la
gratificazione del possedere e una sensazione temporanea di potere e d’
identità.
Christopher
Lasch[v],
rifacendosi ad uno schema psicoanalitico, spiega come la cultura contemporanea
ci incoraggi a sostituire forme di gratificazione infantile a quella forma di
integrazione emotiva matura che dovrebbe invece caratterizzare la personalità
adulta, vale a dire alla ricerca attiva e concreta di condizioni di vita più
appaganti sul piano psicologico.
Il
computer quindi esalta le problematiche relative all’unità/divisione[vi],
essendo uno strumento potente, versatile, e diffuso tanto da modificare la
nostra vita ed il nostro modo di relazione. Il computer può fornire le
principali metafore con cui l’uomo interpreta se stesso ed il proprio rapporto
con il reale.
Se
da un lato dunque l’ambiente virtuale contribuisce ad ampliare la
consapevolezza del Sé, dando forma a molteplici istanze presenti nell’
individuo, dall’ altro lato può condurre ad una sovrapposizione, a volte
drammatica ed esasperata tra finzione e realtà. Soltanto mantenendo una netta
separazione tra la comune vita di relazione e quella virtuale sviluppatasi
attraverso i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione ( chat,
navigazione, e-mail, ICQ ) sarà allora possibile cogliere gli straordinari
vantaggi di questo cambiamento epocale o di questo inizio di quella che è
stata, già da più parti, definita come “nuova era telematica”.
Tutto
quanto ciò premesso, appare evidente, allora, come l’analisi delle
problematiche inerenti la duplicazione e la diffusione di software pirata o di
brani musicali, sia una diretta conseguenza e rappresenti una delle possibili
canalizzazioni di un uso in parte distorto della tecnologia.
Al
di là comunque degli aspetti più prorompenti, la divulgazione di file MP3 in
violazione del diritto d’autore e di software illegittimamente duplicato e
posseduto va analizzata anche sotto un altro aspetto.
In
primo luogo deve essere considerato che negli ultimi anni, il prezzo di vendita
di un cd musicale è lievitato fino ad arrivare a dover spendere la non tanto
modica cifra di 20 Euro per acquistarne uno. Tuttavia, considerare il fenomeno
sotto il profilo esclusivamente economico, sarebbe riduttivo. E’ vero, poter
ottenere un bene senza spendere denaro per acquistarlo e, soprattutto, senza
rinunciare alla qualità del prodotto ( non dimentichiamo che la compressione
del file rende minima la perdita di qualità sonora dello stesso ) è una
prospettiva allettante per chiunque. Tuttavia, ogni individuo sano di mente
riconosce anche l’esistenza di un imperativo legale che sanziona o punisce
determinati comportamenti. Agiscono quindi sulla sua persona alcuni cosiddetti
effetti inibitori.
La
società in cui viviamo è costruita sul principio del consumo ed in particolare
sulla cultura del possesso. Possedere diversi libri, una collezione di bottiglie
di vino o comunque avere nella propria disponibilità importanti collezioni è
una necessità, a volte per la gratificazione del nostro ego. Nella società dei
consumi il possesso è anche sinonimo di potere.
Si
potrebbe allora ritenere che questa possa già essere una delle spinte
motivazionali che inducono il soggetto a prelevare una grande quantità di file
musicali, al solo fine di poter mostrarla agli amici o comunque di possedere
intere collezioni del proprio cantautore preferito. L’utilità materiale,
effettiva che si trae da così grandi collezioni, se si riflette, può anche
essere minima. E’ la gratificazione del possedere unita probabilmente
all’idea di avere ottenuto un beneficio aggirando l’imperativo legale a
fornire la spinta motivazionale. La percezione della illegalità della condotta,
in questo modo, è sicuramente ridotta al minimo. La configurazione nella mente
del soggetto agente che sta scaricando un brano di suo interesse a discapito di
una grossa major musicale o casa discografica è probabilmente quella di una
zanzara che si poggia sul dorso di un bisonte per succhiargli il sangue. Quale
grave perdita potrà mai causargli ?
Il
discorso può ovviamente essere ampliato, con particolare riferimento alla
pirateria del software. Non solo giochi ma anche e sopratutto, nelle abitazioni
dei privati ed a volta anche in sedi istituzionali pubbliche o aziendali,
programmi, utility e sistemi operativi per un valore complessivo di diverse
migliaia di Euro.
L’esigenza
di rivalsa del piccolo consumatore che non ha i mezzi per sopravvivere sul
mercato o per soddisfare i propri gusti ed esigenze, agisce sull’inconscio
dell’individuo azionando dei meccanismi di rimozione del senso di illegalità
della propria azione. Il senso di frustrazione che si può provare nel vedere le
vetrine dei negozi ricche di beni di nostro interesse e sapere di non poter
sostenerne il costo apre la strada ad una sorta di “rivendicazione sociale”
per il raggiungimento del fine.
Sappiamo,
per ritornare all’esempio precedente, che in breve tempo le zanzare sono
diventate milioni ed il bisonte è corso ai ripari. Oggi Napster ha chiuso
definitivamente i battenti, il suo ideatore si è arricchito a dismisura grazie
ad una formidabile idea e dallo scorso settembre è iniziato il servizio a
pagamento.
Al
di là del singolo caso Napster, il legislatore è intervenuto anche in Italia
proprio al fine di sanzionare sotto il profilo civile, penale ed amministrativo
le condotte illecite aventi per oggetto la violazione della Legge sul diritto
d’autore[vii].
Tale normativa è stata recentemente oggetto di alcune importanti modifiche
dettate dalla necessità di rafforzare le esigenze dei produttori del software,
in conformità anche a quanto previsto da diversi accordi internazionali tra cui
il TRIPS[viii]
adottato a Marrakech da diversi paesi e dall’accordo OMPI[ix]
concluso a Ginevra nel 1996.
Infatti,
l’art. 156 della legge sul diritto d’autore stabilisce proprio che il
titolare del diritto di utilizzazione economica che si accorge della
riproduzione o della utilizzazione abusiva può richiedere la distruzione delle
copie illegali ed il risarcimento
del danno. La riforma introdotta dalla L. n. 248/2000 ha aggiunto tra gli altri,
l’importante art. 171 bis in base al quale è stata estesa la punibilità di
chi riproduce software non solo ai casi già previsti relativi alla rivendita o
all’arricchimento di chi riproduce il software ma anche al cosiddetto
risparmio di spesa. L’espressione “per trarne profitto”
inoltre dissipa ogni dubbio in relazione alla duplicazione ad uso
aziendale del software, confermando che essa è punibile sia ai fini del
risarcimento del danno morale e materiale sia in sede penale con la reclusione e
la multa.
Tale
articolo, è importante sottolinearlo, trova concreta applicazione anche per le
fattispecie che si concretizzano attraverso internet. Scaricare un programma
senza la necessaria licenza, creare link ad opere illegali, costituiscono
comportamenti rilevanti.
Infine,
l’art. 173 ter, secondo la nuova formulazione di cui alle modifiche dettate
dalla L. 248/2000, punisce colui che, per fine di lucro, “ … abusivamente
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o
parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive
o composite o banche dati ”.
La
nuova versione della norma quindi interviene per estendere la tutela anche sotto
il profilo penale alle opere musicali e multimediali.
In
conclusione dobbiamo riconoscere che il fenomeno della pirateria è diffuso
ovunque, la spersonalizzazione mediata dal computer agisce in questo, come in
molti altri casi, rimuovendo la percezione dell’illegalità della condotta del
soggetto attivo del reato. Occorre quindi, come in ogni settore relativo alle
nuove tecnologie che la nostra collettività raggiunga, in questo come in altri
aspetti legati all’informatizzazione, una coscienza adulta nell’approccio
alle stesse ed una sufficiente maturità.
Reggio
Calabria lì, 09 febbraio 2002
Bruno Fiammella
[ii] Moving Picture Experts Group
[iv]
D. Francescato: Amore e potere, 1998, Mondadori, Milano
[v]
Christopher
Lasch: La cultura del
narcisismo, 1981, Bompiani,
Milano
[vi]
Sherry Turale: La vita sullo schermo, 1997, Apogeo, Milano
[vii]
Il software è tutelato da diverse normative sia in campo nazionale che
internazionale. La legge sulla concorrenza sleale, quella sui brevetti e
sulle invenzioni, la legge sui marchi ed in particolare la legge sul diritto
d’autore L. 633/1941. Questa legge ha subito diverse modifiche sia nel
1993 al fine di recepire le modifiche apportate dalla direttiva CEE 91/250
specifica proprio per la tutela delle opere dell’ingegno e per i programmi
per elaboratore. Una recente e più importante modifica è intervenuta con
l’entrata in vigore della legge 248/2000 che ha modificato le misure di
punizione e prevenzione proprio al fine di porre un limite al dilagante
fenomeno della pirateria informatica.
[viii] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights Including Train in Counterfeit Goods