Corte di Cassazione - Sez. III Civile
Ordinanza n.
6591 dell'8 maggio 2002
Presidente V. Giustiniani -
Relatore A. Segreto.
COMPETENZA TERRITORIALE - LUOGO DOVE SI E' PRODOTTO IL DANNO CAUSATO DA
MESSAGGIO DIFFAMATORIO DIFFUSO VIA INTERNET
1. Con citazione notificata il 10.11.1999, la (omissis), conveniva davanti al
tribunale di Lecce R.S. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
materiali e morali derivanti da un'assunta illecita pubblicazione sulla rete
Internet di un messaggio relativo alla banca e definito dalla
stessa diffamatorio.
Resisteva il R. eccependo l'incompetenza del tribunale adito in favore di quello
di Roma.
Il tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 24.2.2001 dichiarava la
propria incompetenza in favore del tribunale di Roma.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la (omissis).
Ritiene questa Corte che vada dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo della completezza dell'eccezione di
incompetenza, non avendo la sentenza impugnata rilevato
che il convenuto non aveva fatto alcun riferimento al criterio del luogo dove si
è prodotto il danno, bensì solo al luogo dove sarebbe stato commesso il fatto.
Ritiene questa Corte che la censura sia infondata.
Correttamente il giudice di merito ha rilevato che il R. non era incorso in
alcuna decadenza, in quanto ha articolato l'eccezione di incompetenza, sia con
riguardo al foro generale delle persone fisiche, sia
con riguardo ai fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c.. In particolare,
avendo sostenuto il convenuto, che non sussisteva la competenza del tribunale di
Lecce, poiché il fatto non era stato ivi commesso, ha chiaramente contestato la
competenza di quel giudice, quale quella del forum commissi delicti, divenendo
poi una questione che attiene alla fondatezza giuridica dell'eccezione stabilire
se per l'individuazione di detto foro debba tenersi conto solo della condotta o
dell'evento illeciti, ovvero del
danno conseguente agli stessi.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo dell'individuazione del forum
commissi delicti e comunque l'erroneità e la
contraddittorietà della motivazione.
Ritiene la ricorrente che, dovendosi la competenza del foro alternativo nelle
obbligazioni da responsabilità aquiliana individuare con riferimento al luogo
in cui si era verificato il danno, tenuto conto che nella specie si trattava di
danni causati da espressioni diffamatorie trasmesse via Internet con un
cosiddetto newsgroup, questo danno si era verificato dovunque e segnatamente nel
luogo di domicilio della parte offesa.
4.1. Ritiene questa Corte che solo in parte possa condividersi detto assunto.
La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'obbligazione per responsabilità
extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si
verifica; e nella nozione di fatto rientra, oltre al
comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva e pertanto, qualora
i due luoghi non coincidano, il forum delicti ex art. 20 c.p.c., deve essere
identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento (cfr. Cass. n.
6381 del 1991; Cass. n. 2648-69; n. 570-76; n. 9635-87;
5625-89).
4.2. Il problema si pone in relazione ai fatti illeciti con eventi dannosi
territorialmente diffusi, sia pure tutti relativi allo stesso soggetto, e, con
riferimento al caso in esame, allorché si tratti di danno
alla reputazione causato con mezzi di comunicazione di massa.
La consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Corte regolatrice la quale
sostiene che, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del
diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa
periodica, territorialmente competente a decidere la
causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove
il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica
e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delitti),
ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio
(forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito un
debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore
aveva al tempo della scadenza (Cass. 11 aprile 2000, n.
4599; Cass. 1 giugno 1999, n. 5299; Cass. n. 13042 del 1999; 16 maggio 1995, n,
5374; 29 marzo 1995, n. 3733; 22 maggio 1992, n. 6148; 23 ottobre 1991, n.
11269).
La corte ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna tener presenti i
principali riferimenti normativi, costituiti dall'art.25 Cost.(inviolabilità
del giudice naturale), dall'art. 2043 C.C. (clausola
generale di responsabilità aquiliana) e dall'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo
per le cause relative a diritti di obbligazione).
Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di
comunicazione di massa (quali sono i periodici, destinati per la loro natura
alla diffusione sul l'intero territorio nazionale),
l'individuazione del giudice competente a decidere sul preteso risarcimento del
danno (e, quindi, il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio) non può prescindere dall'esigenza di
stabilire un principio , unico e predeterminato, atto ad evitare che la parte
offesa scelga di proprio arbitrio il giudice innanzi al quale chiamare il
presunto autore del fatto lesivo.
4.3. Sulla scorta di tali premesse, l'orientamento giurisprudenziale sopra
menzionato rileva che l'evento dannoso, allorquando consista nella lesione di
diritti della personalità, non può ritenersi localizzato
esclusivamente nel luogo dove il titolare del diritto leso ha il suo domicilio -
inteso come luogo nel quale egli intrattiene le principali relazioni sociali e
professionali - ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la
pubblicazione viene diffusa.
La diffusione dell'evento su tutto il territorio impone, allora, di ancorare la
scelta della competenza ad un luogo certo e ben individuato, la cui
identificazione prescinda dall'accertamento di elementi variabili, quali sono il
domicilio del danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nell'intervallo
intercorrente tra il verificarsi del fatto illecito e la proposizione
dell'azione. Questo luogo certo altro non può essere se non quello in cui il
periodico è pubblicato, atteso che quello è il luogo nel
quale la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a
pregiudicare l'altrui diritto.
5.1. Indipendentemente dalla condivisibilità di tali principi in tema di
diffamazione commessa a mezzo della stampa, allorché l'offesa alla reputazione
è realizzata attraverso un sito o un newsgoup Internet, ritiene questa Corte
che non possano essere applicati gli stessi principi. Qualora l'agente immetta
il messaggio in rete, utilizzando uno spazio web, e quindi creando un sito,
ovvero utilizzando un cd. newsgroup, (che è, in buona sostanza, un forum a cui
possono accedere tutti gli iscritti) come nella
fattispecie, la comunicazione deve ritenersi effettuata verso tutti i possibili
visitatori del sito o i partecipanti del newsgroup.
Sennonché la immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla
reputazione, che si avrà solo allorché i visitatori entreranno nel sito ovvero
i partecipanti del newsgroup leggeranno la comunicazione.
5.2. Né si può ritenere che la sola idoneità della notizia a ledere l'altrui
diritto, integri l'evento offensivo di per sè: detta idoneità dell'atto
attiene ancora alla condotta e non all'evento.
Ciò è stato chiaramente rilevato da questa Corte in sede penale (Cass. pen.,
Sez. 5°, 27.12.2000, n. 4741), che ha osservato che "nel caso in cui
l'offesa venga arrecata tramite Internet, l'evento appare temporalmente oltre
che concettualmente ben differenziato dalla condotta. Ed invero, in primo luogo,
si avrà l'inserimento in "rete" da parte dell'agente, degli scritti
offensivi e/o immagini denigratorie, e solo in un secondo momento (a distanza di
secondi, minuti, ore o giorni) i terzi, connettendosi con il
"sito" e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione
dell'evento. Tanto ciò è vero che, nel caso in esame sono bene immaginabili
sia il tentativo (l'evento non si verifica perché in ipotesi, per qualsiasi
ragione, nessuno "visita" quel "sito"), sia il reato
impossibile (l'azione è inidonea , perché ad esempio, l'agente fa uso di uno
strumento difettoso, che solo apparentemente gli consente l'accesso ad uno
spazio web, mentre in realtà il suo messaggio non è mai stato immesso in
rete)".
5.3. Da ciò consegue che il luogo in cui si è verificato l'evento offensivo
andrebbe individuato come quello in cui il primo visitatore abbia letto la
notizia offensiva.
Sennonché ciò già in astratto diventa di difficilissima, se non di
impossibile, individuazione, contrariamente a quanto avviene in tema di offesa
arrecata attraverso la stampa. In quest'ultimo caso, infatti la più risalente
giurisprudenza penale, che si pone all'origine dell'orientamento
secondo cui il luogo della stampa è luogo in cui è verificato l'evento, si
fonda sul rilievo che il semplice deposito presso gli organi competenti degli
esemplari previsti dalla l. 2.2.1939,n. 374 rappresenta una forma di
pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare la responsabilità
dell'autore dello scritto a titolo di diffamazione a mezzo stampa, per le offese
in esso contenute, in quanto tale deposito realizza una forma di diffusione
degli addebiti ed inoltre in quel luogo vi è anche la diffusione
delle notizie presso gli addetti alla stampa (Cass. pen. 1.3.1972, I.; Cass.
pen. 21.5.1974, F).
6.1. Sennonché tali ultime argomentazioni, valide in tema di responsabilità
penale, che - nei reati cd. di evento - sorge con l'evento di lesione del bene
giuridicamente protetto, non possono essere trasferite in sede di risarcimento
dei danni da responsabilità aquiliana, per espressioni offensive contenute in
un sito Internet.
Anzitutto, in questo caso il provider mette a disposizione dell'utilizzatore,
uno spazio web, allocato presso un suo server, ma l'inserimento dei dati in
questo spazio, non dipende da alcuna ulteriore
attività del provider né di altro soggetto, che si trovi presso il provider o
presso il server, ma esclusivamente dall'attività dell'utilizzatore stesso.
Ne consegue che il luogo in cui si verifica l'evento di offesa alla reputazione
è, in astratto, quello in cui è avvenuta la prima "visita" del sito
o lettura della comunicazione inoltrata nelle pagine web riservate al
"newsgroup" ( e ciò è già di difficile, se non di impossibile
individuazione
per il danneggiato).
6.2. Inoltre, e soprattutto, vertendosi in tema di responsabilità civile e non
penale, la prima sorge allorché è integrata la fattispecie prevista dall'art.
2043 c.c., ed è proprio detta norma che pone l'evento di danno, quale elemento
essenziale per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria.
A tal fine va osservato che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza,
anche costituzionale (Corte Cost. n. 184 del 1986; Corte Cost. n. 372 del 1994)
il danno risarcibile, di cui all'art. 2043 c.c.,
essendo un danno conseguenza, come anche il danno morale di cui all'art. 2059
c.c., non si identifica ontologicamente con l'evento illecito, ma è di esso
conseguenza.
Pertanto esso può verificarsi anche successivamente, e come tale, non
necessariamente nel luogo dell'evento illecito, generatore del danno civile.
Allorché si adopera la locuzione forum commissi delicti, ci si lascia
influenzare da una visione penalistica della competenza, per la quale essa
coincide con il luogo in cui il delitto si è consumato e cioè, nei reati di
evento, con il luogo in cui tale evento si è realizzato e, quindi il reato
si è consumato, poiché in tal luogo si è verificata la lesione dell'interesse
tutelato.
In tema di responsabilità aquiliana, invece, il cosiddetto "evento
dannoso", se lo si intende quale evento, conseguente alla condotta e quindi
generatore del danno, rientra ancora nel fatto illecito (vedasi punto 4.1.) e
quindi, come tale, da solo (in assenza del successivo danno) non è idoneo
a generare responsabilità aquiliana.
Il fatto illecito, in assenza di danno, non dà luogo ad alcuna responsabilità
aquiliana.
Se lo si intende quale "evento di danno", esso si è risarcibile ed è
quindi perfezionata l'obbligazione risarcitoria, ma è solo una conseguenza
dell'evento illecito (inteso quale ultima parte del più complesso fatto
illecito).
Sennonché, in questo caso, "evento di danno" altro non significa che
danno patrimoniale effettivamente verificatosi per il fatto illecito consumato,
e non solo potenzialità di danno. Il discorso è analogo per il danno morale di
cui all'art. 2059 c.c.
6.3. Solo nelle ipotesi in cui il danno attenga anche ad un diritto inviolabile
della persona umana, costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), come il danno
biologico o anche lo stesso danno alla reputazione della persona umana in quanto
tale (e non alla reputazione professionale, che costituisce un danno
patrimoniale), oltre al danno morale ed al danno patrimoniale (tipici danni
conseguenza), si può avere un cd. danno-evento (cfr. Cass. 10.5.2001, n. 6507).
Da ciò consegue che, in una rigorosa applicazione sia dell'art. 2043 c.c.
(allorché attiene a danni patrimoniali) che dell'art. 2059 c.c., poiché non ci
può essere obbligazione se non vi è danno risarcibile e poiché il danno
risarcibile non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (che è
solo una componente - insieme alla condotta ed al nesso di causalità - del
fatto illecito), il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui si
è verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente
al fatto illecito.
Solo nel caso di danno-evento, subito da una persona umana, (nella fattispecie:
offesa alla reputazione personale, e non a quella professionale - cfr. Cass. n.
6507/2001) il luogo dell'evento illecito coincide con quello del predetto danno,
mentre per il danno patrimoniale e per quello morale, detta coincidenza non è
egualmente automatica.
6.4. Né questa interpretazione può essere sospettata di incostituzionalità in
relazione all'art. 25 Cost., in tema di giudice naturale, poiché essa non è
altro che l'individuazione del giudice territorialmente competente (come foro
facoltativo), ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
Come ha statuito la Corte costituzionale (ord. 20 maggio 1998, n. 176), il
principio della precostituzione per legge del giudice naturale è leso soltanto
quando il giudice è designato in modo arbitrario e "a posteriori",
oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole
generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo
potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25
comma 1 Cost., ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia
operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con
riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un "discrimen"
della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti.
Nel precetto dell'art. 25 Cost. non vi è anche quello dell'unicità del giudice
competente a decidere, ma solo della precostituzione di esso in base ad elementi
oggettivi, altrimenti la previsione di fori facoltativi, di cui all'art. 20
C.P.C., già in astratto, sarebbe incostituzionale, poiché essa prevede almeno
altri due giudici competenti territorialmente ( quello del forum destinatae
solutionis e quello del forum commissi delicti), oltre quello del foro generale
dì cui agli artt. 18 e 19 C.P.C., rimettendo la
scelta del giudice da adire all'attore.
Da ciò consegue che, qualora dall'applicazione dei principi in tema di
individuazione del forum commissi delicti, per le peculiarità della
fattispecie, siano più i giudici territorialmente competenti, ciò non
determina l'incostituzionalità dell'art. 20 c.p.c., in parte qua, (o meglio
della norma come interpretata, sotto il profilo del diritto vivente, che dia
luogo a questa conseguenza), anche se non può disconoscersi l'opportunità di
saggiare la validità di altre possibili interpretazioni che detto
inconveniente evitino.
6.5. Nella fattispecie, poiché il danno è stato lamentato da una persona
giuridica, e quindi non poteva che trattarsi -in ipotesi- di danno patrimoniale
e danno morale ( ed in questi termini è stata proposta la domanda), essendo
questi danni-conseguenze, l'obbligazione è sorta esclusivamente allorché i
predetti danni si sono verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento
diffamatorio, e quindi l'obbligazione è sorta nel luogo in cui, si è
verificato l'impoverimento (Cass. 5 giugno 1991, n. 6381)
o si è verificato il danno morale.
Ciò comporta, che salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato
con la sua domanda (ipotesi non ricorrente nella fattispecie), detti danni, se
sussistenti, si sono verosimilmente prodotti nel luogo del domicilio del
soggetto offeso.
Infatti il danno risarcibile diventa concreto con riferimento agli effetti del
discredito che derivano all'offeso danneggiato nel suo ambiente prima e più che
altrove.
7.1. Le diverse possibili interpretazioni "del luogo in cui è sorta
l'obbligazione" risarcitoria per fatto illecito consumato tramite offesa
alla reputazione in un sito o newsgroup Internet non sono sostenibili, a parere
di questa Corte.
Anzitutto non è sostenibile quella prospettata dal giudice di merito, secondo
cui, poiché non può accertarsi dove il primo visitatore abbia visitato il
sito, il foro in questione, per illeciti via Internet, non
sarebbe applicabile.
Questa soluzione infatti costituisce in pratica un'interpretazione abrogante
della norma, in ipotesi di danni da offese alla reputazione tramite Internet.
7.2. Né è sostenibile che la pubblicazione della notizia vada correlata
all'allocazione della stessa, che viene effettuata sul server del provider.
Infatti, a parte il rilievo che il provider, anche se con sede in Italia, può
avere servers in ogni posto del mondo e che non è dato sapere, quanto meno dal
danneggiato, su quale server sia stata allocata la notizia, proprio per quanto
sopra detto, l'immissione della notizia sul server è attività che compie il
danneggiante offensore, e finché, non viene visitata da terzi, nessuno la
conosce. Pertanto secondo questa ipotesi di interpretazione si finirebbe per
aver un'obbligazione di risarcimento, per una notizia diffamatoria che, fino
alla prima visita del sito, conosce solo l'agente. Infine, come già detto, non
può sostenersi l'equazione tra idoneità della notizia a ledere l'altrui
diritto alla reputazione e la lesione effettiva della stessa ed, inoltre, dei
conseguenti danni patrimoniale e morale.
7.3. Neppure può ritenersi, come sostenuto da qualche giudice di merito e da
una parte della dottrina, che, tenuto conto del sistema di diffusione della
notizia via Internet, la lesione del diritto deve ritenersi verificata in tutti
i luoghi in cui la diffusione della notizia avviene, per cui, ai sensi dell'art.
20 c.p.c., deve considerarsi competente ciascun giudice del luogo in cui si è
verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto.
Infatti questa tesi, a parte il vizio di origine di identificare il danno
risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c. con l'evento lesivo della reputazione (il
che, se è esatto per il danno-evento alla persona fisica,
nei limiti sopra trattati, non lo è per il danno patrimoniale e per il danno
morale, tipici danni-conseguenze), incorre nel grave inconveniente di rendere
estremamente "ambulante" la competenza territoriale, attribuendo
all'attore una discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta,
oppure - a contrariis - di rendere praticamente impossibile a quest'ultimo di
provare che effettivamente il luogo indicato sia quello dove vi sia stata la
prima "visita" del sito da parte di uno degli indeterminati potenziali
"visitatori".
L'esigenza di evitare ciò e quella, già avvertita da questa Corte in tema di
danni alla reputazione commessi attraverso la stampa, di fissare un criterio
certo al fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno,
basato sul luogo in cui è sorta l'obbligazione (ai sensi dell'art. 20 c.p.c.,
rimanendo fermi - ovviamente - l'altro foro facoltativo di cui allo stesso
articolo ed i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.), rimangono
soddisfatte dall'individuazione di tale
competenza con quella del luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito
i predetti danni patrimoniali e morali, proprio perché, essendo il domicilio
"la sede principale degli affari e degli interessi" (art. 43, c.1,
c.c.) è quello il luogo "principale" in cui si sono verificati gli
effetti negativi dell'offesa alla reputazione.
A tal fine va osservato che è irrilevante l'obiezione che detto domicilio può
mutare tra il momento in cui si è verificato l'evento (rectius: il danno) ed il
momento in cui è proposta la domanda. Infatti ciò
che conta è esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui
è sorta l'obbligazione, poiché è in quel momento che si è prodotto il danno.
Se contemporaneamente è richiesto il risarcimento del danno morale e
patrimoniale, oltre che del danno-evento dell'offesa alla reputazione personale
effettuata tramite un sito o un newsgroup di Internet, la competenza
territoriale rimane quella in cui si sono verificati i primi due e cioè il
domicilio dell'offeso-danneggiato, per i principi dell'unitarietà del diritto
al risarcimento del danno e del suo riflesso processuale dell'ordinaria
infrazionabilità del giudizio di liquidazione (Cass. n. 10702/1998 ).
8.1. L'interpretazione suddetta risponde a criteri che si pongono in armonia con
quelli che, sebbene adottati dal legislatore per altre fattispecie e tali da
escludere l'ipotizzabilità di un'interpretazione
analogica, tuttavia presentano indubbi punti di contatto con quella in esame.
Con riferimento al criterio del "luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto", utilizzato dall'art. 5 n. 3 della convenzione di Lugano 16
settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla l.10 febbraio 1992
n.198 - analogo all'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale - la giurisdizione in ordine ad una domanda di
risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione
internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del
convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del domicilio del
danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla
sua reputazione, quando la pubblicazione sia distribuita in questo Stato (Cass.
S.U. 27 ottobre 2000, n. 1141; Corte giustizia comunità Europee, 7 marzo 1995,
n. 68; Parti in causa S. e altro c. Soc.(omissis).
A tal fine va rilevato, anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
sentenza impugnata, la nozione di "materia di delitti o quasi-delitti"
di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles 27
settembre 1968 va considerata come nozione autonoma comprendente ogni azione che
verte sulla responsabilità del convenuto e che non si ricollega alla
"materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione
(Corte giustizia comunità Europee, 27 settembre 1988, Parti in causa K. c.
(omissis).
8.2. Inoltre le S.U. di questa corte hanno ritenuto che nell'ipotesi di delitti
e quasi delitti, per "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" ai
sensi dell'art. 5 n. 3, della convenzione di Bruxelles, deve intendersi anche
quello in cui si determina l'evento danno e quindi l'impoverimento patrimoniale
del soggetto che si pretende leso (Cass. civ., sez. un., 9 giugno 1995, n.
6499).
9.1. Un ulteriore argomento di sostegno dell'interpretazione prospettata si può
trarre dai commi quarto e quinto dell'art.30 della legge n. 223 del 1990
(disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha individuato,
con esclusivo riferimento ai reati di diffamazione commessi attraverso l'impiego
del mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente competente in quello del
luogo di residenza della persona offesa, allorquando venga a quest'ultima
attribuito un fatto determinato.
Il Giudice delle Leggi, nel pronunciarsi per la legittimità costituzionale di
tale differente regolamentazione (Corte cost. n. 42 del 23 gennaio 1996), ha
trovato la sua giustificazione nella particolare natura, forza e diffusività
del mezzo impiegato e nell'esigenza d'attenuare l'evidente squilibrio delle
posizioni che, nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un
fatto determinato, è dato constatare tra chi commette il reato e chi si trova,
invece, a subirne le conseguenze lesive; sicché, l'individuazione del giudice
competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa (anziché
al luogo di consumazione del reato, come prescritto dal primo comma dell'art. 8
c.p.p.) appare giustificata in quanto strumento destinato a rendere più agevole
la
possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo
della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria
reputazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche. Peraltro, il
giudice del luogo di residenza della persona offesa può ritenersi l'organo più
idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di
svolgimento di quei fatti determinati, la cui attribuzione integra il reato di
diffamazione aggravata. Infine, nell'ipotesi di accertata sussistenza
dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di
residenza del soggetto leso, sarà in grado di avere una maggiore efficacia
riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza che la stessa sentenza potrà
ottenere nell'ambiente sociale normalmente frequentato da tale soggetto.
9.2. Né si può ritenere che proprio questo speciale intervento del legislatore
dimostri come, senza una specifica disposizione in materia civile, sia
impossibile giungere all'interpretazione, qui sostenuta
dell'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13042 del 1999).
Infatti l'intervento del legislatore era necessario nell'ambito
processualpenalistico, in quanto, stanti i principi che presiedono alla
competenza penale, essa va determinata con riferimento al luogo in cui il
delitto si è consumato e quindi, nei reati di evento, al luogo in cui l'evento
si è verificato (art. 8 c.p.p.).
In materia civile, invece, il luogo rilevante, ai fini del sorgere
dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo
di cui all'art. 20 c.p.c., non è il luogo dell'evento illecito
ma il luogo del danno conseguente ( o se si vuole del successivo evento di
danno), per cui proprio dal coordinamento dell'art. 20 c.p.c. e degli artt. 2043
e 2059 c.c., si giunge alla suddetta interpretazione, senza la necessità di un
ulteriore intervento legislativo.
9. Pertanto, poiché il luogo del domicilio dell'attrice, che assume di aver
subito danni patrimoniali e danni morali dalle espressioni, assunte come
offensive ed attribuite al convenuto nell'ambito di newsgroup posto in Internet,
è Lecce, competente territorialmente a decidere la causa è il
tribunale di Lecce.
Esistono giusti motivi, attesa la novità della questione, per compensare per
intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza
territoriale del Tribunale di Lecce. Compensa per intero tra le parti le spese
di questo giudizio di Cassazione.