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Corte di Cassazione
Sentenza n. 25104/2008
Presidente Altieri
Relatore Amoresano
... Omissis ...
Osserva
1) Con sentenza
del 25.6.2007 il GUP del Tribunale di Lecco applicava a M. G.,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta
la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444
c.p.p. di euro 9.400,00 di multa (di cui euro 5.400,00 in
sostituzione di mesi 4 di reclusione) per il reato di cui all'art.
171 bis comma 1 L. L.633/1941, come modif. dalla L.248/2000, per
avere, al fine di trarne profitto, duplicato e riprodotto programmi
software, di proprietà della società M.I. spa ed A. inc, A. S. I.,
S. C., senza averne acquistato la licenza d'uso.
Propone ricorso
per cassazione il M. , a mezzo del difensore, per violazione di
legge (art.606 comma 1 lett. b) in relazione alla mancata
applicazione dell'art. 129 c.p.p. stante l'insussistenza
dell'ipotesi contestata a carico del ricorrente (dallo stesso tenore
letterale dell'art. 171 bis L. 633/41 risulta che la norma mira a
colpire esclusivamente l'illecita riproduzione di software
finalizzata al commercio, mentre il M. si avvaleva degli stessi
nello studio privato e per scopi professionali interni allo studio
medesimo); in via gradata era configurabile un'ipotesi di
responsabilità ex art. 174 ter comma 1 L. 633/41, che punisce con la
sola sanzione amministrativa l'abusivo utilizzo, per esclusivi fini
professionali, di prodotti informatici, privi della licenza d'uso.
Con il secondo
motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine al dolo
specifico richiesto dalla norma, essendosi il GUP limitato a
richiamare il fatto materiale dell'assenza di alcune licenze di
software, attribuendo una sorta di responsabilità oggettiva al
titolare dello studio.
2) Va premesso
che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico
ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione
delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da
parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza
dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta
e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente
una della cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. Ne
consegue che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cpp, l'imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono
coperti dal patteggiamento.
Con il ricorso
per cassazione, pertanto, possono essere fatti valere errores in
procedendo ed il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. È
giurisprudenza consolidata di questa Corte che nell'ipotesi di
concordato di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. o ex art. 599
c.p.p. la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che
legittimano l'operatività di una delle cause di non punibilità
previste dall'art.129 c.p.p. può essere anche meramente enunciativa
o implicita. Il giudice è tenuto, cioè, a controllare l'inesistenza
di una delle cause di non punibilità, ma può enunciare , con
motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 2 n. 14023 del
3.2.2004; conf. Cass. en. sez.6 n. 41712 del 2.10.2006).
2.1) Tanto
premesso, osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono
manifestamente infondati, avendo il giudice, nell'applicare la pena
concordata, congruamente, nei termini sopra indicati, e
correttamente motivato in ordine alla insussistenza delle condizioni
per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. Per la configurabilità del
reato del reato di cui all'art. 171 bis non è richiesto, infatti,
che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio,
essendo sufficiente il fine di profitto, come contestato, né il dolo
specifico del fine di lucro.
Ha più volte
affermato questa Corte che, a seguito della modifica del primo comma
dell'art. 171 bis L. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13
L. 18 agosto 2000 n. 248), non è più previsto il dolo specifico del
"fine di lucro" ma quello del "fine di trarne profitto"; si è,
quindi, determinata un'accezione più vasta che non richiede
necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia
quindi i confini della responsabilità dell'autore (cfr. ex multis
Cass. pen. sez. 3, del 6.9.2001 n. 33303; Cass. pen. sez. 3,
9.1.2007 n. 149).
La detenzione e
l'utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti,
nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato
contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il ricorso deve
quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.500,00 (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende
della somma di euro 1.500,00. |