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Avv. Bruno
Fiammella
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| Giurisprudenza |
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Corte di Cassazione Penale
Sent. n. 37322/2008
Corte di Cassazione - Sezione Quinta
Presidente Nardi
Relatore Marasca
Tizio, Caio ed Sempronio, unitamente a Mevio, avevano costituito una
associazione professionale denominata Studio associato Tizio dottor
ragionier, della quale il Tizio era il socio di maggioranza relativa
e l'amministratore; Sempronio, Caio e Mevio, presumibilmente a causa
di contrasti con il Tizio, decisero di dare vita ad una nuova
associazione professionale denominata Studio Caio - Sempronio ed
associati.
Nei giorni del passaggio dalla vecchia alla nuova associazione
accaddero alcuni fatti che hanno originato il presente procedimento
penale.
Caio e Sempronio si recarono presso la sede dello Studio Tizio,
associazione della quale facevano ancora parte non essendo stata
sciolta, e si introdussero nel sistema informatico dello studio
prelevandone l'archivio.
Negli stessi giorni il Tizio, parlando con alcuni clienti, disse che
i tre soci stavano sviando la clientela; inoltre il Tizio fece
bloccare i suoi colleghi da una guardia giurata impedendo loro di
entrare nello studio.
Per tali fatti il Tizio era tratto a giudizio per rispondere dei
reati di cui agli articoli 595 e 393 c.p. in danno di Caio,
Sempronio e Mevio, che si costituivano parti civili; Caio e
Sempronio erano chiamati a rispondere della violazione degli
articoli 61 n. 11, 615 ter, 646 c.p. e 35 della legge 675 del 1996
in danno di Tizio, che si costituiva parte civile.
Con sentenza del 4 maggio 2004 il Tribunale di Bergamo dichiarava
Caio e Sempronio colpevoli dei reati loro ascritti e li condannava
alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni ed
al pagamento di una provvisionale, mentre assolveva il Tizio dal
delitto di diffamazione perché il fatto non sussiste e da quello di
cui all'articolo 610 c.p., così modificata la originaria
imputazione, perché il fatto non costituisce reato.
Investita dagli appelli dei due imputati, anche nella loro qualità
di parti civili insieme al Mevio, la Corte di Appello di Brescia,
con sentenza emessa in data 27 febbraio 2007, dichiarava
inammissibile l'appello ex articolo 577 c.p.p. delle parti civili,
non accoglieva l'appello agli effetti civili ed, in accoglimento
dell'appello degli imputati, assolveva Caio e Sempronio o dal reato
continuato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
In particolare la Corte di merito precisava che il reato di
appropriazione indebita non era stato nemmeno correttamente
contestato perché in imputazione non si parlava della appropriazione
di computer e comunque non sussisteva perché la copiatura di dati
informatici non costituisce appropriazione indebita di una cosa
mobile altrui, che, con riferimento al reato di cui all'articolo 615
ter c.p., non risultava che il sistema informatico fosse protetto da
misure di sicurezza e, comunque, Caio e Sempronio in qualità di soci
avevano il diritto di accedere ai dati informatici, e che per quel
che concerne il reato di cui all'articolo 35 della legge 675 del
1996, norma abrogata dall'articolo 183 del decreto legislativo n.
196 del 2003, mancava il nocumento.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso,
evidentemente agli effetti civili ai sensi dell'articolo 576 c.p.p.,
soltanto la parte civile Tizio, che deduceva:
1) la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui la
Corte di merito non ha ritenuto che fosse stata contestata
l'appropriazione dei personal computers in dotazione dello studio e
sui quali erano stati trasmessi i dati dei due servers dello studio,
computers restituiti soltanto su richiesta del liquidatore;
2) la inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 646 c.p.
nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente
il fatto di appropriazione per essersi trattato di una attività di
copia, sia perché l'appropriazione concerneva i due personal
computers, sia perché la copia di documenti riservati per fini
estranei a quelli della società costituiva appropriazione. A
conforto della tesi il ricorrente citava due precedenti della
Suprema Corte;
3) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui la Corte di merito aveva affermato che
il sistema informatico non fosse protetto e nella parte in cui aveva
affermato che i due imputati avessero titolo per introdursi e
permanere nel sistema informatico stesso; il ricorrente ha ricordato
che illogicamente la Corte di merito aveva fatto riferimento ai
personal computers mentre la introduzione era avvenuta nei servers,
che erano protetti e, comunque, il dato rilevante non sarebbe tanto
la introduzione quanto la permanenza nel sistema al fine di estrarne
copia e l'utilizzazione dei dati per fini estranei alla
associazione;
4) la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la
Corte di merito asseriva l'insussistenza del delitto di cui
all'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per difetto
di nocumento, nonostante avesse precedentemente riconosciuto il
fatto che la condotta potesse essere posta a fondamento di pretesa
risarcitoria a seguito di illecito civile.
Con memoria difensiva depositata il 23 giugno 2008 il ricorrente
adduceva a sostegno dei motivi secondo e terzo del ricorso nuovi
argomenti tratti dalla sentenza della IV Sezione della Corte di
Cassazione 4 maggio 2006 - 14 settembre 2006 che aveva deciso su un
caso analogo e che aveva qualificato il fatto della copiatura dei
dati come truffa piuttosto che come appropriazione indebita.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla parte civile
Tizio sono fondati nei limiti di cui si dirà.
Deve essere in primo luogo esaminato il terzo motivo di
impugnazione.
In effetti la decisione impugnata sul punto appare erronea e la
motivazione che la sorregge illogica in più punti.
A Caio e Sempronio è stata contestata la violazione dell'articolo
615 ter c.p. perché, introdottisi nel sistema informatico dello
Studio Tizio, si appropriavano dell'archivio informatico e
procedevano al trattamento dei dati.
Il fatto storico nella sua materialità, ben ricostruito dai giudici
di merito, non è in realtà contestato.
I due professionisti, che erano ancora soci dello Studio associato
Tizio non ancora sciolto, effettivamente si introdussero nel sistema
informatico dello studio costituito da due servers e da due
computers portatili, sui quali trasfusero i dati contenuti nei
servers; i due portatili furono poi portati in altro luogo ove i
dati vennero copiati ed, infine, i computers furono restituiti allo
studio a richiesta del liquidatore.
Orbene il fatto contestato costituisce violazione dell'articolo 615
ter c.p. perché si tratta di un accesso abusivo ad un sistema
informatico.
È necessario ricordare che la norma in esame tutela, secondo la più
accreditata dottrina, molti beni giuridici ed interessi eterogenei,
quali il diritto alla riservatezza, diritti di carattere
patrimoniale, come il diritto all'uso indisturbato dell'elaboratore
per perseguire fini di carattere economico e produttivo, interessi
pubblici rilevanti, come quelli di carattere militare, sanitario
nonché quelli inerenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza, che
potrebbero essere compromessi da intrusioni o manomissioni non
autorizzate.
Tra i beni e gli interessi tutelati non vi è alcun dubbio, come già
osservato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. VI penale, 4 ottobre
1999-14 dicembre 1999, n. 3067, CED 3067), che particolare rilievo
assume la tutela del diritto alla riservatezza e, quindi, la
protezione del domicilio informatico, visto quale estensione del
domicilio materiale.
Tanto si desume dalla lettera della norma che non si limita soltanto
a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi
informatici, ma prevede uno ius excludendi alios quale che sia il
contenuto dei dati, purché attinenti alla sfera di pensiero o alla
attività lavorativa dell'utente; è, quindi, evidente che da tale
norma vengono tutelati anche gli aspetti economici e patrimoniali,
come si è dinanzi anticipato.
D'altro canto il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici è
stato collocato dalla legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha
introdotto nel codice penale i cosiddetti computer's crimes, nella
sezione concernente i delitti contro la inviolabilità del domicilio
e nella relazione al disegno di legge i sistemi informatici sono
stati definiti un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente
al soggetto interessato, garantita dall'articolo 14 della
Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e
tradizionali dagli articoli 614 e 615 c.p..
Tanto premesso, la discussione che si è sviluppata nei gradi di
merito in ordine alla sussistenza o meno di una protezione del
sistema informatico violato appare fuori luogo, dal momento che agli
imputati non è stato contestato soltanto la introduzione, ma il
permanere nel sistema informatico al fine di copiare i dati ivi
contenuti.
L'articolo 615 ter c.p.. infatti punisce non solo chi si introduca
abusivamente in un sistema informatico, ma anche chi nello stesso si
trattenga contro la volontà dell'avente diritto.
Ciò a prescindere dal fatto che nel caso di specie i sistemi di
protezione dei servers, che erano quelli che custodivano i dati
raccolti, esistevano, dal momento che essi non debbono consistere in
strumenti tecnologici particolari, essendo sufficiente anche una
semplice password, come era previsto nel caso di specie, che renda
evidente la volontà dell'avente diritto di non fare accedere
chiunque al sistema informatico.
Come è stato acutamente osservato (Cass., Sez. V penale, 16 giugno
2000 - 10 agosto 2000, n. 9002, CED 217734 e Cass., Sez. V penale 7
novembre 2000, Zara e da ultimo Cass., Sez. II penale, 4 maggio 2006
- 14 settembre 2006), la violazione dei dispositivi di protezione
del sistema informatico non assume rilevanza di per sé, perché non
si tratta di un illecito caratterizzato dalla effrazione dei sistemi
protettivi, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria
a quella di chi del sistema legittimamente dispone.
In effetti l'illecito è caratterizzato dalla contravvenzione alle
disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di
domicilio e come è testimoniato dalla seconda parte del primo comma
dell'articolo 615 ter c.p., già dinanzi richiamato.
Conseguenza di tale impostazione è che la protezione del sistema può
essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che
disciplinino le modalità di accesso ai locali ove il sistema è
ubicato ed indichino le persone abilitate all'utilizzo dello stesso.
Sul punto appare opportuno precisare che l'introdursi in un sistema
informatico al fine di duplicare i dati ivi esistenti costituisce
(come si chiarirà anche meglio in seguito) condotta tipica del
delitto di cui all'articolo 615 ter c.p., perché la intrusione
informatica può sostanziarsi sia in una semplice lettura dei dati
contenuti nel sistema, sia nella copiatura degli stessi.
Orbene nel caso di specie è rimasto accertato, per come è lecito
desumere dalla motivazione delle due sentenze di merito, che nei
servers in questione erano custoditi i dati relativi ai clienti
dello Studio Tizio, del quale il Tizio era non solo socio di
maggioranza relativa, ma anche amministratore ed in quanto tale
garante del corretto utilizzo degli strumenti esistenti nello
studio, e, quindi, anche del sistema informatico, per le finalità
tipiche dello studio associato.
È del tutto evidente che la copiatura dei dati, necessaria per fare
funzionare lo studio concorrente creato dai due imputati, non era
affatto compiuta nell'interesse dello Studio Tizio, ma al fine di
avvantaggiare uno studio concorrente; da ciò è lecito desumere che
detta copiatura sia avvenuta con il dissenso, in verità anche
espresso perché mediante una guardia giurata il Tizio impedì, anche
se successivamente alla consumazione dei fatti contestati, l'accesso
ai locali dello studio al Caio ed al Sempronio, quanto meno tacito
dell'amministratore dello studio che aveva il dovere di garantire il
raggiungimento dei fini dello studio associato.
Cosicché appare priva di pregio la considerazione che i due
imputati, in quanto ancora formalmente associati, avevano il diritto
di accesso al sistema, perché il problema e, quindi, la violazione
della norma consiste nel fatto che i due non avevano il diritto di
accesso al fine di sottrarre dati importanti per lo studio
associato, con i quali fare concorrenza allo stesso; tale attività
costituisce certamente una indebita intrusione nel sistema
informatico.
In dottrina, invero, è stato efficacemente rilevato che commette
reato anche chi, dopo essere entrato legittimamente in un sistema,
continui ad operare o a servirsi di esso oltre i limiti prefissati
dal titolare e, quindi, in siffatta ipotesi ciò che si punisce è
l'uso dell'elaboratore avvenuto con modalità non consentite più che
l'accesso ad esso.
Gli argomenti esposti rendono evidente la erroneità della decisione
impugnata, che non può, ovviamente, essere modificata per gli
aspetti penali, mancando una impugnazione del Pubblico Ministero, ma
che deve essere annullata agli effetti civili.
Per quanto concerne i motivi di ricorso primo e secondo, che
riguardano il contestato delitto di appropriazione indebita, va
detto che i pur pregevoli argomenti spesi dal ricorrente non possono
essere accolti.
Ciò non tanto per le considerazioni dei giudici di appello sulla
impossibilità di configurare il reato di cui all'articolo 646 c.p.
quando l'appropriazione concerna beni immateriali, perché in tal
caso l'appropriazione riguarderebbe, come correttamente osservato
dal ricorrente, i due computers portatili, fatto che, contrariamente
a quanto sostenuto dai giudici di appello, era stato debitamente
contestato, ma per la semplice ragione che quelle indicate nel capo
di imputazione non sono altro che le modalità attraverso le quali si
è realizzata la intrusione nel sistema informatico punibile ai sensi
dell'articolo 615 ter c.p..
Come si è già rilevato, infatti, la duplicazione dei dati contenuti
in un sistema informatico costituisce condotta tipica del reato di
cui all'articolo 615 ter c.p., potendo l’intrusione informatica
punibile sostanziarsi sia in una semplice lettura dei dati contenuti
nel sistema, sia nella copiatura degli stessi.
Ciò perché per accesso - così la rubrica dell'articolo 615 ter c.p.
- deve ritenersi, come chiarito da autorevole dottrina, non tanto il
semplice collegamento fisico, ovvero l'accensione dello schermo
ecc., ma quello logico, ovvero il superamento della barriera di
protezione del sistema che renda possibile il dialogo con il
medesimo in modo che l'agente venga a trovarsi nella condizione di
conoscere dati, informazioni e programmi; la conoscenza dei dati,
evidentemente, può avvenire sia con la semplice lettura, sia con la
copiatura degli stessi.
Se quanto detto è vero deve ritenersi che quelle contestate non
siano altro che semplici modalità per consumare il delitto di
abusivo accesso informatico, cosicché la condotta del presunto
delitto di appropriazione indebita si esaurisce in quella del
delitto di cui all'articolo 615 ter c.p..
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta rubricata come ipotesi di
violazione dell'articolo 646 c.p. rimanga assorbita dal reato di cui
all'articolo 615 ter c.p. e non sia autonomamente punibile,
trattandosi di modalità di consumazione di quest'ultimo delitto.
L'ultimo motivo di impugnazione è fondato.
In effetti l'unica ragione della esclusione del reato di cui
all'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 -
trattamento illecito dei dati - indicata dalla Corte di merito
consiste nella ritenuta assenza del nocumento, dal momento che lo
Studio Tizio continuò a funzionare anche dopo la illecita intrusione
nel sistema informatico ed il trattamento dei dati illecitamente
acquisiti.
In altra parte della motivazione, però, la Corte di merito aveva
segnalato che non sussistevano i reati contestati, ma che non vi era
dubbio che lo storno di clientela attuato tramite la acquisizione
dei dati ed il trattamento degli stessi avesse prodotto dei danni
che avrebbero potuto essere posti a fondamento di una pretesa
risarcitoria a seguito di illecito civile.
Appare difficile conciliare una tale affermazione con la ritenuta
assenza di nocumento, apparendo, peraltro, del tutto fuorviante
l'argomento che lo studio aveva continuato a funzionare.
Il problema, infatti, non è questo perché nella specie potrebbe, a
cagione delle condotte costituenti reato poste in essere da Caio e
Sempronio, esservi stata una riduzione della attività e di ciò i
giudici avrebbero dovuto tenere conto.
Insomma la motivazione posta a sostegno della assoluzione dal reato
di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 196 del 2003 è
affetta da manifeste illogicità che impongono l'annullamento della
sentenza impugnata anche se, come già detto, limitatamente agli
effetti civili.
In conclusione per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata
deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello.
Le spese della parte civile vanno liquidate con la sentenza
definitiva.
P.Q.M.
La Corte annulla agli effetti civili la sentenza impugnata con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. |
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