Sentenza n. 42561 del 28 novembre 2001
Ud. C.C. 9.11.2001
N 29194/2001 R. Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagl’Ill.mi Sigg.:
Dott. Malinconico
Alfonso Presidente
1. “ Vitalone
Claudio Consigliere
2. “ Amoroso
Giovanni “
3. “ Rizzo Aldo
Sebastiano “
4. “ Tardino
Vincenzo “
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Sul ricorso di avv. I.C., del Foro di Monza, con studio in Milano, Via
...
avverso la ordinanza
26.6.2001 del Tribunale di Venezia.
Udita in camera di consiglio
la relazione fatta dal Cons. dott. V. Tardino;
Sentita la requisitoria del
Proc. gen. presso la Corte di Cassazione, dott. Anna Danesi, che richiedeva
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
L’avvocato difensore
concludeva in conformità del P.G.
Il Tribunale di Venezia, con
ordinanza in data 26.6.2001 rigettava la richiesta di riesame proposta da
Tizio, confermando il decreto di convalida (28.5.2001) e il decreto di
sequestro (12.6.2001), emessi dal P.M. del Tribunale di Venezia in relazione
.al reato di cui agli artt. 110, 81 c.p. 171 octies L.633/1941. Ricorreva per
cassazione il difensore del Tizio, eccependo, tra l'altro, la nullità del
decreto di sequestro (12.6.2001) per violazione degli artt. 253 e 369 in relazione all'omesso invio
dell'informazione di garanzia; l'insussistenza del fumus commissi delicti
in relazione al decreto (12.6.2001 ); l'illegittimità del relativa
provvedimento per l'estensione del sequestro a beni non considerati corpo di
reato. Più in particolare, si eccepiva la violazione dell'art. 125 c.p.p., sia
in relazione al decreto di convalida del sequestro del 28.5.2001, sia
in relazione all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Venezia
ribadendosi l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla
natura dei beni sequestrati e alle esigenze probatorie connesse, con
conseguente nullità del provvedimento.
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Con D.Lgs. n. 373 del
15.11.2000, in attuazione della direttiva 98/84 CE sulla tutela dei servizi
ad accesso condizionato, il legislatore ha sostanzialmente depenalizzato
quegli stessi fatti configurati come reato dall'art. 171 octies della L.
18.8.2000. E invero, mentre l’art. 171 octies punisce con sanzioni penali
chiunque a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove,
installa per uso pubblicò o privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato... ,
gli artt. 6, 4 ed 1 d.lgs. 373 del 15.11.2000 puniscono con sanzioni
amministrative chiunque importa, distribuisce, vende, possiede a fini
commerciali; ovvero installa quei dispositivi illeciti che, all'art. 1 dello
stesso decreto, vengono definiti come tutte quelle apparecchiature o programmi
per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile
l'accesso ad un servizio protetto in forma. intelligibile senza.
l'autorizzazione del fornitore del servizio. Nelle definizioni correlate
il cosiddetto servizio protetto comprende il servizio ad accesso
condizionato, ovvero il sistema delle trasmissioni televisive (via cavo, via
satellite, via radio) criptate. In sostanza, il d.lgs. 15.11.2000 n. 373 ha
depenalizzato tutte le condotte aventi ad oggetto l'acquisizione,
l'installazione e la detenzione di apparecchiature e strumenti idonei ad
eludere i sistemi di protezione delle trasmissioni televisive in forma
codificata, e quindi l'intero settore televisivo stabilendo all'art. 2 le
misure atte a contrastare le attività di cui all'art. 4 con riferimento ai
dispositivi illeciti (l’art. 4, in particolare copre l'intero ambito
commerciale e tecnico delle fattispecie contemplate negli artt. 171 ter lett.
d) ed f) e dell'art. 171 octies l.d.a.). Poiché, a norma dell'art. 6 del
decreto la sanzione da applicare non è più di natura penale ma amministrativa,
in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 co. 2 c.p. le attività
illecite previste dalle disposizioni di legge sopra richiamate (art. 171 octies L. 633/41) non hanno più .rilevanza penale. Essendo presupposto di
qualsiasi provvedimento di sequestro probatorio l'esistenza di un reato,
ovvero il fumus della sua commissione, nonché la natura di corpo del
reato o di cosa pertinente al reato del bene sequestrato; la depenalizzazione
del delitto di cui all'art. 171 octies L.d.a., contestato al Tizio e
presupposto dei decreti di sequestro probatorio emessi nei suoi confronti, ha
fatto venir meno il presupposto stesso in grado di consentire, e quindi di
mantenere, il provvedimento assunto dal P.M. presso il Tribunale di Venezia e
confermato dal Tribunale del riesame della stessa città. L'ordinanza impugnata
va, pertanto, annullata senza rinvio e va disposta la restituzione di quanto
in sequestro all'avente diritto.
P.T.M.
Annulla senza rinvio
l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro
all'avente diritto.
Così deciso, il 9 novembre
2001.
Il Consigliere
relatore Il
Presidente
Dott. Vincenzo
Tardino Dott.
Alfonso Malinconico
Depositato in cancelleria il
28 novembre 2001