Corte di Cassazione
III Sez. Pen.,
Sentenza del 28 Giu. - 19 Sett. 2001, 2408 ( R.G. 50300/2000 )
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Alfonso MALINCONICO -
Presidente
Dott. Giuseppe SAVIGNANO - Consigliere
Dott. Guido DE MAIO - "
Dott. Alfredo TERESI - "
Dott. Aldo FIALE - " Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da F. R.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
avverso la sentenza 23.10.2000
della Corte di Appello di Reggio Calabria
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio Gennaio ABBATE
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.
Raffaele FIORESTA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23.10.2000 la
Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza 9.2.1999
del Pretore di Locri, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di F.
R. in ordine al reato di cui:
-- all'art. 171 bis legge n. 633/1941 [per avere, quale titolare di impresa
individuale esercente il commercio di prodotti elettronici, detenuto a scopo
commerciale, sapendo che si trattava dì copie non autorizzate, programmi per
elaboratori (esclusi alcuni programmi MS DOS, risultati regolari, in relazione
ai quali veniva pronunziata assoluzione per insussistenza del fatto)
illecitamente riprodotti e quindi privi di licenza d'uso - acc. in L., il
6.4.1995] e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava
la pena principale in mesi due di reclusione e lire 400.000 di multa,
confermando le pene accessorie e la confisca.
Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso il F., il quale ha eccepito:
a) L'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 171 bis della legge n.
63311941, che sanziona penalmente (tra 1' altro) "la detenzione a scopo
commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di progammi per
elaboratori, da parte di chiunque sappia o abbia motivo di sapere che si tratta
di copie non autorizzate". Secondo la prospettazione del ricorrente, la
dizione legislativa "detenzione a scopo commerciale" equivarrebbe a
"detenzione finalizzata al commercio, cioè alla vendita" e ciò si
dedurrebbe anche dalla necessità dello scopo di lucro, "impossibile nel
semplice utilizzo privato o nell'ambito dell'impresa, che al massimo può
comportare un fine di trarne profitto". La norma incriminatrice, in
sostanza, non sanzionerebbe la "utilizzazione nell'impresa
commerciale" dei progammi abusivamente duplicati (condotta da lui tenuta in
concreto), ma la detenzione dei progammi medesimi per la vendita, la messa in
vendita di essi ed ogni altra forma di messa in commercio. Solo recentemente
l'art. 13 della legge n. 248/2000, sostituendo il precedente testo dell'art. 171
bis della legge n. 633/1941, avrebbe esteso l'ambito di applicazione della
tutela penale, sostituendo al "fine di lucro":il "fine di trarne
profitto" e sanzionando la "detenzione a scopo imprenditoriale",
che prima invece sarebbe stata irrilevante ai fini penali.
b) La inadeguata valutazione, da parte dei giudici del merito, della propria
impossibilità di essere consapevole di utilizzare copie non autorizzate di
programmi per elaboratore, in quanto molti di quei programmi erano di libero
commercio.
c) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto
all'affermato principio (di inammissibile inversione dell'onere della prova)
secondo il quale sarebbe spettato ad esso imputato dimostrare l'avvenuta
installazione dei programmi abusivi in epoca anteriore al 1992 (all'entrata in
vigore, cioè, della norma incriminatrice applicata).
d) Contraddittorietà della motivazione, essendo stato egli assolto per gli
unici programmi successivi al 1992, tutti muniti di regolare licenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Appare opportuno
premettere, in punto di fatto, per consentire una corretta comprensione della
vicenda, che nell'azienda dell'imputato - titolare di un esercizio commerciale
di prodotti elettronici - la Guardia di Finanza rinvenne copie non autorizzate
di programmi per elaboratore, non detenute per la vendita ma utilizzate per
gestire 9 sistema informatico dell'organizzazione interna. I giudici del merito
hanno ricondotto la fattispecie alla previsione del 1° comma dell'art. 171 bis
della legge 22.4.1941, n. 633 [aggiunto dall'art. 10 dei D.Lgs. 29.12.1992, n.
518), che - fino alle modifiche apportate dalla legge 18.8.2000, n. 248 - puniva
"chiunque abusivamente duplica, a fini di lucro, programmi per elaboratore
o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie
non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
concede in locazione i medesimi programmi".
Secondo gli stessi giudici, invero, il concetto di "detenzione a scopo
commerciale" deve ritenersi riferito ad un uso commerciale generico,
ricomprendente anche la condotta di chi adoperi comunque i programmi in oggetto
nella propria organizzazione aziendale, facendone elementi essenziali
dell'azienda medesima.
Detta interpretazione della norma incriminatrice viene contestata dal ricorrente
con le argomentazioni dianzi compendiate.
2. L'esame della questione
in oggetto deve prendere l'avvio dalla direttiva comunitaria 911250/CEE del 14
maggio 1991 (relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore) che,
nella versione in lingua inglese, con riferimento alla detenzione abusiva dei
programmi di software, demanda alle legislazioni degli Stati membri l'adozione
di "appropriate misure" (al di là di quelle civilistiche sulla tutela
del diritto di autore) anche in relazione ai casi di "possession for
commercial purposes''.
Il sostantivo "purpose" viene generalmente tradotto nella nostra
lingua come "scopo, fine, intenzione, risultato, efetto, funzione" e
la traduzione italiana della direttiva comunitaria riporta il lemma in oggetto
con l'espressione "detenzione per scopo commerciale" (art. 7, lett. b,
in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 maggio 1991).
Nella legge 19.12.1992, n. 489 (delega al Governo per l'attuazione della
direttiva comunitaria 91/250), all'art. 7, viene utilizzata l'espressione
"detenzione per la commercializzazione".
L'art. 10 del D.Lgs. 29.12.1992, n. 518 (norma attuativa della delega anzidetta,
che ha introdotto l'art. 171 bis della legge n. 633/1941, inserendo i programmi
per elaboratore nella categoria delle opere protette ai sensi della Convenzione
di Berna, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 20.6.1978, n. 399)
ha correlato la sanzione penale - oltre che alla "abusiva duplicazione a
fini di lucro" - alle condotte ulteriori di chiunque "importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i
medesimi programmi", ove il riferimento alla "detenzione a scopo
commerciale" mutua la formulazione utilizzata nella traduzione ufficiale
della direttiva comunitaria.
A fronte di tale non
concorde terminologia, é stata ipotizzata, in dottrina, la possibilità di
ravvisare una insanabile divergenza tra la legge di delega ed il decreto
delegato, il che potrebbe comportare la configurabilità di una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del D.Lgs. n. 518/1992, per eccesso di
delega.
A giudizio di questo Collegio, però, una prospettazione siffatta non può
essere condivisa allorché si consideri che il recepimento della direttiva
comunitaria impone di interpretare le norme nazionali alla luce dei principi
espressi dalla direttiva medesima, quali princìpi di diritto sopranazionale.
Deve ritenersi, pertanto, che la divergenza terminologica evidenziata non
comporta una divergenza sostanziale e che le due nozioni (di "detenere a
scopo commerciale" e "detenere per la commercializzazione") sono
sostanzialmente omologhe e ricomprendono entrambe anche le fattispecie di
detenzione per un "uso interno" nell'ambito di una attività
imprenditoriale caratterizzata da uno scopo commerciale, purché tale attività
imprenditoriale sia favorita dall'utilizzo del programma con la consapevole
finalità (dolo specifico) di servirsi di copie non autorizzate per percepire un
vantaggio di tipo patrimoniale consistente nell'immediato risparmio sul relativo
costo di acquisto.
Per "scopo
commerciale", va intesa - dunque - ogni attività riconducibile alla
nozione di "impresa commerciale", quale elaborata dalla dottrina alla
stregua della definizione posta dall'art. 2195 del codice civile.
Deve altresì evidenziarsi, in proposito, che l'art. 171 bis della legge n.
633/1941, volendo fare esplicito riferimento - tra la pluralità delle condotte
incriminate -- all'attività di "stessa in commercio" di programmi per
elaboratori non autorizzati, ha utilizzato l'espressione più tecnica
"vende", sicché l'incriminazione della "detenzione a scopo
commerciale" dei programmi medesimi si pone ad evidenza. quale divieto di
una condotta ulteriore rispetto alla vendita.
Sarebbe improprio considerare tale condotta non quale illecito ulteriore ma
quale mera specificazione della punibilità di fattispecie di tentativo di
vendita, poiché, vertendosi in ipotesi di delitto, il tentativo è comunque
ipotizzabile (ove ne ricorrano i presupposti) e non sarebbe razionale
individuate la volontà legislativa di procedere ad una specificazione siffatta
esclusivamente per i comportamenti di vendita e non anche per quelli (egualmente
illeciti) di importazione, distribuzione e concessione in locazione dei
programmi.
Né alla ricostruzione
anzidetta si oppongono ragioni ostative riconducibili alla necessaria
sussistenza dello "scopo di lucro".
E' vero, infatti, che tale nozione è, senza dubbio, più specifica e ristretta
di quella di "scopo di profitto"; essa, però, può comunque
riguardare qualsiasi vantaggio di tipo patrimoniale, escluse le ipotesi in cui
il vantaggio si concreta in semplice tornaconto generico, utile per l'agente, ma
non avente profili pecuniari o patrimoniali (il termine "profitto",
invero, viene lessicalmente definito come "giovamento, vantaggio,
beneficio, sia pratico, sia intellettuale o morale").
3. L'art. 171 bis è stato
modificato dall'art. 13 della legge 18.8.2000, n. 248 e la condotta ascritta al
F. è tuttora prevista (e punita con pena più grave, sicché l'applicazione
della norma precedente si impone ai sensi dell'art. 2, 3° comma, col. pen.) dal
1° comma della nuova formulazione normativa, che punisce "chiunque
abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai
medesimi fini, importa, distribuisce, vender detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".
Tale nuova formulazione della norma non si limita ad innalzate i limiti edittali
della pena, ma:
-- conferisce una più significativa valenza alla presenza sui supporti del
contrassegno SIAE, laddove nella precedente formulazione lo svolgimento delle
attività illecite riferito ai supporti previamente contrassegnati dalla SIAE
costituiva solo circostanza aggravante (era previsto, infatti, un aumento di
pena se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione fosse stato
precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti
contrassegnati dalla SIAE);
-- elimina l'inciso secondo il quale l'agente doveva sapere o avere motivo di
sapere che si trattasse dì copie non autorizzate, che implicava una più
articolata ricognizione dell'elemento psicologico del reato;
-- fa espresso riferimento allo "scopo di profitto" (non più allo
"scopo di lucro"), eliminando ogni questione interpretativa correlata
ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale;
-- sostituisce alla nozione di "detenzione per scapo commerciale"
quella di "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale".
In relazione a
quest'ultima innovazione, deve ritenersi, in particolare - alla stregua delle
argomentazioni svolte dianzi - che non vi si sia stato un ampliamento della
tutela penale, ma soltanto una specificazione di corretto recepimento della
direttiva comunitaria, rivolta ad evitare le questioni di ermeneutica già
evidenziate. Il legislatore nazionale, in sostanza, non ha inteso sanzionare
ulteriori condotte, ma ha soltanto chiarito la delimitazione dell'ambito della
tutela già apprestata dal D.Lgs. n. 518 del 1992.
4. L'eccezione secondo la
quale "molti dei programmi" (carenti di autorizzazione) sarebbero
stati "in libero commercio" costituisce censura in punto di fatto, non
proponibile in sede di legittimità ed esaurientemente esaminata dai giudici del
merito alla stregua della relazione di consulenza tecnica redatta dal dr. G.
La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, invece, non costituiva
oggetto di specifica doglianza nei motivi di appello.
Legittimamente, infine, la Corte territoriale ha affermato che si pone a carico
dell'imputato, l'onere di allegazione di fatti e circostanze escludenti la
punibilità di una condotta realizzante, all'epoca dell'accertamento, in tutti i
suoi elementi positivi, la fattispecie criminosa contestata (vedi Cass., Sez. IV,
23.11.1987, n. 11810): onere di allegazione cui, nella specie, l'imputato non
risulta avere ottemperato, omettendo di indicare elementi specifici idonei alla
dimostrazione dell'assunto secondo il quale l'installazione dei programmi
abusivi sarebbe avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma
incriminatrice applicata.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Cotte Suprema di
Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
ROMA, 28.6.2001
Depositata in cancelleria 19 settembre 2001