Corte di Cassazione, Sez. III
Sent. 21 ottobre 2003 n. 39706
Svolgimento del processo
Con decreto del PM presso il Tribunale per i
minorenni di Salerno del 27 gennaio 2003 fu disposto il sequestro probatorio,
nei confronti di B.Ll. (maggiorenne) di un personal computer e di diversi
oggetti accessori (dischetti, CD ROM, dischi Zip, dischi rigidi portatili) in
relazione ai reati di cui agli articoli 600ter e 600quater Cp.
Il Tribunale per i minorenni di Salerno, quale giudice del riesame, con
ordinanza del 7 febbraio 2003, osservò:
che sulla base degli atti trasmessi dal Pm sussisteva il fumus esclusivamente in
relazione al reato di cui all’articolo 600quater Cp, mentre non era
assolutamente rinvenibile il fumus di una delle fattispecie delittuose di cui
all’articolo 600ter Cp;
che, per tale reato, non era prevista l’attività di contrasto ai sensi
dell’articolo 14 della legge 269/98, il quale limita tale attività al solo fine
di acquisire elementi di prova per i delitti di cui agli articoli 600bis, primo
comma, 600ter, commi 1, 2 e 3, e 600quinques Cp, e non anche per il reato di cui
all’articolo 600quater Cp, concernente la mera detenzione consapevole di
materiale pedopornografico;
che di conseguenza doveva annullarsi il decreto di sequestro impugnato ed
ordinarsi la restituzione di quanto in sequestro.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno
propone ricorso per cassazione deducendo:
che il procedimento nei confronti di B. è nato a seguito di un provvedimento di
stralcio emesso nel procedimento a carico di tale C.G., procedimento nel quale
era stata disposta l’attività di cui all’articolo 14 della legge 269/98. Ne
consegue che non ci si trova di fronte ad un’ipotesi di valutazione della
legittimità del provvedimento del Pm che autorizza l’attività di contrasto ai
sensi del citato articolo 14 ma in quella, diversa, di utilizzabilità in un
processo di atti acquisiti in altro procedimento.
che a quest’ultimo riguardo non è prevista nessuna specifica disposizione, con
la conseguenza che devono applicarsi le disposizioni generali
sull’utilizzabilità degli atti e sui presupposti dei provvedimenti di
perquisizione e sequestro;
che, anche se si volesse equiparare l’attività ex articolo 14 legge 269/98, alle
intercettazioni telefoniche o telematiche, non dovrebbe trovare applicazione
l’articolo 270, primo comma, Cpp, perché, secondo la giurisprudenza, qualora le
registrazioni di intercettazioni telefoniche rappresentino non una conversazione
relativa ad un fatto reato bensì una comunicazione che integra essa stessa
condotta del reato addebitato, la loro acquisizione al processo va inquadrata
nelle norme che regolano l’uso processuale del corpo di reato, dovendosi tali
registrazioni considerare cose sulle quali il reato è stato commesso, con
conseguente inapplicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 270 Cpp;
che quindi non sussiste alcun limite alla possibilità di sequestro del materiale
illegittimamente detenuto ex articolo 600quater Cp, qualunque sia stata la fonte
informativa dalla quale si abbia avuto notizia del possesso (come nel caso in
cui il materiale pedopornografico fosse stato sequestrato a seguito di
perquisizione diretta alla ricerca di armi o di droga), e ciò per il motivo che
si tratta comunque di materiale che costituisce corpo del reato di cui al
suddetto articolo 600quater Cp;
che, inoltre, dagli atti del procedimento stralciato, risulta che un soggetto
che utilizzava lo pseudonimo usato dal B. prelevò il 9 marzo 2002 ben 25
documenti di carattere pedopornografico dal F-server installato nel corso delle
indagini a carico di C.G., e tale attività di prelievo integra la fattispecie di
“scambio” di materiale pedopornografico, per cui vi sono elementi sufficienti a
ritenere il fumus del reato di cui all’articolo 600ter Cp;
che il tribunale non ha tenuto conto del secondo comma dell’articolo 240 Cp
secondo cui è sempre disposta la confisca delle cose la cui detenzione
costituisce reato, in relazione al settimo comma dell’articolo 324 Cpp, secondo
cui la revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati
dall’articolo 240, secondo comma, Cp;
che sotto questo aspetto la motivazione della ordinanza impugnata è anche
manifestamente illogica perché, pur riconoscendo il fumus del reato di
detenzione di materiale pedopornografico (articolo 600quater Cp) si autorizza a
continuare tale detenzione ed a disperdere la prova del reato stesso.
In data 30 aprile 2003 il difensore dell’indagato ha depositato memoria
difensiva con la quale contrasta le argomentazioni svolte dal Pm ricorrente.
Motivi della decisione
Deve essere logicamente esaminato per primo il
quinto motivo del ricorso, con il quale si sostiene che dagli atti emergerebbero
elementi in base ai quali sarebbe configurabile il fumus del reato di cui
all’articolo 600ter Cp, e ciò perché un soggetto utilizzante lo stesso
pseudonimo utilizzato dal B. avrebbe prelevato il 9 marzo 2002 25 documenti di
carattere pedopornografico, con il che si sarebbe realizzata la fattispecie
dello “scambio” di tale materiale e quindi il reato di cui all’articolo 600ter
Cp.
Il motivo è chiaramente infondato. A questo proposito (pur essendo in realtà
irrilevanti), sono del tutto esatte le osservazioni contenute nella memoria
difensiva secondo cui tali pretesi documenti non sono stati mai acquisiti al
fascicolo, con impossibilità da parte del tribunale del riesame e della difesa
di poterne controllare il contenuto, e con conseguente illegittimità di una
decisione del tribunale del riesame che si fosse basata sugli stessi. Ed invero,
secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice del riesame, ai
fini del decidere e del motivare «potrà prendere in considerazione solo gli atti
effettivamente depositati, con la conseguenza che, qualora in base ad essi, egli
non sia in grado di verificare la legittimità del provvedimento ablativo, dovrà
annullarlo, esponendosi, in caso contrario, a censura per inesistenza della
motivazione, per l’ovvia ragione che non è concepibile operazione di motivazione
su dati non esaminati» (sezione quinta, 8 febbraio 1999, Zamponi, m. 212.863).
Ma, come accennato, l’osservazione del difensore, seppur esatta, è nella specie
irrilevante. Ed invero, quand’anche il B. avesse effettivamente prelevato dallo
F-server in questione i 25 documenti pedopornografici di cui parla il Pm e
quand’anche la prova di tale prelevamento fosse stata acquisita legittimamente e
fosse quindi utilizzabile, ugualmente non sarebbe - con tutta evidenza -
configurabile nessuno dei reati di cui ai primi tre commi dell’articolo 600ter
Cp ai quali esclusivamente l’articolo 14 legge 269/98, limita l’attività di
contrasto ivi prevista. Non ovviamente quello di cui al primo comma del detto
articolo (che prevede l’ipotesi della realizzazione di esibizioni pornografiche
o della produzione di materiale pornografico mediante lo strumento di minori
degli anni diciotto), non quello di cui al secondo comma (che prevede l’ipotesi
di chi fa commercio del detto materiale), né quello di cui al terzo comma (che
prevede l’ipotesi di chi distribuisce, divulga o pubblicizza il detto materiale
pedopornografico o distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto). Ma
nemmeno sarebbe configurabile il reato di cui al quarto comma del medesimo
articolo 600ter Cp (per il quale peraltro non è consentita l’attività di
contrasto di cui al citato articolo 14 legge 269/98), reato che si riferisce al
caso di chi consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pedopornografico. Ed infatti, secondo la ipotesi prospettata dal Pm ricorrente -
ma non risultante da nessuno degli atti messi a disposizione del tribunale del
riesame - il B. si sarebbe limitato a prelevare del materiale pedopornografico
dal sito civetta installato nel procedimento contro tale C. G., ma non avrebbe
ceduto ad altri, neppure a titolo gratuito, il suddetto materiale. In ogni caso,
quindi, non essendovi stato nessuno “scambio” (ipotesi questa peraltro nemmeno
contemplata dagli articoli 600ter Cp e 600 quater Cp) di materiale
pedopornografico in quanto il B. si sarebbe limitato esclusivamente a prelevarlo
e non a cederlo a sua volta, neppure in cambio di quello prelevato, l’unico
reato astrattamente ipotizzabile sarebbe quello di cui all’articolo 600quater Cp,
come appunto correttamente ritenuto dal tribunale del riesame.
I primi tre motivi del ricorso del Pm sono manifestamente infondati.
Va preliminarmente rilevato che tali motivi si fondano, in gran parte, su un
assunto palesemente erroneo, ossia quello di una pretesa assimilabilità della
disciplina relativa alla attività di contrasto prevista e rigorosamente
disciplinata dall’articolo 14 della legge 269/98, con la disciplina relativa
all’utilizzabilità, anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state
disposte, delle intercettazioni telefoniche e telematiche. Si tratta invece di
attività investigative del tutto diverse, aventi diverse caratteristiche e ben
diverse potenzialità di incisione su beni costituzionalmente tutelati, ed
assoggettate pertanto a diversi presupposti, di modo che non è possibile nessuna
estensione analogica della disciplina relativa alle intercettazioni telefoniche
alla attività di contrasto di cui al citato articolo 14.
La ragione è di tutta evidenza. Con l’attività di intercettazione di
comunicazioni telefoniche o telematiche la polizia giudiziaria si limita,
appunto, ad intercettare le comunicazioni che avvengono tra soggetti terzi senza
svolgere alcun ruolo attivo e tanto meno un ruolo di provocazione. Con
l’attività di contrasto di cui all’articolo 14 legge 269/98, invece, in vista
della gravità e dell’allarme sociale di alcuni ben specifici e determinati
reati, la polizia giudiziaria è autorizzata, limitatamente ai reati stessi, a
svolgere, in via del tutto eccezionale rispetto alle norme e ai principi
fondamentali del nostro ordinamento processuale in tema di acquisizione delle
prove, un vero e proprio ruolo di agente provocatore. Orbene è evidente che una
tale attività in tanto può ritenersi consentita e non in contrasto con norme
costituzionali in quanto sia appunto strettamente limitata a casi eccezionali e
soggetta ad una rigida disciplina che ne stabilisca rigorosamente i limiti e le
procedure.
Ne consegue, innanzitutto, che qualsiasi applicazione analogica di tale
disciplina eccezionale a casi diversi da quelli tassativamente previsti
dall’articolo 14 citato, deve ritenersi assolutamente vietata ai sensi
dell’articolo 14 delle preleggi.
Del resto è proprio la eccezionalità di questa disciplina e la sua deroga dai
principi fondamentali, anche di valore primario - deroga razionalmente
giustificata dalla particolare gravità ed odiosità dei reati che con essa si
intendono contrastare - che ha indotto il legislatore a dettare dei limiti ben
precisi e rigorosi, al di fuori dei quali l’attività in questione deve ritenersi
non solo irregolare o illegittima, ma addirittura illecita, con conseguente
inutilizzabilità, rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo,
ai sensi dell’articolo 191 Cpp, di qualsiasi prova attraverso la medesima
acquisita (cfr. sezione terza, 3 dicembre 2001, D’Amelio).
In particolare, con l’articolo in questione, il legislatore ha previsto due
diverse ipotesi di attività di contrasto. La prima è quella indicata dal primo
comma del detto articolo 14, per la cui legittimità occorre la presenza del
seguenti presupposti: a) che l’attività investigativa sia svolta nell’ambito di
operazioni disposte dal questore o dal responsabile di polizia di livello almeno
provinciale; b) che l’attività sia svolta da ufficiali di polizia giudiziaria (e
non quindi da semplici agenti); c) che i detti ufficiali di polizia giudiziaria
appartengano alle strutture specializzate ivi indicate; d) che vi sia
l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per poter procedere all’acquisto
simulato di materiale pornografico, alle relative attività di intermediazione e
alla partecipazione ad iniziative turistiche; e) che la detta attività sia
diretta al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui
agli articoli 600bis, primo comma, 600ter, commi primo, secondo e terzo, e
600quinquies Cp. La seconda ipotesi è quella prevista dal secondo comma del
detto articolo 14, e per la sua legittimità occorre la presenza dei seguenti
presupposti: a) che le indagini siano svolte nell’ambito di compiti di polizia
delle telecomunicazioni, definiti con apposito decreto ministeriale,
dall’apposito organo del ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità
dei servizi di telecomunicazione; b) che l’attività sia svolta su richiesta
della autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità; c) che l’attività sia
finalizzata esclusivamente a contrastare i delitti di cui agli articoli 600bis,
primo comma, 600ter, commi primo, secondo e terzo, e 600quinquies Cp commessi
mediante l’impiego di strumenti informatici o mezzi di comunicazione telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, d) che,
sempre esclusivamente a tal fine, il personale addetto può utilizzare
indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per
partecipare ad esse.
Orbene, va osservato in via preliminare, che, come esattamente rileva il
difensore nella sua memoria, nel caso di specie la stessa legittimità e
regolarità della attività di contrasto (condizione indispensabile per la
utilizzabilità degli elementi di prova attraverso essa acquisiti: cfr. sezione
terzaI, 3 dicembre 2001, D’Amelio, già ricordata) effettuata nel procedimento
ordinario da cui è scaturito, per stralcio, quello a carico del B., è una mera
petizione di principio, in quanto non sono mai stati trasmessi al tribunale gli
atti a sostegno di tale asserzione. Esattamente, quindi, il difensore rileva che
così operando il decreto di sequestro, da mezzo di ricerca della prova, rispetto
alla notitia criminis che dovrebbe essere già acquisita rispetto al B., si è in
realtà trasformato in strumento di acquisizione della notitia criminis.
Né potrebbe ritenersi, come sembra invece opinare il ricorrente, che la
regolarità e legittimità della procedura di autorizzazione e di espletamento
dell’attività di contrasto rileverebbe soltanto nel procedimento originario e
non in quello stralciato, e ciò in applicazione analogica della disciplina in
materia di intercettazioni telefoniche. Ed infatti, a prescindere da ogni altra
considerazione, si è già osservato come l’attività di contrasto in esame sia
regolata da una disciplina del tutto eccezionale e che in ordine ad essa non
possono trovare applicazione analogica norme e principi giurisprudenziali
valevoli per la diversa fattispecie delle intercettazioni telefoniche, che
riguarda ipotesi del tutto diverse e differenziate dalla vera e propria attività
di agente provocatore che la polizia giudiziaria è autorizzata a svolgere
dall’articolo 14 legge 269/98, nei soli casi e limiti da esso espressamente
previsti.
Nella specie, oltretutto, l’acquisizione e la valutazione dei provvedimenti
idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti giustificativi dell’attività
di contrasto in esame nonché le modalità con le quali l’attività di provocazione
si era concretamente espletata, erano tanto più necessari in quanto la difesa
aveva esplicitamente sostenuto, per mezzo della consulenza tecnica di parte, che
l’inchiesta aveva preso avvio da un programma civetta appositamente predisposto
dalla società Uniplan Software srl di Salerno su richiesta del Pm, sistema
automatico «approntato non tanto per monitorare, quanto per provocare
attivamente e - potenzialmente - confondere gli utenti che si collegavano ad
alcuni sospetti canali mIRC». Il sistema della Uniplan, secondo la difesa,
inoltrava ogni 50 secondi un’offerta pubblicitaria in inglese e senza alcun
riferimento a pedopornografia ed il messaggio civetta aveva il carattere di
“assoluta genericità” essendo «in grado di allettare e confondere pressoché la
totalità degli utenti internet italiani non interessati a materiale
pedopornografico». Rileva altresì la consulenza tecnica di parte che i 25 file
civetta che sarebbero stati scaricati dal B. avevano «nomi comunissimi,
assolutamente generici, tutt’altro che inequivocabili e - comunque - in nessun
modo riconducibili a pedopornografia».
Trattasi ovviamente di osservazioni di merito che non rilevano in questa sede di
legittimità e che, tuttavia, si è ritenuto opportuno riportare perché essi
appaiono portare un sostegno all’impressione, che chiaramente seppure
implicitamente traspare dalla motivazione della ordinanza impugnata, che si sia
trattato nel suo complesso di una operazione investigativa poco rispettosa delle
norme di legge e dei diritti fondamentali del cittadino.
Quel che però importa rilevare è che, qualora fosse corrispondente al vero
l’affermazione che sembra essere stata fatta dalla difesa secondo cui l’attività
di contrasto fu effettuata, sia pure a seguito di specifico incarico del Pm, ad
una società privata, quale la Uniplan Software srl di Salerno, e non invece da
agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all’organo del Ministero
dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione,
così come espressamente richiesto dall’articolo 14, secondo comma, legge 269/98,
ne deriverebbe la illegittimità (anzi: illiceità) di tutta la suddetta attività
nel suo complesso e la totale inutilizzabilità, in ogni stato e grado del
giudizio, di qualsiasi elemento di prova acquisito per mezzo della stessa, non
solo nel procedimento in esame ma anche in quello originario ed anche in
relazione agli specifici reati previsti dal suddetto articolo 14.
Il tribunale del riesame, peraltro, giustamente non ha affrontato questi
problemi in quanto ha rilevato un’altra causa preliminare ed assorbente di
inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti. Tali elementi di prova,
infatti, sono stati acquisiti attraverso una attività di contrasto espletata ai
sensi dell’articolo 14 legge 269/98, il quale però limita la liceità di una tale
attività solo al fine di contrastare i delitti di cui agli articoli 600bis,
primo comma, 600ter, commi primo, secondo e terzo, e 600quinquies Cp. Ne
consegue che, poiché nel caso di specie l’unico reato ipotizzabile a carico
dell’indagato è quello dell’articolo 600quater Cp, la suddetta attività di
contrasto - quand’anche fossero sussistenti tutti gli altri presupposti
richiesti dalla legge per la sua legittimità - non poteva comunque essere
utilizzata per scoprire i delitti in questione. In altre parole l’attività di
contrasto non poteva in nessun modo essere diretta a scoprire comportamenti di
quei soggetti che si limitavano esclusivamente a procurarsi o a detenere
materiale pedopornografico così come non poteva essere assolutamente utilizzata
per scoprire i comportamenti di quei soggetti che si limitavano, anche
consapevolmente, a cedere ad altri, anche a titolo gratuito materiale
pedopornografico (articolo 600ter, comma quarto, Cp), ossia si limitavano ad una
singola cessione di immagini o di filmati pedopornografici, dovendo invece
essere diretta esclusivamente alla scoperta dei comportamenti consistenti nella
“distribuzione” o “divulgazione” o “pubblicizzazione” ad un numero indeterminato
di persone del detto materiale (ovvero a scoprire i comportamenti integranti un
altro dei reati espressamente indicati dalla disposizione in esame). Poiché
pertanto gli elementi di prova a carico dell’indagato per il reato di cui
all’articolo 600quater Cp, sono stati acquisiti mediante un’attività che, avendo
oltrepassato i limiti rigorosamente fissati dal suddetto articolo 14, è da
considerarsi non solo irregolare o illegittima, ma addirittura illecita (in
quanto l’attività dell’agente provocatore, di per se illecita, non trova più
giustificazione e fondamento in una norma di legge) ne consegue che del tutto
esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto i suddetti elementi di prova
assolutamente inutilizzabili, ai sensi dell’articolo 191 Cpp, in ogni stato e
grado del procedimento.
Le contrarie osservazioni svolte in proposito dal ricorrente sono del tutto
inconferenti e comunque prive del benché minimo fondamento. Basterebbe osservare
che, come giustamente rileva la difesa dell’indagato, qualora si desse credito a
siffatte argomentazioni si finirebbe per avvalorare una prassi abnorme, quella
cioè di sanare eventuali irregolarità o illiceità procedimentali da parte della
polizia postale (o anche di qualsiasi soggetto al quale per caso il Pm avesse
illegittimamente delegato l’attività) nell’azione di contrasto al fenomeno della
pedopornografia attraverso una semplice operazione di stralcio a totale
discrezione (se non arbitrio) del Pm procedente. D’altra parte l’argomento del
ricorrente - secondo cui il fatto che il procedimento contro il B. ha tratto
origine da un provvedimento di stralcio emesso in diverso procedimento nel quale
fu disposta l’attività di contrasto di cui all’articolo 14, dovrebbe comportare
la conseguenza che nel presente procedimento non si potrebbe più valutare la
legittimità della attività di contrasto ma solo la utilizzabilità in un processo
di atti acquisiti in un altro processo - è, più che manifestamente illogico, del
tutto abnorme ed assurdo. Ed invero - a parte la circostanza che non è dato
sapere se nell'originario procedimento contro tale C. G. si procedesse per uno
dei reati previsti dall’articolo 14 della legge 269/98, ovvero si procedesse
anche in esso per il reato di cui all’articolo 600quater Cp o all’articolo
600ter, comma quarto, Cp (nel qual caso l’attività di contrasto sarebbe stata
illecita anche nel procedimento originario con conseguente inutilizzabilità
anche in esso degli elementi probatori acquisiti) - sta di fatto che non può
certamente sostenersi che la eventuale legittimità della procedura seguita nel
diverso procedimento riverserebbe automaticamente i suoi “effetti virtuosi” in
quello nuovo e diverso. L’articolo 14 della legge 269/98, non consente che
l’attività di contrasto attraverso l’agente provocatore sia svolta per accertare
elementi di prova in ordine al reato di cui all’articolo 600quater Cp, per cui
la totale inutilizzabilità degli elementi di prova relativi a tale reato
eventualmente raccolti in relazione a tale reato resta ferma in ogni caso a
prescindere dalle origini e dalle vicende procedimentali e non può ovviamente
venire meno solo per il fatto - del tutto casuale e irrilevante - che il
procedimento per il reato di cui all’articolo 600quater Cp prenda origine da uno
stralcio effettuato in un diverso procedimento. D’altra parte l’illogicità
dell’assunto del ricorrente risulta anche da un’altra considerazione: se per
ipotesi nel processo originario a carico del C. si procedesse per il solo reato
di cui all’articolo 600quater Cp e conseguentemente gli elementi di prova
illegalmente acquisiti per mezzo della attività di contrasto di cui all’articolo
14 citato fossero in tale procedimento inutilizzabili, si determinerebbe
l’assurda conseguenza che i medesimi elementi probatori diverrebbero - del tutto
ingiustificatamente - utilizzabili in un altro procedimento sol perché quest’ultimo
ha preso origini da uno stralcio del procedimento originario.
Quanto alle argomentazioni del ricorrente basate su una presunta equiparazione
della attività di contrasto in questione con quella delle intercettazioni
telefoniche e telematiche e su una pretesa applicazione analogica alla prima
delle norme e dei principi giurisprudenziali relativi a quest’ultima, si è già
ampiamente rilevato come nessuna equiparazione tra le due attività è possibile
(dato che nella prima, a differenza che nella seconda, si è in presenza di una
vera e propria attività di agente provocatore) e come sarebbe del tutto
illegittima ed arbitraria una tale estensione analogica, se non altro perché
trattasi di norme che fanno eccezione a regole generali e che quindi non possono
essere applicate in via analogica al di là dei casi tassativamente previsti
dalla legge.
Parimenti del tutto inconferente e manifestamente infondato è il paragone, che
il ricorrente pretenderebbe di fare, con l’ipotesi in cui il materiale
pedopornografico venisse ritrovato a seguito di perquisizione diretta alla
ricerca di armi o di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso il ricorrente
dimentica che nella ipotesi in questione non si tratta di una normale attività
investigativa della polizia giudiziaria diretta all’accertamento di un qualche
reato, nel corso della quale venga per caso scoperta l’esistenza di un
differente reato, bensì siamo di fronte ad una attività di un agente
provocatore, che è autorizzata e resa lecita esclusivamente negli stretti limiti
e per l’accertamento dei limitati reati per i quali è consentita. Ne consegue
che è del tutto ovvio e corrispondente ai principi - ed anzi una contraria
interpretazione sarebbe in contrasto con fondamentali principi costituzionali e
dovrebbe quindi essere comunque disattesa per evitare possibili censure di
illegittimità costituzionale - che qualora attraverso tale attività di agente
provocatore si vengano per caso a scoprire reati diversi da quelli alla cui
scoperta tale attività era esclusivamente indirizzata, gli elementi probatori
relativi a tali reati non possano comunque essere in nessun caso utilizzati.
Nella specie, la detenzione da parte dell’indagato, di materiale
pedopornografico non è stata scoperta nel corso di una normale perquisizione
diretta alla scoperta di armi o di sostanze stupefacenti (nel qual caso gli
elementi probatori rinvenuti sarebbero stati chiaramente utilizzabili ed il
materiale certamente sequestrabile) bensì a seguito di una attività di agente
provocatore che è divenuta illecita (con conseguente inutilizzabilità degli
elementi probatori acquisiti) nel momento in cui è stata utilizzata per
l’accertamento di reati diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge.
Parimenti irrilevante e manifestamente infondato è poi il richiamo all’articolo
240, secondo comma, Cp, ed all’articolo 324 Cpp. Innanzitutto, invero, tale
disposizione presuppone pur sempre che il sequestro degli oggetti sia stato
legittimamente eseguito, mentre nella specie si tratta di un sequestro
palesemente illegittimo perché operato sulla base di un’attività di agente
provocatore avente i caratteri della illiceità e su elementi probatori
totalmente inutilizzabili. In secondo luogo, a tutto voler concedere, ossia
anche a voler ritenere in ipotesi applicabile l’articolo 324, settimo comma,
pure nelle ipotesi di sequestro disposto in base a prove assolutamente
inutilizzabili, perché acquisite per mezzo di una attività illecita e pure nelle
ipotesi in cui, come nella specie - proprio per la totale inutilizzabilità delle
prove - non è configurabile il fumus di alcun reato e presumibilmente non si
potrà mai giungere ad una pronuncia di condanna, il divieto di restituzione
potrebbe tutt’al più riguardare le sole cose la cui detenzione costituisce
reato, ossia i dischetti, CD ROM, o altri supporti magnetici che concretamente
contengono immagini o filmanti pedopornografici ma non anche tutto il restante
materiale illegittimamente sequestrato all’indagato.
Né potrebbe ritenersi che il sequestro possa trovare giustificazione in base
alla considerazione che si tratta di corpo del reato. E ciò, a prescindere da
ogni altra considerazione, perché, come esattamente rilevato dall’ordinanza
impugnata, non essendo assolutamente utilizzabili i risultati delle indagini
illegittimamente svolte, nella specie non è ravvisabile il fumus di alcun reato
e quindi nemmeno la presenza di alcun corpo del reato.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione rigetta il
ricorso.
Così deciso in Roma l'8 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 ottobre 2003.