Corte di Cassazione, sent. n.10535 del 11 dicembre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE
Ha pronunciato la seguente sentenza
… omissis …
Svolgimento del processo
Con ordinanza 25 ottobre 2007 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania respinse la richiesta dell’Axxx di revoca del sequestro preventivo di alcune pagine web di sua proprietà disposto il 20.11.2007 in relazione al reato di cui all’art. 403 cod. pen. Il tribunale del riesame di Catania, con l’ordinanza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’Axxx, revoca il sequestro previa rimozione sul sito internet dell’Axxx delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati, inibendone l’ulteriore diffusione.
L’Axxx propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza dell’art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo poiché non attiene a reati contro il buon costume. Osserva che l’art. 21, comma 6, Cost. consente la limitazione dell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nei soli casi di manifestazioni contrarie al buon costume.
2) inosservanza dell’art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo perché l’offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume.
3) erronea applicazione dell’art. 403 cod. pen. per erronea individuazione del bene giuridico protetto dalla norma. Osserva che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non c’è offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato.
4) erronea applicazione dell’art. 21, comma 3, Cost. ed erronea individuazione dell’ambito applicativo del divieto di sequestro ivi previsto. Erronea interpretazione restrittiva del concetto di stampa che esclude l’informazione non ufficiale.
Motivi della decisione
Il primo motivo è inammissibile perchè consiste in una censura nuova non dedotta con l’appello, e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Il motivo è comunque manifestamente infondato perchè l’art. 21, comma 6, Cost. vieta direttamente “le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”, disponendo altresì che “la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”, ma non ha inteso dire che un comportamento, costituente manifestazione del pensiero, possa essere dalla legge vietato e previsto come reato esclusivamente quando sia contrario al buon costume, e non anche quando sia lesivo di altri beni ritenuti meritevoli di tutela, sebbene non lesivo del buon costume. Se così non fosse, del resto, dovrebbe ritenersi che i reati di ingiuria e diffamazione non sarebbero legittimi quando colpiscano comportamenti lesivi solo dell’onore e della reputazione delle persone, e non anche del buon costume.
Per le stesse ragioni è inammissibile, sia perché nuovo sia perché manifestamente infondato, anche il secondo motivo. Con l’atto di appello, invero, non era stato dedotto che il sequestro in questione era illegittimo perché le frasi contestate non erano suscettibili di offendere il buon costume inteso come pudore sessuale della collettività. Né tale doglianza può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità solo perché l’ordinanza impugnata ha osservato che alcune delle frasi incriminate, oltre ad avere offeso la religione cattolica mediante il vilipendio dei suoi fedeli e dei suoi ministri, avevano travalicato i limiti del buon costume alludendo espressamente a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il “sacro seme del cattolicesimo”. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché l’art. 21, comma 6, Cost. non limita la possibilità della legge di prevedere, in caso di reato, il sequestro di cose che rappresentino manifestazioni del pensiero soltanto quando queste siano lesive del pudore sessuale.
Il terzo motivo è infondato
perché esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto che
per la configurabilità del reato di cui all’art. 403 cod.
pen. non occorre che le espressioni di vilipendio debbano
essere rivolte a fedeli ben determinati, ben potendo invece,
come nella specie, essere genericamente riferite alla
indistinta generalità dei fedeli. La norma invero protegge
il sentimento religioso di per sè, sanzionando le pubbliche
offese verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei
fedeli di una confessione religiosa, o dei suoi ministri.
Opportunamente, invero, l’ordinanza impugnata ha ricordato
la sent. n. 188 del 1975 della Corte costituzionale, la
quale affermò che “il sentimento religioso, quale vive
nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a
gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal
vincolo della professione di una fede comune, è da
considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come
risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è
indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3
e dall’art. 20. Perciò il vilipendio di una religione, tanto
più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro
che la professano o di un ministro del culto rispettivo,
come nell’ipotesi dell’art. 403 cod. pen., che qui
interessa, legittimamente può limitare l’ambito di
operatività dell’art. 21: sempre che, beninteso, la figura
della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti
confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato
etimologico della parola (che vuol dire “tenere a vile”, e
quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per
altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela
penale accordata al bene protetto dalla norma in questione
con la più ampia libertà di manifestazione del proprio
pensiero in materia religiosa”, e che “il vilipendio,
dunque, non si confonde nè con la discussione su temi
religiosi, così a livello scientifico come a livello
divulgativo, nè con la critica e la confutazione pur se
vivacemente polemica; nè con l’espressione di radicale
dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi
trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o
positivistiche od altre che siano.
Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia
dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno,
l’offesa, per dir così, fine a sè stessa, che costituisce ad
un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua
personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia
ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente
riguardato”.
D’altra parte, anche la recente sent. n. 168 del 2005 (che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 403
cod. pen. nella parte in cui prevede, per le offese alla
religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o
di un ministro del culto, la pena della reclusione
rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anzichè
la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso
codice) ha fatto espresso riferimento alle “esigenze
costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso
che sottostanno alla equiparazione del trattamento
sanzionatorio per le offese recate sia alla religione
cattolica, sia alle altre confessioni religiose”, ribadendo
che tutte le norme contemplate dal capo dei delitti contro
il sentimento religioso “si riferiscono al medesimo bene
giuridico del sentimento religioso, che l’art. 403 cod. pen.
tutela in caso di offese recate alla religione cattolica
mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del
culto”.
Del resto, anche qualora potesse accogliersi la tesi del
ricorrente secondo cui il bene tutelato dalla norma non è il
sentimento religioso ma la persona (fisica o giuridica)
offesa in quanto appartenente ad una determinata confessione
religiosa, non si vedrebbe perché questa tesi dovrebbe
comportare che, per aversi reato, il vilipendio dovrebbe
rivolgersi verso determinate persone e non verso il gruppo
indistinto dei fedeli di quella confessione religiosa nei
cui confronti viene pubblicamente portata l’offesa.
E’ infine infondato anche
il quarto motivo. Va preliminarmente osservato che il
tribunale del riesame ha revocato il sequestro del forum
esistente nell’ambito del sito appartenente alla
associazione ricorrente, lasciandolo esclusivamente sui
singoli messaggi inviati da alcuni partecipanti al forum in
questione, contenenti le frasi oggetto dei reati contestati.
Ciò posto, il Collegio ritiene che esattamente il tribunale
del riesame ha dichiarato che nel caso di specie non trova
applicazione l’art. 21, comma 3, Cost., secondo cui “Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso
di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l’indicazione dei responsabili”, dato che la concreta
fattispecie in esame non rientra nella più specifica
disciplina della libertà di stampa, ma solo in quella più
generale di libertà di manifestazione del proprio pensiero
di cui all’art. 21, comma 1, Cost.
Gli interventi dei partecipanti al forum in questione,
invero, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della
nozione di stampa, neppure nel significato più esteso
ricavabile dall’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che
ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’
articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla
stampa) al “prodotto editoriale”, stabilendo che per tale,
ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il
“prodotto realizzato … su supporto informatico, destinato
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico”.
Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano
visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano
registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è
assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere
qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale
online, o come una testata giornalistica informatica. Si
tratta quindi di una semplice area di discussione, dove
qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di
esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a
tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum,
ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed
agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di
indicazione di un direttore responsabile o di registrazione)
o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che
l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia
pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi
mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio
pensiero. D’altra parte, nel caso in esame, neppure si
tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata
giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca
un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la
possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni
altra rubrica della testata).
Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma
costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso
evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute
ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da
questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di
comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum,
newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così
via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere
inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma
3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di
ciascuno di essi.
In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione
(che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti
indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi
pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono
equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere
lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto
al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i
primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o
anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano
(solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in
senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le
limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma
costituzionale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.