Corte di cassazione
Sentenza 12 dicembre 2008 -13 marzo 2009 n. 11135
Presidente Cosentino
Relatore Cammino
Con ordinanza
in data 8 luglio 2008 il Tribunale di Roma,
pronunciandosi sulla richiesta di riesame
presentata nell'interesse di X.X. avverso il
decreto (di perquisizione e) sequestro emesso
dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma in data 21 aprile 2008 ed
eseguito il 5 giugno 2008, dichiarava
inammissibile l'istanza limitatamente ai modelli
in scala di aerei e autovetture di cui
all'allegato A la verbale di sequestro
(trattandosi di beni sequestrati ad iniziativa
della polizia giudiziaria) e confermava il
decreto di sequestro in relazione alle
apparecchiature informatiche e alla
documentazione sequestrate.
Il XX, dipendente dell'YYYYYY, era sottoposto ad
indagini, tra l'altro, per i reati di
sostituzione di persona, accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico e tentata
truffa per essersi appropriato dei dati
anagrafici di cinque clienti della banca nonché
degli user id segreti di due colleghi,
utilizzandoli per registrarsi sul sito e-bay ed
acquistare modellini di aerei del valore di
circa 1.000,00 euro. Il Tribunale riteneva
sussistenti i presupposti e le condizioni di
legittimità del sequestro, rilevando in
particolare l'infondatezza della doglianza
difensiva riguardante la mancata applicazione
dell'art. 254 bis c.p.p. (sequestro di dati
informatici presso fornitori di servizi
informatici, telematici e di comunicazioni),
introdotto dall'art. 8 c. 5 della legge 18 marzo
2008 n. 48 di ratifica della convenzione di
Budapest 23 novembre 2001 sulla criminalità
informatica. Secondo il Tribunale la doglianza
in questione riguardava essenzialmente i profili
dell'esecuzione del sequestro e comunque
l'applicazione di una norma che non era ancora
entrata in vigore, essendo previsto il deposito
della legge di ratifica per tre mesi presso la
segreteria del Consiglio d'Europa prima della
sua effettiva operatività.
Avverso la
predetta ordinanza il XX ha presentato
personalmente ricorso per cassazione proponendo,
preliminarmente, la questione di legittimità
costituzionale - in relazione agli artt. 61, 64,
70, 72, 73 e 80 Cost. - dell'art. 14 legge 18
marzo 2008 n. 48 (legge di ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio di
Europa sulla criminalità informatica fatta a
Budapest il 23 novembre 2001 e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno), nella
parte in cui prevede che l'entrata in vigore
della legge avvenga il giorno successivo a
quello della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, nonché degli articoli da 1 a 14 della
suddetta legge con riferimento alla procedura di
approvazione seguita dal Parlamento, avendo le
Camere approvato la legge, durante il periodo di
prorogatio seguito al loro scioglimento, in
mancanza dei presupposti previsti dall'art. 61
c. 2 Cost. trattandosi, secondo quanto
prospettato dal ricorrente sulla base di una
tesi dottrinaria, di legge di autorizzazione
alla ratifica di una convenzione risalente nel
tempo (approvata in assenza di un'effettiva
urgenza che avrebbe potuto comportare, in
mancanza di tempestiva approvazione,
responsabilità dello Stato italiano per
inadempimento di obblighi internazionali).
Con il motivo di ricorso contraddistinto dalla
lettera A) il ricorrente deduce l'inosservanza
della legge penale (art. 606 c. 1 lett. b c.p.p.)
e, in particolare, la mancata applicazione delle
norme introdotte con la legge n. 48/2008 che
sarebbe entrata in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(5 aprile 2008) e non - come erroneamente
affermato nel provvedimento impugnato - una
volta decorso il termine di tre mesi dal
deposito presso il Segretariato generale del
Consiglio di Europa della legge di ratifica (e,
quindi, il 1° ottobre 2008 che era il primo
giorno del mese successivo alla scadenza del
termine); detto termine, previsto dall'art. 36
della Convenzione, riguarderebbe infatti
l'entrata in vigore della Convenzione e la sua
efficacia nei confronti degli Stati membri per
quanto riguarda gli obblighi assunti e non
l'entrata in vigore delle norme interne che la
legge n. 48/2008 ha introdotto modificando il
codice penale e di procedura penale.
Con il motivo di ricorso contrassegnato dalla
lettera B) si deduce la violazione di legge in
relazione all'applicazione dell'art. 254 bis
c.p.p., introdotto dall'art. 5 della legge n.
48/2008, con riferimento agli artt. 247 c. 1 bis
e 248 c. 2 primo periodo c.p.p. (il primo
introdotto e il secondo modificato dalla legge
n. 48/2008) in quanto l'art. 254 bis c.p.p. non
sarebbe indicato correttamente nel decreto del
pubblico ministero e nel verbale di
perquisizione e sequestro dovendosi escludere
che la MMMM, presso la quale erano stati
sequestrati elementi di prova digitali e
informatici, fosse un fornitore di servizi
informatici, telematici e di telecomunicazioni;
essendo oggetto delle indagini un file di posta
elettronica di un dipendente della banca, la
modalità appropriata sarebbe stata quella della
richiesta di consegna di cui all'art. 248 c.p.p.
e comunque si sarebbero dovute adottare le
modalità previste dall'art. 247 c. 1 bis oppure
dall'art. 354 c. 2 c.p.p., disposizioni
modificate dalla legge n. 48/2008 per assicurare
la conservazione e impedire l'alterazione e
l'accesso provvedendo, ove possibile,
all'immediata duplicazione su adeguati supporti
mediante una procedura tale da assicurare la
conformità della copia all'originale e la sua
immodificabilità e, se del caso, sequestrando il
corpo del reato e le cose a questo pertinenti;
nel caso concreto dal verbale di sequestro non
risulterebbe che le operazioni di polizia
giudiziaria siano state eseguite nel rispetto
delle norme in vigore.
La questione di legittimità costituzionale
manifestamente infondata in quanto il ricorrente
si limita a richiamare una interessante tesi
dottrinaria secondo la quale sarebbe discutibile
che le Camere proseguano dopo il loro
scioglimento nell'approvazione delle leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali già stipulati, ove si tratti «di
atti che comportano scelte di politica
internazionale che non siano imposte
dall'urgenza ovvero dall'approssimarsi della
scadenza dei termini di perfezionamento imposti
dal trattato». La genericità della questione,
posta peraltro in termini dubitativi, esime da
una compiuta disamina della questione che, anche
per come è stata prospettata, appare prima facie
priva di fondatezza.
Per il resto il ricorso è infondalo e va
rigettato.
Va riconosciuto che le norme della legge n.
48/2008 riguardanti modifiche al codice penale e
di procedura penale sono norme interne e, come
tali, sono entrate in vigore nel termine
previsto dall'art. 14 della stessa legge (il
giorno successivo a quello di pubblicazione
della legge nella Gazzetta Ufficiale, e quindi
il 5 aprile 2008). Il diverso termine previsto
dall'art. 36 della Convenzione sulla criminalità
informatica riguarda infatti, come correttamente
rilevato nel ricorso, l'entrata in vigore della
Convenzione (art. 36 Conv.: «Questa convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo alla scadenza dei tre mesi successivi
alla data in cui cinque Stati, compresi almeno
tre Stati membri dei Consiglio d'Europa avranno
espresso il loro consenso ad essere vincolati
dalla Convenzione... Nei confronti di ogni Stato
firmatario che esprima successivamente il
proprio consenso, la Convenzione entrerà in
vigore il giorno successivo la scadenza dei tre
mesi successivi la data in cui viene espresso il
consenso...»). Infatti con la legge n. 48/2008
il Parlamento ha solo autorizzato il Presidente
della Repubblica a ratificare la Convenzione,
disponendo che alla stessa sarebbe stata data
piena e intera esecuzione a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall'art. 36 della Convenzione (artt.
1 e 2 legge n. 48/2008). Conseguentemente, a
seguito della pubblicazione della predetta legge
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile
2008, si è provveduto a depositare, in data 5
giugno 2008, lo strumento di ratifica della
Convenzione che, ai sensi dell'art. 36 paragrafo
4, è entrata in vigore il giorno 1° ottobre
2008. Per le norme di adeguamento
all'ordinamento interno comprese nella medesima
Legge vale invece, ai fini dell'entrata in
vigore, quanto previsto dall'art. 14 della legge
n. 48/2008 («La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzella Ufficiate»), per
cui deve ritenersi che dette norme siano entrate
in vigore il 5 aprile 2008. Ciò posto, la Corte
osserva tuttavia che nel caso di specie le
doglianze difensive sono destituite di
fondamento.
Infatti, come rilevato nel provvedimento
impugnato, l'art. 254 bis c.p.p. non è stato
nemmeno citato dal pubblico ministero nel
decreto di perquisizione e sequestro avverso il
quale è stata presentata richiesta di riesame,
per cui la pur corretta affermazione difensiva
secondo la quale detta norma sarebbe nel caso
concreto inapplicabile (perché riguarda
unicamente il sequestro presso fornitori di
servizi informatici, telematici e di
telecomunicazioni e tale sicuramente non è l'MMMM)
risulta del tutto irrilevante. La mera citazione
dell'art. 254 bis c.p.p. nel verbale di
sequestro in data 5 giugno 2008 presso l'MMMM è,
peraltro, trascurabile dovendosi aver riguardo -
nella prospettiva difensiva dell'applicabilità
nel caso concreto dell'art. 247 c. 1 bis c.p.p.
o dell'art. 354 c. 2 c.p.p. alle modalità
effettivamente seguite nell'esecuzione del
sequestro che nel caso di specie, ad avviso
della Corte, risultano conformi alla normativa
in vigore. L'art. 247 c. 1 bis c.p.p. prevede
infatti che la perquisizione venga eseguita
«adottando misure tecniche dirette ad assicurare
la conservazione dei dati originali e ad
impedire l'alterazione» e l'art. 354 c. 2 c.p.p.
che «in relazione ai dati, alle Informazioni e
ai programmi informatici o ai sistemi
informatici o telematici» vengano adottate le
misure tecniche o vengano impartite le
prescrizioni necessarie ad assicurarne la
conservazione e ad impedirne l'alterazione e
l'accesso e si provveda, ove possibile, alla
loro immediata duplicazione su adeguati
supporti, mediante una procedura che assicuri la
conformità della copia all'originale e la sua
immodificabilità. Come si evince dal verbale di
sequestro, redatto in presenza del ricorrente,
nel caso in esame il file oggetto del sequestro
è stato masterizzato in quattro copie identiche,
su altrettanti Cd-rom non riscrivibili, uno dei
quali lasciato a disposizione dell'ausiliario di
p.g. (tecnico dell'MMMM) che ha sottoscritto
tutti i Cd-rom in questione, e quindi adottando
misure tecniche (immediata duplicazione del file
su quattro supporti non riscrivibili, assistenza
del tecnico MMMM nominato ausiliario di polizia
giudiziaria) in astratto idonee ad assicurare la
conservazione e l'immodificabilità dei dati
acquisiti. Ogni altra valutazione di ordine
tecnico circa la necessità di effettuare l'hashing
per poter eventualmente verificare se la copia
del file nel Cd masterizzato sia uguale
all'originale (e, quindi, se il file sia stato
modificato o meno) è estranea al giudizio di
legittimità, sia perché attiene essenzialmente
alle modalità esecutive del sequestro sia perché
comunque la normativa richiamata dal ricorrente
non individua specificamente le misure tecniche
da adottare, limitandosi a richiamare le
esigenze da salvaguardare attraverso idonei
accorgimenti, e, comunque, nel caso in esame la
sezione della Polizia postale di Isernia
nell'acquisizione della documentazione
informatica relativa all'attività delittuosa
oggetto di indagine risulta aver in concreto
adottato le cautele prescritte dalla legge n.
48/2008.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616
c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale; rigetta il
ricorso.