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E' necessario, in sede di
sequestro probatorio, che sia dimostrato il vincolo di
pertinenzialità tra i beni sequestrati (nel caso di specie
file, supporti informatici, e il contenuto dell'intero server
aziendale) e le ipotesi di reato configurate: il Tribunale del
riesame deve accertare l'esistenza della relazione di
immediatezza tra i beni posti sotto sequestro e l'illecito
penale, ex art. 253 II comma c.p.p.
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza n. 12107
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Guido De Maio Presidente
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
3. Dott. Mario Gentile Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
5. Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso proposto da ---
avverso l'ordinanza emessa l'11 luglio 2008 dal tribunale del
riesame di Rimini;
udita nella udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2008
la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in
riferimento al secondo motivo;
udito il difensore avv. A. M.;
Svolgimento del processo
Con l'ordinanza impugnata il
tribunale del riesame di Rimini rigettò l'istanza di riesame
proposta da avverso il decreto 10 giugno 2008 del pubblico
ministero di Rimini che aveva disposto la perquisizione ed il
sequestro probatorio di documenti e supporti informatici in uso
alla società che potessero essere utili ai fini delle indagini
in ordine all'ipotizzato reato di cui all'art. 513 cod. pen.
L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 523 cod. proc. pen. perché il tribunale
ha ritenuto legittimo il sequestro del contenuto di un intero
server aziendale per accertarne la provenienza delittuosa e
motivazione solo apparente sul punto. Lamenta che il decreto di
sequestro e l'ordinanza impugnata hanno solo in apparenza un
oggetto definito e finalità probatorie esplicitate ma in realtà
vi è una assoluta genericità dei beni oggetto di apprensione e
la mera apparenza di una congrua motivazione. In effetti vi è
stato il sequestro di tutta la documentazione aziendale e del
contenuto dell'intero server non perché vi fosse pertinenza con
un reato ma per valutare se fossero di provenienza delittuosa.
Ossia si è disposto il sequestro per cercare la notitia criminis.
Vi è quindi una sostanziale assenza di motivazione sulle
finalità probatorie.
2) assenza e totale omessa motivazione in ordine al vincolo di
pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto alle ipotesi di
reato indicate nel provvedimento di sequestro.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il primo
motivo sia infondato in quanto l'ordinanza impugnata contiene
una adeguata e congrua motivazione sulla sussistenza delle
finalità probatorie che giustificano il sequestro, il quale è
stato adottato al fine di consentire l'effettuazione di una
consulenza tecnica sul materiale acquisito, resa necessaria in
considerazione delle peculiari ipotesi di reato contestate, le
quali presuppongono l'esame e la comparazione della
documentazione industriale (progetti, know-how) e contabile
sulla base di particolari cognizioni tecniche, nonché in
considerazione dell'esigenza di utilizzare la detta
documentazione in sede di escussione della persone informate sui
fatti.
E' invece fondato il secondo motivo perché effettivamente è
stata totalmente omessa la motivazione sulla necessaria
sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra tutti i beni
sequestrati e le ipotesi di reato configurate, sebbene
l'eccezione di insussistenza di tale vincolo fosse stata
espressamente sollevata con l'istanza di riesame. Sono stati
infatti sottoposti a sequestro probatorio una gran massa di
documenti, file, supporti informatici, oggetti vari di
provenienza , nonché il contenuto dell'intero server aziendale
oltre che tutta la documentazione aziendale (di qualsivoglia
genere) appartenente alla anche nelle parti in cui non è stato
evidenziato alcun riferimento con la società querelante e
concorrente .
II tribunale del riesame sul punto
si è limitato ad affermare che il sequestro era circoscritto ai
documenti e supporti informatici contenenti dati, informazioni,
progetti tecnici relativi alla produzione e sviluppo delle
macchine della o alla commercializzazione di tali macchine
sicché tutti i beni sequestrati avevano la natura di corpo di
reato o almeno di cose pertinenti al reato. Sennonché si tratta
di una motivazione meramente apparente, e quindi in sostanza
inesistente, perché a fronte della espressa eccezione sollevata
dal ricorrente nel senso che la gran parte dei beni sequestrati
non avevano invece alcun riferimento con la società ed a fronte
della molteplicità e varietà dei beni risultanti dai verbali di
sequestro, il tribunale non poteva limitarsi a dire
apoditticamente che si trattava di corpi di reato o di cose
pertinenti al reato, ma doveva specificare, in relazione ai
diversi beni o alle diverse categorie di beni sequestrati, quale
fosse il loro vincolo di pertinenzialità rispetto ai reati
ipotizzati. E' giurisprudenza pacifica, infatti, che in tema di
sequestro probatorio il giudice del riesame deve, tra l'altro,
accertare anche l'esistenza della relazione di immediatezza,
descritta nel secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen., tra
le cose sequestrate e l'illecito penale (Sez. Un., 11.11.1994,
Ceolin, m. 199172).
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per
mancanza di motivazione sul punto, con rinvio al tribunale di
Rimini per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l'ordinanza impugnata con
rinvio al tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di
Cassazione, il 18 novembre 2008.
L'estensore - Amedeo Franco
II Presidente - Guido De Maio
DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 19 marzo 2009 |