Corte di Cassazione sent. n. 149-2007
Presidente
Vitalone
Estensore
Lombardi
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Ca di Torino
ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Tizio e Caio in ordine
ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge 633/41; b)
di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge 633/41, loro
ascritti:
- per avere, a fine di lucro, duplicato
abusivamente,utilizzando un computer configurato come server Ftp, e
distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi
per psx, video Cd (capo a);
- per avere, a fine di lucro,abusivamente
duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole
poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere
scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice
identificativo e relativa password a fronte del conferimento di
materiali informatici sul predetto server ftp (capo b)
- nonché il Tizio per avere detenuto a
scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la
rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per
elaboratore (capo d).
I giudici di merito hanno accertato in
punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la
manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso
l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale
venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul
diritto d’autore. Successivamente tali programmi potevano essere
prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in
cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico,
nonché il solo Tizio per avere detenuto presso la sua abitazione
programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei
dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore.
La sentenza ha rigettato i motivi di
gravame con i quali il Caio aveva dedotto la propria estraneità ai
fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle
fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma
di cui alla legge 248/00 e successive modificazioni. La sentenza su
tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni
descritte integrano le ipotesi delittuose di cui ai capi di
imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge
di riforma citata, osservando che l’attività posta in essere dagli
imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed
altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti
dal diritto d’autore e che lo scambio del materiale informatico
integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine
di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie
criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione
normativa antecedente alla riforma.
Si è osservato sul punto, in relazione
alle differenze terminologiche adoperate dalla legge di riforma
(“scopo di profitto” invece di “scopi di lucro” – “detenzione per
scopo commerciale o imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo
commerciale”), che le stesse si congiurano quale interpretazione
autentica del legislatore,finalizzata a superare le questioni
interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente
patrimoniale; interpretazione che non ha ampliato l’ambito della
punibilità della fattispecie delittuose precedenti.
Avverso la sentenza hanno proposto
ricorso il difensore del Tizio ed il Caio di persona, che la
denunciano per violazione di legge.
Motivi
della decisione
Con un unico motivo di gravame la difesa
del Tizio denuncia la violazione ed errata applicazione degli
articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 nel testo vigente
all’epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportate a detti
articoli dalla legge 248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004,
convertito in legge 128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con
modificazioni dalla legge 43/2005.
Si deduce, in sintesi, che
l’interpretazione delle norme incriminatici effettuata dalla corte
territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività
delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate. Si
osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze
terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni
degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono
esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata
tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare
la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì
anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela
con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno,
quale strumento di progresso sociale e culturale.
Si deduce, quindi, che le differenze
terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro”
e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessità
di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul
diritto d’autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate,
sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata
esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui
costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve
arco di tempo dall’articolo 171 ter della legge 633/41 con
riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cui soglia di
punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento
di un fine di lucro da parte dell’autore della violazione.
Si deduce, quindi, con specifico
riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno
erroneamente attribuito all’imputato una attività di duplicazione
dei programmi e di opere dell’ingegno protette dalla legge sul
diritto d’autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad
opera dei soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in
piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano
altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa
l’esistenza di un fine di lucro da parte del Tizio non potendosene
ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta
in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con
riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe
ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter,comma 1
lettera a bis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04;
che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella
propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini
commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale,
peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.
Con un unico motivo di gravame a sua
volta il Caio denuncia la violazione ed errata applicazione degli
articoli 171bis e 171ter della legge 633/41.
Anche il secondo ricorrente denuncia
l’errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza
nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel
perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento
da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo
scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né
era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che
ne potessero trarre i creatori del sito ftp.
I ricorsi sono fondati.
È opportuno premettere che appare
pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento materiale
della fattispecie delittuosa principale, l’affermazione della
impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di download sul
server ftp e dallo stesso sui computer delle persone che si
collegavano al sito, implicano necessariamente la duplicazione del
materiale informativo e, più in generale, delle opere dell’ingegno
protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione, sicché sotto
il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti
agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.
La questione nodale circa
l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di
cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto
dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e171ter della medesima legge,
introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro
formulazione antecedente alla legge di riforma248/00 è, pertanto,
costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”,
adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti,
rispetto all’espressione“scopo di profitto” introdotto dalla legge
di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di
applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze
terminologiche.
In proposito non si palesa certamente
condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la
quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di
volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato
costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica
dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più
esaustivi nella successive modificazione della norma per un migliore
adeguatamento terminologico della tutela penale alla evoluzione dei
fenomeni di violazione del diritto d’autore.
Contrasta con tale interpretazione il
diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro
comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad
esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il
patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di
estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con
riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio
la legge sul diritto d’autore.
È stato esattamente evidenziato in
proposito dalla difesa del Tizio che l’espressione “fini di lucro”,
contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della
legge633/41 è stata dapprima sostituita con quella“per trarne
profitto” dall’articolo 1 comma 2del Dl 72/2004, convertito con
modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al
posto di quella “per trarne profitto”dall’articolo 3 comma
3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge
43/2005.
Orbene, tali modifiche non possono essere
altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico
intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della
condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi
di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto,
afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno,
incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico
richiesto per la configurazione del reato.
Né appare molto conferente, a sostegno
della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il
riferimento alla pronuncia di questa SC (Sezione terza, 33896/01,
Furci, rc220344), che si è occupata della diversa espressione, “a
scopo commerciale”, contenuta nell’articolo 171bis della legge
633/41, precisando che per scopo commerciale non deve intendersi
necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non
autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può
configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del
materiale abusivo.
La citata pronuncia, invero, si riferisce
ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla
delimitazione della materialità della condotta criminosa, con
riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti
attività economica (imprenditoriale) e non alla individuazione
dell’ambito di operatività della norma penale nel suo riferimento
all’elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che
qui interessano. Non appare, pertanto, dubbio che le differenti
espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione
degli articoli 171 bis e ter abbiano esplicato la funzione di
modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola
allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e
restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se
commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed
altri, rv 219683). Con tale ultima espressione, infatti, deve
intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di
incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può
identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né
l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di
spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o
altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di
un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di
diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla
pronuncia citata in precedenza.
Tale interpretazione, peraltro, trova
riscontro nella stessa legge sul diritto d’autore che nell’articolo
174ter, come da ultimo modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003
non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione,
acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della
medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la
riproduzione o l’acquisto non concorrano con i reati previsti
dall’articolo171 e ss. e non sia destinato all’immissione in
commercio di detto materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino).
Nella ipotesi esaminata viene, infatti,
escluso dall’ambito della fattispecie criminosa il comportamento
dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che
indubbiamente deriva dall’acquisto di supporti duplicati o
riprodotti abusivamente. Va ancora rilevato che la condotta
attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più
puntuali dall’articolo 171ter comma 2 lettera a bis), della legge
633/41, introdotto dall’articolo 1 comma 3 del Dl 72/2004,
convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la
delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento
all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”. Passando
quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli
imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta
degli autori della violazione sia stata determinata da fini di
lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non
avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del
server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano
sostanzialmente profitto, nei sensi sopra precisati, i soli utenti
del server medesimo.
Anche con riferimento alla detenzione da
parte del Tizio di un programma destinato a consentire la rimozione
o l’elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge
dall’accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata
destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di
commercio della stessa.
Gli
imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro
ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con
il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.