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Corte di Cassazione, sent. n. 1778-2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
4. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
*XXXXXXXXXXXXXXX* *XXXXXXXXXXXXXXXX*
avverso l'ordinanza del 20-23/6/2003 pronunciata dal Tribunale del riesame di
Siracusa;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott.
Geraci V., con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Guardia
di Finanza di Pesaro, in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro
19/5/2003 del P.M. presso il Tribunale di Siracusa, effettuava, in data
28/5/2003, il sequestro probatorio di vario materiale informatico (tra cui un
P.C., una stampante, uno scanner, n. 33 C.D.), rinvenuto nell'abitazione (sita
in *XXXXXX*) di *XXXXXXXXXXXXXXX* e *XXXXXXXXXXXXXXXX* in relazione al reato di
detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
di minori di anni diciotto (art. 600-quater c.p.). Era stato accertato, infatti,
che gli indagati, il 24/1/2002, avevano "scaricato" da un sito internet
materiale pedo-pornografico.
I predetti chiedevano il riesame del provvedimento di perquisizione e sequestro
ed il Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava la
richiesta, ravvisando il fumus del reato ipotizzato e ritenendo "cose pertinenti
al reato" il materiale
informatico utilizzato per "scaricare" i files in questione.
Ricorrono per Cassazione gli indagati, con un unico atto, deducendo:
1) violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullita', essendo stato emesso il decreto in questione quando gia' risultavano
ampiamente scaduti i termini di chiusura delle indagini preliminari; infatti la
connessione al sito pornografico era stata effettuata dai *XXXXXXXXX* il
24/1/2002; 2) violazione di legge, consistente in inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullita', essendo territorialmente incompetente
la Procura della Repubblica di Siracusa, giacche' la condotta antigiuridica si
sarebbe realizzata a Pesaro ed il provvedimento era stato adottato quindici mesi
dopo la commissione dei fatti, per cui difettava qualsiasi ragione di urgenza
che legittimasse l'intervento del P.M. territorialmente incompetente; 3)
violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge
penale, perche' i beni sequestrati, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, non costituiscono "cose pertinenti al reato utili ai fini di
ulteriori accertamenti e soggetti a confisca"; invero, sarebbe stato
sufficiente, nel caso di specie, prelevare una copia del contenuto
dell'hard-disc e di eventuali dischetti; peraltro il materiale sequestrato e'
indispensabile a *XXXXXXXXXXXXXXXXX* laureando in Scienze dell'informazione, per
motivi di studio.
All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude come sopra riportato.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso indicati.
Innanzitutto deve rilevarsi l'infondatezza della prima doglianza di natura
processuale, secondo cui il decreto di perquisizione e sequestro de quo sarebbe
nullo, perche' adottato quando gia' erano scaduti i termini di cui all'art. 405
c.p.p.. Invero, premesso che tali termini (di durata massima delle indagini
preliminari) decorrono dalla data dell'effettiva iscrizione - da parte del P.M.
- della notizia di reato nell'apposito registro, e non da quella in cui avrebbe
dovuto iscriverla (giurisprudenza costante; tra tante: Cass. Sez. 5^, 18 ottobre
1993, n. 3156, Croci ed altro), e che l'iscrizione del nome della persona alla
quale il reato e' attribuito - per gli effetti che ne derivano ai fini del
computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilita' degli atti
compiuti - postula la completa identificazione della stessa, non essendo
sufficiente al riguardo la semplice indicazione del suo nome e cognome (tra le
altre: Cass. Sez. 6^, 5 maggio 1995, n. 1794, Poti), rileva il Collegio nel caso
di specie che l'asserzione del ricorrente, peraltro non avanzata in sede di
riesame, si basa esclusivamente sulla data di commissione del fatto, ma non su
quella dell'iscrizione prevista dall'art. 405 c.p.p., unica utile per stabilire
la decorrenza del detto termine.
Egualmente infondata e' la seconda censura, sempre di natura processuale. Essa
trova risposta corretta ed adeguata nell'impugnata ordinanza, che inoltre
richiama i pacifici principi di diritto stabiliti in materia da questa Corte
Suprema (v. anche, nello stesso senso, Cass. Sez. 3^, 29 ottobre 1998, n. 2791,
Lotetuso).
La terza doglianza e' invece fondata. Invero, considerando che il sequestro in
discussione e' del tipo "probatorio" e che ha ad oggetto beni ritenuti "cose
pertinenti al reato", deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa
Corte, secondo cui il giudice del riesame ha l'onere di controllare, oltre alla
astratta configurabilita' del reato ipotizzato, sebbene sempre con riferimento
ad elementi processuali gia' acquisiti (alla luce della decisione delle Sezioni
Unite 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi), se il sequestro sia o meno giustificato ai
sensi dell'art. 253 c.p.p. (Cass. Sez. 2^, 9 dicembre 1999, n. 6149, Marini e
altro).
Ebbene, sotto questo secondo profilo, e cioe' relativamente alla sussistenza
delle finalita' probatorie del sequestro (non e' infatti neppure contestata
quella del fumus commissi delicti), osserva il Collegio che - giacche'
non si tratta, come si e' detto, di "corpo di reato", nel qual caso, almeno con
riferimento al momento genetico, sarebbe stata sufficiente, secondo
l'orientamento giurisprudenziale dominante, tale qualificazione a legittimare il
sequestro - s'imponeva specifica motivazione sulla sussistenza, in concreto,
delle finalita' proprie del sequestro probatorio, e cioe' la tutela delle
esigenze probatorie, in quanto il rapporto con il reato e' mediato dalla
finalita' della prova, come stabilito dal richiamato art. 253, comma 1, c.p.p..
Il provvedimento impugnato, dopo un'assiomatica affermazione ("Rispetto alla
fattispecie criminosa contestata, il sequestro del materiale informatico trovato
nell'abitazione degli indagati ..., si pone ... in evidente funzione strumentale
e probatoria"), ritiene non restituibili i beni sequestrati, perche' "utili ai
fini di ulteriori accertamenti", senza pero' specificare quali, ne' in alcun
modo motivare sul punto.
Cio' premesso, considerato che, nel caso in esame e' stato sequestrato anche
materiale informatico del tutto "neutro" rispetto alle indagini in corso (quale,
ad esempio, stampante, scanner, schermo); che non vengono minimamente indicate
le esigenze probatorie che legittimano il permanere del vincolo sullo stesso;
che anche il corpo di reato, quando non appaia piu' necessario il mantenimento
del vincolo per finalita' probatorie, deve essere restituito all'avente diritto,
ex art. 262 c.p.p.; che l'autorita' giudiziaria puo' prescrivere, sempre ai
sensi della ricordata norma, di presentare a ogni richiesta le cose restituite,
e a tal fine puo' anche imporre cauzione; che la prova in ordine alla
sussistenza del reato de quo e' verosimilmente tutelabile limitando il sequestro
alla memoria fissa del computer o ad eventuali supporti (floppy, CD) contenenti
elementi utili alle indagini, ritiene il Collegio che non sia legittima
l'impugnata ordinanza (peraltro affatto immotivata sul punto) in relazione al
sequestro probatorio di tutto il materiale informatico, ad eccezione della
memoria fissa del computer.
S'impone, quindi, l'annullamento in tal senso della stessa.
P.Q.M.
la Corte
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente a tutto il materiale
informatico sequestrato, ad eccezione della memoria fissa del computer,
disponendone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto.
Cosi' deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004
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