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Corte di Cassazione, sent. n. 18449-2005
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Motivi della decisione
La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato S.C. colpevole della
contravvenzione di cui all'articolo 660 Cp per avere il 7 novembre 2001, o sino
a tale data, recato molestia a L.D. inviandole ripetuti Sms di contenuto
ingiurioso ed ha condannato la stessa, previa concessione di attenuanti
generiche, alla pena di 500 euro di ammenda.
Ricorre il difensore, deducendo:
- violazione di legge e vizio di
motivazione, non valendo ad integrare il reato in questione, posto a tutela
della tranquillità privata e non dell'onore personale, l'invio in rapida
sequenza di due messaggi per difetto dell'elemento della petulanza, mentre di
eventuali messaggi successivi, rilevabili solo dai tabulati (risultanti,
peraltro, inviati in ore pomeridiane anziché notturne, come riferito
dall'offesa) e non menzionati nella informativa di polizia, non potrebbe,
comunque, tenersi conto in quanto successivi alla data del 7 novembre 2001,
indicata nel capo d'imputazione come termine finale della condotta contestata;
- inammissibilità della costituzione di parte civile perché avvenuta
successivamente al compimento delle formalità di cui all'articolo 484 Cpp ed
alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
- violazione di legge quanto alla determinazione della pena base in euro 750,
superiore al massimo edittale pari a euro 516,00;
- carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del danno morale,
alla sua entità ed alla quantificazione della somma liquidata a titolo di
risarcimento, peraltro riferiti ad una richiesta fondata sulla natura ingiuriosa
dei messaggi pur procedendosi unicamente per il reato di molestie e non per
quello di ingiuria.
Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente motivo, dovendosi nella
fattispecie ritenere integrato il reato di ingiuria (per il quale non risulta
proposta querela) e non la contestata contravvenzione di molestia: la condotta
illecita che il giudicante ha considerato sorretta da valida prova risulta,
invero, essersi esaurita nell'invio, in rapida sequenza, di due messaggi (sms)
di contenuto ingiurioso che, anche per le modalità della forma di comunicazione
prescelta (realizzata in forma scritta e non vocale) e per l'ora diurna in cui
l'imputata agì, non appaiono idonei a ledere il bene giuridico della privata
tranquillità ma soltanto quello dell'onore personale. Va, inoltre, considerato
che la previsione incriminatrice, formulata in epoca in cui l'impiego del
telefono era concepibile soltanto mediante comunicazioni vocali, non può
ritenersi estensibile anche all'ipotesi in cui detto mezzo (nella specie
telefono cellulare) sia utilizzato esclusivamente per l'invio dei cosiddetti "sms",
pienamente assimilabili agli scritti contemplati dall'articolo 594 piuttosto che
alle comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 660 Cp.
Deve, infine, rilevarsi anche a prescindere dalle suesposte considerazioni, come
la sentenza abbia essenzialmente incentrato le proprie argomentazioni sulla sola
condotta del giorno 7 novembre 2001, che segna il termine finale della
contestazione, mai modificata od integrata in corso di giudizio, senza
minimamente precisare se gli ulteriori messaggi registrati sui tabulati si
riferiscano ad epoca antecedente od, invece, come sostenuto dal ricorrente,
esclusivamente a date posteriori e, quindi, estranee all'ambito dell'imputazione
contestata e ritenuta in sentenza, con conseguente difetto anche del requisito
della petulanza, per sua natura integrato dalla protratta reiterazione e
serialità della condotta illecita, non certo ravvisabile nell'invio di due soli
messaggi, da valutarsi alla stregua di una comunicazione sostanzialmente
unitaria stante il brevissimo intervallo che li divise.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come ingiuria, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
Sentenza 29 aprile-17 maggio 2005, n. 18449
Presidente Gianvittore - relatore Gironi
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