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Le Sezioni Unite si sono
pronunciate sulla questione relativa all'individuazione del giudice
competente ai sensi dell'articolo 20 codice procedura civile in
relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti
della personalità mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa.
Secondo le Sezioni Unite, "con riferimento all'ipotesi di lesione di
diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva,
"la competenza debba essere del giudice del luogo di domicilio (o
della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche
del giudice della residenza del danneggiato". Le argomentazioni
esposte rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le
domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei
diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa.
Corte di Cassazione
Sezioni unite
civili - ordinanza 29 settembre - 13 ottobre 2009, n. 21661
Presidente Carbone - Relatore Salmè
Ricorrente R.T.I. s.p.a.
Rilevato in fatto
Giudicando su una domanda di condanna
al risarcimento dei danni per lesione del diritto all'onore, alla
reputazione, alla privacy, all'identità personale, alla salute e
alla vita di relazione proposta da C. e B. D. P. e dalla C. s.a.s.
nei confronti dalla R. s.p.a. -, società produttrice della
trasmissione televisive “L.I.”, il tribunale di Napoli, con sentenza
non definitiva del 23 marzo 2007, ha dichiarato la propria
competenza ritenendo, in conformità con quanto affermato da questa
corte con l'ordinanza n. 22586 del 2004, che competente sull'azione
di risarcimento dei danni prodotti da trasmissione televisiva, ai
sensi dell'art. 20 c.p.c., è il giudice del locus commissi delicti,
da identificarsi non con il luogo ove è situato lo studio televisivo
nel quale si realizza il programma, che costituisce unicamente il
luogo ove si consuma l'illecita lesione del diritto bensì con la
sede principale degli affari e degli interessi del danneggiato e
quindi con il luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti
dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dell'offesa alla
reputazione.
R. ha proposto regolamento di competenza sostenendo che competente
sulla domanda sarebbe il giudice del luogo in cui è situato il
centro di produzione televisiva nel quale la trasmissione è
realizzata e dal quale è stata messa in onda ovvero il luogo nel
quale sono situati gli studi, gli uffici, gli impianti e i
macchinari informatici con i quali la trasmissione stessa è stata
diffusa su internet (C.M.), in quanto in tale luogo non solo si
sarebbe realizzata la condotta illecita ma si sarebbe anche prodotto
il danno ovvero avrebbe iniziato a prodursi, con la diffusione delle
immagini lesive tra le persone presenti nello studio televisivo e
tra il personale informatico che ha curato l'immissione nella rete
web. Alternativamente sarebbe competente il tribunale di Roma, sede
legale della R., e quindi luogo di adempimento dell'obbligazione
risarcitoria ai sensi dell'art. 1182, 4° comma c.c. Con il quesito
di diritto si chiede pertanto che, in relazione al luogo in cui è
sorta l'obbligazione risarcitoria, sia dichiarata la competenza del
tribunale di Monza. Con ordinanza del 21 marzo 2008 la terza sezione
civile ha trasmesso gli atti al Primo presidente per l'eventuale
assegnazione alle sezioni unite avendo rilevato un contrasto tra un
orientamento favorevole alla tesi della società ricorrente,
rappresentato da Cass. n. 9369 e 7899/2000, di recente ribadito da
Cass. 12234/2007, e quello, seguito dalla sentenza impugnata (Cass.
n. 22586/2004, e, successivamente, n. 18655/2005, 22525/2006,
18544/2007) secondo cui la competenza spetta al giudice del
domicilio del danneggiato.
Il procuratore generale ha concluso chiedendo che sia affermato il
principio che il luogo di origine dell'obbligazione di risarcimento
del danno alla reputazione (o all'onore, alla privacy, all'identità
personale) conseguente a una trasmissione televisiva è quello in cui
si è verificato il danno e, quindi, il luogo di domicilio (o
residenza) del danneggiato.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
R. ha presentato memoria.
Ritenuto in diritto
1. Il problema dell'individuazione del giudice del luogo ove è sorta
l'obbligazione risarcitoria, competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei
diritti della personalità mediante l'uso di mezzi di comunicazione
di massa, ha formato oggetto di ripetuti interventi di questa corte,
inizialmente con riferimento alla stampa, periodica e non (Cass. n.
6148/1992, 3733/1995, 5374/1995, 7037/1997, 5299/1999, 13042/1999,
4599/2000, 10120/2000).
Dopo aver osservato che l'evento dannoso non può ritenersi
localizzato esclusivamente nel luogo in cui il titolare del diritto
leso ha il suo domicilio, ma deve considerarsi verificato in tutti i
luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa, anche se non può
disconoscersi che il luogo del domicilio sia quello in cui l'evento
dannoso assume maggiore rilevanza, si è, tuttavia, ritenuto che la
diffusione dell'evento su tutto il territorio nazionale impone, in
ossequio al principio affermato dall'art. 25 Cost., di limitare la
scelta della competenza ad un luogo certo e individuabile in base a
un criterio oggettivo unico che non può che essere quello in cui il
periodico è pubblicato perché in detto luogo la notizia stampata
diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare
l'altrui diritto.
Tale conclusione è stata poi estesa anche all'ipotesi di lesione
alla reputazione conseguente alla
diffusione di una trasmissione televisiva, individuandosi il luogo
nel quale sorge l'obbligazione risarcitoria nella località ove sono
situati gli studi televisivi nei quali viene realizzato e diffuso il
programma televisivo, poiché è in tale luogo ed in tale momento che
la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui
diritto, cosi realizzandosi l'illecito nella sua interezza, come
fatto costituito dal comportamento e dall'evento dannoso ad esso
collegato da nesso di causalità non potendosi fare applicazione
dell'art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, recante la
disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, secondo
la quale, per i reati di diffamazione attraverso trasmissioni
consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro
competente è determinato dal luogo di residenza della persona
offesa, trattandosi di norma speciale relativa alla competenza in
materia penale in ordine a specifica ipotesi di reato, che non può
essere invocata in relazione all'individuazione del giudice
competente in materia di controversie civili.
2. L'orientamento ora indicato ha formato oggetto di riesame, in un
primo momento, con riferimento all'ipotesi di offesa della
reputazione realizzata con l'utilizzazione di un sito o un newgroup
internet (Cass. n. 6591/2002), rispetto alla quale, essendo
inutilizzabile il criterio del
luogo di prima pubblicazione, sono stati anche esclusi sia quello
dell'immissione della notizia diffamatoria nella rete (che, fino
all'accesso al sito dei visitatori, non costituisce ancora evento
dannoso: Cass. 17 novembre 2000, Dulberg), sia quello dell'accesso
del primo visitatore (perché di difficilissima se non impossibile
individuazione), e, per entrambe le ragioni esposte, anche quello
del luogo in cui è situato il server (che può essere collocato in
qualsiasi parte del mondo) in cui il provider alloca la notizia. Non
potendosi, inoltre, neppure ritenere che la lesione della
reputazione possa verificarsi in tutti i luoghi in cui è avvenuta la
diffusione della notizia, perché l'individuazione del giudice
competente sarebbe conseguentemente rimessa all'assoluta libertà
dell'attore, invece di essere ancorata ad elementi oggettivi
predeterminati, come richiesto dall'art. 25 Cost., l'esigenza di
fissazione di un criterio unico e certo di determinazione del luogo
ove sorge l'obbligazione risarcitoria conseguente a lesione della
reputazione con notizie diffuse in internet è soddisfatta con
l'indicazione come competente del giudice del luogo di domicilio del
soggetto che è stato effettivamente (e non solo potenzialmente)
danneggiato, perché, essendo il domicilio la sede principale degli
affari e degli interessi, in tale luogo si sono principalmente
verificati gli effetti pregiudizievoli dell'offesa alla reputazione.
Alla stessa conclusione è pervenuta Cass. n. 22586/2004 con
riferimento alla lesione della reputazione conseguente alla
diffusione di una trasmissione televisiva, sulla base di
un'argomentazione che recepisce e completa, anche dal punto di vista
sistematico, quelle esposte con l'ordinanza n. 6591/2002, nonché
Cass. n. 18665/2005 (avente ad oggetto la diffusione di notizie
offensive da parte di un'agenzia di stampa) e n. 22525/2006 (in
ipotesi di corrispondenza inviata contemporaneamente a più
destinatari).
3. Mentre gli orientamenti riassunti
in precedenza, avendo dato luogo, con specifico riferimento alla
lesione della reputazione a mezzo trasmissioni televisive (Cass. n.
9369/2000 e n. 22586/2004), a un “contrasto” diacronico, potrebbero
ritenersi una naturale evoluzione della giurisprudenza, un reale
contrasto sincronico, che sollecita l'intervento compositivo di
queste sezioni unite, si è verificato riguardo alla individuazione
della competenza sulle domande risarcitorie per lesione della
reputazione a mezzo pubblicazioni a stampa. Infatti, mentre Cass. n.
18544/2007 ha fatto applicazione del criterio del domicilio del
danneggiato, estendendo il principio elaborato dalla giurisprudenza
più recente al di là delle fattispecie concrete in relazioni alle
quali è stato enunciato, Cass. n. 12234/2007, ritenendo decisiva la
diversa natura del mezzo di comunicazione ha riaffermato il
tradizionale criterio del luogo ove è avvenuta la stampa (nella
specie di un quotidiano).
4. Ritengono queste sezioni unite, con
riferimento all'ipotesi oggetto del presente ricorso (lesione di
diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva), ma
sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile
alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni
derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da
mezzi di comunicazione di massa, che la competenza in tali casi
debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della
persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della
residenza del danneggiato.
Si deve, innanzi tutto, condividere il rilievo, comune ad entrambi
gli orientamenti in contrasto, che non è possibile indicare come
criterio di competenza territoriale fondato sull'identificazione del
luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria per lesione di
diritti della personalità consumata con l'utilizzazione dei mezzi di
comunicazione di massa quello che attribuisca all'attore la assoluta
libertà di convenire il danneggiante in uno qualsiasi dei luoghi in
cui la notizia o il giudizio pregiudizievole sono stati diffusi,
poiché tale conclusione contrasta con la garanzia costituzionale
della precostituzione del giudice, di cui all'art. 25 Cost., la
quale richiede che i criteri di competenza siano dettati dalla legge
preventivamente e non in vista di singole controversie e abbiano
natura generale e oggettiva. Conseguentemente, l'interpretazione
dell'art. 20 c.p.c. deve portare al risultato di ancorare la
competenza a un luogo certo e ben individuato, escludendo una
competenza “ambulatoria”.
Del pari non è accettabile la tesi, sostenuta da una parte della
giurisprudenza di merito, secondo la quale le difficoltà di
individuazione del luogo in cui sorge l'obbligazione dedotta in
giudizio (con riferimento alle offese a mezzo notizie diffuse su
internet, per le quali è estremamente difficile per il danneggiato
individuare dove il primo visitatore abbia effettuato l'accesso alla
rete) dovrebbe portare a ritenere inapplicabile il foro facoltativo
e cioè ad abrogare la norma.
5. L'indispensabile premessa
dell'identificazione del luogo ove sorge l'obbligazione risarcitoria
è
l'accertamento della struttura della fattispecie dell'illecito
extracontrattuale.
Anche su tale aspetto si è verificata un'evoluzione della dottrina e
della giurisprudenza che, partendo da una concezione dell'illecito
aquiliano sovrapponibile a quella dell'illecito penale, i cui
elementi sono rappresentati dalla condotta, dal nesso di causalità e
dall'evento lesivo, concezione dalla quale derivava
l'identificazione del luogo in cui sorgeva l'obbligazione
risarcitoria con quello in cui si verifica l'evento, ha
successivamente messo in evidenza che la peculiarità
dell'obbligazione da illecito civile consiste in ciò che il “fatto”
(condotta, nesso di causalità, evento) è condizione necessaria per
la nascita dell'obbligazione stessa, ma non è anche condizione
sufficiente, essendo necessario che dal “fatto” sia derivato come
conseguenza immediata e diretta anche un danno.
In particolare, nell'ambito delle lesioni dei diritti della persona,
costituzionalmente garantiti, alla concezione del danno risarcibile
come danno-evento, consistente nella lesione in sé del valore
costituzionalmente garantito (in tale senso Corte Cost. n. 184/1986
sul danno alla salute) si è sostituita quella di danno-conseguenza
nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di
natura non patrimoniale, conseguente alla lesione (in tal senso v.
anche Corte Cost. n.
233/2003). Ne deriva che, a differenza da quanto ritenuto
dall'orientamento più risalente, l'obbligazione risarcitoria non
nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto
potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e
nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.
6. Ulteriore conseguenza che deriva da
una corretta individuazione della struttura dell'obbligazione
risarcitoria è non solo l'irrilevanza della mera pubblicazione dello
stampato, ove dalla stessa non derivi anche un effettivo pregiudizio
delle situazioni giuridiche soggettive dedotte, ma anche, del pari,
l'irrilevanza della semplice produzione della trasmissione
televisiva, essendo necessaria la messa in onda, così come
l'irrilevanza della semplice allocazione della notizia o del
giudizio sui server, essendo invece rilevante l'accesso effettivo
alla rete. Rispetto alla televisione e a internet (così come alla
messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che
diffondono le notizie e i giudizi “a raggiera” e, sostanzialmente,
in modo contestuale, non può quindi operare la presunzione di
priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica
nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta
prioritariamente nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di
identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il
pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente quello in cui il
danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della
notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e
degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e
sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua
immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.). Pur
non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà
della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è
certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti
negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano. Inoltre,
nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della
residenza, il pregiudizio può verificarsi
cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze facoltà
dell'attore di adire sia il giudice
del domicilio che quello, se diverso, della residenza.
7. La duplice esigenza di attribuire
rilievo non alla mera potenzialità dannosa, ma al pregiudizio
effettivo, e di individuare un unico luogo certo in cui si possa
ritenere sorta l'obbligazione risarcitoria, consente di superare
l'indirizzo risalente che, nel caso di lesione della reputazione per
mezzo della stampa, ha identificato tale luogo con quella di
pubblicazione attribuendo valore decisivo anche in tal caso al
domicilio (e alla residenza} dei danneggiato, come luogo in cui
certamente e principalmente si è verificato il danno risarcibile
(Cass. n. 18544/2007).
L'obiezione che alla conclusione raggiunta è stata a volte opposta,
consistente nel rilievo che il
domicilio (come la residenza) al momento in cui la notizia o il
giudizio lesivo sono stati diffusi può essere diverso da quello al
momento della proposizione della domanda è agevolmente superabile
con l'osservazione che, indipendentemente dalla natura istantanea o
permanente del danno, la relativa obbligazione risarcitoria, il cui
oggetto dovrà tenere presente, appunto, la diversa natura dei
pregiudizio, comunque nasce nel momento e nel luogo in cui il
pregiudizio si è consumato o ha iniziato a consumarsi.Né
l'individuazione della residenza e del domicilio (o della sede
dell'ente collettivo) presenta difficoltà di accertamento e prova
dei fatti maggiore di quelli posti da qualsiasi altro criterio di
collegamento.
8. Confortano invece le conclusioni
raggiunte alcuni rilievi di ordine sistematico tratti dall'analisi
di alcune specifiche norme, non certo per affermarne l'applicabilità
in via diretta o analogica, ma per enucleare un principio generale
in tema di competenza territoriale sulle domande di natura
risarcitoria (contrattuali o extracontrattuali) fondato
sull'esigenza di riequilibrare sul piano
processuale, attraverso la previsione di un foro facoltativo
coincidente con il domicilio dell'attore, lo squilibrio tra le parti
in causa in favore della parte socialmente più debole.
Può quindi venire in considerazione, innanzi tutto l'art. 30, 4° e
5° comma della legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua il giudice
territorialmente competente per i reati di diffamazione consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso
l'impiego del mezzo radiotelevisivo, con riferimento al luogo di
residenza della persona offesa. Nel dichiarare infondata la
questione di costituzionalità la Corte Costituzionale, con sentenza
n. 42/1996, osservò che la disciplina è giustificata dalla
“particolare natura, o, se vogliamo, nella particolare forza e
diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche
in relazione all'ampiezza della platea dei destinatari del
messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e
della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di
qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa. Da qui
l'esigenza di attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni che,
nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, è dato constatare tra chi, attraverso l'impiego del
mezzo radiotelevisivo, commette il reato e chi del reato si trova,
invece, a subire le conseguenze lesive. Su questo piano,
l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di
residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del
reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a
rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso
che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in
grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore
dispendio di tempo e di risorse economiche”. Da tali osservazioni si
potrebbe anche dedurre che un'interpretazione dell'art. 20 c.p.c.,
diversa da quella accolta, non essendo giustificata dalla diversa
natura, civile o penale, dell'oggetto dei processi, potrebbe far
sorgere seri di dubbi di legittimità costituzionale con riferimento
all'art. 3 Cost. e quindi giustifica un'interpretazione della norma
processualcivilistica in senso costituzionalmente orientato.
Alla stessa ratio sembrano ispirate, inoltre,: a) varie norme della
convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, ratificata e resa
esecutiva con legge n. 804 del 1971, riprese nel regolamento CE 22
dicembre 2000, n. 44/2001), in particolare in tema di crediti
alimentari (art. 5, punto 2, conv.), di cause nei confronti
dell'assicuratore (art. 8, punto 2 e 9), di domande risarcitorie
(art. 5, punto 3 conv., come interpretato dalla Corte di giustizia
delle comunità europee, fin dalla sentenza 30 novembre 1976, Mines
de potasse d'Alsace e successivamente, con specifico riferimento
alle cause di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa,
con la sentenza 7 marzo 1995, in causa C n. 68/93: sentenze,
tuttavia che in alternativa al foro del luogo in cui la vittima
assume di avere subito la lesione alla sua reputazione ammettono
anche quello del luogo ove è stabilito l'editore o dove la
pubblicazione è stata diffusa); b) art. 12 d.lgs. n. 50 del 1992,
l'art. 14 del d.lgs. 185 n. 1999, l'art. 1469 n. 19 c.c., in tema di
foro del consumatore; c) l'art. 33 della conv. di Montreal del 28
maggio 1999, ratificata con legge n. 12 del 2004, in tema di azione
risarcitoria per morte o lesione conseguenti a disastri aerei. In
conclusione, nell'ordinamento (nel quale accanto alle norme di
provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti
normative o negoziali internazionali) appare essere contenuto un
principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni
sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o,
comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e
pertanto autorizza l'interprete, nel caso dubbio a preferire analoga
soluzione.
In conclusione deve essere dichiarata
la competenza del tribunale di Napoli.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso,
dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. |