Diffamazione on line e blog:
il titolo o sottotitolo diffamatorio presente in un articolo
pubblicato on line su un blog, rende responsabile l’autrice
fintanto che non dimostri che il titolo o sottotitolo non sia stato
aggiunto da terze persone, anche perché non è applicabile, in via di
analogia, la disciplina giuridica sulla stampa, specie nel caso in
cui il sito internet (blog) non risulti neppure soggetto a
registrazione.
Cassazione penale, sez.
V, sentenza 12.06.2008 n. 24018
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 15 maggio – 12
giugno 2008, n. 24018
Svolgimento del processo -
Motivi della decisione
OSSERVA
Con sentenza del 30 gennaio
2007 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di
condanna di primo grado, ha assolto - per non aver commesso il fatto
- L.F. dal reato di cui all'art. 595 c.p., comma 1 e 3, contestatole
"per avere offeso la reputazione di XXX (all'epoca capo della
redazione del settimanale ****), con attribuzione di fatto
determinato, mediante pubblicazione su un sito internet (Il barbiere
della se la") di un articolo dal titolo "no e poi no. Col barbiere
non parlerò", firmato con lo pseudonimo "la ragazza del bar", nel
quale affermava contrariamente al vero che un magistrato milanese
aveva ottenuto un risarcimento di L. 15.000.000 da YYYYYYYYYY a
causa di un articolo dell'Y. su tale periodico, a contenuto
diffamatorio".
La decisione adottata dalla
corte romana si affida alle seguenti considerazioni:
- lo scritto incriminato,
stilato dalla L., non in dica in alcun modo l'Y. come autore del
pezzo diffamatorio apparso su Panorama, redatto invece da altro
giornalista (XY), né quale "direttore responsabile di questo
settimanale, dunque in qualche modo responsabile della pubblicazione
per la quale il giornale ave va riportato condanna";
- sono invece il titolo e la
presentazione del pezzo sul "blog" che esplicitamente attribuiscono
l'articolo all' Y., sicchè non è possibile superare l'argomento
portato a difesa dell'imputata, secondo cui essi
erano stati redatti da altre
persone - e segnatamente dai responsabili, o titolari o beneficiari
o proprietari del "blog" medesimo - così come avviene del resto con
riferimento agli articoli pubblicati si giornali e periodici, dove
l'impaginazione, il titolo, i sottotitoli, le fotografie e simili
sono decisi dalla redazione e non dall'articolista;
- e non pare riuscito il
tentativo dell'accusa di dimostrare che il "blog" altro non sia che
una emanazione della stessa XXX., a cui qualche tempo dopo i fatti
esso risultò, intestato, essendo comparse in causa altre persone
(teste ZZ) a cui probabilmente faceva capo, almeno all'epoca del
fatto.
Propone ricorso per
cassazione, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il difensore della parte
civile, lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e b),
sotto vari profili, in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 1 e art.
546 c.p.p., comma 1, lett. e).
Rileva preliminarmente il
Collegio che non vi e spazio per la tesi in rito esposta dal
difensore dell'imputata all'odierna udienza a supporto della
eccepita inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile.
Occorre ricordare infatti
che la parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la
sentenza di proscioglimento o di assoluzione ed a chiedere la
condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del
danno, senza che possa essere di ostacolo l'inammissibilità o la
mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, posto che l'art.
576 c.p.p., prevede una deroga rispetto a quanto stabilito dall'art.
538 c.p.p., e in tal modo legittima la parte civile non solo a
proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di
assoluzione, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità
penale dell'imputato ai soli fini dell'accoglimento della domanda di
restituzione o di risarcimento del danno (v. Sfass. Sez. 1^, 12
marzo 2004, Maggio ed altri, rv. 227971; Cass. 3 sez. 5^, 6 febbraio
2001, Maggio, rv 218905).
Ciò premesso, devono
ritenersi fondate - per contro - le censure che il ricorrente
appunta sulla motivazione delle, sentenza, di appello.
Può richiamarsi, al
riguardo, la pacifica statuizione giurisprudenziale secondo la quale
il ribaltamento in appello di una decisione di: condanna postula la
specifica puntuale spiegazione dei passaggi argomentativi attraverso
i quali il giudice del gravame reputa superabile l'opposta
motivazione di prima istanza.
L'esame delle due pronunce
intervenute in sede di me rito induce a concludere che il predetto
principio non sia, stato in concreto rispettato, non avendo il
giudice d'appello assolto all'onere di compiuta argomentazione delle
sue decisioni.
In particolare - e a parte
l'infecondo tentativo di estendere, in campo penale, alle
comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa, specie in un
caso, come quello di specie, in cui il sito internet non risulti
neppure soggetto a registrazione, anch'esso che potesse esserlo, il
che imponeva di considerare gravante comunque sulla imputata,
indiscussa autrice dello scritto, l'onere di provare con assoluta
certezza che altri, e a sua insaputa, avesse introdotto il
differente "titolo e sottotitolo" del pezzo - la corte territoriale
avrebbe dovuto anzitutto dar conto, in modo effettivamente
esauriente, del ragionamento in forza del quale era possibile
affermare, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che
"Il barbiere della sera" fosse un "blog", nel quale occorreva avere
una password per accedere al sito, in possesso esclusivo del
gestore, proprietario o titolare, cui spettava la confezione del
titolo e la presentazione del pezzo inviato.
L'assunto si risolve invece
in una pura affermazione, non essendo fondato su alcun dato
probatorio: si evoca, in proposito la comparsa in processo di "altre
persone (teste ZZ), cui avrebbe fatto capo all'epoca del. fatto il
sito", senza considerare tuttavia che tale I. non è stato escusso
come testimone e di lui parla soltanto la teste WW, le cui
indicazioni, peraltro, risultano completamente disattese dal
tribunale, per il quale la riconducibilità de "Il barbiere della
sera" alla XXX è attestata dall'insieme delle risultanze
processuali, compresa la copiosa documentazione prodotta dalla parte
civile (anch'essa del tutto ignorata dal provvedimento impugnato),
inducente a ritenere che l'imputata avesse sempre avuto libero
accesso al sito stante la sua continua attività svoltavi.
Ma, a parte questo, il
giudice "a quo" avrebbe dovuto anche spiegare le ragioni del suo
diverso avviso rispetto all'argomentare del tribunale sul fatto che
"il testo" dello scritto fosse "perfettamente" in linea con "il
titolo e sottotitolo" del medesimo.
Pure su questo aspetto le
censure del ricorrente colgono nel segno.
Invero, la valutatone
operata dalla corte territoriale appare a dir poco superficiale. Il
giudice d'appello si limita a dire che il testo non riporta l'Y.
quale auto re dell'articolo apparso su YYYYYYYYYYYYY e lo indica
esatta mente come "capo della redazione romana" al quale si
vorrebbero chiedere, con un'intervista, dei "chiarimenti",
stigmatizzandosi il rifiuto ricevuto attraverso una segretaria senza
nemmeno una domanda sul tema, dell'eventuale intervista. Ma si
astiene dal commentare gli ulteriori passaggi, che neppure riporta e
che, secondo la prospettazione accusatoria, si prestavano ad essere
interpretati - anche in forza della mancata indicazione, pure nel
testo, dell'effettivo autore dell'articolo pubblicato dal
settimanale romano, il menzionate ç., e del fatto che "i
chiarimenti" fossero stati richiesti proprio all'Y. e non al ç. o al
direttore responsabile del periodico - come idonei a convincere il
lettore che l'Y. potesse essere comunque "coinvolto" nella
pubblicazione dell'articolo riguardante il magistrato milanese.
L'impone pertanto
l'annullamento della, sentenza impugnata con rinvio, che va
disposto, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla agli effetti civili
la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Le spese al definitivo. Così
deciso in Roma, il 15 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il
12 giugno 2008.