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Corte di
Cassazione
Sez. Pen., Sent. del 1 luglio 2004 n. 28680
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: ... omissis
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso proposto da:
(…) nato a (…) il (…) avverso
la sentenza resa il 22.3.2002 dalla Corte d’appello di Torino;
Vista la sentenza denunciata e
il ricorso; Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. P.
Onorato; Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Passacantando G., che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso; Udito il difensore dell’imputato, avv. R. M.M.,
che ha insistito nel ricorso. Osserva: Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 22.3.2002
la corte d’appello di Torino ha integralmente confermato quella resa il
28.6.2001 dal g.i.p. del tribunale torinese, che - procedendo col rito
abbreviato - aveva condannato Alessandro Modena alla pena di quattro mesi di
reclusione, con i doppi benefici di legge, nonchè al risarcimento dei danni a
favore della parte civile (liquidati in lire 4.000.000), avendolo riconosciuto
colpevole dei seguenti reati:
a) artt. 81 cpv. e 660 c.p.,
perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, col mezzo del
telefono o mediante lettera, aveva recato personalmente disturbo a (…) con la
quale aveva avuto un rapporto sentimentale interrotto nel luglio 1998;
b) art. 35, commi 2 e 3, legge
675/1996, perchè - allo scopo di recarle danno ed effettivamente procurandole un
nocumento - aveva diffuso su un sito Internet, senza il consenso della
interessata, immagini di (…) tratte da una videocassetta contenente un suo
“spogliarello", pubblicando altresì il numero telefonico dell’utenza cellulare
della stessa (…)
2 - Il difensore del (…) ha
proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo lamenta mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato sub b). Sostiene al
riguardo che manca la prova che l’immagine della (…) da questa ricevuta per
posta, con l’indicazione di un sito Internet, fosse stata effettivamente
pubblicata in detto sito; che fosse stato altresì pubblicato il numero della sua
utenza cellulare; che infine tali fatti, se provati, fossero ascrivibili al (…)
Col secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 660 c.p..
Sostiene che i ripetuti messaggi del Modena alla (…) pacificamente spediti a
mezzo SMS o per via epistolare, non integravano la molestia punita dall’art.
660. Infatti un messaggio SMS si legge e non si ascolta, sicchè deve essere
equiparato a una modalità epistolare, con la conseguenza che è punibile solo se
avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Motivi della decisione
3 - Va anzitutto affrontata
d’ufficio la questione della continuità normativa tra il reato di trattamento
illecito di dati personali previsto e punito dall’art. 35, commi 2 e 3, legge
31.12.1996 n. 675 (c.d. legge sulla privacy), contestato nel capo b) della
rubrica, e l’analogo reato di cui all’art. 167 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali).
3.1 - Limitando l’esame al
profilo rilevante per la fattispecie concreta di cui trattasi, occorre ricordare
che l’art. 35, comma 2, punisce con la reclusione da tre mesi a due anni, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trame per sè o
per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione dell’art. 22 della stessa legge 675/1996, ovverosia dati
personali relativi alla vita sessuale senza il consenso scritto dell’interessato
e la previa autorizzazione del Garante.
L’art. 13 del D.Lgs. 28.12.2001
n. 467 ha modificato questa norma in modo irrilevante per la concreta
fattispecie, laddove ha sostituito alla condotta incriminata della
“comunicazione” o “diffusione” una condotta più ampia di “trattamento dei dati
personali", che è comprensiva anche della comunicazione e della diffusione. Il
comma 3 dello stesso art. 35 stabilisce che si applica la reclusione da uno a
tre anni se dal fatto derivi nocumento. Secondo i correnti canoni ermeneutici,
il nocumento si configura così come circostanza aggravante del reato previsto
dal comma precedente.
3.2 - In seguito, il D.Lgs.
196/2003 ha disciplinato nuovamente la materia, abrogando la precedente
disciplina di cui alla legge 675/1996 (art. 183). Ma ha contestualmente
stabilito, col secondo comma dell’art. 167, che, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine
di trame per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione dell’art. 26, se dal fatto deriva
nocumento: in altri termini, è punito - se ricorrono gli altri elementi
psicologici o materiali - chiunque tratta (per es. comunica o diffonde) dati
c.d. sensibili, tra i quali sono compresi quelli idonei a rivelare la vita
sessuale, senza il consenso scritto dell’interessato e la preventiva
autorizzazione del Garante. In tale fattispecie il nocumento viene configurato
come condizione di punibilità c.d. intrinseca, perchè aggrava l’offesa insita
nel fatto tipico del reato.
3.3 - Come si può facilmente
constatare, secondo la normativa abrogata il trattamento (in particolare,
comunicazione o diffusione) di dati sensibili senza il consenso dell’interessato
integrava il reato, anche se non derivava un nocumento per la persona offesa; se
in più causava tale nocumento il trattamento illecito configurava un’ipotesi
aggravata del reato. Secondo la normativa vigente, invece, il trattamento di
dati personali sensibili senza il consenso dell’interessato non configura alcun
reato se non ne deriva un nocumento per la persona offesa.
Il che significa che si è
verificata una abolizione parziale del reato semplice (senza l’aggravante del
nocumento), mentre rimane tuttora punibile, con la stessa pena della reclusione
da uno a tre anni, il reato più grave di trattamento illecito dei dati da cui
deriva un nocumento per l’interessato non consenziente.
Ritiene insomma il collegio che
in relazione alla fattispecie penale non abolita (trattamento illecito di dati
personali con nocumento per l’interessato) sussista un’analogia strutturale tra
il reato aggravato previsto dalla norma abrogata e il reato disciplinato dalla
nuova norma (cfr. Sez. Un. n. 25887 del 16.6.2003, Giordano e altri, rv.
224607), giacchè identico è l’elemento soggettivo del dolo specifico, e identici
sono gli elementi materiali, consistenti nel trattamento illecito dei dati
personali e nel nocumento derivatone per l’interessato non consenziente. Vero è
che questo nocumento nella prima fattispecie si configura come circostanza
aggravante e nella seconda fattispecie come condizione intrinseca di punibilità.
Ma è altrettanto vero che in entrambi i casi esso è coperto dal principio di
colpevolezza, giacchè come circostanza aggravante è imputato a carico
dell’agente solo se conosciuto o ignorato per colpa (ex art. 59, comma 2, c.p.),
mentre come condizione intrinseca di punibilità deve essere coperto quanto meno
dalla colpa (secondo l’interpretazione costituzionalmente adeguata dell’art. 44
c.p.).
Se ne deve concludere che il
fatto punito con la reclusione da uno a tre anni ai sensi dell’art. 35, comma 3,
legge 675/1996 è tuttora punibile con la stessa pena ai sensi dell’art. 167,
comma 2, D.Lgs. 196/2003, sicché tra i due reati sussiste un rapporto di
continuità normativa.
4 - Passando al giudizio di
colpevolezza su tale reato pronunciato dai giudici di merito, si deve osservare
che tale giudizio è sorretto da una motivazione adeguata, esente da vizi logici
o giuridici.
E’ processualmente pacifico che
l’imputato (…) “non aveva preso bene” la decisione di (…) di rompere il legame
sentimentale che li univa da circa due anni, sicché aveva iniziato a inondarla
di lettere quasi farneticanti, a tempestarla di messaggi telefonici sul
cellulare, al punto da costringerla a cambiare per ben due volte la scheda
telefonica, sebbene inutilmente, perché il (…) riusciva sempre a venire a
conoscenza del nuovo numero telefonico.
E’ anche motivatamente
accertato che l’imputato, sebbene dicesse il contrario, aveva conservato anche
una videocassetta che ritraeva la (…) mentre si esibiva in uno “spogliarello”
nella sua camera da letto.
Orbene, nel settembre del 1999,
la (…) ricevette prima un SMS sul suo telefono cellulare, che le diceva “ma
quanto sei bella, vorrei tanto vederti di persona", e subito dopo una busta
postale contenente la scannerizzazione di una immagine del suddetto
“spogliarello” tratta da un sito pornografico di Internet. Il filmato hard della
donna, quindi, era stato diffuso per via elettronica.
Con una argomentazione logica
assolutamente plausibile, e come tale incensurabile in sede di legittimità, i
giudici di merito hanno imputato al (…) la diffusione dello spogliarello nel
sito Internet, considerando che solo lui aveva la possibilità e anche
l’interesse a divulgare tali immagini. Era stato lo stesso (…) anzi, a spiegare
il movente del suo comportamento, quando in una delle lettere con cui
ossessivamente molestava la donna, aveva confessato che il grande amore che
aveva provato per lei si era tramutato in “completo, stupido, incontrollabile
odio".
Che poi il consulente del P.M.
non sia riuscito a reperire nel sito hard il filmato dello spogliarello è stato
convincentemente spiegato con la duplice circostanza che lo stesso consulente
aveva visionato il sito dopo più di un mese, sicché era possibile che per il
veloce ricambio del materiale porno il filmato fosse stato sostituito, e che
inoltre egli non aveva potuto visionare tutto il sito.
In conclusione, da una parte
sussiste il contestato reato di illecita diffusione di dati personali, essendo
incontestabile che la (…) ne abbia ricevuto un nocumento, sotto forma di lesione
della sua tranquillità e della sua immagine sociale, e dall’altra parte è
indubbia la sua imputabilità all’ex-fidanzato (…) 5 - Sussiste anche la
contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. nella misura in cui il (…) per
petulanza o altro biasimevole motivo, ha recato molestia o disturbo alla persona
della (…) per mezzo del telefono.
La censura del ricorrente in
ordine a questo reato è fondata laddove sostiene che la contravvenzione non è
integrata se la molestia avviene attraverso il mezzo epistolare, a meno che non
si realizzi in luogo pubblico o esposto al pubblico (il che, peraltro, sembra
poco probabile). Non v’è dubbio, infatti, che, alla luce del principio di
tipicità e determinatezza del diritto penale, la molestia punibile a norma
dell’art. 660 c.p. è solo quella commessa con qualsiasi mezzo in luogo pubblico
o aperto al pubblico ovvero quella commessa col mezzo del telefono, mentre non è
punibile per se stessa quella commessa col mezzo epistolare (anche se idonea
come la precedente a ledere la tranquillità privata della persona destinataria).
Ma la censura del difensore è infondata laddove sostiene che gli short messages
system (gli SMS) non hanno natura telefonica, ma sono piuttosto assimilabili ai
messaggi epistolari, sicchè non possono integrare la contravvenzione de qua.
Al contrario bisogna osservare,
quanto allo strumento tecnico utilizzato, che i c.d. short messages system
vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra loro
apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici fissi.
Quanto al risultato, e più
esattamente alla capacità offensiva del messaggio in danno della tranquillità
privata del destinatario, è notorio che (a differenza di quel che in genere
succede per lo strumento epistolare) il destinatario è costretto a leggerne il
contenuto prima di poter identificare il mittente: sicché il mittente del
messaggio, attraverso questo strumento, raggiunge lo scopo, dolosamente
perseguito, di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, né
più né meno di come lo raggiunge quando usa lo strumento della comunicazione
telefonica tradizionale. In altri termini, quello che l’art. 660 c.p. ha voluto
incriminare non è tanto il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad
ascoltare (per telefono), quanto ogni messaggio che il destinatario è costretto
a percepire, sia de auditu che de visu, prima di poterne individuare il
mittente, perché entrambi i tipi di messaggi mettono a repentaglio la libertà e
tranquillità psichica del ricevente.
Si comprende così come
l’interpretazione letterale dell’art. 660 c.p.p., che porta a comprendere tra i
mezzi della molestia punibile anche gli short messages system trasmessi per via
telefonica, sia conforme alla rado della norma, e venga quindi a coincidere con
la sua interpretazione teleologica.
6 - In conclusione il ricorso
deve essere respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dei motivi non si
commina anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
La corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26
marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 1
luglio 2004
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