Corte di Cassazione, sent. n. 33768/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sul ricorso proposto
da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATACI BOLZANO nel procedimento a carico
di D. O., nato a B. il XX Xxxxx 19XX Con costituzione di PARTE
CIVILE: "xxxxx"
Avverso la sentenza emessa in data del 18 Maggio 2006 dalla CORTE
DI APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, che ha
mandato assolto il Sig. D. così riformando la sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano che, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di
reclusione e Euro 6.000,00 di multa in ordine, al reato previsto
dall'art.171 ter della legge 22 aprile 1941, n.633, lett.d). Fatto
commesso fino al 17 Maggio 2002.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI Udito
il Pubblico Ministero nella persona del CONS. VITTORIO MELONI, che
ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata, Udito il Difensore della Parte civile, AVV. S. S., che
ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il Difensore, AVV.
S.P., che ha concluso per il rigetto del ricorso
RILEVA
Il Sig. D. fu tratto a giudizio avanti il Tribunale di Bolzano per
rispondere del reato previsto dall'art. 171-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, lett.d), per avere - quale socio e legale
rappresentante della "H.S. D. di D. O. & C: Snc" con sede in Salorno
(BZ) - detenuto per la vendita e posto in commercio dei "mod chip"
destinati ad alterare il prodotto "Playstation 2" e consentire la
finizione di videogiochi masterizzati, operando attraverso il sito
internet da lui gestito (omissis). I fatti erano stati accertati
dalla Guardia di Finanza di Viterbo presso un cliente destinatario
dei prodotti della "HS Distribuzione". Il Tribunale, ritenuto che
sussista perfetta continuità tra l'iniziale contestazione e il reato
previsto dalla lett.f-bis del medesimo art. 171, come modificato
successivamente alla contestazione stessa e ritenuto ipotesi più
favorevole all'imputato, ha condannato il Sig. D. in relazione a
tale ultima disposizione stabilendo la pena di mesi 6 di reclusione
e Euro 6.000,00 di multa, condizionalmente sospesa.
Avverso tale decisione il Sig. D. ha presentato appello, chiedendo
l'assoluzione dall'imputazione a lui ascritta.
Con la decisione impugnata la Corte di Appello di Bolzano ha
riformato la sentenza di primo grado ed assolto il Sig. D. Ha
ritenuto la Corte di Appello che la disciplina contenuta nella
citata lettera f-bis) dell'art. 171-ter, introdotta specificamente
con il decreto legislativo del 2003, sia del tutto innovativa
rispetto a quella contenuta nella lett. d) del medesimo art. 171-ter
e preveda per la prima volta la sanzionabilità di condotte come
quelle addebitate al Sig. D., condotte che restano invece estranee
alle disposizioni in vigore nel 2002.
Afferma, infatti, la sentenza impugnata, che lo stesso giudice di
prime cure aveva ritenuto applicabile la citata lett. f-bis) e non
si era soffermato sulla contestata lett. d). Ciò in quanto, con
riferimento alla disciplina introdotta nel 2003, "lo stesso Giudice
ha riconosciuto che tale normativa è quella pensata essenzialmente
per la tutela delle consolles e delle playstations, e pertanto, con
il raffronto della normativa in vigore al momento del fatto, si può
agevolmente vedere che si è venuto a colmare un vuoto normativo, non
essendo stata considerata dai produttori di videogiochi e strumenti
dedicati a giocare con gli stessi efficace la tutela precedente, che
considerava i videogiochi da sussumere nella categoria ampia del
software senza differenziare. E' condivisibile quanto afferma il
Giudice di Primo Grado, alla luce della legislazione vigente, che
attualmente i videogiochi possono essere considerati categoria a sé;
non lo era all'epoca del fatto contestato ali 'imputato ".
La conseguenza di tale ragionamento è che la condotta contestata del
Sig. D. non risultava all'epoca dei fatti riconducibile ad alcuna
ipotesi criminosa, salvo ipotizzare l'applicazione dell'art. 171-bis
della legge n. 633 del 1941, peraltro non contestata, con
conseguente assoluzione con la formula più ampia.
OSSERVA
1. I fatti addebitati al ricorrente I fatti storici addebitati la
ricorrente possono ritenersi pacifici e non sono oggetto di
contestazione. Egli era all'epoca dei fatti legale rappresentante
della "H.S. D. di D. O. & C: Snc" con sede in Salorno (BZ), società
che risulta avere detenuto per la vendita e posto in commercio dei "mod
chip ", e cioè componenti elettronici in grado di modificare la
funzionalità dell'apparato prodotto con marchio S. e denominato
"Play Station 2" (di seguito PS2). In particolare, i "mod chip"
permettevano all'utente di aggirare le protezioni apposte dal
fabbricante e consentivano all'apparato PS2 di leggere ed utilizzare
anche supporti non originali contenenti videogiochi, con conseguente
possibilità di leggere ed utilizzare videogiochi "masterizzati" e
cioè riprodotti in modo illegale e privi di contrassegno SIAE.
Va detto che i medesimi "mod chip" ampliano anche altre funzionalità
dell'apparato PS2, in sé legittime.
2. La disciplina interna applicabile ai fatti Più complessa appare
la ricostruzione e l'interpretazione della normativa interna
applicabile ai fatti in esame, anche considerando che in epoca
successiva agli stessi è entrata in vigore, con il decreto
legislativo 9 aprile 2003, n.68, una rilevante modifica della legge
22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.
L'originaria contestazione mossa al ricorrente aveva riferimento
all'art. 171-ter, lett. d) della citata legge n. 633 del 1941. Tale
disposizione, introdotta con la legge 18 Agosto 2000, n. 248,
punisce:
"Chiunque produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone
in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti
ad eludere, decodificare o rimuovere le misure di protezione del
diritto d'autore o dei diritti connessi".
E' opportuno ricordare subito che altra e diversa è la disposizione
che tutela i diritti esistenti sui programmi informatici, o
software*, essa è contenuta nel precedente art. 171-bis della
medesima legge, secondo il quale risulta vietato "qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria
o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore" (disposizione introdotta dall'art. 10 del
d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 518, in attuazione della Direttiva del
Consiglio n. 250 del 1991, e quindi più volte modificata fino al
testo attuale che è stato fissato dall'art. 13 della legge 18 Agosto
2000, n. 248) Tale disciplina, esistente nel periodo di commissione
dei fatti oggetto del presente procedimento, è stata successivamente
modificata dal legislatore, anche in attuazione dei principi
contenuti nella Direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio
(in data 22 maggio 2001) sulla protezione della proprietà
intellettuale, che invitava i Paesi membri ad adottare forme più
incisive di tutela. Con decreto legislativo n.68 del 9 aprile 2003
sono così state apportate significative modifiche alla disciplina in
vigore, riducendo l'ambito di applicazione della citata lett.d)
dell'art. 171-ter ai casi di tutela non riconducibili alla
previsione dei mezzi di tutela previsti dall'art. 102-quater, ed
introducendo in tale articolo la lettf -bis), che sottopone a
sanzione penale:
"Chiunque...per uso non personale e a fini di lucro, fabbrica,
importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta
servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di protezione di cui ali'art.
102-quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalità di rendere o facilitare l'elusione
delle predette misure... ".
A sua volta, il richiamato art. 102-quater (introdotto anch'esso con
il decreto legislativo del 2003) prevede in via generale che:
"1. I titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi...
possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure
tecnologiche di protezione efficaci che comprendano tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del
loro funzionamento, sono desinati a limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti. "
"2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci
nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia
controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo
antiaccesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura,
la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell 'opera o del
materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di
controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione"
"3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai
programmi per elaboratore di cui al capo IV, sezione VI, titolo I".
Per ragioni di completezza e con riferimento alla disciplina dei ed.
"videogiochi" (v. infra) è opportuno ricordare le disposizioni
contenute nell'art. 71-sexies della medesima legge sul diritto
d'autore, n. 633 del 1941. Il comma primo, infatti, mentre autorizza
l'acquirente di fonogramma o videogramma a fare una copia dello
stesso "per uso esclusivamente personale", vieta in via generale la
prestazione di servizi finalizzati alla riproduzione di tali
prodotti se effettuata a scopo di lucro o per fini direttamente ò
indirettamente commerciali.
3. La motivazione della sentenza impugnata Il percorso argomentativo
della Corte di Appello può sintetizzarsi come segue:
a. La disciplina in vigore attualmente, che è stata erroneamente
applicata dal primo giudice ai fatti anteriori contestati
all'imputato, è stata introdotta nel 2003 per porre rimedio al
deficit di tutela delle consoles e della stessa Play Station offerto
dalla precedente normativa.
b. Solo a seguito della introduzione degli artt. 102-quater e della
lettera f-bis) dell'171-ter i videogiochi hanno perduto la
qualificazione generica di "software" per divenire una categoria a
sé, dotata di specifica protezione c. Quella introdotta dall'art.
171-ter, lett. f-bis) costituisce, dunque, una fattispecie
incriminatrice nuova e non rapportabile a quella prevista dall'art.
171-ter, lett. d) nel testo in vigore al momento dei fatti d. Quest'ultima
disposizione non conteneva alcuna tutela penale in favore dei
videogiochi, ancora considerati come programmi per elaboratore e non
riconducibili nell'ambito di tutela della citata lett.d), con la
conseguente non sussistenza dell'ipotesi contestata al Sig. D.
e. A tale conclusione deve giungersi anche considerando che la lett.
d) dell'art. 171-ter puniva le alterazioni apportate ai "supporti"
su cui l'opera tutelata risulti incisa o contenuta, e non quelle
apportate all'apparato che può leggerli ed utilizzarli.
4. La natura dei videogiochi come programma per computer o come
opera contenente sequenza d'immagini in movimento.
Alla luce del percorso motivazionale della sentenza impugnata,
appena ricordato, questa Corte ritiene opportuno rimuovere subito un
possibile motivo di malinteso e chiarire le ragioni per cui assume
che al caso di specie non possa in alcun modo applicarsi la
disposizione contenuta nell'art. 171-bis della legge. La più recente
giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che i c.d.
"videogiochi" utilizzati sui personal computer o sulle consolles non
costituiscono meri "programmi per elaboratore", e cioè un software
in senso proprio, bensì un prodotto diverso e più opportunamente
riconducibile alla categoria dei supporti contenenti sequenze di
immagini. In questo senso si veda la sentenza n.2304 della Terza
Sezione Penale del 15 dicembre 2006-24 gennaio 2007, Moumeni, la cui
massima (rv 235651) recita:
* In materia di diritto d'autore, la detenzione per la vendita o la
distribuzione di CD contenenti videogiochi duplicati o riprodotti
abusivamente configura il reato di cui all'art 171 ter lett B) della
legge n.633 del 1941, anche se commesso in epoca antecedente
l'entrata in vigore delle legge n.248 del 2000, in quanto
costituiscono supporti contenenti sequenze di immagini in movimento,
ai sensi della lett A) del citato art 171 ter, per i quali la
semplice detenzione per la vendita risultava già sanzionata
penalmente nel testo introdotto dall'art 17 del D.Lgs.16 novembre
1994 n. 685, come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 1996 n. 204. "
In particolare, in motivazione, dopo un ampio excursus normativo, si
legge:
".... Ai sensi del vecchio testo della L. n. 633 del 1941, art 171
ter (precedente alle modifiche apportate dalla L. n.248 del 2000),
la semplice detenzione ai fini di vendita di musicassette e supporti
audio privi del contrassegno S.I.A.E. ed abusivamente riprodotti,
non integrava il reato di cui al comma 1, lett e) perche' questo
puniva soltanto la vendita o il noleggio e non anche la detenzione
ai fini di vendita e di noleggio, e neppure integrava il reato di
cui allo stesso comma 1, lett. b) perche' questo,pur contemplando
anche la detenzione ai fini di vendita odi noleggio, riguardava
pero'soltanto le opere cinematografiche o audiovisive abusivamente
duplicate o riprodotte, mentre le musicassette o i supporti audio
sono diversi dalle videocassette o dalle opere cinematografiche o
televisive e dai "supporti analoghi"previsti dalle lettere a) e b),
proprio in quanto hanno contenuto musicale e non cinematografico,
ferma restando la configurabilità del tentativo.
" E' configurabile il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art
171 ter, comma 1, lett b), nel testo anteriore alla L. n. 248 del
2000 contestato al capo A, per i soli CD contenenti videogiochi di
cui l'imputato e' stato trovato in possesso e questa Corte ha già'evidenziato
(sia pure con riferimento alle videocassette) che per esse,
costituenti supporti contenenti "sequenze di immagini in movimento"
di cui all'art 171 ter, comma 1, lett a), anteriormente alle
modifiche introdotte dalla L. n.248 del 2000, già' era espressamente
vietata, dalla successiva lett b) della menzionata norma, la
detenzione per la vendita (vedi Cass. Sez. 3A, 18.6.2004, rie. Di
Guardo).
Il principio così affermato costituisce il punto di arrivo di una
evoluzione che ha visto la Corte muovere dall'originaria attenzione
alla disciplina dei software (tra tutte, Terza Sezione Penale,
sentenza n.8236 del 4 luglio-8 settembre 1997, Lapeschi, rv 208957)
e quindi prendere atto delle peculiari caratteristiche dei
"videogiochi", la cui complessità ideativa e tecnica è andata
aumentando esponenzialmente. Di tale evoluzione dà conto
indirettamente la sentenza n. 1716 del 6 -24 maggio 1999, PM in
proc.Bonetti (rv 213761) con cui la Terza Sezione Penale, con
decisione in tema di sequestro, ritenne che occorresse attribuire
all'autorità giudiziaria procedente la possibilità di valutare la
sussistenza dell'ipotesi di reato prevista dalla lett.c) dell'allora
vigente art. 171-ter nella considerazione che i "videogiochi"
potrebbero essere considerati non semplici "programmi per
elaboratori", ma supporti costituiti da "sequenze di immagini in
movimento".
Questa Corte ritiene di condividere solo in parte l'approdo cui è
giunta, sia pure con motivazione assai sintetica, la giurisprudenza
citata.
Va premesso che la disciplina europea, che sarà in seguito meglio
esaminata, non fornisce una chiara ed univoca definizione dei
"videogiochi" e della disciplina ad essi applicabile. Tale lacuna
rende non semplice individuare il regime giuridico cui sottoporre,
sul piano penale, le condotte che li riguardano e che riguardano gli
apparati destinati alla loro utilizzazione.
Pur in questo contesto la Corte ritiene sia oramai evidente che i
"videogiochi" rappresentano qualcosa di diverso e di più articolato
rispetto ai programmi per elaboratore comunemente in commercio, così
come non sono riconducibili per intero al concetto di supporto
contenente "sequenze d'immagini in movimento". Essi, infatti, si
"appoggiano" ad un programma per elaboratore, che parzialmente
comprendono, ma ciò avviene al solo fine di dare corso alla
componente principale e dotata di propria autonoma concettuale, che
è rappresentata da sequenze di immagini e suoni che, pur in presenza
di molteplici opzioni a disposizione dell'utente (secondo una
interattività, peraltro, mai del tutto libere perché "guidata" e
predefinita dagli autori), compongono una storia ed un percorso
ideati e incanalati dagli autori del gioco. Ma anche qualora lo
sviluppo di una storia possa assumere direzioni guidate dall'utente,
è indubitabile che tale sviluppo si avvalga della base narrativa e
tecnologica voluta da coloro che hanno ideato e sviluppato il gioco,
così come nessuno dubita che costituiscano opera d'ingegno
riconducibili ai loro autori i racconti a soluzione plurima o
"aperti" che caratterizzano alcuni libri.
In altri termini, i videogiochi impiegano un software e non possono
essere confusi con esso. Appare, dunque, corretta la definizione che
una parte della dottrina ha dato dei "videogiochi" come opere
complesse e "multimediali": vere e proprie opere d'ingegno
meritevoli di specifica tutela anche sotto la formulazione dell'art.
171-ter, lettd) nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti.
5. La natura della PS2 quale consolle per videogiochi Escluso che i
videogiochi siano riconducibili alla categoria giuridica del
programma per elaboratore, assume rilievo ai fini della decisione,
come vedremo, definire le caratteristiche essenziali e la natura
dell'apparato PS2. Esso rappresentava nel 2002 una marcata
evoluzione delle già avanzate consolles in commercio fino a poco
tempo prima, quali la stessa Play Station immessa sul mercato dalla
soc. S. negli anni '90. La PS2 è dotata di un sistema operativo e di
possibilità di utilizzo e di espansione (compreso l'impiego di
operativi scritti in linguaggio "Basic" oppure "Linux") che
l'avvicinano molto alle funzionalità di un personal computer (si
vedano, in particolare, la struttura e le caratteristiche tecniche
come accertate dalla Corte di Giustizia, Tribunale di primo grado,
Terza Sezione, con la sentenza del 30 settembre, Sony CEE Ltd contro
Commissione, nella causa T-243/01, su cui torneremo). Tuttavia essa
è priva di video (così che deve essere necessariamente collegata ad
altro apparato video) e di tastiera, che peraltro può essere
acquistata separatamente e collegata all'apparato. Risulta, dunque,
pacifico, che la PS2 rientra tra le "macchine automatiche per
l'elaborazione dell'informazione", mentre occorre verificare se essa
possa essere qualificata come "personal computer" invece che come
"consolle". A tale proposito deve rilevarsi che la sentenza 30
Settembre 2003 sopra citata ha preso atto che l'originaria
classificazione doganale dell'apparato PS2, contro cui la S. CEE Ltd.
ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi, ricomprendeva
l'apparato tra gli "oggetti per giochi di società " e in particolare
nella sottovoce "videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore
della televisione''. Sulla richiesta della S. CEE Ltd. di
diversamente classificare il prodotto, il Tribunale di primo grado
afferma (punto 111) che, con riferimento agli apparati per
videogiochi, "devono essere considerati tali tutti i prodotti
destinati ad essere Utilizzati, esclusivamente o essenzialmente, per
l'esecuzione di videogiochi, quand'anche essi potessero essere
utilizzati ad altri fini'\ ed aggiunge (punto 112): "Ora, è
innegabile che, sia per il modo in cui la consolle PlayStationR 2 è
importata, venduta e presentata al pubblico, sia per la maniera in
cui la stessa è configurata, la consolle PlayStationR 2 è destinata
ad essere utilizzata essenzialmente per l'esecuzione di
videogiochi... ", cosa che (punto 113) è confermata dai documenti
che accompagnano il prodotto e che dimostrano che essa "viene
commercializzata e venduta ai consumatori essenzialmente come
consolle per videogiochi, anche potendo essere altresì utilizzata
per altri fini" e dal fatto che alcune unità, quali tastiera, mouse
e video, non sono fornite originariamente e debbono eventualmente
essere acquistate a parte.
In conclusione, questa Corte ritiene che la citata sentenza del
Tribunale di primo grado, indipendentemente dal successivo giudizio
relativo alla non correttezza della classificazione doganale, abbia
manifestato con chiarezza un giudizio positivo circa la circostanza
che la PS2 ha carattere essenziale di apparato destinato all'impiego
di videogiochi e che questa caratteristica ne contraddistingue la
natura e l'immagine presentata al pubblico.
6. La tutela dei prodotti dell'ingegno.
Rileva la Corte che non vi dubbio che l'art. 171 ter, lett.f bis) -
così come riconosciuto dalla sentenza impugnata - punisca le
alterazioni apportare agli apparati al fine di accedere alla
fruibilità di prodotti protetti, così come deciso dalla Terza
Sezione Penale con la sentenza n.28912 del 7 aprile-2 luglio 2004,
Campana, la cui massima (rv 229417) recita:
" La fabbricazione e la detenzione per la distribuzione, a fini di
lucro, dei dispositivi "sharer" e di "kit sharer91 - apparati idonei
a condividere abusivamente tra più utenti il messaggio decodificato
per l'accesso ad un servizio televisivo criptato - non integrano il
reato di cui all'arti71 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633 e
successive modificazioni, che incrimina condotte analoghe poste in
essere in riferimento ad apparecchi atti alla decodificazione, ma
quello previsto dall'arti71 ter, lett f)bis della stessa legge,
introdotto con il D.Lgs. n.68 del 2003; tale fattispecie penale
assume carattere di specialità rispetto alla fattispecie di illecito
amministrativo di cui agli arttl, 4 e 6 del D.Lgs. n.373 del 2000,
perche', essendo successiva a quella, manifesta la chiara "voluntas
legis" di criminalizzare quelle condotte per il loro maggiore
disvalore; del resto rientra nella discrezionalità del legislatore
punire più' severamente la condotta di aggiramento fraudolento dei
sistemi di protezione dei servizi televisivi, caratterizzata dal
dolo specifico di lucro, rispetto a quella di palese violazione dei
sistemi di accesso condizionato predisposti dall'emittente
televisiva. "
Tale pronuncia, che esprime un principio applicabile anche alla
diversa condotta oggetto del presente giudizio, rappresenta un
approdo della evoluzione normativa che si accompagna all'evoluzione
delle misure tecnologiche poste a difesa del diritto d'autore.
Le "misure tecnologiche di protezione" (o MTP) si sono, infatti,
aggiornate ed evolute seguendo le possibilità, ed i rischi,
conseguenti allo sviluppo della tecnologia di comunicazione, ed in
particolare della tecnologia che opera sulla rete. Una parte
significativa degli strumenti di difesa del diritto d'autore sono
stati orientati ad operare in modo coordinato sulla copia del
prodotto d'autore e sull'apparato destinato ad utilizzare quel
supporto, tanto che qualche commentatore si è chiesto se, ormai, le
forme di tutela facciano de "la macchina la risposta alla macchina".
Le disposizioni sulle misure tecnologiche di protezione trovano un
primo fondamento nei trattati "WIPO" adottati il 20 dicembre 1996 e
nel rinvio da essi operato ai contenuti della Convenzione di Berna
secondo quanto convenuto nei lavori conclusisi a Parigi il 24 luglio
1971. A quelle disposizioni fanno richiamo sia la Direttiva
1991/250/CE del Coniglio datata 14 maggio 1991 (relativa alla tutela
dei programmi per elaboratore) sia la Direttiva 2001/29/CE del
Parlamento e del Consiglio (in tema di armonizzazione dei diritti
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione). E'
su questa base che il legislatore italiano ha introdotto nella legge
n.633 del 1941 sul diritto d'autore l'art. 102-quater che consente
l'adozione di misure di protezione e vieta le condotte che ne
eliminano o eludono l'efficacia e permettono un utilizzo abusivo
delle opere da esse tutelate.
Non è questa la sede per affrontare la questione dei "dritti
digitali" (o DRMs, dall'espressione anglosassone "Digital Rights
Management"), ma la Corte non può esimersi dal sottolineare la
delicatezza dei temi coinvolti dall'esigenza di assicurare tutela
alle opere dell'ingegno in un contesto in cui i titolari dell'opera
e dei suoi diritti possono sommare la qualità di titolari esclusivi
anche degli strumenti tecnologici indispensabili all'utente per
fruire del prodotto, con il rischio, a tutti evidente, della
creazione di limitazione dei diritti dell'individuo e del
consumatore potenzialmente sproporzionata. Da questo punto di vista,
ad esempio, qualche perplessità sorgono a seguito delle pratiche,
adottate da alcune multinazionali, tra cui la stessa S., di
frazionamento del mercato, così come meriterebbero ulteriore
attenzione i rischi di posizione dominante o di compressione della
concorrenza derivanti dall'obbligo di acquistare unicamente
specifici apparati (di costo rilevante) che viene imposto al
consumatore che intenda utilizzare un'opera di ingegno contenuta in
un supporto che necessita di quel tipo di apparato per poter essere
finita e "consumata".
E tuttavia, l'attualità dei rischi ricordati (rischi che dovranno
trovare in altre sedi istituzionali le eventuali opportune risposte)
non può avere influenza sul giudizio circa le condotte che
comportano violazione delle misure poste a protezione del diritto
d'autore nel settore dei prodotti digitali.
7. L'applicabilità ai fatti in esame (contestati per Fanno 2002)
della lett.d) dell'art.l71-ter della legge n.633 del 1941 La Corte
ha fin qui escluso che i videogiochi siano riducibili a semplici
programmi per elaboratore e che l'apparato PS2 sia da considerarsi,
ai nostri fini, qualcosa di diverso da una consolle destinata
prioritariamente all'utilizzo dei videogiochi. Secondo la
ricostruzione del sistema normativo vigente, poi, la Corte ha
ritenuto che la tutela delle misure tecnologiche di protezione trovi
fondamento nell'art. 102-quater della legge n. 633 del 1941 e che le
violazioni o elusioni di tali misure siano oggi sanzionate in via
generale dall'art. 171-ter, lett. f-bis) (che così viene per tale
via a tutelare l'abusiva fruizione delle opere dell'ingegno tra cui
rientrano i videogiochi), mentre il comma primo dell'art. 171-bis
può essere considerata una norma specifica di tutela dei programmi
per elaboratore.
Va così escluso che alla condotta attribuita al Sig. D. sia
applicabile la (peraltro non contestata) violazione prevista
dall'art. 171-bis della citata legge n. 633 del 1941.
Sulla base di tali considerazioni la Corte deve stabilire se detta
condotta rientri oppure no nella previsione della lett.d) dell'art.
171-ter, disposizione che la sentenza impugnata ha ritenuto non
ricomprendere la contestazione mossa al ricorrente.
Sul punto la sentenza della Corte di Appello di Trento, Sezione
distaccata di Balzano merita di essere censurata, con conseguente
suo annullamento.
Appare evidente a questa Corte che la lett. f-bis) dell'art. 171-ter
legge n,633 del 1941 ha intesto introdurre un elemento di chiarezza
rispetto ad una formulazione che poteva prestarsi ad una lettura non
più al passo con l'evoluzione tecnologica e dei diritti "digitali",
ma non ha affatto introdotto una fattispecie incriminatrice del
tutto nuova. Con la conseguenza che non può affatto ritenersi che
prima della sua introduzione non sussistesse alcuna fattispecie
incriminatrice delle condotte di elusione o violazione delle misure
tecnologiche di protezione poste a tutela dei prodotti dell'ingegno
contenuti e commercializzati su supporto informatico. Il testo
originario dell'art. 171-ter, lett.d), in vigore al momento dei
fatti, non sembra lasciare in proposito alcun dubbio. Esso, come già
ricordato, recita:
"Chiunque produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone
in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti
ad eludere, decodificare o rimuovere le misure di protezione del
diritto d'autore o dei diritti connessi".
Per le ragioni in precedenza esposte, questa Corte ritiene che tale
formulazione ricomprenda anche Pelusione e la rimozione dei sistemi
di protezione integrati fra supporto informatico e apparato
destinato ad essere utilizzato, con la conseguenza che erroneamente
la Corte territoriale ha escluso che le condotte poste in essere nel
2002 dal Sig. D. fossero in allora disciplinate dall'art. 171-ter,
lett. d) della legge n. 633 del 1941.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Trento per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 25 Maggio 2007.
Il Consigliere estensore Luigi Marini
Il Presidente Claudio Vitalone
Depositato in cancelleria, il 3 settembre 2007.