COrte di Cassazione,
sent. n. 3449/2004
R.G. n. 022371/2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente -
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere -
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere -
3. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
1) G. F., N. IL XX/XX/XXXX;
avverso ORDINANZA del 08/05/2002 TRIB. LIBERTA' di COMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
sentite le conclusioni del P.G.
G. F. ricorre avverso il provvedimento dei Collegio del Riesame di Como, 8
maggio 2002, reiettivo del ricorso da lui proposto avverso il decreto del P.M.
di convalida del sequestro di polizia giudiziaria inerente alcuni CD-Rom, un
personal computer ed altri raccoglitori di supporti informatici operato in data
14 aprile 2003.
Quel Collegio, al quale il G. aveva denunciato carenza di motivazione del
provvedimento di convalida, ed insussistenza degli addebiti mossigli, ha
rigettato la richiesta di riesame sulle considerazioni che in sintesi possono
essere riassunte nella non necessità di un accertamento puntuale della
verosimiglianza dell'addebito mosso al ricorrente, e consistente nel reato di
furto di files di progetti di prodotti industriali che egli stesso aveva
elaborato per la ditta presso la quale era stato occupato e quindi licenziato, e
che, appena risolto il rapporto di lavoro, aveva copiato sui supporti
informatici in sequestro e sul computer anch'esso oggetto del sequestro.
Inoltre, nel rapporto di pertinenzialità delle cose sequestrate con il reato a
lui addebitato.
Il ricorrente odierno denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale in relazione agli artt. 624 e 625 C.p. in funzione del fatto che, in sede
di addebito, come questo riferito in provvedimento di sequestro, sia stata
omessa la specifica formulazione del fatto-reato attribuito, ma si sia fatto
ricorso al solo nomen iuris.
Egli lamenta che la carenza della specificazione di tale fatto finisce per
impedire il controllo di legalità del provvedimento cautelare adottato nei suoi
confronti.
Nè gli "in vero scarsi elementi di fatto rilevabili nel fascicolo processuale
(...) possono essere qualificati quale furto aggravato e di conseguenza che la
res oggetto di sequestro possa essere qualificata quale corpo dell'ipotizzato
reato".
Sottolinea come sia rimasto incontestato il fatto che il G. detenesse del tutto
legittimamente sia i CD in sequestro che lo stesso PC, e che il Collegio del
Riesame ritenga oggetto del furto, conseguentemente, non i detti oggetti, ma i
files in essi contenuti e che egli avrebbe legittimamente copiato.
Sostiene conseguentemente trattarsi di beni immateriali insuscettibili di furto,
e che altra semmai sarebbe stata la fattispecie di reato nel caso applicabile,
ed esattamente quella rinvenibile in materia di violazione dei sistemi
informatici o del segreto industriale.
Ritiene, infatti, che i beni immateriali non possano essere oggetto di
spossessamento a mente della nozione penalistica di res furtiva.
Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge processuale penale
consistente nel mancato controllo circa la possibilità di qualificare come
"corpo del reato" i beni sottoposti a sequestro.
Ripropone sotto tale ulteriore profilo la carenza di determinazione della
fattispecie contestata con riferimento agli "estremi essenziali di tempo, luogo
ed azione..", senza di che il sequestro, mezzo di ricerca della prova, finisce
per trasformarsi in mezzo di acquisizione della notitia criminis.
OSSERVA LA CORTE
L'art. 624
C.p., norma base per la qualificazione del fatto attribuito al ricorrente sub
specie di illecito penale, e come tale anche premessa necessaria per la
esistenza del fumus commissi delicti, postula l'impossessamento della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene; di talché il soggetto
spossessato non sia più detentore della res.
Ora, nella concreta fattispecie dedotta in procedimento, si contesta al
ricorrente di aver sottratto dei files al presunto, legittimo detentore,
e che l'impossessamento (con spossessamento di quel soggetto) si avvenuto
mediante la "copiatura" dei files.
Indipendentemente da ogni altra argomentazione, è inevitabile considerare che la
copiatura dei files da CD o da HD (compact-disk o hard-disk) in
altro non consiste se non in una "duplicazione" di tali files (analoga al
risultato di un procedimento fotografico, se pure tecnicamente cosa ben
diversa), tanto che i files in possesso del detentore del CD o del
computer sul quale sia installato l'hard-disk contenenti i files (nel caso, dei
progetti e degli studi elaborati per conto del committente) rimangono
memorizzati sul medesimo supporto sul quale si trovavano, mentre di essi il
soggetto, presunto agente nel reato di furto, entra in possesso di un copia,
senza che la precedente situazione di fatto (e giuridica) venga modificata a
danno del soggetto già possessore di tali files.
E così come non può certo affermarsi che mediante processo fotografico si possa
spossessare il titolare di un bene materiale corporeo (o di una res), così, allo
stesso modo, non può affermarsi che lo spossessamento avvenga mediante il
processo di copiatura dei files informatici.
Ne consegue, per la non configurabilità del reato di furto dei files
mediante duplicazione (o copiatura), la mancata configurazione del fumus
commissi delicti, necessario presupposto del disposto sequestro.
La non compiuta spiegazione, in provvedimento impugnato, della modalità concreta
dell'affermato spossessamento ad opera dell'indagato, implica il lamentato
difetto di motivazione, ed esige annullamento con rinvio dei provvedimento
impugnato per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Visto
l'art 623 C.p.p.,
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004