La detenzione di materiale
pedopornografico può assumere i connotati di un antefatto non
punibile in quanto assorbito nel delitto di cessione. La condotta
disciplinata e punita dall'art. 600 quater c.p. è assorbita in
quelle di cui all'art. 600 ter soltanto ove la condotta della
detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p.
comma 4. In tal caso è configurabile un assorbimento e non un
concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo, per
cedere il materiale, deve in precedenza procuraselo.
Corte di Cassazione
Sentenza 10 luglio 2008 n.
36364
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
-
Dott. PETTI Ciro
- Consigliere -
Dott. LOMBARDI Angelo Maria
- Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo
- Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi
- Consigliere -
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
difensore di D.P.M., nato a (omissis);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del
21 novembre del 2007;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni
D'Angelo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
Fatto
La corte d'appello di Lecce, con sentenza
del 21 novembre del 2007, confermava quella resa dal tribunale
della medesima città il 26/1/2007, con cui D.P.M. era stato
dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 81 c.p., art. 600
ter c.p., comma 4 e art. 600 quater c.p., così scissa e
riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 81 cpv.
c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 e, concesse le attenuanti
generiche, era stato condannato alla pena, condizionalmente
sospesa, di anni due di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali; confisca e
distruzione di quanto in sequestro.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza
impugnata l'ispettore C.A., su autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, aveva iniziato un'attività sotto copertura con
l'utilizzo del nick-name "(OMISSIS)". In tale veste il (OMISSIS)
aveva intercettato uno scambio di materiale pedopornografico tra
"(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", accertando che "(OMISSIS)" era
riferibile all'utenza telefonica (OMISSIS) intestata a T.R.,
compagna dell'attuale ricorrente, ed attiva nell'ambito della
sede del patronato ACLI di (OMISSIS) con abbonamento alla
società (OMISSIS) sottoscritto da D.P. M. mentre "(OMISSIS)"
corrispondeva all'utenza telefonica intestata a P.A..
L'ispettore, scambiando per quindici giorni materiale
pedopornografico con gli utenti del canale, aveva individuato
numerosi indirizzi di IP tra cui quello in uso al D.P.
Il predetto si era difeso sostenendo di non avere avuto la
consapevolezza di detenere nel proprio computer materiale
pedopornografico, anzi appena si era accorto della presenza di
tale materiale aveva segnalato la circostanza ai carabinieri.
Tanto premesso in fatto, la corte a fondamento del proprio
assunto osservava che il computer dove erano state rinvenute le
immagini pedopornografiche era usato solo dall'imputato, che
l'utente " (OMISSIS)" per scambiare materiale pedopornografico
con "(OMISSIS)" si era avvalso di quel computer; che per mezzo
della consulenza disposta dal pubblico ministero si era
accertato che con esso erano stati inviati diversi messaggi di
posta elettronica con allegati i files contenenti immagini
pedopornografiche; che le immagini pedopornografiche erano state
archiviate in una cartella salvata sul disco rigido e denominata
"Da Masterizzare/Vietate"; che ulteriori riscontri si desumevano
dall'esito positivo della perquisizione presso il patronato "Acli"
nel corso della quale sull'hard disk del computer del prevenuto
erano stati rinvenuti numerosi files contenenti immagini
pedopornografiche nonchè dalla perquisizione nell'abitazione
patema dove era stato trovato materiale pornografico.
Osservava infine che la denuncia sporta ai carabinieri, con cui
peraltro il prevenuto si era limitato a segnalare l'invio di
materiale pubblicitario, rappresentava un tentativo di
salvataggio posto in essere quando le indagini erano state già
da tempo avviate ed era stato individuata la persona che usava
il nick name " (OMISSIS)", certamente in contatto con il D.P.
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio
difensore deducendo:
la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente dopo avere
premesso che dalle indagini non era emersa la sussistenza di una
condotta divulgativa, ma la mera cessione a terzi in una singola
occasione di materiale pedopornografico, assume che la corte non
aveva preso in considerazione il dato certo costituito dalla
denuncia da lui sporta ai carabinieri in epoca non sospetta
nonchè la circostanza che il computer si trovava in un luogo
aperto al pubblico per cui chiunque avrebbe potuto usarlo;
precisa altresì che il rinvenimento del materiale pornografico
lecito nell'abitazione paterna non poteva costituire riscontro
alla consapevole detenzione di foto pedopornografiche; la
violazione delle norme incriminatici nonchè mancanza di
motivazione sul punto, per avere i giudici del merito ritenuto,
senza adeguata motivazione, configurabile il concorso tra il
delitto di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 e quello di cui
all'art. 600 quater c.p..
Diritto
Il primo motivo è inammissibile perchè
sotto l'apparente deduzione del vizio d'illogicità e
contraddittorietà della motivazione in realtà si censura
l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, la
cui motivazione non presenta alcuna illogicità o contraddizione.
Anzitutto non è vero che i giudici del merito non abbiano
valutato la segnalazione da lui fatta ai carabinieri, ma al
contrario l'hanno ritenuta ininfluente perchè costituiva una
manovra difensiva posta in essere dall'indagato quando aveva
avuto il sospetto di essere stato individuato. Non è altresì
vero che ai fini dell'affermazione della responsabilità si sia
attribuita decisiva rilevanza al rinvenimento di materiale
pornografico, non vietato, nell'abitazione patema. La
responsabilità è stata affermata sulla base di altri elementi di
inequivoco valore indiziante ed in particolare sulle seguenti
circostanze: a) il computer utilizzato per la cessione era di
sua proprietà; b) il contratto per il collegamento attivato
attraverso il provider "(OMISSIS)" utilizzato per la navigazione
in internet e per lo scambio di immagini era a lui intestato, c)
l'indirizzo di posta elettronica utilizzato era a lui intestato;
d) sul disco rigido del suo computer erano state rinvenute
alcune cartelle dove erano state archiviate le immagini
pedopornografiche; e) al momento della perquisizione il
ricorrente aveva dimostrato di essere a conoscenza della
detenzione del materiale pedopornografico, tanto è vero che
aveva offerto agli inquirenti un CD contenente immagini vietate.
Il secondo motivo è invece fondato.
Il pubblico ministero aveva contestato al prevenuto il reato di
cui all'art. 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 perchè, in
concorso con T.R., poi prosciolta, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, per via
telematica aveva distribuito e divulgato materiale pornografico
realizzato mediante lo sfruttamento di minori nonchè per avere
divulgato notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o
sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.
Il tribunale ha escluso la divulgazione e scindendo l'originaria
imputazione ha ritenuto configurabile il reato di cessione di
cui al cit. art. comma 4 in concorso con la detenzione di cui
all'art. 600 quater c.p. relativamente ai files archiviati sul
disco rigido ed a quelli rinvenuti sul CD. Non risulta se i
files salvati ed archiviati siano gli stessi in precedenza
ceduti perchè la circostanza non è stata chiarita dal tribunale
e peraltro non ha decisiva importanza ai fini della questione
ora in esame ossia ai fini della configurabilità del concorso
tra i due reati perchè si è comunque accertato che il prevenuto
non si limitava a detenere le immagini pedopornografiche che si
era procurato ma era anche solito cederle.
Orbene, la presenza di una clausola di riserva espressa risolve
il problema del concorso tra i due reati anzidetti in favore
della tendenziale configurabilità del solo reato di cui all'art.
600 ter c.p.: nel caso in esame a favore dell'ipotesi di cui
all'art. 600 ter c.p., comma 4. Ciò vale ovviamente per i casi
in cui si possa riscontrare un identità di fatto tipizzato tale
da determinare un conflitto apparente di norme risolvibile
appunto in base alla clausola di riserva. Se i fatti sono
diversi operano invece le regole del concorso, salvo le ipotesi
di assorbimento. Per semplificare, la condotta di cui all'art.
600 quater c.p. (detenzione di materiale pedopornografico) può
concorrere con quella di divulgazione di notizie finalizzate
allo sfruttamento dei minori di cui all'art. 600 ter c.p., comma
3, trattandosi di condotte completamente diverse anche se
offendono lo stesso bene giuridico e, appunto perchè non
sovrapponibili non possono dare luogo ad un conflitto apparente
di norme, ma ad un concorso di reati. Nella fattispecie però la
condotta della divulgazione di notizie o informazioni
finalizzate allo sfruttamento dei minori, originariamente
contestata, è stata esclusa dal tribunale il quale ha ravvisato
l'ipotesi della cessione di materiale pedopornografico di cui
all'art. 600 ter c.p., comma 4.
Orbene, per cedere il materiale (che è cosa diversa
dall'informazione), bisogna prima detenerlo. In tale situazione
la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati
di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito
nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui
all'art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui
all'art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o
un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a
quelle di cui all'art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la
condotta di cui all'art. 600 quater c.p. e quella di cui
all'art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non
concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo
per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.
Pertanto il prevenuto deve essere assolto da tale reato perchè
il fatto non sussiste, in quanto autonomamente non configuratole
perchè assorbito nella cessione. La relativa pena deve essere
quindi eliminata. A tale operazione deve provvedere il giudice
del merito perchè il tribunale ha ritenuto più grave proprio il
reato di cui all'art. 600 quater c.p..
P.Q.M
La Corte, letto l'art. 623 c.p.p. annulla
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna
per il reato di cui all'art. 600 quater c.p. perchè il fatto non
sussiste.
Rinvia per la determinazione della pena ad
altra sezione della corte d'appello di Lecce. Rigetta il ricorso
nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 luglio del 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008