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La contrarietà al buon costume, vale
di per sé, nella visione del costituente, ad escludere le
pubblicazioni dalle garanzie offerte alla libertà di stampa
propriamente detta ... Resta ferma la corretta equiparazione
dei messaggi sui siti internet agli stampati (dei quali
pare costituiscano mera riproduzione).
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Corte di
Cassazione Penale
Sentenza n.39354 del 24/10/2007
Premesso - in fatto - che:
Nel corso di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di
Rovigo sono emersi fatti di sfruttamento della prostituzione -
in relazione ai quali sono stati emessi provvedimenti
restrittivi della libertà personale - a carico di alcuni
soggetti, nonché, in connessione, fatti di favoreggiamento della
prostituzione medesima ad opera di altri. Tali ultimi fatti sono
stati ravvisati nella pubblicazione di annunci, su due riviste
(Alfa e Beta, edite dalla Gamma S.r.l.) e sui punti internet ad
esse collegati, di cui è stato disposto il sequestro preventivo,
insieme ad altro materiale (documenti, PC, e simili, il tutto
come meglio indicato in decreti del 24 aprile 2007), in danno di
Mevio, legale rappresentante della Società, nonché di Tizio e
Caio, 'referenti amministrativi' dei siti internet.
Respinta l'istanza di revoca da parte del GIP con provvedimento
del 17 maggio 2007, il Tribunale, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha parzialmente accolto il riesame degli indagati.
Il giudice a quo, sulla scorta di Cass., V, 15961/2006 e
2799612004 ed in applicazione dell'art. 21 comma 2 Cost., ha
escluso la compatibilità del sequestro preventivo con la tutela
della libertà di manifestazione del pensiero attraverso la
stampa, non potendosi ammettere un provvedimento che "potrebbe
avere lo stesso effetto della censura vietata dalla
Costituzione"; con riguardo ai siti internet, ha ritenuto
applicabile la medesima disciplina, per effetto della
equiparazione contenuta nell'art. 1 della legge 62/200l: ed ha,
quindi, accolto il riesame limitatamente alle riviste ed ai
corrispondenti siti internet.
Per i rimanenti oggetti sequestrati, ha mantenuto fermo il
vincolo, affermando la sussistenza del fumus e del periculum in
ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione, oggetto
di indagine.
Per la cassazione ricorre il Procuratore della Repubblica,
deducendo: 1) "art. 606 lett. b) c.p.p.: erronea interpretazione
dell'art. 21 della Costituzione e degli artt. l e 2 del r.d.l.
561/46; art. 606 lett. e) c.p.p.: omessa motivazione sul
carattere osceno o meno delle riviste: le riviste sono di
contenuto osceno o comunque offensivo alla pubblica decenza",
relativamente alle riviste; 2) con riguardo ai siti internet,
"art. 6061ett. b) c.p.p.: erronea interpretazione dell'art. 21
della Costituzione, degli artt. 2, 3, 5 della L. 47/48 e artt. 1
e 2 r.d.!. 561/46", in conclusione rilevando che se le immagini
a mezzo internet non sono sussumibili nel concetto di stampa,
non possono applicarsi le garanzie costituzionali; se, invece,
sono ad essa equiparati, si sarebbe in presenza di stampa
clandestina, per il mancato rispetto delle norme richiamate; 3)
"art. 606 lett. b) c.p.p.: erronea interpretazione dell'art. 21
Cost. e 321 c.p.p.: profili di incostituzionalità dell'art. 2
r.d.l. 561146", fatti consistere nella irragionevolezza di una
disposizione che consentirebbe il sequestro delle pubblicazioni
oscene, negandolo per quelle 'strettamente connesse al
favoreggiamento della prostituzione'.
Ritenuto - in diritto - che:
Il ricorso merita accoglimento, nei termini appresso indicati.
Il provvedimento impugnato, pur mostrando di avere individuato
nella stampa uno dei mezzi di diffusione della 'libertà di
manifestazione del pensiero', che è il diritto
costituzionalmente protetto, finisce poi per considerare ogni
stampa o stampato quale oggetto della tutela, con conseguenze
che non appaiono accettabili.
E' ben vero, infatti, che l'art. 21 Cost. sottrae la stampa ad
autorizzazioni e censure, ammettendo il sequestro solo 'nel caso
di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi' (art. 2 del r.d.l. 561/1946) o "nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili" (art. 16 della legge 41/1948);
così come non può non aderirsi all'indirizzo di questa Corte,
secondo cui, con riferimento alla prima ipotesi, "in tema di
reati commessi col mezzo della stampa, il sequestro di n. 3
copie della pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 r.d.l. n.
561 del 1946 è soltanto quello probatorio e non anche quello
preventivo sia perché quest'ultimo è stato introdotto
nell'ordinamento solo successivamente (dal vigente codice di
rito, entrato in vigore nel 1988), sia perché la limitazione a
un così esiguo numero di esemplari è incompatibile con le
peculiari finalità della predetta misura cautelare reale di cui
all'art. 321 c.p.p .. (Cass., V, 15961/2006 citata; negli stessi
sensi Cass., V, 27996/2004, pure già espressamente considerata
nell'ordinanza impugnata e nella memoria difensiva).
Ma tali principi non si rivelano applicabili nel caso concreto.
I precedenti giurisprudenziali invocati attengono alla
pubblicazione di altrettanti libri, con passaggi ritenuti
diffamatori: riguardano, cioè, manifestazioni del pensiero,
divulgate a mezzo della stampa, e perciò regolate dall'art. 21,
commi 2 e 3 Cost., rettamente interpretati nei termini che
precedono. Essi non appaiono invece riferibili a cataloghi di
soggetti, accompagnati spesso da immagini fotografiche, con
annunci di prestazioni sessuali, anche 'particolari'.
Nel caso in esame, dunque, la 'stampa' costituisce solo il
veicolo del messaggio pubblicitario, ed, in quanto tale, non si
inquadra nel diritto costituzionalmente garantito (cd. libertà
di stampa) - secondo le richiamate disposizioni dell'art. 21
Cost., ma costituisce un mezzo pubblicitario da valutare in sé,
secondo la disciplina del successivo comma 6 dello stesso art.
21, che, lungi dal costituire mera ripetizione del precedente
comma 3, si riferisce a mezzi di diffusione considerati in
maniera del tutto autonoma. La disposizione è del seguente,
testuale tenore: "Sono vietate le pubblicazioni a stampa (gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni) contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire
e a reprimere le violazioni".
Pubblicazioni siffatte, pertanto, sono vietate in sé, ed il
sequestro preventivo, anche se introdotto solo successivamente,
rientra nelle misure ad esse applicabili, per espressa
previsione del legislatore costituente.
Alla stregua di tale diverso principio deve essere perciò
rivalutata la legittimità della misura cautelare in discussione,
fermo restando che non ha pregio il rilievo - su cui ha
insistito in sede di discussione la difesa dei resistenti -
secondo cui le indagini non attengono specificamente al reato di
pubblicazioni oscene: la contrarietà al buon costume, invero,
vale di per sé, nella visione del costituente, ad escludere le
pubblicazioni dalle garanzie offerte alla libertà di stampa
propriamente detta, e, perciò, rettamente si fonda anche sul
(solo) reato ipotizzato di favoreggiamento della prostituzione.
Nei sensi indicati va accolto il primo motivo, con assorbimento
dei restanti, ferma la corretta la equiparazione dei messaggi
sui siti internet agli stampati (dei quali pare costituiscano
mera riproduzione); e senza che assuma rilievo la - subordinata
- questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale
di Rovigo. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Il Consigliere relatore Agostino Cordova
Il Presidente Enrico Papa
Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2007 |