Per i procedimenti iscritti prima
dell'entrata in vigore, avvenuta il 5 aprile 2008, della legge
18 marzo 2008 n. 48
che ha istituito la competenza del GIP distrettuale per i reati
informatici permangono gli
ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale
Corte di Cassazione
Sentenza 30 ottobre 2008 n. 45078
Con ordinanza del 16-6-2008 il gip del
Tribunale di Napoli - a seguito di richiesta del pubblico
ministero di rinnovazione della misura cautelare in carcere,
già emessa ex art. 27 c.p.p. dal gip del Tribunale di Nola,
nei confronti di S.A. e F.A. per i reati di cui all'art.
640-ter comma II c.p - ha sollevato conflitto di competenza
avverso il provvedimento del gip del Tribunale di Nola del
28-5-2008.
Nel provvedimento oggetto di conflitto
il gip del Tribunale di Nola, nel declinare la propria
competenza, aveva dedotto che astrattamente la competenza
territoriale per i delitti di cui all'art. 640-ter c.p.
sarebbe appartenuta al Tribunale di Nola, nel cui
circondario i delitti si erano consumati , ma che la legge
18 marzo 2008 n. 48 , nel risistemare la disciplina
sostanziale e processuale dei reati informatici, aveva
ulteriormente ampliato il numero dei reati attribuiti alla
competenza dei pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto, aggiungendo all'art. 51 c.p.p. il
comma 3-quinquies che vi aveva incluso anche i delitti di
cui si tratta.
Il gip del Tribunale di Nola aveva
rilevato che non era stata dalla citata legge apportata
alcuna modifica all'art. 328 c.p.p., ma aveva ritenuto che
ciò fosse dovuto a un difetto di coordinamento che doveva
essere comunque risolto nel senso della competenza del
giudice per le indagini preliminari del tribunale del
capoluogo del distretto, essendo a suo avviso ricavabile dal
sistema il principio che il giudice per le indagini
preliminari competente è sempre quello del tribunale presso
il quale si trova il pubblico ministero competente, e per
queste ragioni si era dichiarato incompetente e aveva
disposto la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, evidenziando che
le esigenze cautelari erano tali da soddisfare il requisito
dell'urgenza per l'emissione di una misura cautelare da
parte del giudice incompetente.
Il gip presso il Tribunale di Napoli ,
nel sollevare il conflitto negativo di competenza, ha
evidenziato:
che la competenza del giudice non
deriva affatto da quella dell'ufficio del pubblico
ministero, ma vale anzi il principio contrario;
che la dichiarazione d'incompetenza del
gip del Tribunale di Nola era stata pronunciata non in forza
di una norma relativa all'intervento del giudice nel
procedimento, bensì sulla base di un disposto normativo che
attribuiva le competenze d'indagine al pubblico ministero
distrettuale; che l'art. 25 della Costituzione statuisce che
"nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge" e che in materia di competenza non
può essere utilizzato il criterio analogico di cui all'art.
12 delle preleggi;
che la scelta del legislatore appariva,
nel caso di specie, il frutto di una specifica volontà di
distrettualizzare le indagini preliminari, per legittime
scelte discrezionali in tema d'investigazione, senza però
intaccare la competenza del giudice naturale, sia quella
relativa alla fase dibattimentale che quella riguardante la
fase rientrante nella competenza funzionale del gip/gup;
che ogni qualvolta il legislatore aveva
novellato l'art. 51 c.p.p. distrettualizzando le funzioni
del pubblico ministero (dapprima in tema di reati di valenza
mafiosa, poi successivamente per quelli di matrice
terroristica) aveva , di pari passo, interpolato Part. 328
c.p.p., con la conseguenza che non avendolo fatto non gli si
poteva attribuire una volontà normativa sul punto.
La Corte
ritiene che, alla luce della disciplina della materia
vigente al momento in cui è stato sollevato il conflitto di
competenza , le ragioni esposte dal gip del Tribunale di
Napoli nell'ordinanza emessa ex art. 30 c.p.p. appaiano
corrette.
Infatti l'art.11 della legge 18-3-2008
n. 48 aveva modificato il testo dell'art. 51 c.p.p.
aggiungendo il comma 3-quinquies - che prevede, per quello
che qui interessa, che quando si tratta di procedimenti per
i delitti , consumati o tentati , di cui all'art. 640 ter
c.p., "le funzioni indicate dal comma 1, lettera a) del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente" - ma il
legislatore non aveva contemporaneamente apportato alcuna
modifica all'art. 328 c.p.p., per cui le funzioni di giudice
per le indagini preliminari secondo gli ordinari criteri di
determinazione della competenza spettavano, nel momento in
cui è insorto il contrasto, al gip del Tribunale di Nola.
Successivamente il quadro normativo di
riferimento è mutato, ma in ultima analisi la soluzione del
conflitto deve essere la stessa.
Al riguardo va anzitutto detto che la
legge 24-7-2008 n. 125, nel convertire con modificazioni il
d. 1. 23-5-2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica, ha aggiunto all'art. 328 c.p.p il comma
1-quater che prevede che " quando si tratta di procedimenti
per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3 quinquies, le
funzioni di giudice per le indagini preliminari e le
funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono
esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un
magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente".
Il legislatore ha così introdotto la
norma di cui il gip del Tribunale di Napoli nel sollevare
conflitto aveva rilevato l'assenza, traendone coerenti
conseguenze, in quanto ha stabilito anche per i delitti di
cui all'art. 640 ter c.p. che , in correlazione con
l'attribuzione delle relative indagini all'ufficio del
pubblico ministero distrettuale, le funzioni di gip e di gup
siano esercitate da un magistrato del tribunale del
capoluogo del distretto.
Ma nel contempo l'art. 12-bis della stessa
legge 24 luglio 2008 n. 125 ha modificato la legge 18 marzo 2008
n. 48 aggiungendo all'articolo 11, dopo il comma 1, un comma
1-bis che stabilisce che " Le disposizioni di cui al comma
3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo
ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335
del codice di procedura penale successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge».
Di conseguenza per i procedimenti iscritti
prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 5 aprile 2008, della
legge 18 marzo 2008 n. 48 - quale, per quanto risulta dagli atti
trasmessi a questa Corte, è quello di cui si tratta - permangono
gli ordinari criteri di determinazione della competenza
territoriale che nel caso di specie appartiene al gip del
Tribunale di Nola, non essendo in contestazione il luogo di
consumazione del reato.
P.Q.M
Dichiara la competenza del Tribunale di
Nola, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 30-10-2008
Il Consigliere estens. Dott. Uliana
Armano
Il Presidente Dott. Umberto Giordano