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Il codice penale tutela con l'art.
494 (sostituzione di persona) la pubblica fede. E' punita e
penalmente rilevante la condotta di colui che utilizza dati falsi
per la registrazione ad un servizio di posta elettronica. In tali
casi il soggetto indotto in errore non è soltanto l'ente fornitore
del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti
della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata
persona, in realtà inconsapevolmente interloquiscono con una
persona diversa.
Cassazione Sez. V, 08.11.2007, n.
46674
... omissis ...
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata
confermata la dichiarazione di colpevolezza di A.A.M. in ordine al
reato p. e p. dagli artt. 81, 494 c.p., contestatogli "perchè, al
fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad T.A.,
creava un account di posta elettronica, (omissis), apparentemente
intestato a costei, e successivamente, utilizzandolo, allacciava
rapporti con utenti della rete internet al nome della T., così
induceva in errore sia il gestore del sito sia gli utenti,
attribuendosi il falso nome della T.".
Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione di legge
per l'erronea applicazione dell'art. 494 c.p., e per la mancata
applicazione dell'art. 129 c.p.p..
Lamenta che non siano state confutate dalla corte fiorentina le
critiche rivolte al convincimento di colpevolezza espresso dal
primo giudice siccome basato sul la duplice errata
considerazione,inerente la prima alla tutela di stampo civilistico
al nome e allo pseudonimo, l'altra, più propriamente tecnica -
informatica, alla sostenuta necessità di fornire all'ente gestore
del servizio telefonico l'esatta indicazione anagrafica al momento
della richiesta di fornitura della prestazione telematica.
Tali doglianze non possono essere condivise.
Oggetto della tutela penale,in relazione al delitto preveduto
nell'art. 494 c.p., è l'interesse riguardante la pubblica fede, in
quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera
essenza di una persona o alla sua indentità o ai suoi attributi
sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la
ristretta cerchia d'un determinato destinatario, così il
legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede
pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela
civilistica del diritto al nome.
In questa prospettiva,è evidente la configurazione, nel caso
concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata
fattispecie delittuosa.
Il ricorrente disserta in ordine alla possibilità per chiunque di
attivare un "account" di posta elettronica recante un nominativo
diverso dal proprio, anche di fantasia. Ciò è vero, pacificamente.
Ma deve ritenersi che il punto del processo che ne occupa sia
tutt'altro.
Infatti il ricorso non considera adeguatamente che, consumandosi
il reato "de quo" con la produzione dell' evento conseguente
all'uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale
a dire con l'induzione di taluno in errore, nel caso in esame il
soggetto indotto in errore non è tanto l'ente fornitore del
servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della
rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata
persona (la T.), in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad
avere a che fare con una persona diversa.
E non vale obiettare che "il contatto non avviene sull'intuitus
personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini
dell'inserzionista, dal momento che non è affatto indifferente,
per l'intercolutore, che "il rapporto descritto nel messaggio" sia
offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per
di più di sesso diverso.
E' appena il caso di aggiungere,per rispondere ad al tra,peraltro
fugace,contestazione difensiva,che l'imputazione ex art. 494
c.p.p., debitamente menziona pure il fine di recare, con la
sostituzione di persona un danno al soggetto leso: danno poi in
effetti, in tutta evidenza concretizzato, nella specie, come il
capo B) della rubrica (relativo al reato di diffamazione, peraltro
poi estinto per remissione della querela) nitidamente delinea
nella, subdola inclusione della persona offesa in una
corrispondenza idonea a ledere l'immagine e la dignità (sottolinea
la sentenza impugnata che la T., a seguito dell'iniziativa assunta
dall'imputato, "si ricevette telefonate da uomini che le
chiedevano incontri a scopo sessuale").
Il ricorso va pertanto respinto,con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007
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