REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.
Dott.
Giuseppe Savignano - Presidente
Dott.
Vincenzo Accattonis - Consigliere
Dott.
Pierluigi Onorato - "
Dott.
Alfredo Teresi - "
Dott.
Francesco Novarese - "
ha
pronunciato al seguente
S E N T E N Z A
nel ricorso proposto da M. G.
avverso la sentenza della Corte
di appello di Bologna del 3 maggio 2001.
Visti gli atti, la sentenza
denunziata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la
relazione fatta dal Consigliere F. N.
Udito il Pubblico Ministero in
persona del dott. L. D'A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile,
l'Avv. D'U. F. (MI).
Udito il difensore Avv.
M. A. (Bologna).
Svolgimento
del processo
M.
G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello di Bologna del 3 maggio 2001, con la quale veniva condannato per il
reato di abusiva duplicazione di un software, deducendo quali motivi l'erronea
applicazione dell'art. 171 bis 1. n. 633 del 1941 e la mancanza ed illogicità
manifesta della motivazione, poiché la nozione di duplicazione, secondo
quanto affermato dal giudice di primo grado, comporta la realizzazione di una
copia identica del programma, sicché la copia delle specifiche funzionali e
del programma - sorgente non concretizza la fattispecie astratta del delitto,
nonostante costituisca illecito civile, mentre é manifestamente illogica la
motivazione, in quanto si fonda su situazioni fattuali irrilevanti ai fini
della sussistenza del reato quali il possesso, da parte del ricorrente, del
software Alfa anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
l’incapacità di fornire adeguata spiegazione di tale possesso, la rapidità
dei tempi con cui la società Beta sia riuscita ad inserirsi nel mercato dei
c. d. buoni pasto, il passaggio del ricorrente dalla Alfa alla Beta in
posizione apicale e lo stesso abbandono di una simile impostazione da parte
della difesa, basata su differenti presupposti, l'erronea applicazione
dell'art. 171 bis l. cit., poiché il precetto, così come modificato dalla
legge n. 248 del 2000, non ricomprende la fattispecie in esame, giacché la
tutela apprestata dalla norma riguarda non il programma in sé, ma il supporto
contrassegnato dalla S.I.A.E., e la mancanza e/o manifesta illogicità della
motivazione sul punto, in quanto appare del tutto inconferente il richiamo
all'art. 16 1. n. 248 del 2000, relativo a fatti diversi da quelli per -cui é
causa, mentre l'interpretazione dell'art. 171 bis nella nuova formulazione non
appare chiara ed insuscettiva di equivoci.
Motivi della decisione
Occorre
rilevare che il reato contestato ha natura istantanea e si consuma nel luogo e
nel momento in cui è intervenuta l'abusiva duplicazione, sicché,
indipendentemente dall'omessa distinzione tra momento in cui illecitamente il
ricorrente si è appropriato del programma e quello nel quale è stata
effettuata la duplicazione, il delitto si è prescritto in data 1 novembre
2001, perché l'imputazione contiene un'indicazione temporale incerta dall'1
maggio 1994 all'1 settembre 1994, per cui, in base al principio "in dubio
pro reo” l'epoca di commissione si deve far risalire al primo giorno
additato.
Tuttavia
la sussistenza di detta causa di estinzione del reato non esclude la
trattazione delle censure concernenti la configurabilità del delitto nella
fattispecie in esame, giacché, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si sarebbe in
presenza di un'ipotesi più favorevole, anche in considerazione
dell'intervenuta costituzione di parte civile, che ha concluso all'udienza,
mentre non possono essere apprezzate le censure motivazionali nella misura in
cui non appaiono strumentali alla dedotta insussistenza del delitto, giacché,
da sole, comporterebbero un inammissibile annullamento con rinvio, in quanto
la rilevata causa estintiva deve essere immediatamente dichiarata e non può
rinviarsi ad altro giudice per ulteriori accertamenti fattuali, anche se, per
avventura, potessero risolversi, dopo il loro espletamento, in ipotesi più
favorevole.
Ed
invero, la stessa deve apparire in maniera evidente nel presente grado
di giudizio, pur se le questioni in diritto sollevate escludono la necessità
di svolgere indagini fattuali, inibite a questa Corte, o di compulsare gli
atti, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., secondo
quanto sostenuto da un orientamento di questa Corte.
Ciò
premesso, si deve considerare che il "decisum" dell'impugnata
sentenza, sebbene con motivazione, a volte, poco approfondita, ma integrabile,
appare esente dagli errori di diritto lamentati.
Infatti,
la Corte felsinea ritiene la "sentenza gravata ... [affetta da n.d.r.]
connotati d'instabilità motivazionale ... forti" e basata su un'errata
lettura delle risultanze peritali, giacché confonde la "identità di
specifiche funzionali" con "l'assoluta coincidenza delle ...
code-line, che comprova la duplicazione del "programma originario".
Peraltro,
modifica pure l'impostazione in diritto della decisione del giudice di primo
grado, in quanto "l'identità del codice di controllo è l'essenza
primaria dell'intento illecito del soggetto attivo e di chi ne ha
sfruttato l'attività illecita medesima", sicché la Corte bolognese
aderisce a quell'orientamento di parte della dottrina secondo cui "non
dovrebbe esservi dubbio sulla riferibilità al tipo legale [delineato
dall'art. 171 bis 1. n. d. r.] anche della copia parziale, a condizione che
essa contenga un nucleo autosufficiente e caratterizzante del programma
originale".
Pertanto
la Corte felsinea non fonda la sua decisione sulla considerazione del primo
giudice secondo cui la nozione di "duplicazione" adottata dalla
norma penale in esame appare concettualmente più ristretta di quella di
"riproduzione" contenuta nel nuovo articolo 64 bis della legge n.
633 del 1941, ma ritiene che il precetto penale si riferisca anche alla
parziale duplicazione del programma, purché relativa ad un nucleo
caratterizzante. Per tale ragione le due differenti impostazioni dei giudici
di primo e secondo grado appaiono inconciliabili in fatto ed in diritto.
Tuttavia
la sentenza impugnata non si sofferma sull'analisi esegetica dell'art. 171 bis
1. n. 633 del 1941, nella sua originaria formulazione ed in quella
modificata dalia legge n. 248 del 2000, nonostante raggiunga una soluzione
giuridicamente corretta.
Infatti
non esamina tutte le problematiche connesse alla formulazione dell'art. 171
bis l. cit. da quelle relative all'esegesi del termine
"abusivamente" ed alla funzione selettiva del dolo specifico alle
nozioni di “duplicazione" e di "programma", anche se con
analisi fattuale dimostra la sussistenza del dolo e dell'abusività della
duplicazione, giacché pone in risalto l'illecita detenzione del software dopo
la cessazione del rapporto di lavoro con la Alfa, l'assenza di una valida
giustificazione di questo possesso da parte del ricorrente e la rapidità dei
tempi con i quali la nuova società Beta, in cui il ricorrente svolgeva un
ruolo "non come dipendente ma nella sua compagine sociale" (pag. 5
della sentenza impugnata), si immette sul mercato dei buoni pasto,
sicché non sussiste alcuna "perplessità sulla buona fede" e si
dimostra "l'intenzionalità della violazione [del precetto precetto
penale a tutela n. d. r.] del diritto d'autore [in tema di. software]".
Perciò
dell'analisi ermeneutica dell'art. 171 bis l. cit. e delle nozioni di
"duplicazione" e "programma" si deve carico questo giudice
di legittimità.
Orbene
sia con riferimento all'art. 13 1. cit. sia con riguardo agli art. 171, 171
ter 1. cit. e 16 1. n. 248 del 2000 si evince che i termini
"duplicazione" e "riproduzione" sono utilizzati per
esprimere concetti in parte differenti.
Infatti,
secondo l'art. 13 della legge sul diritto di autore, la
"riproduzione" include "la moltiplicazione di copie dell'opera
con qualsiasi mezzo" e, la predetta norma, dopo aver esemplificato alcuni
sistemi tradizionali, legati all'epoca in cui è stata emanata, comprende una
clausola generale di chiusura che include "ogni altro procedimento
di riproduzione" quasi prevedendo le ulteriori e molteplici possibilità
conseguenti alle nuove tecnologie ed all'avanzamento della tecnica di
riproduzione.
Tuttavia
l'art. 171 ter 1.d.a. nel contemplare diverse ipotesi autonome di reato,
caratterizzate da un'esasperata frammentazione casistica, tesa ad anticipare
la soglia di punibilità rispetto all'effettivo scambio, distingue tra
duplicazione e riproduzione, secondo un criterio già introdotto dalla legge
n. 406 del 1981, e richiede l'abusività delle condotte.
Pertanto,
la duplicazione comporta la produzione in serie di più copie di un unico
"originale" perfettamente identiche fra loro quanto a contenuto e a
caratteristiche e la nozione di riproduzione, invece, con un significato più
ampio e diffusivo, è relativa a qualsiasi attività tecnica idonea a produrre
l'effetto di una: nuova destinazione del contenuto del supporto.
Peraltro,
la stessa previsione dell'art. 16 l. n. 248 del 2000, nonostante il suo
carattere residuale, complementare e sussidiario, perché è limitato a
reprimere comportamenti che possono incentivare le violazioni del diritto
d'autore, puniti con la sanzione amministrativa nei casi in cui non siano
configurabili alcuni reati, distingue, tramite un continuo restringimento del
campo, tra utilizzazione con qualsiasi procedimento, duplicazione e
riproduzione in tutto o in parte, sicché sembra suffragare la nozione
di "duplicazione" adottata dal primo giudice.
Tuttavia,
a parere di questo collegio, il predetto termine deve essere considerato
non solo tramite un'interpretazione letterale e monistica del vocabolo, pur
correlato con differenti disposizioni, ma anche attraverso un'esegesi logico -
sistematica, teleologica e storica della norma nella sua globalità, in quanto
risente, nella formulazione, del dibattito intervenuto in sede comunitaria e
dell'eccessiva casistica della direttiva di cui é attuazione.
Infatti,
bisogna ricavare la nozione di "programma" dall'art. 2 primo comma
n. 8 1. n. 633 del 1941 come introdotta dall'art. 2 del decreto legislativo n.
518 del 1992 e valutare la complessiva espressione di cui all'art. 171 bis l.
ult. cit. alla luce degli artt. 64 bis, 64 ter e 64 quater 1. cit..
Dal
combinato disposto di queste disposizioni, dai connotati peculiari della
creatività e dell'originalità, propri di ogni opera dell'ingegno, da
considerare in maniera particolare in relazione alle peculiarità del
software, e dalle caratteristiche tecniche dello stesso si ricava la rilevanza
penale anche dell'abusiva duplicazione di parte di un programma, purché
dotato di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo
centrale.
Ed
invero, senza necessità di ripercorrere tutti gli itinerari della dottrina e
della giurisprudenza nell'individuazione dei caratteri dell'originalità e
della creatività, basandoci anche sulla Relazione al progetto di direttiva
del 1989, secondo le indicazioni di un Chiaro Autore, si può affermare che in
considerazione delle peculiarità del programma per elaboratore il requisito
dell'originalità è quello interpretato in chiave soggettiva nel senso che è
sufficiente per il riconoscimento della tutela la circostanza che l'opera sia
frutto di uno sforzo intellettuale indipendente e che non sia, pertanto, la
riproduzione di quanto già realizzato da altri.
Peraltro
la locuzione "in qualsiasi forma espressi" correlata ai programmi
per elaboratori richiama la distinzione fra programmi - sorgente, espressi in
un linguaggio della programmazione e percepibili dai tecnici, e programmi -
oggetto, formulati in un linguaggio comprensibile unicamente dalla macchina,
sicché, ove si consideri che il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per il programma stesso, anche a non voler includere
nella tutela penale il materiale che compone le varie fasi della creazione del
programma, detta precisazione dimostra come debba essere protetta in sede
penale pure la duplicazione parziale.
Né,
in tal modo, si procede ad un'interpretazione analogica oppure ad ampliare la
fattispecie penale in contrasto con il principio di tassatività, giacché,
invece, si riduce l'ambito del precetto che potrebbe essere esteso al
materiale preparatorio, secondo la definizione giuridica su individuata, e,
nel contempo, si adegua la norma ai contenuti tecnici del software senza, però,
accedere ad una concezione minimalista di originalità e creatività e senza
estendere la protezione ad ogni singola fase non dotata di propria
autonomia e non costituente il nucleo fondamentale del programma.
Infatti,
il software é caratterizzato, nella concezione della creatività dall'essere
un ritrovato del progresso tecnologico, diretto alla produzione di un
risultato utile, oltre che una creazione intellettuale, sicché sconta del
primo aspetto una diminuzione del concetto di originalità, perché
l'innovazione tecnologica non è completamente astratta dal
precedente, ma costituisce spesso elaborazione, adeguamento e perfezionamento.
Pertanto
occorre graduare i vari contenuti dell'atto di elaborazione creativa di dati
reali, istruzioni tecniche o idee, seguendo in ordine all'individuazione di un
contenuto minimo di originalità i criteri elaborati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza con riguardo alle opere di natura tecnico - scientifica in modo
tale da apprestare la tutela penale più al programma - sorgente ed al code
line invece che al programma - oggetto qualora lo sforzo creativo addizionale
sia minimo.
Una
simile impostazione è confermata dagli artt. 64 bis, 64 ter e 64 quater 1. n.
633 del 1941, nei quali vengono trattati, rispettivamente, i diritti esclusivi
di cui é titolare l'autore del software, i diritti dell'utente e la c. d.
decompilazione cioè il "reverse engineering".
La
prima disposizione contiene il termine "riproduzione" che ha un
significato più ampio di "duplicazione" anche perché comprende il
c. d. caricamento del programma, oltre a prevedere la distinzione tra
riproduzione totale o parziale e tra permanente o temporanea, sicché già il
riferimento testuale "ad litteram" non appare decisivo, ma,
soprattutto, attraverso l'indicazione dei diritti riservati dimostra il
differente e più ristretto ambito assegnato alla tutela penale, tanto più
che i diritti riconosciuti al legittimo acquirente del programma
sono correlati alla facoltà di uso dello stesso e, quindi, sono limitati ed
escludono la parziale duplicazione del programma per differenti utilizzazioni.
Infine
l'art. 64 quater L cit., nel disciplinare il c.d. reserve engineering,
considera in modo eminente gli interessi del titolare dei programma,
nonostante l'importanza economica dell'interoperatività dei programmi e
delimita in maniera rigorosa la possibilità di riproduzione, anche parziale,
vietando che le informazioni "siano utilizzate .. per ogni altra attività
che violi il diritto d'autore".
Ed
invero la formula contenuta nella direttiva comunitaria secondo cui un
programma. per elaboratore è tutelato se è il risultato della creazione
originale dell'autore comporta che esso sia frutto di lavoro autonomo e non di
mera riproduzione o duplicazione anche parziale.
Le
argomentazioni svolte dimostrano come la soluzione accolta dall'impugnata
sentenza, che ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 171 bis l.
cit. nell'ipotesi di duplicazione della code - line o del codice di: controllo
di un programma, sia giuridicamente corretta.
Esaminato
questo profilo, l'altro, concernente l'intervenuta depenalizzazione della
fattispecie, giacché, in virtù delle modifiche apportate dalla legge n. 248
del 2000 all'art. 171 bis ed a causa dell'introduzione dell'art. 181 bis l.
cit., la tutela penale è incentrata non più sul programma in sé ma sul
supporto contrassegnato dalla SIAE, non è fondata, in quanto "la
normativa incriminatrice non è stata mutata nella chiara .. configurazione
giuridica", in quanto " l'incriminazione in esame" dotata di
una "prospettazione specifica" non può essere assorbita nella
"illecita riproduzione di opere contraddistinte dal contrassegno
SIAE", il cui "campo di applicazione corrisponde a quel particolare
settore dell'imprenditoria commerciale, sul quale vigila la SIAE" (pag. 6
sentenza).
Infatti,
anche le voci dottrinali citate dal ricorrente, distinguono, in base al chiaro
tenore letterale della norma, l'ipotesi criminosa della duplicazione abusiva
di un programma per elaboratore al fine di trarne profitto da quella di chi
"ai medesimi fini importa distribuisce, vende e detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE".
Orbene,
nel caso in esame, si tratta della prima ipotesi criminosa (abusiva
duplicazione), sicché a nulla rileva il richiamo effettuato nell'art. 181 bis
1. cit. agli effetti dell'art. 171 bis l. cit., in quanto il predetto si
riferisce all'altra, con la quale si è trasformata una circostanza
aggravante della precedente formulazione in reato base della differente
fattispecie criminosa in nuovo e diverso precetto, quindi, stabilisce che
"in tali ipotesi [le disposizioni in tema di supporti n. d. r.] la
legittimità dei prodotti anche ai fini della tutela penale di cui
all'articolo 171 bis è comprovata [in luogo del contrassegno previsto
dall'art. 181 bis n. d. r.] da apposite dichiarazioni identificative"
rese dai produttori ed importatori alla SIAE.
Peraltro,
proprio per impedire nel settore commerciale ed in quelle attività
indicate dalla seconda parte del primo comma dell'art. 171 bis l. cit. il
ripetersi di una precedente querelle in tema di abusiva riproduzione di
supporti musicali (art. 171 ter l. cit.), risolta da Cass. sez. un. 8 febbraio
200 n. 2, Ciccone ed altro rv. 215092, il regolamento emanato con d. P. R 1
luglio 2001 n. 338 all'art. 1 secondo comma ha stabilito che "sono
legittimamente circolanti ai sensi del citato articolo 181 bis della legge
22 aprile 1941 n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in
vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 purché conformi alla legislazione
previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore".
Pertanto,
la differente analisi esegetica proposta dal ricorrente è del tutto
infondata, tanto più che la previsione dell’apposizione del bollino
S.I.A.E. mira a combattere la c. d. pirateria informatica ed ad escludere ogni
questione sulla configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di
ricettazione, nel caso di acquisto di un programma abusivo.
Perciò,
pure attraverso la diversificazione delle due fattispecie criminose, si evince
il differente ambito di applicazione e, quindi, in via indiretta,
l’esattezza dell’analisi ermeneutica seguita.
Le
statuizioni civili vanno confermate, in conseguenza della sola intervenuta
estinzione del delitto per prescrizione, sicché il ricorrente deve essere
condannato a rifondere alla costituita parte civile le spese processuali del
presente grado di giudizio, liquidate, tenuto conto delle tariffe
professionali vigenti e del valore della controversia, in complessive € 2000
(duemila), di cui € 409,10 per spese oltre I.V.A. e C.A.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata senza rinvio per essere il delitto estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente a
rifondere alla parte civile le spese di questo grado, liquidate in complessive
euro duemila, di cui euro 409,10 per spese oltre I.V.A. e C.A.
Così
deciso in camera di consiglio in data 27 febbraio 2002
IL
PRESIDENTE
(G. Savignano)
Il
Consigliere estensore
(F. Novarese)
Depositata
in Cancelleria
il 24 aprile 2002