Cassazione penale, sent. n. 752-06
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE III SEZ. PENALE
SENTENZA N.
752/06 N. 15445/06 R.G.N.R.
Composta dagli
Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO Presidente
1. Dott. ONORATO PIERLUIGI Consigliere
2. Dott. TERESI ALFREDO Consigliere
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA Consigliere
4. Dott. GENTILE MARIO Consigliere
Ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB.
LIBERTA’ DI MILANO
nei confronti di:
B.T.J D.M.L
avverso
ORDINANZA DEL 09/03/2006 TRIB. LIBERTA’ DI MILANO
Sentita la relazione dal
Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Sentite le conclusioni del P.G.
Dr. G. Izzo
accogliersi il ricorso del P.M.
Uditi i difensori Avv. ___
MOTIVI DELLA
DECISIONE
In data 26
gennaio 2006, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano (evidenziando
la configurabilità del reato previsto dall’art. 171 c. 1 lett. a bis L. 633/1941
a carico di B.T.J. e D.M.L.) ha disposto di urgenza il sequestro preventivo di
due portali web attraverso i quali, secondo la tesi accusatoria, erano stati
illecitamente diffusi e trasmessi via internet in modalità peer to peer eventi
sportivi (partite di campionato di calcio italiano) rispetto ai quali la Syyy vantava un diritto di esclusiva.
Il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il sequestro, con
ordinanza 8 febbraio 2006, avverso la quale il
Pubblico Ministero ha proposto appello che è stato respinto con il provvedimento
in epigrafe precisato.
A sostegno
della conclusione, il Tribunale ha ritenuto accertato in fatto che mediante una
normale connessione via internet un numero imprecisato di utenti riuscisse a
vedere le partite trasmesse dalla Syyy; ciò era
consentito non attraverso la elusione delle misure tecnologiche predisposte
dalla società, ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti
cinesi che avevano acquistato dalla Syyy il diritto di
trasmetterle localmente; gli indagati avevano facilitato l’accesso a tale
prodotto con la diffusione di informazioni e la predisposizione di un link che
permetteva il collegamento diretto ai server cinesi.
A parere dei
Giudici, non sussiste la ipotizzabilità del contestato illecito in quanto la
modalità con la quale deve avvenire la diffusione dell’opera, affinché possa
ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice, consiste nella immissione in
rete con una connessione di qualsiasi genere; nel caso in esame, gli indagati si
erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che già altri avevano
immesso e la condotta di agevolazione alla consultazione dei siti avvenivano in
un momento successivo al perfezionamento del reato.
Oltre a tali
rilievi, i Giudici hanno osservato che normalmente la trasmissione di una
partita calcistica, attività di mera documentazione, non può considerarsi una
opera di ingegno e che tale tema non poteva essere accertato perché la visione
dei filmati costituisce attività istruttoria preclusa al Tribunale.
Il contratto di
licenza, allegato dalla Syyyy alla denuncia-querela è stato considerato dai
Giudici inutilizzabile perché redatto in lingua straniera.
Per
l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore
della Repubblica deducendo che la trasmissione di un evento sportivo calcistico,
per le tecniche delle riprese, può considerarsi una opera di ingegno, ha negato
che gli indagati si fossero limitati ad agire come un motore di ricerca per
indirizzare gli utenti in quanto avevano posto in essere una azione causale
determinante la immissione delle trasmissioni nelle reti; ciò in quanto gli
indagati avevano messo a disposizione degli utenti i mezzi tecnici necessari per
la visione dell’evento sportivo.
Pertanto – ha concluso il Ricorrente – gli indagati avevano tenuto una condotta
di immissione che non è a forma vincolata e può essere diretta o indiretta
stante l’inciso, inserito nella norma contestata, “mediante connessioni di
qualsiasi genere”.
Le deduzioni
sono meritevoli di accoglimento.
Innanzi tutto,
i Giudici hanno evidenziato come non sia dimostrato che gli emittenti cinesi,
che vengono indicati dalla denunciante quali responsabili dell’abusiva
diffusione in rete delle immagini coperte da esclusiva, avessero agito in
violazione del contratto di licenza; il Tribunale ha reputato che il contratto (il
cui esame era di fondamentale importanza per la risoluzione del caso) fosse
inutilizzabile perché redatto in inglese.
Sul punto, si
rileva come l’obbligo di usare la lingua italiana, tranne che per le minoranze
linguistiche, di cui all’art. 109 cpp concerna solo gli atti da compiersi nel
procedimento e non gli atti già formati altrove ed acquisiti nel medesimo i
quali, se redatti in lingua straniera, devono essere tradotti ai sensi dell’art.
143 c. 2 cpp.
La nomina di un interprete avrebbe potuto essere effettuata anche dal Tribunale
perché non rappresentava una attività istruttoria che gli era inibita per i suoi
limiti cognitivi.
Il principio che i Giudici, in sede di riesame o di appello, devono avere come
referente solo gli elementi probatori offerti dall’organo dell’accusa, da
considerarsi così come esposti, non esclude una valutazione dei documenti la cui
traduzione è solo il momento prodromico al loro esame.
Ugualmente non
condivisibile è l’affermazione dei Giudici secondo i quali era loro impedita la
visione dei filmati degli eventi calcistici perché costituente una attività
istruttoria inammissibile in un procedimento cautelare.
La conclusione non tiene conto della nozione di documento fornita dall’art. 234
c. 1 c.p.p. che, in relazione al diffondersi della tecnologia, è solo in parte
sovrapponibile con quella del diritto sostanziale.
Essa comprende, oltre ai tradizionali documenti in senso stretto caratterizzati
dalla scrittura, i documenti in senso lato intesi come oggetti rappresentativi
di un fatto ed aventi la attitudine a costituire il fondamento sia di una prova
storica sia di una prova critica; tra le cose preesistenti al processo e
considerate prove documentali acquisibili, l’art. 234 c. 1 cpp annovera le
riprese cinematografiche.
La diretta
visione delle partite calcistiche (altro elemento indispensabile per la
valutazione della tesi accusatoria) avrebbe consentito di verificare, o di
squalificare, la prospettazione del Pubblico Ministero secondo il quale le
stesse costituivano, per le scelte tecniche degli operatori, una elaborazione
creativa da considerarsi opera di ingegno. Sull’argomento, le deduzioni del
ricorrente sono in astratto condivisibili ed i Giudici del rinvio controlleranno
se sono di attualità nella ipotesi concreta e verificheranno se, qualora le
trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare
applicazione l’ipotesi di reato di cui all’art. 171 lett. f L. 633/1941, nella
interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi
coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione
come opere di ingegno.
Una tale mutatio libelli è consentita dal Tribunale che, ai limitati fini del
procedimento cautelare, può dare al materiale investigativo raccolto dal
Pubblico Ministero autonome valutazioni in diritto.
Il problema ora
da affrontare concerne il perfezionamento della contestata fattispecie di reato
sotto il profilo della abusiva “immissione” nella rete internet; come
correttamente evidenziato dai Giudici di merito, “fra più condotto generiche
suscettibili di integrare la messa a disposizione di una serie indeterminata di
soggetti, il legislatore ha inteso sanzionare penalmente soltanto la condotta
specifica di immissione nella rete internet dell’opera protetta”.
Ora è pacifico,
in punto di fatto, che gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti le
informazioni ed i mezzi tecnici attraverso i quali era possibile installare sul
proprio personal computer tutto il software necessario alla visione delle
partite di calcio sulle quali la Syyy vantava un diritto di esclusiva; tale
condotta è stata ritenuta dai Giudici come posteriore alla immissione in rete
delle opere protette e, di conseguenza, inserendosi in un momento successivo al
perfezionamento del reato, è stata considerata irrilevante ai fini penali.
Tale
conclusione merita un approfondimento.
È innegabile
che gli attuali indagati hanno agevolato, attraverso un sistema di guida on
line, la connessione e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo;
senza l’attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata
in misura minore, la diffusione delle opere tutelate.
Le informazioni
sul link e sulle modalità per la visione delle partite in Italia, per
raggiungere il loro obiettivo, devono essere state inoltrate agli utenti in
epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale
rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle
generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto
l’azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente
efficienza causale sulla lesione del bene tutelato.
È appena il
caso di ricordare come l’attività costitutiva del concorso può essere
individuata in qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo
alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato; non è necessario un
previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso
esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell’azione di
terzi anche alla insaputa degli altri agenti.
Per le esposte
considerazioni, la Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale
di Milano, per una nuova decisione sull’appello del P.M.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza con
rinvio al Tribunale di Milano.
Roma, 4 luglio 2006
Il Presidente
L’estensore
Depositata in cancelleria il
10.10.2006
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