|
La diffamazione via
internet è un reato che si consuma nel momento e nel luogo in cui
terze persone percepiscono l'espressione offensiva, cioè il luogo
del collegamento dei terzi ad internet. Se questo luogo non è
individuabile, si ricorre ai criteri evidenziati dall'art. 9 c.p.p.
e, di conseguenza, la competenza è del Giudice della residenza
dell'imputato, non essendo noto "l'ultimo luogo in cui è avvenuta
una parte dell'azione o dell'omissione". Si vedano i commi 1 e 2 del
citato articolo.
Corte di Cassazione
Sentenza 5 febbraio 2009 n. 8513/2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul conflitto di competenza tra:
TRIBUNALE DI ISERNIA E IL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO;
denunciato in data 10 novembre 2008 dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia;
nel procedimento contro:
B.P., nato a ;
udita la relazione del Consigliere Dott.
Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico
ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA
A., che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di
Campobasso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 25 giugno 2007, il
Tribunale di Campobasso dichiarava la propria incompetenza per
territorio nel procedimento contro B.P., imputato di avere
diffamato P. A. a mezzo del giornale telematico "(XXXXX)" (art.
595 c.p., comma 3).
Rilevava che "l'officina grafica" che aveva
stampato lo scritto era situata in ..., sicché competente era il
Tribunale di Isernia.
2. Il 13 giugno 2008 il Procuratore della
Repubblica di Isernia presentava richiesta di rinvio a giudizio
al Giudice per le indagini preliminari della stessa città. 3. Il
10 novembre 2008 il Procuratore della Repubblica di Isernia ha
denunciato, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, conflitto di
competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Isernia ed il Tribunale di Campobasso, osservando:
che l'articolo diffamatorio era stato
pubblicato su un giornale telematico;
che non esisteva, pertanto, alcuna
"officina grafica", né uno stampato o, comunque, un prodotto
riferibile ad attività di stampa;
che il reato di diffamazione doveva
ritenersi consumato nel luogo in cui i terzi avevano percepito
il messaggio offensivo dell'altrui reputazione;
che, peraltro, non essendo noto detto
luogo, né quello in cui l'imputato aveva immesso le frasi
offensive nel sito web, la competenza territoriale andava
determinata sulla base del criterio suppletivo di cui all'art. 9
c.p.p., comma 2, della residenza dell'imputato ....
4. All'udienza del 13 novembre 2008, il
Giudice dell'udienza preliminare di Isernia, dopo avere
trasmesso a questa Corte la denuncia, ha disposto il rinvio a
giudizio dell'imputato dinanzi al Tribunale di Isernia.
Motivi della decisione
5. Come questa Corte ha già avuto modo di
affermare (Cass. 5^, 17 novembre 2000, p.m. in proc. Ignoti, RV
217745), l'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione
nel sistema "internet" integra il reato di diffamazione
aggravata (art. 595 c.p., comma 3).
Anche la diffamazione telematica è,
naturalmente, reato di evento.
Essa si consuma nel momento e nel luogo in
cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, che, nel caso
in cui le frasi offensive siano state immesse sul web, sono
quelli in cui il collegamento viene attivato (cfr. Cass. 5^, 21
giugno 2006, Cicino, RV 234528; Cass. 5^, 17 novembre 2000, p.m.
in proc. Ignoti, cit.).
Orbene, non risultando, nel caso in esame,
il luogo in cui il reato è stato consumato (non potendo, in
altre parole, applicarsi la regola di cui all'art. 8 c.p.p.,
comma 1), deve farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui
all'art. 9 c.p.p..
Ed in tal senso, a norma del comma 2 di
detto articolo, la competenza va attribuito al giudice della
residenza dell'imputato, non essendo noto il luogo indicato nel
comma 1, vale a dire "l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte
dell'azione o dell'omissione".
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di
Campobasso cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio
2009
|