I rischi per la
libertà, la segretezza e la sicurezza delle comunicazioni nella società
tecnologica: cenni socio-normativi
di
Caterina Surace e Bruno
Fiammella
(In
corso di pubblicazione su www.criminologia.org)
1)
Libertà e
sicurezza delle informazioni
“La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili”:
recita così il comma 1 dell’art. 15 della Costituzione. In conformità al
disposto della Carta costituzionale, il diritto penale tutela la libertà, la
riservatezza e la sicurezza dei rapporti di corrispondenza, ove per
corrispondenza si intende “quella epistolare, telegrafica o telefonica,
informatica o telematica, o effettuata con ogni altra forma di comunicazione a
distanza” (art. 616 c.p.).
L’evoluzione della
tecnologia oggi a disposizione, connessa al proliferare di nuovi mezzi e nuove
forme di comunicazione,
determina la necessità di una altrettanto dinamica evoluzione normativa in
materia. La nascita e l’evoluzione di internet ha reso possibile una
comunicazione globale dalla quale scaturiscono delle mutate esigenze poste a
garanzia della:
·
riservatezza:
cioè finalizzate ad impedire che le comunicazioni siano intercettate e/o
alterate da terzi estranei alle stesse, o che il loro contenuto venga divulgato
da chi non ha il diritto di conoscerlo (crolla la garanzia di una efficace
libertà di comunicazione se non è possibile garantire la riservatezza della
stessa e quindi dei sui contenuti);
·
sicurezza:
ovvero la necessità di impedire che terzi soggetti non autorizzati possano
servirsi dei canali di comunicazione per ottenere delle informazioni personali
(come il numero di conto corrente, della carta di credito, password personali
etc.) da utilizzare al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno;
·
autenticazione:
cioè la necessità di certificare le identità dei corrispondenti, in modo da
identificarli in modo univoco.
La possibilità, oggi, di
telefonare anche tramite internet (VoiP), pone all’interprete una serie di
problemi connessi alla su esposte esigenze di libertà, segretezza e sicurezza
delle comunicazioni. La presa di cognizione di una conversazione da parte di
soggetti non autorizzati, infatti, pregiudica, ipso facto, la segretezza
della stessa; così come un atto impeditivo o interruttivo della comunicazione ne
mette inevitabilmente in pericolo la libertà condizionando il comportamento di
chi usufruisce dei mezzi di comunicazione stessi.
Allo scopo di evitare
limitazioni ai diritti costituzionali di libertà e di segretezza delle
comunicazioni, per loro natura giuridica inviolabili, essi godono di una
protezione rinforzata rispetto a situazioni soggettive affini. L’art. 15 comma 2
Cost. istituisce infatti una riserva assoluta di giurisdizione, da ottemperarsi
con un atto motivato (“La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”).
2)
Riservatezza, fenomeno socio-normativo
Una riserva più rigorosa
di quella dettata a protezione della libertà personale, di stampa e del
domicilio, in quanto preclusiva, anche in casi di necessità ed urgenza, di
qualsiasi intervento restrittivo della libertà e segretezza delle comunicazioni
che possa essere eseguito, motu proprio, da parte della forze di polizia
giudiziaria. E ciò si spiega se si considera che l’intercettazione di una
conversazione comporta un’intrusione nell’altrui vita privata in maniera molto
più insidiosa di quanto non avvenga in occasione di una perquisizione o di una
ispezione.
In attuazione del precetto
costituzionale, il codice penale sanziona le intercettazioni abusive, in
particolare, con riguardo alle comunicazioni informatiche o telematiche, l’art.
617 quater c.p.
al fine di tutelarne la libertà e la riservatezza, punisce chiunque
fraudolentemente intercetta comunicazioni attuate con sistemi informatici o
telematici, cioè prende cognizione di comunicazioni tra altri individui; o le
impedisce o le interrompe; o ancora rivela al pubblico, mediante qualsiasi mezzo
di informazione, in tutto o in parte, il contenuto di esse, appreso con
l’illegittimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.
Dopo aver sanzionato
l’intercettazione, l’interruzione e l’impedimento di comunicazioni attinenti i
sistemi informatici o telematici, nonché la rivelazione al pubblico dei
contenuti, il legislatore si è dato carico del caso in cui, verificatasi
un’intercettazione, l’operatore disponga della comunicazione così acquisita,
alterandola, sopprimendola o falsificandola e ne faccia o consenta ad altri
l’uso al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un
danno (art. 617 sexies c.p.). La norma pertanto si pone sia a
salvaguardia della riservatezza del contenuto delle comunicazioni intercettate
sia tutela della loro autenticità e veridicità.
Pertanto, le intercettazioni sono possibili, (è quindi ammessa una limitazione
delle comunicazioni private), soltanto se autorizzate dall’autorità giudiziaria
ed entro i limiti e nei modi espressamente stabiliti dalla legge per soddisfare
finalità tipicamente investigative.
L’art. 15 comma 2 Cost.
pone una riserva di legge (….”con le garanzie stabilite dalla legge”), da
intendersi non soltanto nel senso che le limitazioni alla libertà ed alla
segretezza delle comunicazioni devono essere previste da un testo legislativo
che ne ribadisca l’esperibilità con atto motivato del giudice, ma anche nel
senso che devono essere apprestate una serie di garanzie specifiche ed
ulteriori, tali da tutelare un ragionevole bilanciamento delle esigenze in
conflitto in materia: e cioè l’esigenza di repressione del crimine e la
protezione della privacy.
Di fronte al rischio di
intercettazioni abusive allora, la più recente tecnologia VoIP, potrebbe
consentire una miglior difesa (rec sic stantibus) per la privacy degli
utenti, grazie alla sua idoneità ad offrire standard di crittografia adeguati e
più elevati, a differenza della telefonia tradizionale. Finché il progresso
tecnologico lo consentirà.