G.I.P. presso il
Tribunale di Aosta
Sentenza 15 febbraio 2002, n. 22
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI
c/o IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In persona
del Dott. Fabrizio Gandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
procedimento penale contro M. F., nato il XXXXX in XXXX, residente in YYYYYYYYY
Via XXXXXXX
libero
IMPUTAZIONE
del reato di
cui all'art. 2 e 16 L. n. 47 del 1948 in relazione all'art. 1 L. n. 62/2001 per
non aver indicato nel sìto www.xxxxxxx.it, di cui é titolare, il nome
dell'editore e dello stampatore. In YYYYYYYYY accertato nell'aprile 2001.
CONCLUSIONI
Il Pm ha chiesto l'emissione del decreto penale di condanna in data 16.10.2001
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato il giorno
16.10.2001 il P.M. chiedeva emissione di decreto penale di condanna a carico di
M. F., per il reato previsto e punito dagli articoli 2 e 16 legge 47/1948 -
meglio descritto nella imputazione - in relazione alla omessa indicazione del
nome dell'editore e dello stampatore del sito internet: www.xxxxxxxxxx.it.
La richiesta del PM non può trovare accoglimento, sussistendo i presupposti per
il proscioglimento dell'imputato, ex art. 459 comma 3 c.p.p.
Gli articoli 2 e 16 della legge 47/1948, nel sanzionare rispettivamente l'omessa
indicazione del nome dell'editore e dello stampatore su di uno stampato, trovano
riferimento semantico nell'art. l della stessa legge, quanto al concetto di
stampato: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge,
tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". Secondo la
tesi del PM il sito internet, nella specie il sito: www.xxxxxxxxxx.it, dovrebbe
quindi rientrare nel concetto di stampato. Tuttavia, in forza del principio
espresso dall'art. 1 c.p. e 14 preleggi, non può ritenersi che il testo reso
pubblico mediante sito internet sia assimilabile ad uno stampato, se non
compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro
ordinamento.
Il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di
stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone - da un punto di vista logico - una
distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue
riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante
il quale la riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito
internet non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file,
invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato
dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto
eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale,
se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato. Non può quindi
ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali
riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi
utenti. Come è già stato sopra argomentato, i files pubblicati su internet non
sono riproduzioni, ma documenti informatici originali. Si evidenzia dunque una
lacuna legislativa, che non può essere colmata dall'interprete, siccome in
danno dell'imputato. Per questi motivi l'imputato deve essere assolto perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
visti gli artt. 129 e 459 co.3 c.p.p.
assolve
M. F. dal reato ascrittogli perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.
Aosta, il giorno 15 febbraio 2002.
I1 Giudice
(Fabrizio GANDINI)