REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palermo
Sezione del Giudice delle indagini preliminari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.u.p. dott.ssa D.T. all'udienza camerale del 21.4.2009 con l'intervento del
P.M. dott. M.V. e con l'assistenza del cancelliere M.M. ha pronunciato, mediante
lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
(artt.438 e ss. c.p.p.)
nei confronti di:O. F., nato a Palermo il (Omissis) ivi domiciliato in Via S. A.
n.
libero assente Difeso di fiducia dall'Avv. B.O. del foro di Palermo, presente
O. V., nato a Palermo il (Omissis) ivi domiciliato in Via S. A. n., libero
presente.
Difeso di fiducia dall'Avv. A. M.del foro di Palermo, presente
IMPUTATI DEL DELITTO PREVISTO E PUNITO DAGLI
ARTT. 81, 648 BIS C.P.
PER AVERE, CON PIU’ AZIONI IN ESECUZIONE DEL MEDESIMO DISEGNO
CRIMINOSO, RICEVUTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 4019434
ACCESO PRESSO L'AGENZIA DI PALERMO DELLA BANCA XXX SPA DUE
BONIFICI DI EURO 2.956,50 E EURO 3.500,00, DENARO PROVENTO DI TRUFFA
INFORMATICA COMMESSA DA IGNOTI AI DANNI DI C. A. GIUSTA DENUNCIA
PORTA IN DATA 26.11.2007 E PER AVERE DISPOSTO LA SOMMA DI EURO
2.619,00 IN FAVORE DI E. N. ED EURO 3.100,00 IN FAVORE DI A. G. A MEZZO DI
A.W.U. E PERTANTO, COMPIENDO OPERAZIONI, TALI DA
OSTACOLARE L'IDENTIFICAZIONE DELLA SUA PROVENIENZA DELITTUOSA.
FATTO COMMESSO IN PALERMO FINO ALLA DATA DEL 21.11.2007
PARTE CIVILE: C. A. nato a S. (MN) il (Omissis) residente a
B. Via R. n. rappresentato e difeso dall'Avv. G. T.
del Foro di Bologna, presente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale di udienza del 21.4.2009
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto pervenuto a questo ufficio in data 21.11.2008 il p.m. in sede
esercitava l'azione
penale nei confronti degli imputati in epigrafe generalizzati chiedendone il
rinvio a giudizio in
ordine al reato in rubrica indicato.
All'udienza preliminare del 5.3.2009, si costituiva parte civile la persona
offesa C. A.; gli
imputati - tramite i loro difensori muniti di procura speciale - chiedevano di
definire il
giudizio nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'audizione della
p.o. ed
all'acquisizione di produzione documentale. Sentita la p.o. il giudizio veniva
rinviato per la
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.4.2009 le parti concludevano come da verbale in atti.
Il 26.11.2007 C. A. amministratore della società sportiva "XXX" di
Bologna,
denunciava al Compartimento Polizia Postale della Polizia di Stato di Bologna:
- che la società di cui era amministratore era titolare di un conto bancario n....
acceso
presso la ...., filiale ...;
- che detta società aveva aderito al servizio di versamento e pagamento delle
tasse utilizzando
il modello F24 mediante un sistema di remote banking denominato "xxx xxx";
- che sul conto della società erano stati effettuati tre bonifici non
autorizzati - ciascuno
indicato come " bonifico stipendi" per un importo complessivo pari ad euro
10316,50 tutti in
favore di O. F. (titolare di un conto yyy a Palermo), che il C. A.
dichiarava di non
conoscere e escludeva facesse parte della società sportiva.
Il C. A. precisava di essere l'unico a possedere i dati per poter operare via
WEB sul conto
corrente (v. denuncia in atti)
Il 29.11.2007 O. V. presentava una denuncia contro ignoti recandosi presso gli
uffici del
Dipartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Occ.di Palermo
rappresentando che il proprio figlio , O. F., in cerca di un lavoro, aveva
risposto ad una mail
inviata da una società spagnola, la I. che, affermando di operare nel settore
assicurativo e
Uff. Indagini preliminari Palermo, 21 aprile 2009
nella vendita di automobili ed impegnandosi ad inviare la spedizione di
documenti che
avrebbero provato la legalità delle operazioni finanziarie, aveva concluso con
O. F. un
contratto di lavoro. Le condizioni di lavoro prevedevano che l'O. garantisse
alla società la
disponibilità di un conto corrente e che, tramite la Western Union, spedisse le
somme
transitate sul conto - al netto del compenso pari all'8% della somma - a
soggetti che la società
avrebbe, di volta in volta, indicato.
Il 12.11.2007. O. F. aveva ricevuto sul proprio conto la somma di euro 2.965,00.
Nell'attesa
che la società inviasse la chiesta documentazione, l'O. si era recato, per avere
dei chiarimenti
in ordine all'operazione, presso un Commissariato di P.s., dove tuttavia non
riceveva alcun
aiuto (secondo quanto dichiarato dall'O. al Commissariato gli era stato detto
di rivolgersi agli
uffici della Polizia Postale competente).
Trattenendo sul conto la provvigione pari all'8% della somma ricevuta, l'O.
spediva
comunque la restante parte ad una cittadina russa.
Ricevuto un secondo bonifico, pari ad euro 3.500,00 e trasferita la somma ad un
altro
cittadino russo, non avendo ricevuto dalla I. la documentazione richiesta,
appena ricevuto
l'avviso di un terzo bonifico, decideva di bloccare le operazioni di accredito
di somme.
Il 13.12.2007 O. F. veniva sentito a s.i. dal personale della Polizia di Stato
di Palermo -
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Palermo e a seguito della
denuncia
presentata dal C. A. dichiarava :
a) che il conto acceso presso la yyy a lui intestato, era gestito dal
padre;
b) che quest'ultimo il 29.11.2007 aveva denunciato i fatti che gli venivano
contestati;
c) che il proprio genitore aveva accettato la proposta di una società spagnola
di accredito di
somme di denaro sul conto corrente intestato allo stesso O. F., somme
provenienti da attività
collegate al settore delle assicurazioni e della vendita di auto;
c) che il proprio genitore aveva chiesto alla società spagnola i certificati che
attestavano
l'attività svolta e che si era inoltre informato presso l'associazione spagnola
degli imprenditori
in ordine all'esistenza della suddetta società;
d) che lui ed il padre il 13.11.2007 si erano recati presso un ufficio di
Polizia ed avevano
chiesto dei chiarimenti, atteso che si erano insospettiti dell'attività svolta
dalla società.
Il 13.12.2007 veniva sentito a s.i. anche O. V.; quest'ultimo, ribadendo quanto
già dichiarato
dal figlio, aggiungeva di avere chiamato un suo fornitore che gli aveva
confermato che con il
nome I. risultava registrata a Madrid una società di rivendita di auto;
affermava l'estraneità
sua e del proprio figlio alla vicenda oggetto della contestazione e manifestava
la propria
disponibilità a restituire all'avente diritto la somma che aveva trattenuto sul
proprio conto a
titolo di provvigione.
Nel corso dell'odierna udienza la difesa, confutando le conclusioni alle quali
erano pervenuti
il P.m. ed il difensore della parte civile, che avevano affermato la penale
responsabilità degli
imputati (il primo evidenziando che, ove gli imputati fossero stati in buona
fede avrebbero
bloccato immediatamente l'accredito di somme sul loro conto ed avrebbero
verificato
immediatamente la liceità dell'operazione, il secondo evidenziando come già il
contenuto
della corrispondenza tra gli O. e la società spagnola lasciava trasparire
l'illiceità
dell'operazione), ha rilevato che gli imputati erano stati vittime inconsapevoli
di quel
fenomeno denominato "phishing"; che l'O. V., dopo avere più volte inviato e-mail
di richieste
di chiarimenti alla società spagnola, essersi informato dell'esistenza della
società con la
Camera di Commercio spagnola, avere chiesto spiegazioni in seguito al primo
bonifico ad un
ufficio della Polizia di Stato, aveva immediatamente denunciato i fatti,
procedendo al blocco
dell'accredito delle somme. La stessa difesa ha infine sostenuto che -
contrariamente a quanto
dedotto dal p.m. - l'elemento soggettivo del riciclaggio non poteva essere
costituito dal dolo
eventuale.
Va in primo luogo evidenziato che la condotta delittuosa degli O. può inserirsi
nel fenomeno,
che ha fatto ingresso anche nei sistemi informatici italiani, indicato
comunemente con il
termine " phishing " (dal verbo inglese "to fish", pescare).
Detto fenomeno, che non corrisponde ad alcuna figura giuridica contemplata
specificamente
dal codice penale, può assumere rilievo giuridico in quanto si snoda attraversi
fasi,
potenzialmente idonee a concretizzare gli elementi strutturali, oggettivi e
soggettivi, di
condotte delittuose sanzionate penalmente.
Ed invero le fasi necessarie e fondamentali - che coinvolgono diversi soggetti e
che sono
collegate necessariamente tra loro in una sequenza logica che si ripete in modo
costante - sono
sostanzialmente due.
La prima fase ha inizio con la sottrazione, da parte dell'autore del "phishing"
(denominato
"phisher") di somme di denaro dai conti correnti di ignari soggetti ai quali,
mediante raggiri
di varia natura, vengono carpiti i codici di accesso ai conti intrattenuti via
internet.
Nella seconda fase il denaro illecitamente prelevato, viene fatto transitare su
altri conti
correnti dei quali, lo stesso " phisher" ha ottenuto la disponibilità;
normalmente questo
"abboccamento" avviene mediante la conclusione di "fantastici" contratti di
lavoro che
prevedono, da un lato la disponibilità di conti correnti sui quali fare
transitare le somme
illecitamente prelevate che devono essere trasferite a terzi soggetti indicati
dalla società,
dall'altro il compenso del titolare del conto normalmente pari ad una
percentuale sulle somme
temporaneamente transitate sullo stesso conto.
È proprio grazie al passaggio attraverso diversi conti correnti che viene reso
difficile o
addirittura impossibile l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro
illecitamente
sottratto e dunque la individuazione del phisher; , quest'ultimo com'è ovvio,
dopo una serie di
passaggi recupererà le somme sottratte illecitamente al primo correntista.
Appare dunque di tutta evidenza che la perfezione del programma delittuoso ha
come
passaggio fondamentale la disponibilità da parte del phisher di un conto
corrente di transito.
La condotta degli O. si inserisce proprio in questa seconda fase: ed infatti,
disponendo del
conto corrente intestato ad O. F. e gestito dal genitore O. V., del quale l'O.
ha comunicato le
coordinate a seguito della conclusione del contratto di lavoro, la società
spagnola accreditava
le somme di denaro illecitamente sottratte dal conto corrente della società
sportiva .....
Insieme e chiedeva all'O. di inviarle a due cittadini russi; a titolo di
provvigione l'O. avrebbe
trattenuto una percentuale all'8% delle somme transitate sul proprio conto
corrente.
Al fine di affermare la responsabilità degli O. e più in generale di coloro che
hanno messo a
disposizione di società il proprio conto corrente, ricevendo somme di denaro e
trasferendo
dette somme su altri conti o in favore di terzi soggetti, sarà necessario, da un
lato analizzare le
modalità di realizzazione delle singole condotte , dall'altro verificare se i
soggetti coinvolti
illecitamente dalle società (o dalle imprese) abbiano avuto coscienza e volontà,
o quanto
meno abbiano accettato il rischio di impedire in modo definitivo o di rendere
difficile
l'accertamento della provenienza delittuosa delle somme.
Ed invero l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo
generico, che
consiste " nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della
provenienza dei beni,
del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di lucro" (Cass.
24.4.2008 n.
16980; Cass. 12.4.2005 n. 13448).
È difatti proprio l'elemento soggettivo - costituito dal dolo specifico dello
scopo di lucro nella
ricettazione di cui all'art 648 c.p. e nel dolo generico nel delitto di
riciclaggio- (oltre che
l'elemento materiale costituito dall' "idoneità ad ostacolare l'identificazione
della provenienza
del bene" ) a distinguere i due appena citati delitti ( Cass. 12.4.2005 n.
13448).
Deve ritenersi poi - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - sicuramente
compatibile
con il delitto di riciclaggio l'elemento soggettivo del dolo eventuale o
indiretto che si realizza
quando la volontà non si dirige direttamente verso l'evento, ma l'agente accetta
il rischio che
detto evento si realizzi.
Ed infatti mentre nel delitto di ricettazione il dolo eventuale non è
sussumibile nello schema
tipico previsto dall'art 648 c.p. "poiché la rappresentazione dell'eventualità
che la cosa che sia
acquista o comunque che si riceve provenga da delitto equivale al dubbio mentre
l'elemento
psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza
delittuosa del
bene"; nel riciclaggio l'elemento soggettivo del delitto può essere sicuramente
integrato
dall'accettazione del rischio che la propria condotta possa ostacolare
l'identificazione della
provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altre utilità. La
rappresentazione dell'evento
come certo o solo come possibile rileva, infatti, non ai fini dell'esistenza o
meno dell'elemento
soggettivo, ma solo in ordine alla valutazione dell'intensità del dolo: il dolo
eventuale si
colloca infatti ad un livello minore di adesione della volontà dell'agente.
Fatte queste premesse e passando all'esame della vicenda in esame è stato già
osservato che
l'illecita operazione, all'interno della quale si è inserita la condotta degli
imputati, ha preso le
mosse dal prelievo non autorizzato dal conto bancario n. 1151 intrattenuto
presso la filiale xxx - yyy di Bologna dalla società sportiva XXX insieme della
quale è
amministratore C. A. e dal successivo accredito di dette somme sul conto
corrente dell'O. F.
(conto intrattenuto dalla stesso imputato presso la filiale YYY Banca
s.p.a di
Palermo). Sul conto dell'O., infatti, erano stati effettuati due bonifici: il
primo (14.11.2007)
pari ad euro 2965,50; il secondo (20.11.2007) pari ad euro 3.500,50; di tali
somme,
transitoriamente transitate sul conto dell'O., erano state trasferite a terzi le
somme pari ad euro
2.728,00 ed euro 3.220,00; la restante parte ( pari all'8% delle somme) era
rimasta sul conto
dell'O. che l'aveva trattenuta a titolo di provvigione. Un terzo bonifico,
disposto il 23.11.2007,
veniva bloccato su invito dell'O., dal sistema di sicurezza dell'YYY che
ne
disponeva l'accredito sul conto di provenienza.
Deve in primo luogo essere rilevato che costituisce dato incontestabile che le
somme fatte
transitare sul conto dell'O. sono state illecitamente sottratte dal conto della
società sportiva
bolognese: il C. A. infatti ( in sede di denuncia del 26.11.2007 ed anche nel
corso dell'udienza
del 5.3.2009) ha dichiarato con tutta fermezza di essere l'unico a possedere i
dati per potere
operare sul web e di non avere mai fornito dati identificativi del conto della
società ad alcuno.
È dunque ugualmente incontrovertibile che le somme accreditate sul conto di O.
F. e da
quest'ultimo trasferite a soggetti russi (indicati dalla società spagnola)
provengono da
un'operazione illecita.
Al fine di valutare la responsabilità penale degli O. è necessario dunque
verificare se
l'adesione al programma delittuoso ordito dalla I. sia stato dolosamente
condiviso dagli
imputati sì da escludere dunque che costoro - senza alcuna coscienza e volontà e
senza
neppure accettare il rischio dell'evento - abbiano soltanto "abboccato" ai
raggiri della società
spagnola.
Tanto premesso ed esaminati gli atti d'indagine questo giudice ritiene che debba
essere
dichiarata la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di
riciclaggio loro
contestato.
Ed infatti vanno in primo luogo analizzate le fasi della trattativa contrattuale
intercorsa tra la società spagnola "I." e gli O.
Il 24.10.20007 la I. - che si accreditava come società spagnola " leader nel
campo della
vendita delle automobili" - inviava all'O. una e-mail con la quale gli proponeva
di assumere
per la stessa società "un incarico" , precisandogli:
che le "operazioni" della società venivano poste in essere " in regime on line";
che tutti i collaboratori lavoravano " a distanza";
che per la creazione " di un ufficio domestico " l'O. doveva essere in possesso
di " computer, internet, ed email".
Nella stessa mail - che come può immediatamente rilevarsi conteneva vistosi
errori di
grammatica, ripetizioni e fantasiose nozioni giuridiche (" Io vorrei precisarle
la situazione con
le tasse. Lei non deve preoccuparsi del pagamento delle tasse sui suoi guadagni.
Per il
contratto che firma lei risulta lavoratore autonomo ed è libero da tutte le
tasse") - la società
precisava di avere "centri di elaborazione processi" in India, in Russia ed in
Cina.
"Uno dei compiti" rientranti nell'attività del " rappresentante commerciale" era
costituito dalla
"ricezione di trasferimento di denaro".
La società - sicuramente seguendo un know - how ingannevole già sperimentato -
allettava
l'O. con facili e considerevoli guadagni ("per i primi tempi ogni settimana lei
otterrà
trasferimenti di 8.000 euro , ne consegue che il suo guadagno sarà di 640 euro
alla settimana")
cercando di realizzare l'obiettivo prefissato e cioè la disponibilità di un
conto corrente ove fare
transitare le somme illecitamente prelevate dal conto dell'ignaro C. A.. Per
realizzare detta
operazione infatti la I. chiedeva all'O. F. di spedire il contratto compilato e
firmato, una foto e
copia del documento.
Il giorno successivo (25.10.2007) la stessa società inviava all'O. una mail con
una proposta ("contratto") di lavoro a firma di una tale "T., manager dell'ufficio
personale" ove venivano
precisati i termini del rapporto di lavoro; anche in questo caso il tenore della
lettera era
caratterizzato da frasi sgrammaticate, da condizioni contrattuali del tutto
rudimentali e
dall'assenza di qualsiasi richiamo anche minimo a clausole tipiche dei contratti
di lavoro ("Il
suo lavoro deve essere eseguito entro un giorno lavorativo. Per esempio se il
pagamento
arriva il lunedì significa che lei deve mandare i soldi al manager finanziario
della I.k. lo
stesso giorno").
Il contenuto e la forma della mail, le condizioni del contratto ed in
particolare la richiesta del
numero del conto corrente, non potevano indurre gli O. a ritenere che la
proposta contrattuale
avesse una dignità giuridica e non celasse un'operazione dai connotati illeciti.
Reputa infatti questo giudice che un uomo di normale esperienza ( tali sono gli
O.) leggendo
frasi di questo tenore:(1) "Accordo sull'ingaggio: secondo il presente
contratto il Datore di
lavoro nomina l'appaltatore il Rappresentante Regionale e l'appaltatore e
obbligato a prestare i
servizi stabiliti nel contratto presente. 2. L'oggetto del contratto . 1) il
datore di lavoro chiede
e l'appaltatore e obbligato a eseguire gli impegni seguenti : dare
all'Appaltatore l'informazione
corretta sul suo conto bancario per trasferire i soldi ; b) eseguire le
istruzioni riguardanti i
bonifici ricevute tramite la posta elettronica il più presto possibile; c)
essere disponibile per le
telefonate sul cellulare o la posta elettrica from 9am to 9 pm ( e se non e
possibile per un
periodo di tempo durante il giorno lavorativo bisogna avvertire il Datore ), non
poteva in
alcun modo - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - firmare (
25.10.2007) il
contratto di lavoro, inviando peraltro tutte le informazioni in ordine al
proprio conto corrente.
Né - contrariamente a quanto dedotto dagli imputati in sede di spontanee
informazioni( v.
verbali del 13.12.2007 in atti) - poteva attribuire affidabilità all'operazione
la spedizione della
"Licencia" spagnola (a colori vivaci) della società I. " e l'iscrizione a "La
s. Espanola
de E." del responsabile del " departemento" del personale, M. S. quale
"Datore di
Lavoro" della società I. che aveva sottoscritto il contratto di lavoro. Detta
ultima attestazione
doveva apparire del tutto sospetta atteso che essa attestava che M. S. è un
membro onorario
della suddetta società ed un membro "activo" della società " de medicos y
cientificos": un
uomo dunque dedico alle scienze mediche che conclude contratti di vendita di
auto.
Quel che è certo è che il 12.11.2007 l'I. aveva realizzato il vero obiettivo
prefissato e difatti
inviava all'O. F. ( titolare della conto) una e-mail con la quale gli
comunicava:
1) che un cliente aveva effettuato un trasferimento di somme sul conto corrente;
2) che il 27.11.2007 gli sarebbero stati accreditati 2.965,00 euro;
3) che detta somma doveva essere prelevata dall'O. (" vada alla banca e
converta la somma incontanti");
4) che sulla somma doveva trattenere la commissione dell'8% mentre la restante
parte doveva
esser spedita tramite la W. U. a Mosca ad una certa No. Eu..
La società invitava poi l'O. a dichiarare il trasferimento come se fosse "
privato", evitando
alcun riferimento al contratto di lavoro (" Per favore dichiari i trasferimenti
come privati.(..)
È un trasferimento privato così come di persona lo manda personalmente al
ricevente: Se lei
lo dichiara come un trasferimento business allora dovrà compilare molti moduli
agendo a
nome di una personalità giuridica che CHE LEI NON È"Per favore non si confonda
in questo
momenti). La richiesta era facilmente spiegabile: il prelievo delle somme da"
privato" avrebbe
più facilmente ostacolato la ricostruzione dei passaggi del denaro e reso
impossibile
l'individuazione dell'autore del primo prelievo illecito.
Malgrado il descritto modus agendi l'O. V. ( che operava sul conto del figlio) e
l'O. F.
trasferivano le somme alla cittadina russa, trattenendo la provvigione.
Ed ancora il 20.11.2007 la I. comunicava all'O. che era stato effettuato da un
altro cliente un
secondo accredito di euro 3.500,00 raccomandandogli di seguire la stessa
procedura: le
somme dovevano essere trasferite ancora una volta in Russia ad un tale A. G. Anche
in questo
caso il trasferimento doveva essere "privato" e non già commerciale
("business").
Orbene emergeva con tutta evidenza che l'attività richiesta all'O. non
riguardava in alcun
modo l'attività di transazione commerciale nel settore della vendita delle auto,
ma afferiva
unicamente al trasferimento che quest'ultimo doveva effettuare di somme di
denaro a soggetti
di volta in volta indicati dalla I., somme che detta società faceva transitare
sul conto degli O..
Malgrado gli O. avessero mostrato di intuire che la condotta che gli si chiedeva
di realizzare
poteva essere ricondotta al delitto di riciclaggio, avessero minacciato di
denunciare tutto alle
autorità competenti e ricevuto una risposta del tutto evasiva della società (che ribadiva la
legalità dell'attività e la serietà nella conservazione dei dati personali),
veniva da loro
effettuato un secondo trasferimento di denaro .
Solo il 23.11.2007 - dopo che la società aveva comunicato all'imputato che sul
conto gli
sarebbe stata accreditata la somma di euro 3.850,00 e che detta somma doveva
essere
trasferita sul conto di un altro soggetto russo- l'O. comunicava di avere
bloccato la ricezione
dei bonifici in attesa dei documenti promessi attestanti la legittima
dell'attività svolta.
La difesa ha posto in rilievo come gli O. fossero vittime di un inganno, e che
avevano
immediatamente denunciato l'attività illecita nella quale erano stati, loro
malgrado, coinvolti.
L'assunto non è condivisibile.
In primo luogo va sottolineato che, come già rilevato, già nella fase della
conclusione del
contratto erano emersi elementi (il contenuto delle clausole contrattuali, i
numerosi errori di
grammatica, il linguaggio del tutto atecnico) che dovevano indurre gli O. a
ritenere che
l'operazione posta in essere dalla I. non poteva in alcun modo essere ricondotta
negli schemi
legali tipici di un contratto di lavoro.
Poteva e doveva inoltre essere immediatamente rilevato dalle condizioni
contrattuali che non
esisteva alcuna prestazione lavorativa richiesta all'O., ma il vero scopo della
società
proponente era quello di acquisire la disponibilità del conto intestato ad O. F.
e sul quale
operava il padre (v. le ricevute dei trasferimenti di somme effettuati in favore
dei soggetti
russi che indicano come mittente O. V.).
Gli O. pertanto non avrebbero dovuto attendere il terzo accredito da parte della
società
spagnola per porre fine all'illecita operazione, ma avrebbero dovuto
immediatamente recedere
dal contratto.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte reputa questo giudice che deve
recisamente
escludersi che O. F. e O. V. (a nome del quale sono stati effettuati i
trasferimenti sui conti dei
soggetti russi) non abbiano considerato possibile il rischio che la propria
condotta potesse
ostacolare l'accertamento della provenienza illecita delle somme.
Va poi aggiunto che nella complessa operazione posta in essere dalla società
spagnola la
condotta degli imputati ha assunto un ruolo di particolare rilievo, atteso che
proprio la loro
attività avrebbe impedito in modo definitivo o comunque reso difficile
l'accertamento della
provenienza del denaro.
Detta condotta può essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art 648 bis c.p.: integra infatti
gli estremi del reato di riciclaggio.
Dall'accertata responsabilità penale degli imputati discende altresì la loro
responsabilità civile
in ordine alle obbligazioni derivanti dal reato.
Ciò posto, ritiene questo giudice che la condotta degli imputati, da un lato ha
cagionato un
danno di natura patrimoniale che deve essere individuato nella somma di euro
6.465,50,
somma illecitamente sottratta alla p.o. della quale gli O. sono illecitamente
entrati in possesso
disponendone, senza alcun valido titolo, in favore di terzi; dall'altro ha
determinato
inevitabilmente in capo alla p.o. che lo lamenta, un danno di natura non
patrimoniale che non
può che valutarsi in via equitativa ex art. 2059 c.c. nella somma di euro
1.500,00
La suddetta condanna va dichiarata, su richiesta della stessa p.o.,
provvisoriamente esecutiva.
Gli imputati vanno altresì condannati ex art. 541 c.p.p. al pagamento, in favore
della parte
civile costituita, delle spese processuali che si liquidano come da separato
decreto.
Passando alla quantificazione della pena, alla luce dei criteri direttivi posti
dall'art. 133 c.p. e
di quanto sopra evidenziato in ordine alle modalità dell'azione ed alla
personalità degli
imputati (cfr. certificato penale da cui risultano incensurati) ritiene questo
giudice che:
- la pena base, alla luce dei criteri di cui all'art.133 c.p. e delle
circostanze sopra evidenziate in
ordine alle modalità dell'azione ed alla personalità degli imputati, va
determinata nella misura
di poco superiore (unicamente con riguardo alla pena pecuniaria) al minimo edittale di anni
quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;
- tale pena diminuita in ragione dell'attenuante speciale di cui all'art 648
bis, III comma c.p.
fino ad pena pari ad anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa
- tale pena va diminuita ex art.62 bis c.p. fino a quella di anni due di
reclusione ed euro
750,00 di multa;
-sulla pena così determinata va infine applicata la diminuzione di 1/3
determinata dalla scelta
del rito (art.442 co.2° c.p.p.); sicché l'imputato va condannato alla pena
finale di anni uno e
mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Al riconoscimento della responsabilità penale degli imputati consegue inoltre ex
art. 535
c.p.p., la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
Lo stato d'incensuratezza degli imputati ed il loro contegno processuale induce
ad una
prognosi favorevole con riferimento al pericolo di recidiva. Ne consegue che -
tenuto conto
dell'entità della pena come sopra determinata (pari ad anni uno e mesi quattro
di reclusione)
- ricorrono le condizioni previste dagli artt.163 c.p. per concedere il benefico della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Visti gli articoli 442, 533 e 535 c.p.p.; 62 bis c.p. e 163 c.p.;
DICHIARA O. F. e O. V. colpevoli del reato ascritto, applicate le attenuanti di
cui all'art 648
bis, III comma c.p.e 62 bis c.p.; applicata la diminuente per il rito; CONDANNA
O. F. e O.
V. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.
CONDANNA gli imputati al pagamento delle spese processuali.
CONDANNA l'imputato in solido al risarcimento dei danni subiti da C. A. nella
qualità di
Consigliere Amministratore della ...... che si liquidano in
complessivi euro
7.965,50 ed pagamento, in favore della predetta parte civile, delle spese
processuali sostenute, che si liquidano come da separato decreto.
DICHIARA provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento dei danni in
favore della
parte civile costituita e CONDANNA gli imputati al pagamento degli interessi
legali sulle
predette somme dalla data della pronuncia della sentenza a quella dell'effettivo
pagamento.
ORDINA sospendersi l'esecuzione della pena applicata agli imputati per anni
cinque.
Palermo, lì 21.4.2009
Il G.u.p.