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Avv. Bruno Fiammella

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Giurisprudenza


REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palermo
Sezione del Giudice delle indagini preliminari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.u.p. dott.ssa D.T. all'udienza camerale del 21.4.2009 con l'intervento del P.M. dott. M.V. e con l'assistenza del cancelliere M.M. ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
 

SENTENZA


(artt.438 e ss. c.p.p.) nei confronti di:O. F., nato a Palermo il (Omissis) ivi domiciliato in Via S. A. n. libero assente Difeso di fiducia dall'Avv. B.O. del foro di Palermo, presente O. V., nato a Palermo il (Omissis) ivi domiciliato in Via S. A. n., libero presente. Difeso di fiducia dall'Avv. A. M.del foro di Palermo, presente
 

IMPUTATI DEL DELITTO PREVISTO E PUNITO DAGLI ARTT. 81, 648 BIS C.P. PER AVERE, CON PIU’ AZIONI IN ESECUZIONE DEL MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, RICEVUTO NEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 4019434 ACCESO PRESSO L'AGENZIA DI PALERMO DELLA BANCA XXX SPA DUE BONIFICI DI EURO 2.956,50 E EURO 3.500,00, DENARO PROVENTO DI TRUFFA INFORMATICA COMMESSA DA IGNOTI AI DANNI DI C. A. GIUSTA DENUNCIA PORTA IN DATA 26.11.2007 E PER AVERE DISPOSTO LA SOMMA DI EURO 2.619,00 IN FAVORE DI E. N. ED EURO 3.100,00 IN FAVORE DI A. G. A MEZZO DI A.W.U. E PERTANTO, COMPIENDO OPERAZIONI, TALI DA OSTACOLARE L'IDENTIFICAZIONE DELLA SUA PROVENIENZA DELITTUOSA. FATTO COMMESSO IN PALERMO FINO ALLA DATA DEL 21.11.2007
PARTE CIVILE: C. A. nato a S. (MN) il (Omissis) residente a
B. Via R. n. rappresentato e difeso dall'Avv. G. T. del Foro di Bologna, presente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale di udienza del 21.4.2009
 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con atto pervenuto a questo ufficio in data 21.11.2008 il p.m. in sede esercitava l'azione penale nei confronti degli imputati in epigrafe generalizzati chiedendone il rinvio a giudizio in ordine al reato in rubrica indicato.
All'udienza preliminare del 5.3.2009, si costituiva parte civile la persona offesa C. A.; gli imputati - tramite i loro difensori muniti di procura speciale - chiedevano di definire il giudizio nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'audizione della p.o. ed all'acquisizione di produzione documentale. Sentita la p.o. il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.4.2009 le parti concludevano come da verbale in atti.
Il 26.11.2007 C. A. amministratore della società sportiva "XXX" di Bologna, denunciava al Compartimento Polizia Postale della Polizia di Stato di Bologna:
- che la società di cui era amministratore era titolare di un conto bancario n.... acceso presso la ...., filiale ...;
- che detta società aveva aderito al servizio di versamento e pagamento delle tasse utilizzando il modello F24 mediante un sistema di remote banking denominato "xxx xxx";
- che sul conto della società erano stati effettuati tre bonifici non autorizzati - ciascuno indicato come " bonifico stipendi" per un importo complessivo pari ad euro 10316,50 tutti in favore di O. F. (titolare di un conto yyy a Palermo), che il C. A. dichiarava di non conoscere e escludeva facesse parte della società sportiva.
Il C. A. precisava di essere l'unico a possedere i dati per poter operare via WEB sul conto corrente (v. denuncia in atti)
Il 29.11.2007 O. V. presentava una denuncia contro ignoti recandosi presso gli uffici del Dipartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Occ.di Palermo rappresentando che il proprio figlio , O. F., in cerca di un lavoro, aveva risposto ad una mail inviata da una società spagnola, la I. che, affermando di operare nel settore assicurativo e Uff. Indagini preliminari Palermo, 21 aprile 2009 nella vendita di automobili ed impegnandosi ad inviare la spedizione di documenti che avrebbero provato la legalità delle operazioni finanziarie, aveva concluso con O. F. un
contratto di lavoro. Le condizioni di lavoro prevedevano che l'O. garantisse alla società la disponibilità di un conto corrente e che, tramite la Western Union, spedisse le somme transitate sul conto - al netto del compenso pari all'8% della somma - a soggetti che la società avrebbe, di volta in volta, indicato.
Il 12.11.2007. O. F. aveva ricevuto sul proprio conto la somma di euro 2.965,00. Nell'attesa che la società inviasse la chiesta documentazione, l'O. si era recato, per avere dei chiarimenti in ordine all'operazione, presso un Commissariato di P.s., dove tuttavia non riceveva alcun aiuto (secondo quanto dichiarato dall'O. al Commissariato gli era stato detto di rivolgersi agli uffici della Polizia Postale competente).
Trattenendo sul conto la provvigione pari all'8% della somma ricevuta, l'O. spediva
comunque la restante parte ad una cittadina russa.
Ricevuto un secondo bonifico, pari ad euro 3.500,00 e trasferita la somma ad un altro
cittadino russo, non avendo ricevuto dalla I. la documentazione richiesta, appena ricevuto l'avviso di un terzo bonifico, decideva di bloccare le operazioni di accredito di somme. Il 13.12.2007 O. F. veniva sentito a s.i. dal personale della Polizia di Stato di Palermo - Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Palermo e a seguito della denuncia presentata dal C. A. dichiarava :
a) che il conto acceso presso la yyy a lui intestato, era gestito dal padre;
b) che quest'ultimo il 29.11.2007 aveva denunciato i fatti che gli venivano contestati;
c) che il proprio genitore aveva accettato la proposta di una società spagnola di accredito di somme di denaro sul conto corrente intestato allo stesso O. F., somme provenienti da attività collegate al settore delle assicurazioni e della vendita di auto;
c) che il proprio genitore aveva chiesto alla società spagnola i certificati che attestavano l'attività svolta e che si era inoltre informato presso l'associazione spagnola degli imprenditori in ordine all'esistenza della suddetta società;
d) che lui ed il padre il 13.11.2007 si erano recati presso un ufficio di Polizia ed avevano chiesto dei chiarimenti, atteso che si erano insospettiti dell'attività svolta dalla società.
Il 13.12.2007 veniva sentito a s.i. anche O. V.; quest'ultimo, ribadendo quanto già dichiarato dal figlio, aggiungeva di avere chiamato un suo fornitore che gli aveva confermato che con il nome I. risultava registrata a Madrid una società di rivendita di auto; affermava l'estraneità sua e del proprio figlio alla vicenda oggetto della contestazione e manifestava la propria disponibilità a restituire all'avente diritto la somma che aveva trattenuto sul proprio conto a titolo di provvigione.
Nel corso dell'odierna udienza la difesa, confutando le conclusioni alle quali erano pervenuti il P.m. ed il difensore della parte civile, che avevano affermato la penale responsabilità degli imputati (il primo evidenziando che, ove gli imputati fossero stati in buona fede avrebbero bloccato immediatamente l'accredito di somme sul loro conto ed avrebbero verificato immediatamente la liceità dell'operazione, il secondo evidenziando come già il contenuto della corrispondenza tra gli O. e la società spagnola lasciava trasparire l'illiceità dell'operazione), ha rilevato che gli imputati erano stati vittime inconsapevoli di quel fenomeno denominato "phishing"; che l'O. V., dopo avere più volte inviato e-mail di richieste di chiarimenti alla società spagnola, essersi informato dell'esistenza della società con la Camera di Commercio spagnola, avere chiesto spiegazioni in seguito al primo bonifico ad un ufficio della Polizia di Stato, aveva immediatamente denunciato i fatti, procedendo al blocco dell'accredito delle somme. La stessa difesa ha infine sostenuto che - contrariamente a quanto dedotto dal p.m. - l'elemento soggettivo del riciclaggio non poteva essere costituito dal dolo eventuale.
Va in primo luogo evidenziato che la condotta delittuosa degli O. può inserirsi nel fenomeno, che ha fatto ingresso anche nei sistemi informatici italiani, indicato comunemente con il termine " phishing " (dal verbo inglese "to fish", pescare).
Detto fenomeno, che non corrisponde ad alcuna figura giuridica contemplata specificamente dal codice penale, può assumere rilievo giuridico in quanto si snoda attraversi fasi, potenzialmente idonee a concretizzare gli elementi strutturali, oggettivi e soggettivi, di condotte delittuose sanzionate penalmente.
Ed invero le fasi necessarie e fondamentali - che coinvolgono diversi soggetti e che sono collegate necessariamente tra loro in una sequenza logica che si ripete in modo costante - sono sostanzialmente due.
La prima fase ha inizio con la sottrazione, da parte dell'autore del "phishing" (denominato "phisher") di somme di denaro dai conti correnti di ignari soggetti ai quali, mediante raggiri di varia natura, vengono carpiti i codici di accesso ai conti intrattenuti via internet. Nella seconda fase il denaro illecitamente prelevato, viene fatto transitare su altri conti correnti dei quali, lo stesso " phisher" ha ottenuto la disponibilità; normalmente questo "abboccamento" avviene mediante la conclusione di "fantastici" contratti di lavoro che prevedono, da un lato la disponibilità di conti correnti sui quali fare transitare le somme illecitamente prelevate che devono essere trasferite a terzi soggetti indicati dalla società, dall'altro il compenso del titolare del conto normalmente pari ad una percentuale sulle somme temporaneamente transitate sullo stesso conto.
È proprio grazie al passaggio attraverso diversi conti correnti che viene reso difficile o
addirittura impossibile l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro illecitamente sottratto e dunque la individuazione del phisher; , quest'ultimo com'è ovvio, dopo una serie di passaggi recupererà le somme sottratte illecitamente al primo correntista. Appare dunque di tutta evidenza che la perfezione del programma delittuoso ha come passaggio fondamentale la disponibilità da parte del phisher di un conto corrente di transito. La condotta degli O. si inserisce proprio in questa seconda fase: ed infatti, disponendo del conto corrente intestato ad O. F. e gestito dal genitore O. V., del quale l'O. ha comunicato le coordinate a seguito della conclusione del contratto di lavoro, la società spagnola accreditava le somme di denaro illecitamente sottratte dal conto corrente della società sportiva .....
Insieme e chiedeva all'O. di inviarle a due cittadini russi; a titolo di provvigione l'O. avrebbe
trattenuto una percentuale all'8% delle somme transitate sul proprio conto corrente.
Al fine di affermare la responsabilità degli O. e più in generale di coloro che hanno messo a disposizione di società il proprio conto corrente, ricevendo somme di denaro e trasferendo dette somme su altri conti o in favore di terzi soggetti, sarà necessario, da un lato analizzare le modalità di realizzazione delle singole condotte , dall'altro verificare se i soggetti coinvolti illecitamente dalle società (o dalle imprese) abbiano avuto coscienza e volontà, o quanto meno abbiano accettato il rischio di impedire in modo definitivo o di rendere difficile l'accertamento della provenienza delittuosa delle somme.
Ed invero l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che consiste " nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di lucro" (Cass. 24.4.2008 n. 16980; Cass. 12.4.2005 n. 13448).
È difatti proprio l'elemento soggettivo - costituito dal dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione di cui all'art 648 c.p. e nel dolo generico nel delitto di riciclaggio- (oltre che l'elemento materiale costituito dall' "idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene" ) a distinguere i due appena citati delitti ( Cass. 12.4.2005 n. 13448). Deve ritenersi poi - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - sicuramente compatibile con il delitto di riciclaggio l'elemento soggettivo del dolo eventuale o indiretto che si realizza quando la volontà non si dirige direttamente verso l'evento, ma l'agente accetta il rischio che detto evento si realizzi. Ed infatti mentre nel delitto di ricettazione il dolo eventuale non è sussumibile nello schema tipico previsto dall'art 648 c.p. "poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che sia acquista o comunque che si riceve provenga da delitto equivale al dubbio mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene"; nel riciclaggio l'elemento soggettivo del delitto può essere sicuramente integrato dall'accettazione del rischio che la propria condotta possa ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altre utilità. La rappresentazione dell'evento come certo o solo come possibile rileva, infatti, non ai fini dell'esistenza o meno dell'elemento soggettivo, ma solo in ordine alla valutazione dell'intensità del dolo: il dolo eventuale si colloca infatti ad un livello minore di adesione della volontà dell'agente.

Fatte queste premesse e passando all'esame della vicenda in esame è stato già osservato che l'illecita operazione, all'interno della quale si è inserita la condotta degli imputati, ha preso le mosse dal prelievo non autorizzato dal conto bancario n. 1151 intrattenuto presso la filiale xxx -  yyy di Bologna dalla società sportiva XXX insieme della quale è amministratore C. A. e dal successivo accredito di dette somme sul conto corrente dell'O. F. (conto intrattenuto dalla stesso imputato presso la filiale YYY Banca s.p.a di Palermo). Sul conto dell'O., infatti, erano stati effettuati due bonifici: il primo (14.11.2007) pari ad euro 2965,50; il secondo (20.11.2007) pari ad euro 3.500,50; di tali somme, transitoriamente transitate sul conto dell'O., erano state trasferite a terzi le somme pari ad euro 2.728,00 ed euro 3.220,00; la restante parte ( pari all'8% delle somme) era rimasta sul conto dell'O. che l'aveva trattenuta a titolo di provvigione. Un terzo bonifico, disposto il 23.11.2007, veniva bloccato su invito dell'O., dal sistema di sicurezza dell'YYY che ne disponeva l'accredito sul conto di provenienza. Deve in primo luogo essere rilevato che costituisce dato incontestabile che le somme fatte transitare sul conto dell'O. sono state illecitamente sottratte dal conto della società sportiva bolognese: il C. A. infatti ( in sede di denuncia del 26.11.2007 ed anche nel corso dell'udienza del 5.3.2009) ha dichiarato con tutta fermezza di essere l'unico a possedere i dati per potere operare sul web e di non avere mai fornito dati identificativi del conto della società ad alcuno.
È dunque ugualmente incontrovertibile che le somme accreditate sul conto di O. F. e da quest'ultimo trasferite a soggetti russi (indicati dalla società spagnola) provengono da un'operazione illecita. Al fine di valutare la responsabilità penale degli O. è necessario dunque verificare se l'adesione al programma delittuoso ordito dalla I. sia stato dolosamente condiviso dagli imputati sì da escludere dunque che costoro - senza alcuna coscienza e volontà e senza neppure accettare il rischio dell'evento - abbiano soltanto "abboccato" ai raggiri della società spagnola.
Tanto premesso ed esaminati gli atti d'indagine questo giudice ritiene che debba essere dichiarata la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di riciclaggio loro contestato. Ed infatti vanno in primo luogo analizzate le fasi della trattativa contrattuale intercorsa tra la società spagnola "I." e gli O.
Il 24.10.20007 la I. - che si accreditava come società spagnola " leader nel campo della vendita delle automobili" - inviava all'O. una e-mail con la quale gli proponeva di assumere per la stessa società "un incarico" , precisandogli: che le "operazioni" della società venivano poste in essere " in regime on line"; che tutti i collaboratori lavoravano " a distanza"; che per la creazione " di un ufficio domestico " l'O. doveva essere in possesso di " computer, internet, ed email".
Nella stessa mail - che come può immediatamente rilevarsi conteneva vistosi errori di
grammatica, ripetizioni e fantasiose nozioni giuridiche (" Io vorrei precisarle la situazione con le tasse. Lei non deve preoccuparsi del pagamento delle tasse sui suoi guadagni. Per il contratto che firma lei risulta lavoratore autonomo ed è libero da tutte le tasse") - la società precisava di avere "centri di elaborazione processi" in India, in Russia ed in Cina.
"Uno dei compiti" rientranti nell'attività del " rappresentante commerciale" era costituito dalla "ricezione di trasferimento di denaro".
La società - sicuramente seguendo un know - how ingannevole già sperimentato - allettava l'O. con facili e considerevoli guadagni ("per i primi tempi ogni settimana lei otterrà trasferimenti di 8.000 euro , ne consegue che il suo guadagno sarà di 640 euro alla settimana") cercando di realizzare l'obiettivo prefissato e cioè la disponibilità di un conto corrente ove fare transitare le somme illecitamente prelevate dal conto dell'ignaro C. A.. Per realizzare detta operazione infatti la I. chiedeva all'O. F. di spedire il contratto compilato e firmato, una foto e copia del documento.
Il giorno successivo (25.10.2007) la stessa società inviava all'O. una mail con una proposta ("contratto") di lavoro a firma di una tale "T., manager dell'ufficio personale" ove venivano precisati i termini del rapporto di lavoro; anche in questo caso il tenore della lettera era caratterizzato da frasi sgrammaticate, da condizioni contrattuali del tutto rudimentali e dall'assenza di qualsiasi richiamo anche minimo a clausole tipiche dei contratti di lavoro ("Il suo lavoro deve essere eseguito entro un giorno lavorativo. Per esempio se il pagamento arriva il lunedì significa che lei deve mandare i soldi al manager finanziario della I.k. lo stesso giorno").
Il contenuto e la forma della mail, le condizioni del contratto ed in particolare la richiesta del numero del conto corrente, non potevano indurre gli O. a ritenere che la proposta contrattuale avesse una dignità giuridica e non celasse un'operazione dai connotati illeciti. Reputa infatti questo giudice che un uomo di normale esperienza ( tali sono gli O.) leggendo frasi di questo tenore:(1) "Accordo sull'ingaggio: secondo il presente contratto il Datore di lavoro nomina l'appaltatore il Rappresentante Regionale e l'appaltatore e obbligato a prestare i servizi stabiliti nel contratto presente. 2. L'oggetto del contratto . 1) il datore di lavoro chiede e l'appaltatore e obbligato a eseguire gli impegni seguenti : dare all'Appaltatore l'informazione corretta sul suo conto bancario per trasferire i soldi ; b) eseguire le istruzioni riguardanti i bonifici ricevute tramite la posta elettronica il più presto possibile; c) essere disponibile per le telefonate sul cellulare o la posta elettrica from 9am to 9 pm ( e se non e possibile per un periodo di tempo durante il giorno lavorativo bisogna avvertire il Datore ), non poteva in alcun modo - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - firmare ( 25.10.2007) il contratto di lavoro, inviando peraltro tutte le informazioni in ordine al proprio conto corrente.
Né - contrariamente a quanto dedotto dagli imputati in sede di spontanee informazioni( v. verbali del 13.12.2007 in atti) - poteva attribuire affidabilità all'operazione la spedizione della "Licencia" spagnola (a colori vivaci) della società I. " e l'iscrizione a "La s. Espanola de E." del responsabile del " departemento" del personale, M. S. quale "Datore di Lavoro" della società I. che aveva sottoscritto il contratto di lavoro. Detta ultima attestazione doveva apparire del tutto sospetta atteso che essa attestava che M. S. è un membro onorario della suddetta società ed un membro "activo" della società " de medicos y cientificos": un uomo dunque dedico alle scienze mediche che conclude contratti di vendita di auto.
Quel che è certo è che il 12.11.2007 l'I. aveva realizzato il vero obiettivo prefissato e difatti inviava all'O. F. ( titolare della conto) una e-mail con la quale gli comunicava:
1) che un cliente aveva effettuato un trasferimento di somme sul conto corrente;
2) che il 27.11.2007 gli sarebbero stati accreditati 2.965,00 euro;
3) che detta somma doveva essere prelevata dall'O. (" vada alla banca e converta la somma incontanti");
4) che sulla somma doveva trattenere la commissione dell'8% mentre la restante parte doveva esser spedita tramite la W. U. a Mosca ad una certa No. Eu..
La società invitava poi l'O. a dichiarare il trasferimento come se fosse " privato", evitando alcun riferimento al contratto di lavoro (" Per favore dichiari i trasferimenti come privati.(..) È un trasferimento privato così come di persona lo manda personalmente al ricevente: Se lei lo dichiara come un trasferimento business allora dovrà compilare molti moduli agendo a nome di una personalità giuridica che CHE LEI NON È"Per favore non si confonda in questo momenti). La richiesta era facilmente spiegabile: il prelievo delle somme da" privato" avrebbe più facilmente ostacolato la ricostruzione dei passaggi del denaro e reso impossibile l'individuazione dell'autore del primo prelievo illecito.
Malgrado il descritto modus agendi l'O. V. ( che operava sul conto del figlio) e l'O. F.
trasferivano le somme alla cittadina russa, trattenendo la provvigione.
Ed ancora il 20.11.2007 la I. comunicava all'O. che era stato effettuato da un altro cliente un secondo accredito di euro 3.500,00 raccomandandogli di seguire la stessa procedura: le somme dovevano essere trasferite ancora una volta in Russia ad un tale A. G. Anche in questo caso il trasferimento doveva essere "privato" e non già commerciale ("business"). Orbene emergeva con tutta evidenza che l'attività richiesta all'O. non riguardava in alcun modo l'attività di transazione commerciale nel settore della vendita delle auto, ma afferiva unicamente al trasferimento che quest'ultimo doveva effettuare di somme di denaro a soggetti di volta in volta indicati dalla I., somme che detta società faceva transitare sul conto degli O.. Malgrado gli O. avessero mostrato di intuire che la condotta che gli si chiedeva di realizzare poteva essere ricondotta al delitto di riciclaggio, avessero minacciato di denunciare tutto alle autorità competenti e ricevuto una risposta del tutto evasiva della società (che ribadiva la legalità dell'attività e la serietà nella conservazione dei dati personali), veniva da loro effettuato un secondo trasferimento di denaro .
Solo il 23.11.2007 - dopo che la società aveva comunicato all'imputato che sul conto gli sarebbe stata accreditata la somma di euro 3.850,00 e che detta somma doveva essere trasferita sul conto di un altro soggetto russo- l'O. comunicava di avere bloccato la ricezione dei bonifici in attesa dei documenti promessi attestanti la legittima dell'attività svolta. La difesa ha posto in rilievo come gli O. fossero vittime di un inganno, e che avevano immediatamente denunciato l'attività illecita nella quale erano stati, loro malgrado, coinvolti.
L'assunto non è condivisibile.
In primo luogo va sottolineato che, come già rilevato, già nella fase della conclusione del contratto erano emersi elementi (il contenuto delle clausole contrattuali, i numerosi errori di grammatica, il linguaggio del tutto atecnico) che dovevano indurre gli O. a ritenere che l'operazione posta in essere dalla I. non poteva in alcun modo essere ricondotta negli schemi legali tipici di un contratto di lavoro.
Poteva e doveva inoltre essere immediatamente rilevato dalle condizioni contrattuali che non esisteva alcuna prestazione lavorativa richiesta all'O., ma il vero scopo della società proponente era quello di acquisire la disponibilità del conto intestato ad O. F. e sul quale operava il padre (v. le ricevute dei trasferimenti di somme effettuati in favore dei soggetti russi che indicano come mittente O. V.).
Gli O. pertanto non avrebbero dovuto attendere il terzo accredito da parte della società spagnola per porre fine all'illecita operazione, ma avrebbero dovuto immediatamente recedere dal contratto. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte reputa questo giudice che deve recisamente escludersi che O. F. e O. V. (a nome del quale sono stati effettuati i trasferimenti sui conti dei soggetti russi) non abbiano considerato possibile il rischio che la propria condotta potesse ostacolare l'accertamento della provenienza illecita delle somme.
Va poi aggiunto che nella complessa operazione posta in essere dalla società spagnola la condotta degli imputati ha assunto un ruolo di particolare rilievo, atteso che proprio la loro attività avrebbe impedito in modo definitivo o comunque reso difficile l'accertamento della provenienza del denaro.
Detta condotta può essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art 648 bis c.p.: integra infatti gli estremi del reato di riciclaggio.
Dall'accertata responsabilità penale degli imputati discende altresì la loro responsabilità civile in ordine alle obbligazioni derivanti dal reato.
Ciò posto, ritiene questo giudice che la condotta degli imputati, da un lato ha cagionato un danno di natura patrimoniale che deve essere individuato nella somma di euro 6.465,50, somma illecitamente sottratta alla p.o. della quale gli O. sono illecitamente entrati in possesso disponendone, senza alcun valido titolo, in favore di terzi; dall'altro ha determinato inevitabilmente in capo alla p.o. che lo lamenta, un danno di natura non patrimoniale che non può che valutarsi in via equitativa ex art. 2059 c.c. nella somma di euro 1.500,00 La suddetta condanna va dichiarata, su richiesta della stessa p.o., provvisoriamente esecutiva.
Gli imputati vanno altresì condannati ex art. 541 c.p.p. al pagamento, in favore della parte civile costituita, delle spese processuali che si liquidano come da separato decreto.

Passando alla quantificazione della pena, alla luce dei criteri direttivi posti dall'art. 133 c.p. e di quanto sopra evidenziato in ordine alle modalità dell'azione ed alla personalità degli imputati (cfr. certificato penale da cui risultano incensurati) ritiene questo giudice che:
- la pena base, alla luce dei criteri di cui all'art.133 c.p. e delle circostanze sopra evidenziate in ordine alle modalità dell'azione ed alla personalità degli imputati, va determinata nella misura di poco superiore (unicamente con riguardo alla pena pecuniaria) al minimo edittale di anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;
- tale pena diminuita in ragione dell'attenuante speciale di cui all'art 648 bis, III comma c.p. fino ad pena pari ad anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa
- tale pena va diminuita ex art.62 bis c.p. fino a quella di anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa;
-sulla pena così determinata va infine applicata la diminuzione di 1/3 determinata dalla scelta del rito (art.442 co.2° c.p.p.); sicché l'imputato va condannato alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Al riconoscimento della responsabilità penale degli imputati consegue inoltre ex art. 535 c.p.p., la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
Lo stato d'incensuratezza degli imputati ed il loro contegno processuale induce ad una prognosi favorevole con riferimento al pericolo di recidiva. Ne consegue che - tenuto conto dell'entità della pena come sopra determinata (pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione)

- ricorrono le condizioni previste dagli artt.163 c.p. per concedere il benefico della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

 

Visti gli articoli 442, 533 e 535 c.p.p.; 62 bis c.p. e 163 c.p.;
DICHIARA O. F. e O. V. colpevoli del reato ascritto, applicate le attenuanti di cui all'art 648 bis, III comma c.p.e 62 bis c.p.; applicata la diminuente per il rito; CONDANNA O. F. e O. V. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.
CONDANNA gli imputati al pagamento delle spese processuali.
CONDANNA l'imputato in solido al risarcimento dei danni subiti da C. A. nella qualità di
Consigliere Amministratore della ...... che si liquidano in complessivi euro 7.965,50 ed pagamento, in favore della predetta parte civile, delle spese processuali sostenute, che si liquidano come da separato decreto.
DICHIARA provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita e CONDANNA gli imputati al pagamento degli interessi legali sulle predette somme dalla data della pronuncia della sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
ORDINA sospendersi l'esecuzione della pena applicata agli imputati per anni cinque.
Palermo, lì 21.4.2009
Il G.u.p.