Giudice di Pace di Catanzaro
Sentenza 23 novembre 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Catanzaro, nella persona del dott. Sergio
Lumare ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1067/2005 Ruolo Generale, avente
ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
M. A., attore, rappresentata e difesa dall’avv. C.N. ed
elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa nel
xxx di Catanzaro,
CONTRO
T.I.S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro
tempore, convenuta, rappresentata e difesa dall’avv. I. G., con elezione di domicilio presso lo studio legale
dell’avv. L.P.nella via C. di Catanzaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per l’udienza del 20 luglio
2005, M.
A., dopo aver esperito vano tentativo di componimento della vertenza
presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal., conveniva
la T.I.
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per
sentirla condannare, quale responsabile, al risarcimento per i danni
patrimoniale ed esistenziali subiti a seguito i difetti ed i vizi
connessi alla fase di installazione del modem della linea Axxxx e
del servizio Axxxx Txxx, in relazione ai ritardi per l’attivazione
del detto servizio Axxxx Txxxx ed alle continue interruzioni del
servizio stesso, ed in conseguenza del mancato utilizzo del servizio
Internet e di posta elettronica.
Con lo stesso atto, in conseguenza delle causali come sopra
specificate, veniva richiesto il risarcimento del danno ingiusto
derivato da quantificarsi in Euro 395,00 per gli aspetti
patrimoniali ed in Euro 500,00 come danno esistenziale per lo stress
subito, e per il tempo e le energie spese per la risoluzione di un
problema creato dalla convenuta T.I. S.p.A.; il tutto, con
vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi a favore del
costituito procuratore.
Assente all’udienza di prima comparizione del 20 luglio 2005, nella
successiva udienza del 21 settembre 2005 si presentava e si
costituiva il procuratore della convenuta
T.I. S.p.A.
depositando comparsa contenente contestazioni in fatto ed in diritto
della pretesa attorea, dichiarata peraltro priva di ogni elemento
probatorio.
Nel prosieguo, dopo alcun rinvii per esperire tentativo di
conciliazione, veniva ammessa la testimonianza del teste di parte
attrice G. B., chiamato a rispondere secondo i capitoli articolati
dal procuratore dell’attore sulla serie degli inconvenienti tecnici
descritti nell’atto introduttivo del giudizio, che avevano portato
ad uno scarso utilizzo dei servizi T.I., con conseguenze in tema
di stress psicologico a carico dell’attore M. A..
Con esplicita ordinanza 31 maggio 2006, però, non si dava luogo a
tale prova testimoniale in quanto il giudicante, nella fase di
identificazione del teste, aveva accertato l’incapacità a
testimoniare dello stesso ai sensi dell’art. 246 C.p.c.,
quale coniuge dell’attore in regime di comunione dei beni.
Nella successiva trattazione, confermata l’ordinanza di cui sopra
avverso la richiesta di revoca proveniente dal procuratore
dell’attore, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
sentiti nell’udienza del 23 novembre 2006 i procuratori delle parti,
i quali precisavano le conclusioni riportandosi al contenuto dei
propri atti, tratteneva il fascicolo per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti processuali viene in rilievo che la domanda
attrice, per quanto di ragione, è meritevole di positivo
accoglimento per i motivi di fatto e di diritto appresso indicati ed
in aderenza a principi di equità.
Al riguardo, tenuto conto dei dati obbiettivi contenuti nella
copiosa documentazione prodotta da parte attrice, considerato
l’assenza di elementi contrari provenienti controparte, la quale
nella comparsa di risposta si è limitata ad affermare genericamente
che l’avvenuta interruzione della linea del 18 luglio 2003 i ritardi
lamentati sono da attribuire a forza maggiore o ad eventi non
riconducibili alla T.I. S.p.A., viene in rilievo:
- che tra l’attore M. A. e la T.I. S.p.A. da più tempo è
in essere un contratto di utenza telefonica contraddistinto dal n.
******, da inquadrarsi nello schema giuridico del contratto di
somministrazione;
- che in forza di tale contratto la predetta T.I. S.p.A.,
oltre a prestare i servizi di telefonia, su richiesta dell’utente
del dicembre
2002 ha
dato luogo alla procedura per l’attivazione del servizio ADSL “Axxxx
Txxx”, con cessazione di una precedente linea ISDN;
- che la società convenuta si è limitata alla consegna del kit Axxx
contenente il modem con il sistema d’installazione e relative
istruzioni, senza però curare una efficace assistenza ed ausilio
tecnico per superare le difficoltà incontrate dall’utente nella fase
di montaggio e collegamento;
- che dopo reiterate richieste, soltanto a seguito intervento in
loco del personale tecnico della convenuta il modem è stato
regolarmente installato, ma il servizio in questione è stato poi
improvvisamente disattivato senza giustificato motivo il 18 luglio
2003;
- che la convenuta, inoltre, a fronte i solleciti e le rimostranze
della M. tendenti ad ottenere il ripristino del servizio ha
dimostrato indifferenza e non ha fornito alcun riscontro,
limitandosi soltanto a comunicare con nota del 26 febbraio 2004 n.
11620224 A05NI072 che era stato attivato, come da richiesta, a
decorrere dal 26 febbraio 2004 il Servizio Alice Time;
- che con nota del 9 giugno 2004 l’attore M. A. chiedeva la
immediata disdetta del servizio de qua;
-
che l’8 luglio 2004 veniva esperito infruttuosamente tentativo di
conciliazione tra le parti presso il CO.RE.COM. di Reggio Cal. e che
in tale fase veniva acclarato che la controversia tra le parti
derivava da motivi tecnici.
Ciò posto, dall’osservazione e valutazione dei fatti come sopra
riportati viene in chiara evidenza la responsabilità per
l’inadempimento della obbligazione contrattuale da parte della
T.I. S.p.A. per la mancata/intempestiva attivazione dei
servizi richiesti, e per l’illiceità del comportamento della
convenuta nella gestione dei rapporti con il cliente M.A., in
contrasto con il dettato normativo (D.Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e
12) e con le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni
(3/99CIR -4/00/CIR -4/03/CIR).
In tale ottica, applicando i principi citati al rapporto inerente al
contratto di somministrazione in essere tra l’utente M. A. e
la T.I.
S.p.A., la società di telecomunicazione è tenuta pertanto al
risarcimento dei danni derivati all’utente per effetto ed in
conseguenza dell’inadempimento come sopra rilevato.
Per quanto si è detto, esaminata la richiesta di risarcimento
avanzata da parte attrice nelle sue diverse componenti ed aspetti,
si deve osservare in linea preliminare che non è possibile dar luogo
ad alcuna liquidazione del danno patrimoniale in quanto nessun
elemento probatorio è stato fornito, così da poter determinare
l’entità del preteso danno subito, con osservazione che le somme
spese in occasione del tentativo di conciliazione presso il
CO.RE.COM. di Reggio Cal., a parte la non idoneità e scarsa
riferibilità della documentazione allegata, non possono essere
considerate come un danno in forza del principio della causalità
adeguata e per non essere in rapporto eziologico con il
comportamento illecito della T.I.S.p.A.
- In ordine, invece, alla richiesta di risarcimento per il danno
esistenziale derivato alla M. A., in conseguenza dello stress
subito, con riflessi nella vita di relazione, si ritiene, invece,
che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere
per le motivazioni appresso indicate.
Al riguardo, devesi, infatti, considerare che, secondo i più recenti
orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 C.c. ha aperto la strada
alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, derivanti dalla
lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona
che, pur non avendo una valutazione economica, possono condurre ad
un pregiudizio nella quotidianità di un soggetto.
Passando al caso di specie, non vi è dubbio che alla M. A. sia
derivato un danno ingiusto in conseguenza dell’inadempimento
contrattuale della T.I. S.p.A. e del comportamento tenuto
dalla società che, dimostrando indifferenza ed insensibilità, non ha
inteso fornire alcun riscontro alle varie richieste e solleciti,
determinando così nell’utente uno stato di stress, di ansia, di
nervosismo e preoccupazione, anche in relazione ai disagi affrontati
per sollecitare la società ad adempiere, tutte sensazioni spiacevoli
che sono andate ad incidere negativamente per diversi mesi sulla
qualità della vita dell’utente stesso.
Ciò posto, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato in
assenza di chiari elementi nel suo preciso ammontare ma certo nella
sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all’art. 1226
C.c.
in forza del quale si ritiene equo stimare in Euro 500,00 il danno
non patrimoniale subito dall’attore M. A., con conseguente obbligo
del risarcimento a carico della convenuta T.I. S.p.A.
Le spese e competenze legali per il presente giudizio, così come
determinate in dispositivo e calcolate in base al valore della
causa, restano a carico della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, nella persona del dott. Sergio
Lumare, disattendendo ogni contraria istanza e definitivamente
pronunciando in ordine alla domanda introdotta da M. A., attore, con
atto di citazione del 6 maggio 2005 notificato alla T.I. S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore,
convenuta, così dispone:
1)
accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da parte attrice
per il danno subito e, per l’effetto, condanna la convenuta T.I. S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore al
pagamento della somma di Euro
500,00 a
titolo di risarcimento danno non patrimoniale;
2) condanna la T.I. S.p.A., nella persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell’avv. C. N., ex art. 93 C.p.c., delle spese e competenze del presente
giudizio, da liquidarsi nella misura complessiva di Euro 380,00 di
cui Euro 150,00 per onorari giudiziali, Euro 194,00 per diritti di
avvocato, Euro 36,00 per spese, oltre rimborso forfetario per spese
generali nella misura del 12,50% ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 23 novembre 2006.