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Avv. Bruno
Fiammella
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Reggio Calabria
Via Sibari 10, 00183, Roma
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Tel. e Fax
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| Giurisprudenza |
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Alcune sentenze connesse al diritto penale delle
nuove tecnologie: Cassazione e Merito*
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Cassazione
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2009
News:
Corte di Cassazione, sent. n. 8513/2009
La diffamazione via internet è un reato che si consuma
nel momento e nel luogo in cui terze persone percepiscono
l'espressione offensiva, cioè il luogo del collegamento dei terzi ad
internet. Se questo luogo non è individuabile, si ricorre ai criteri
posti dall'art. 9 c.p.p. e, di conseguenza, la
competenza è del Giudice
della residenza dell'imputato, non essendo noto "l'ultimo luogo in
cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione". Si vedano i
commi 1 e 2 art. 9 c.p.p.
Cassazione Sezioni Unite, 13 ottobre 2009, n. 21661.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione relativa
all'individuazione del giudice competente ai sensi dell'articolo 20
c.p.c. in relazione alle domande dirette a far
valere la lesione dei diritti della personalità mediante l'uso di
mezzi di comunicazione di massa. Secondo la Cassazione, con
riferimento all'ipotesi di lesione di diritti della personalità per
mezzo di trasmissione televisiva, "la competenza debba essere
del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona
giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza
del danneggiato". Le argomentazioni esposte rendono il principio
estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei
danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati
da mezzi di comunicazione di massa.
Cassazione 12107-2009: E' necessario, in sede di
sequestro probatorio, che sia dimostrato il
vincolo di pertinenzialità tra i beni
sequestrati (nel caso di specie
file, supporti informatici, e il contenuto dell'intero server
aziendale) e le ipotesi di reato configurate: il Tribunale del
riesame deve accertare l'esistenza della relazione di
immediatezza tra i beni posti sotto sequestro e l'illecito
penale, ex art. 253 II comma c.p.p.
2008
News:
Cassazione 10 luglio 2008 n. 36364 La
detenzione di materiale pedopornografico può
assumere i connotati di un antefatto non punibile in quanto
assorbito nel delitto di cessione. La condotta disciplinata e
punita dall'art. 600 quater c.p. è assorbita in quelle di cui
all'art. 600 ter soltanto ove la condotta della detenzione sia
prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p. comma 4. In tal
caso è configurabile un assorbimento e non un concorso di reati
o concorso apparente di norme, perchè il reo, per cedere il
materiale, deve in precedenza procuraselo.
News:
Cassazione, sentenza 30 ottobre 2008 n. 45078, Per i
procedimenti iscritti prima dell'entrata in vigore, avvenuta il
5 aprile 2008, della legge 18 marzo 2008 n. 48
che ha istituito la
competenza del GIP distrettuale per i reati informatici,
permangono gli ordinari criteri di determinazione della
competenza territoriale
Cassazione 10535-2008: Gli
interventi dei partecipanti ad un forum
non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di
stampa. Il forum è una semplice
area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati
sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile
a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non
per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi
cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un
direttore responsabile o di registrazione) i messaggi lasciati su un
forum di discussione sono equiparabili ai messaggi che potevano e
possono essere lasciati in una bacheca
(sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o
privato).
Cassazione penale, sez. V, sentenza 12.06.2008 n. 24018 Diffamazione
on line e blog: il titolo o sottotitolo diffamatorio
presente in un articolo pubblicato on line su un blog, rende
responsabile l’autrice fintanto che non dimostri che il titolo o
sottotitolo non sia stato aggiunto da terze persone, anche perché
non è applicabile, in via di analogia, la disciplina giuridica sulla
stampa, specie nel caso in cui il sito internet (blog) non risulti
neppure soggetto a registrazione.
Corte di Cassazione Penale,
Sent. n. 37322/2008
Commette il reato di accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico l'associato di
un'associazione professionale che si introduce nel sistema
informatico dell'associazione stessa ed effettui copia dell'elenco
dei clienti allo scopo di sviare la clientela verso un terzo
soggetto in via di costituzione. Non ha rilevanza il fatto che
l'imputato avesse diritto di accesso al sistema, perché in ogni caso
l'accesso non prevedeva la sottrazione di dati importanti per lo
studio associato. Commette reato anche chi, dopo essere entrato
legittimamente in un sistema, continui ad operare o a servirsi di
esso oltre i limiti prefissati dal titolare e, quindi, in siffatta
ipotesi ciò che si punisce è l'uso dell'elaboratore avvenuto con
modalità non consentite"
Corte di Cassazione, Sentenza n. 25104/2008 ,
I professionisti e gli studi professionali possono essere sanzionati
penalmente se utilizzano software non originale, quando questo
avvenga per fine di profitto
2007
Cassazione 46674-2007: Sostituzione di persona via internet. Il
codice penale tutela con l'art. 494 (sostituzione
di persona) la pubblica fede. E' punita e penalmente
rilevante la condotta di colui che utilizza dati falsi per la
registrazione ad un servizio di posta elettronica. In tali casi il
soggetto indotto in errore non è soltanto l'ente fornitore del
servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della
rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata
persona, in realtà inconsapevolmente interloquiscono con una persona
diversa.
La contrarietà al buon costume, vale di per sé, ad escludere le
pubblicazioni dalle garanzie offerte alla libertà di stampa
propriamente detta...(omissis). Resta ferma la corretta
equiparazione dei messaggi sui siti internet agli stampati
(dei quali pare costituiscano mera riproduzione).
Corte di Cassazione n. 39354 del 24.10.2007
E' reato modificare la
playstation:
lo dice la
Cassazione, sent. n. 33768 del 2007
Cassazione
n. 149-2007: download di
software tramite server ftp e presunta
violazione del diritto d'autore.
Non sussiste, nel caso
qui riportato, il dolo specifico nel caso della predisposizione di
un server ftp per lo scambio di programmi e altre opere tutelate dal
diritto d'autore.
2006
Corte di Cassazione,
Sent. n. 752 del 2006 Il
comportamento di chi fornisce un contributo apprezzabile alla
visione di trasmissioni televisive via internet (partite
di calcio) altrimenti a pagamento, può integrare gli
estremi della responsabilità penale per concorso nel reato
2005
Corte di Cassazione, Sent. n.
18449 del 2005
Ingiuria e non molestia via sms: il semplice invio di
due soli messaggi sms di contenuto ingiurioso a breve distanza di
tempo l'uno dall'altro, da considerarsi come un unico sms e pertanto
facenti parte della medesima comunicazione, non integrano la
molestia di cui all'articolo 660 c.p., stante il difetto del
requisito della petulanza consistente nella protratta reiterazione e
serialità della condotta illecita.
2004
Corte di
Cassazione Sent. n. 28680 del 2004
Molestie ed SMS
...quello che l’art. 660 c.p.
ha voluto incriminare non è tanto il messaggio molesto che il
destinatario è costretto ad ascoltare (per telefono), quanto ogni
messaggio che il destinatario è costretto a percepire, sia de auditu
che de visu, prima di poterne individuare il mittente, perchè
entrambi i tipi di messaggi mettono a repentaglio la libertà e
tranquillità psichica del ricevente. Si comprende così come
l’interpretazione letterale dell’art. 660 c.p., che porta a
comprendere tra i mezzi della molestia punibile anche gli short
messages system trasmessi per via telefonica, sia conforme alla rado
della norma, e venga quindi a coincidere con la sua interpretazione
teleologica.
Corte di Cassazione, Sent.
3449/2004 La copiatura dei files
da CD o da HD in altro non consiste se non in una "duplicazione"
di tali files tanto che i files in possesso del
detentore (nel caso, dei progetti e degli studi elaborati per conto
del committente) rimangono memorizzati sul medesimo supporto sul
quale si trovavano, mentre di essi il soggetto, presunto agente nel
reato di furto, entra in possesso di un copia, senza che la
precedente situazione di fatto (e giuridica) venga modificata a
danno del soggetto già possessore di tali files. Ne consegue, per
la non configurabilità del reato di furto
dei files mediante duplicazione (o copiatura), la mancata
configurazione del fumus commissi delicti, necessario
presupposto del disposto sequestro.
Corte di Cassazione, Sent. 1778-2004 anche il corpo di reato, quando
non appaia più necessario il mantenimento del vincolo per finalità probatorie
deve essere restituito all'avente diritto, ex art. 262 c.p.p. ...
la prova in ordine alla sussistenza del reato e'
tutelabile limitando il sequestro alla memoria fissa del computer o
ad eventuali supporti (floppy, CD) contenenti elementi utili alle indagini
2003
Corte di Cassazione, Sent.
n. 39706-2003:
L’attività di contrasto prevista
dall’articolo 14 della legge 269/98,
autorizza la polizia giudiziaria nella sua attività di contrasto il ruolo di
agente provocatore, Ma tale attività può
ritenersi consentita e non in contrasto con norme costituzionali solo in quanto
sia limitata a casi eccezionali.
Cassazione
Sent. n. 32440-2003:
ricarica di schede telefoniche prepagate: qualificata la condotta
contestata all'imputato come violazione dell'articolo 12 dec. leg. 143/91.
Cassazione 3 febbraio 2003 Scambio foto
pornografiche via chat :
600 ter III e IV comma. Quando la cessione avviene attraverso un
canale di discussione (chat line), è necessario verificare, al fine
della contestazione dell'ipotesi del III comma, se il programma
consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi
e documenti contenenti le foto pornografiche minorili, in modo che
chiunque possa accedervi e, senza formalità rivelatrici di una sua
volontà specifica e positiva, prelevare direttamente le foto.
Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della
manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione
privata, si versa nell'ipotesi più lieve di cui al IV comma.
2002
E'
penalmente rilevante l'abusiva duplicazione di parte di un
programma, purché dotato di una propria autonomia funzionale e,
comunque, costituente il nucleo centrale. Configurabile il delitto
di cui all'art. 171 bis l.d.a. nell'ipotesi di duplicazione della
code - line o del codice di controllo di un programma.
Corte
di Cassazione - Sez. III Penale, 24 aprile 2002 n. 473
Internet,
diffamazione
e competenza territoriale: Corte
di Cassazione - Sez. III Civile Ordinanza n. 6591 dell'8 maggio
2002
La
cessione di una foto con un singolo
messaggio di posta elettronica, ad un singolo indirizzo nel
corso di una conversazione privata via Internet ad un unico
interlocutore configura un'ipotesi
attenuata di pornografia minorile che non contempla l'adozione di
misure cautelari. Corte
di Cass., III sez. Pen., Sentenza 5397/2002
2001
Essendo presupposto di qualsiasi provvedimento di
sequestro probatorio l'esistenza di
un reato, ovvero il fumus della sua commissione, nonché la natura di corpo del
reato o di cosa pertinente al reato del bene sequestrato; la
depenalizzazione
del delitto di cui all'art. 171 octies L.d.a., ha
fatto venir meno il presupposto in grado di consentire, e di
mantenere il provvedimento assunto dal P.M. presso il Tribunale di Venezia e
confermato dal Tribunale del riesame. L'ordinanza impugnata
va, pertanto, annullata senza rinvio e va disposta la restituzione di quanto
in sequestro all'avente diritto.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 42561 del 2001
Detenzione a scopo commerciale di
copie non autorizzate di programmi
per elaboratore: un intervento del Supremo Collegio sulla
distinzione tra scopo di lucro e fine di profitto: Corte
di Cassazione, III Sez. Pen., Sentenza del 28 Giu. - 19 Sett. 2001,
2408
2000
Sulla applicazione del reato di
diffamazione in internet:
Corte di
Cassazione Sent. 17 Nov.-27 Dic. 2000
Accesso abusivo: deve
ritenersi che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma
rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati
all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di
strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto
destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli
impianti sono custoditi.
Cassazione, V Sez.
Penale, Sentenza 7 Nov - 6 Dic. 2000
1999
Frode
informatica,
accesso abusivo, associazione a delinquere
Corte di Cass., Sez.VI
Pen. Sent.
4 ott. - 14 dic. 1999, n. 3067
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Merito
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2008
Corte d'Appello di
Bologna:
la sentenza sul primo "virus informatico" in Italia (worm Vierika)
Il messaggio di posta elettronica (non certificato ai sensi
del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a
crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82)
non
può fornire certezza alcuna circa la propria provenienza o
sull'identità dell'apparente sottoscrittore, poiché è sufficiente
intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceva il
messaggio lo veda come se fosse inviato da un diverso indirizzo.
Tribunale di Brescia,
Sentenza N. 304/2008
2007
Tribunale di Lucca: assenza dell’obbligo generale di sorveglianza del provider
sulle informazioni che trasmette. La responsabilità per i contenuti dei
messaggi è attribuibile solo agli autori degli stessi.
Ordinanza di rigetto del Tribunale di Roma del 14 luglio 2007
sul ricorso
cautelare effettuato da una società privata per ottenere i dati identificativi
di utenti di servizi internet in relazione al fenomeno del peer to peer
e
conseguente violazione del diritto d’autore da parte degli utenti. Sussiste, secondo il Tribunale, l’illegittimità dei dati acquisiti da
società terze private e di conseguenza ne dichiara l’inutilizzabilità
processuale degli stessi poiché illecitamente raccolti. Rigetta il ricorso
cautelare sporto ai sensi dell’art 156 L.d.a. non ricorrendone i
presupposti.
Riconosciuto il danno
esistenziale per i ritardi sull'attivazione della linea ADSL e
mancato rispetto delle disposizioni contrattuali.
Una pronuncia del
Giudice di Pace di Catanzaro che potrebbe dare soddisfazione a
tanti utenti, qualora il precedente si ripetesse.
2006
Tribunale di Torino, Sez. di Chivasso,
Sentenza 20 giugno 2006 n. 143
Secondo il Tribunale la e-mail aziendale
appartiene al datore di lavoro. il dipendente che fa uso
della e-mail aziendale si espone al rischio che anche altri della
medesima azienda possano lecitamente accedere alla casella se è
concessa in uso non esclusivo. Pertanto in rapporto con il reato di
cui all'art. 616 c.p. il fatto non sussiste qualora, anche in
presenza di una adeguata policy aziendale, il datore di lavoro
acceda alla casella personalizzata del dipendente.
Tribunale di Aosta, Sent. n. 553 del 26 maggio 2006
Responsabilità del titolare del blog
2005
Tribunale di Bolzano, Sentenza del 31 marzo 2005 n. 145/05
... la prova del reato non può essere desunta sic et
simpliciter dal possesso di un CD privo
del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma ... in
ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire
a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende
successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In
mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre
impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale
e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale
illegalità
2004
Tribunale di Civitavecchia - Sez. Penale, Sent. n. 1277/04
Se la Polizia postale nella
propria attività d'indagine, agendo sotto copertura, invia tramite
collegamento DCC sul sistema IRC dei file a contenuto
pedopornografico, deve utilizzare degli
strumenti idonei a verificare la corrispondenza tra quanto spedito e
quanto ricevuto dal destinatario
Tribunale di Milano, sent. n. 1993/2004: responsabilità
diretta ed indiretta
del provider ed eventuale esclusione della responsabilità per i contenuti
illeciti (immagini) di quanto pubblicato sul sito web
2003
Trib. di Perugia, Uff. GIP, Sent. n. 313/2003: scambio di
materiale pedopornografico tramite chat con agenti sotto copertura:
art. 600 ter c.p. 3° o 4° comma
(divulgazione o singola cessione ?)
Tribunale di Siena, Sent. 3 marzo 2003. Diffusione abusiva in un
locale pubblico di un servizio televisivo
criptato.
2002
Tribunale di Torino in tema di diritto d'autore:
fine commerciale e punibilità nella predisposizione di un server FTP per
lo scambio di MP3 e DVX etc. -
sent. 8 aprile
2002, n. 782
TAR del Lazio
sulla riservatezza della
corrispondenza trasmessa per via informatica e telematica. Deve
essere tutelata allo stesso modo della corrispondenza epistolare o
telefonica essendo caratterizzata dalla segretezza.
Tribunale di Torino, sentenza del 30 settembre 2002,
ricariche
carte telefoniche, non è configurabile l'ipotesi di accesso
abusivo al sistema informatico di cui all'art. 615 quater. c.p. né
quella di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p.
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Crotone richiesta di archiviazione ex artt.
408 c. p. p. e 125 disp. att.
Il sistema di trasmissione delle televisioni satellitari non rientra
nelle categorie di cui all'art. 615 ter e 615 quater, poiché non
consente il reciproco scambio dei dati ... pertanto l’apparato
[satellite - parabola - decoder - smart card] non
realizza un sistema informatico, né tanto meno un sistema
telematico.
Tribunale
di Napoli, 26 febbraio 2002, nomi a dominio:
nell'illustrazione della
motivazione i criteri di orientamento in dottrina e giurisprudenza
per la materia in oggetto (nomi a dominio, marchi, contraffazione,
responsabilità e risarcimento)
Considerata la definizione di prodotto editoriale ex.
L. 62/01 che amplia quella contenuta nel R.D.Lgs. 561/46, assimilata
la definizione di rivista cartacea anche a quella elettronica, non
si può procedere al sequestro di un sito internet
se non in virtù
di una sentenza irrevocabile:
Trib.
Milano 15 aprile 2002
L'accesso all'indirizzo di posta elettronica aziendale
non è sempre
reato: La "personalità" dell’e-mail non significa
necessariamente "privatezza" dal momento che ...
l'indirizzo aziendale, perché tale, può sempre essere nella
disponibilità di accesso e lettura da parte di persone diverse
dall'utilizzatore consuetudinario (ma sempre appartenenti
all'azienda). Ordinanza
del GIP di Milano, 10 maggio 2002
"... non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante
sito internet sia assimilabile ad uno stampato, se non compiendo una
operazione analogica in malam partem, non consentita dal
nostro ordinamento." Gup
del Tribunale di Aosta, Sentenza n.22/2002
Riconosciuta la possibilità del
tentativo di diffamazione
compiuta
a mezzo internet
Tribunale
di Teramo, Sez. di Giulianova, Sent.
n. 112/02 del 6 febbraio 2002
Ordinanza
del Tribunale del riesame di Alessandria: Istanza di
dissequestro del materiale software contraffatto e carenza dei
presupposti per la ricettazione di cui all'art. 648 c.p.
2001
Port scanning: rigetto ex art. 700 c.p.c. contro risoluzione
contrattuale del fornitore di accesso a internet: una Ordinanza
del Tribunale di Roma del 1 Agosto 2001
Software e codici per la creazione di card-tv per l'elusione dei
dispositivi di protezione delle trasmissioni in forma codificata:
una sentenza
del Tribunale di Torino del 30 marzo 2001
2000
Pubbliche scommesse
via Internet: sentenza di assoluzione del 14
giugno 2000 del Gup di Santa Maria Capua Vetere
Scambio foto e pornografiche di minori in
Internet, una questione di competenza: Tribunale
di Torre Annunziata, 24 Novembre 2000
Abusiva
duplicazione di software, lucro e profitto:
una
assoluzione del Tribunale di Torino del 5 maggio 2000
Accesso abusivo al
sito internet del GR1:
Tribunale
Penale di Roma, Sentenza 4-21 aprile 2000
1999
Diffamazione in
Internet: Procura della
Repubblica di Vicenza
1998
Diffamazione
in Internet: Tribunale
di Roma, Ordinanza del 4 luglio 1998
1997
Tribunale
Civile di Teramo:
Ordinanza dell'11 dicembre 1997
Pronunce Internazionali
Sull'offerta
di consulenza legale sul sito Internet,
Corte d'Appello di Tolosa, 2003
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