LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
Ratifica
ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla criminalita' informatica, fatta a Budapest il 23
novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno. (GU n. 80 del 4-4-2008
- Suppl. Ordinario n. 79)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
RATIFICA
ED ESECUZIONE
Articolo1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre
2001, di seguito denominata «Convenzione».
Articolo 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della
Convenzione stessa.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001, N. 231
Articolo 3.
(Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice
penale)
1. All’articolo 491-bis del codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono
inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;
b) il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo l’articolo 495 del codice penale è inserito il
seguente:
«Articolo 495-bis. – (Falsa dichiarazione o attestazione
al certificatore di firma elettronica sull’identità o su
qualità personali proprie o di altri). – Chiunque
dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta
servizi di certificazione delle firme elettroniche
l’identità o lo stato o altre qualità della propria o
dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad
un anno».
Articolo 4.
(Modifica al titolo XII del libro secondo del codice
penale)
1. L’articolo 615-quinquies del codice penale è
sostituito dal seguente:
«Articolo 615-quinquies. – (Diffusione di
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico). – Chiunque, allo scopo di
danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in
esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del
suo funzionamento, si procura, produce, riproduce,
importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette
a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici, è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa sino a euro 10.329».
Articolo 5.
(Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice
penale)
1. L’articolo 635-bis del codice penale è sostituito dal
seguente:
«Articolo 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici). – Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque distrugge,
deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,
dati o programmi informatici altrui è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)
del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro
anni e si procede d’ufficio».
2. Dopo l’articolo 635-bis del codice penale sono
inseriti i seguenti:
«Articolo 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). –
Salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato,
chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi
pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva
la distruzione, il deterioramento, la cancellazione,
l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei
dati o dei programmi informatici, la pena è della
reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del
secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, la pena è aumentata.
Articolo 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici). – Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, mediante le
condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso
l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del
secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, la pena è aumentata.
Articolo 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità). – Se il
fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a
distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la
pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento
del sistema informatico o telematico di pubblica utilità
ovvero se questo è reso, in tutto o in parte,
inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto
anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del
secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, la pena è aumentata».
3. Dopo l’articolo 640-quater del codice penale è
inserito il seguente:
«Articolo 640-quinquies. – (Frode informatica del
soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica). – Il soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica, il quale, al fine
di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto
ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi
previsti dalla legge per il rilascio di un certificato
qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa da 51 a 1.032 euro».
Articolo 6.
(Modifiche all’articolo 420 del codice penale)
1. All’articolo 420 del codice penale, il secondo e il
terzo comma sono abrogati.
Articolo 7.
(Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Articolo 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento
illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione
dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater,
617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale,
si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale,
salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente
decreto per i casi di frode informatica in danno dello
Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel
comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi
di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si
applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di
condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si
applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».
Capo III
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI
CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Articolo 8.
(Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di
procedura penale)
1. All’articolo 244, comma 2, secondo periodo, del
codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi
informatici o telematici, adottando misure tecniche
dirette ad assicurare la conservazione dei dati
originali e ad impedirne l’alterazione».
2. All’articolo 247 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Quando vi è
fondato motivo di ritenere che dati, informazioni,
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al
reato si trovino in un sistema informatico o telematico,
ancorche´ protetto da misure di sicurezza, ne è disposta
la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad
assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirne l’alterazione».
3. All’articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice
di procedura penale, le parole: «atti, documenti e
corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle
seguenti: «presso banche atti, documenti e
corrispondenza nonche´ dati, informazioni e programmi
informatici».
4. All’articolo 254 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso coloro che forniscono servizi postali,
telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è
consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi,
pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di
corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica,
che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche
sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che
comunque possono avere relazione con il reato»;
b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono
inserite le seguenti: «o alterarli».
5. Dopo l’articolo 254 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
«Articolo 254-bis. – (Sequestro di dati informatici
presso fornitori di servizi informatici, telematici e di
telecomunicazioni). – 1. L’autorità giudiziaria, quando
dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi
informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati
da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di
ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla
regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro
acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato
supporto, con una procedura che assicuri la conformità
dei dati acquisiti a quelli originali e la loro
immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato
al fornitore dei servizi di conservare e proteggere
adeguatamente i dati originali».
6. All’articolo 256, comma 1, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «anche in originale se cosı‘ è
ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonche´ i dati,
le informazioni e i programmi informatici, anche
mediante copia di essi su adeguato supporto,».
7. All’articolo 259, comma 2, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Quando la custodia riguarda dati, informazioni o
programmi informatici, il custode è altresì avvertito
dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da
parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa
disposizione dell’autorità giudiziaria
8. All’articolo 260 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo
le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti:
«, anche di carattere elettronico o informatico,»; b) al
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando si tratta di dati, di informazioni o di
programmi informatici, la copia deve essere realizzata
su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la
conformità della copia all’originale e la sua
immodificabilità; in tali casi, la custodia degli
originali può essere disposta anche in luoghi diversi
dalla cancelleria o dalla segreteria».
Articolo 9.
(Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di
procedura penale)
1. All’articolo 352 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella
flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2
quando sussistono i presupposti e le altre condizioni
ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la
conservazione dei dati originali e ad impedirne
l’alterazione, procedono altresı‘ alla perquisizione di
sistemi informatici o telematici, ancorche protetti da
misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di
ritenere che in questi si trovino occultati dati,
informazioni, programmi informatici o tracce comunque
pertinenti al reato che possono essere cancellati o
dispersi».
2. All’articolo 353 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’accertamento
del contenuto0»; b) al comma 3, primo periodo, le
parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammio
altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o
altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma
elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo
le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti:
«, telegrafico, telematico o di telecomunicazione».
3. All’articolo 354, comma 2, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi
informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli
ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresı‘,
le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni
necessarie ad assicurarne la conservazione e ad
impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove
possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati
supporti, mediante una procedura che assicurila
conformità della copia all’originale e la sua
immodificabilità».
Articolo 10.
(Modifiche all’articolo 132 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Dopo il comma 4-bis dell’articolo 132 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
inseriti i seguenti: «4-ter. Il Ministro dell’interno o,
su sua delega, i responsabili degli uffici centrali
specialistici in materia informatica o telematica della
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti
indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in
relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità
investigative traniere, ai fornitori e agli operatori di
servizi informatici o telematici di conservare e
proteggere, secondo le modalità indicate e per un
periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi
al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle
investigazioni preventive previste dal citato articolo
226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del
1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione
di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per
motivate esigenze, per una durata complessiva non
superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità
di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei
dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di
servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi
informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto
dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo,
fornendo immediatamente all’autorità richiedente
l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o
l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto
a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto
e alle attività conseguentemente svolte per il periodo
indicato dall’autorità. In caso di violazione
dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto
costituisca piu‘ grave reato, le disposizioni
dell’articolo 326 del codice penale. 4-quinquies. I
provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro
quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al
pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se
ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di
mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono
efficacia».
Articolo 11.
(Competenza)
1. All’articolo 51 del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-quinquies.
Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
615-ter, 615- quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,
635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale,
le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all’ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».
Articolo 12.
(Fondo per il contrasto della pedopornografia su
internet e per la protezione delle infrastrutture
informatiche di interesse nazionale)
1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro
nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla
rete INTERNET, di cui all’articolo 14-bis della legge 3
agosto 1998, n. 269, e dell’organo del Ministero
dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei
servizi di telecomunicazione per le esigenze relative
alla protezione informatica delle infrastrutture
critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui
all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13.
(Norma di adeguamento)
1. L’autorità centrale ai sensi degli articoli 24,
paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione è il
Ministro della giustizia.
2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, individua il punto di contatto di cui
all’articolo 35 della Convenzione.
Articolo 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente
del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione
Visto, il
Guardasigilli: Scotti