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Novità in tema di  ICT Law

 

Sblocco dei cellulari:

tra condotta penalmente rilevante e strategia di marketing

 

Dott.ssa Cristina Vizzari*

 

Una nota compagnia telefonica, prima in ordine di tempo a lanciare sul mercato la tecnologia UMTS, ha recentemente adottato una strategia aziendale che le permette di offrire cellulari a prezzi contenuti. La contropartita è il “blocco” del telefonino, che può essere di due tipi: 1) operator lock, che vincola l’uso del cellulare alla rete del gestore e permette l’utilizzo di qualsiasi usim; 2) sim lock, che vincola l’uso del telefono ad una sola usim.

 

Inutile dire che sul web le informazioni per sbloccare i cellulari proliferano! E’ addirittura possibile acquistare via web l’hardware necessario all’operazione. La risposta non si è fatta attendere… E’ in corso, infatti, una interessante controversia che vede contrapposte la società di cui sopra, che ha citato in giudizio l’azienda di telefonia concorrente, chiedendo poco meno di 84 milioni di euro di danni. L’accusa è di aver incoraggiato i propri clienti a sbloccare i cellulari sia indirettamente, con promozioni ad hoc, sia direttamente con lo sblocco dei cellulari attuato nei negozi.

Il convenuto, da parte sua, lamenta che “il fenomeno di blocco dei telefoni limita la libertà del cliente, distorce il normale gioco della concorrenza, creando una barriera che disincentiva o impedisce l’eventuale passaggio del cliente ad altro operatore con la portabilità del numero, a causa della maggiore spesa che deve essere affrontata per l’acquisto di altro telefono.”

 

Questa, in breve, la situazione… Cerchiamo, ora, di fare chiarezza tra i dati normativi a disposizione, per capire se lo sblocco dei cellulari possa costituire condotta penalmente rilevante ai sensi degli articoli 615 ter e quater: “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” e “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici”.

 

Per completezza di analisi e prima di passare alla disamina del caso, è bene richiamare, accanto alle norme penalistiche, la legge sul diritto d’autore e le norme relative ai contratti (artt.1341-1342) con riferimento alle “Condizioni generali di contratto” e “Contratto concluso mediante formulari”e il novello codice in materia dei dati personali, e valutare punto per punto come il caso in esame si configuri rispetto alle varie disposizioni di legge.

 

1.    Innanzitutto, sarebbe opportuno partire dal contratto firmato, leggerlo attentamente cercando la voce relativa al vincolo in oggetto: viene espressamente richiamato il blocco del cellulare? Se la risposta è no, dovremmo concludere che ciò per cui non abbiamo firmato non può esserci successivamente addebitato o accollato. E, a ben vedere, nel caso di specie il blocco imposto dal gestore, qualora fosse espressamente previsto dal contratto, creando un palese squilibrio tra le posizioni dei due contraenti, non rientrerebbe nell’alveo della disciplina delle clausole vessatorie ? In caso affermativo, la clausola dovrebbe essere approvata mediante sottoscrizione apposita, pena la nullità della stessa.

2.      La disciplina civilistica consente al proprietario di disporre liberamente del bene acquistato, senza che ciò possa arrecare nocumento a terzi, è ovvio, e altrettanto ovvio è che siano esclusi da tale disciplina i cellulari in comodato, che rimangono di proprietà del gestore.

3.      La violazione/modifica del software protetto da copyright (nel caso di specie il firmware del cellulare), non sussisterebbe, in quanto la possibilità dello sblocco è insita nel firmware stesso.

4.      E ancora, bisognerebbe riflettere sulla sussistenza di una violazione o accesso non autorizzato a sistemi informatici, posto che le sim funzionanti di altri gestori sono autorizzate e registrate presso il gestore di appartenenza.

5.      Il codice sulla protezione dei dati non consente di trasmettere i dati di un IMEI, considerato dato personale del cliente, tra gestori. Per chiarezza ricordiamo che il suddetto codice è una sorta di numero di telaio del terminale che l’utente può trovare, oltre che sulla scatola del telefono, dietro la batteria o digitando sulla tastiera una breve sequenza.

 

Ciò premesso, non dimentichiamo che, accendendo il cellulare, sono tre i dati che viaggiano sulla rete del proprio gestore 1) IMEI; 2) numero di telefono; 3) identificativo sim HRL) e al massimo uno sulla rete del gestore che riceve la chiamata (numero di telefono se non nascosto). Dovremmo quindi inferirne che se  il gestore “A” riceve una chiamata non potrà mai capire se è stato usato un cellulare venduto da lui e sbloccato con la SIM del gestore “B”, posto che  non viene trasmesso IMEI. 

*Consulente legale, Master in Diritto delle Reti Telematiche, Univ. di Messina.

 

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