Il semplice possesso di un CD non contrassegnato dalla SIAE
non prova il reato ex art. 171 bis L. 633/1941:
breve commento alla sentenza n. 145/2005 del Tribunale di Bolzano
Dott.ssa Teresa Romeo*
“Chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493”. Così recita l’art. 171bis della
legge n. 633/1941 sul Diritto d’autore, e per chi si fosse chiesto, in special
modo imprenditori e professionisti, essendo i privati realisticamente poco
interessati alle sortite della Guardia di Finanza, quali elementi fossero
sufficienti a fondare l’ipotesi di reato, una risposta è stata fornita dal GIP
di Bolzano.
Non ci è dato sapere, almeno per il momento,
quanto ed in che limiti la pronuncia del Gip sarà condivisa dalla magistratura
giudicante nei prossimi mesi, ma è certo che la sentenza del marzo scorso ha
fornito spunti di riflessione ed argomenti di dibattito relativamente alle
questioni sollevate circa l’interpretazione delle norme a tutela del software.
Mi riferisco in particolare ai due principi
sanciti nella pronuncia in esame riguardanti, il primo, la condotta
effettivamente punita dall’art. 171bis e la distinzione fra questa e quella
invece contemplata dall’art. 174ter che prevede solo una sanzione
amministrativa, il secondo, la prova del reato che non può essere desunta sic
et simpliciter dal possesso di un CD privo di contrassegno SIAE.
Quanto al primo punto, il giudice ha ritenuto di
dover individuare lo “scopo imprenditoriale” richiesto dalla norma alla luce di
quanto previsto dall’art. 171ter, comma II, con la conseguenza di identificare
il suddetto scopo con la condotta di chi commette il fatto “esercitando in forma
imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore” e non,
invece, con l’uso di un programma da parte di un imprenditore. Tale
interpretazione appare, però, in contrasto con quanto sostenuto dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 28.06.2001, con la quale la Suprema Corte ha, al
contrario, sottolineato come elemento del reato fosse, anche prima della riforma
che ha aggiunto la parola imprenditoriale al già previsto
scopo commerciale, l’utilizzazione, da parte dell’imprenditore, del
software senza la prescritta licenza.
Quanto al resto della decisione, a parere della
scrivente, di portata apparentemente meno sensazionale e certamente meno
discutibile, ma probabilmente destinato ad essere ripreso nelle pronunce future
è il principio sancito dal Gip di Bolzano in materia di prova del reato.
Secondo quanto statuito, la provenienza illecita
del software non sarebbe provata dalla semplice assenza del contrassegno SIAE o
di etichette originali, essendo comunque necessario risalire alla fonte del
programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, nonché seguire le
sue vicende successive.
Dando prova di particolare attenzione alle
concrete modalità attraverso le quali spesso si viene in possesso di un
programma per elaboratore, il Giudice esamina una serie di situazioni nelle
quali, pur in assenza di contrassegni ed etichette, non si può parlare di
provenienza illecita del software.
Non costituisce, pertanto, prova del reato la
circostanza che l’acquirente non si sia registrato presso il produttore del
software, per scelta o per dimenticanza, non esistendo alcun obbligo alla
registrazione. Né potrebbe individuarsi, nel nostro ordinamento, una norma che
imponga all’acquirente di conservare sine die i documenti di acquisto.
Ancora, nulla vieta di acquistare un programma
usato anche se sprovvisto del manuale di istruzioni, la cui presenza fa
solitamente pensare alla liceità della provenienza del software.
Non è in contrasto con le norme a tutela del
diritto d’autore fare una copia di riserva del software, per cui la copia in uso
potrebbe legittimamente essere in possesso di chi la utilizza pur non essendo
originale.
Non è da escludere, poi, che il CD sia veramente
pirata, ma che l’acquirente inesperto non abbia avuto modo di rendersene conto
al momento dell’acquisto.
Infine, il programma potrebbe essere stato
legittimamente acquistato all’estero, circostanza sufficiente a spiegare
l’assenza del contrassegno SIAE.
Altro elemento del reato è, naturalmente, quello
soggettivo del dolo, che il Giudice non riesce ad intravedere nell’ipotesi,
invero probabile, in cui il titolare dell’azienda non si occupi personalmente
dell’acquisto e dell’installazione dei programmi, lasciando tali incombenze a
tecnici più esperti, per cui la violazione di sigilli e l’accettazione delle
condizioni apparse sullo schermo non sarebbero certamente azioni attribuibili
all’utente finale.
Le riflessioni svolte nella sentenza citata e fin
qui esaminate consentono di evidenziare un divario fra la severità della norma
penale, orientata a tutelare massimamente il diritto d’autore, e le reali
possibilità di compiere, in sede processuale, quegli accertamenti, atti a
provare la condotta illecita, che lo stesso Gip di Bolzano definisce come quasi
sempre impossibili.
Sarà a questo punto necessaria una verifica caso
per caso diretta alla ricostruzione della “vita” del programma, della fonte di
provenienza dello stesso nonché l’individuazione dell’originario acquirente ed
eventualmente di quelli successivi prima di poter giungere alla conclusione che
si tratti di una copia illegale e, quantomeno, che il detentore ne fosse a
conoscenza.
*Consulente legale, Master in Diritto delle Reti
Telematiche, Univ. di Messina.
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