Tribunale di Siena
Sentenza 3 marzo 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice
Monocratico del Tribunale di Siena Dr. Riccardo Guida
Nella Camera di Consiglio del 3/3/2003 ha pronunziato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di
XXXXXXXXXXXX
IMPUTATO
Del reato p. e p. dall'art. 14, comma primo, lett. e) della legge 18 agosto 2000 n. 248; art. 81 cpv del codice penale per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche se commesse in tempi e luoghi diversi, quale legale rappresentate della s.r.l. "La Birreria xxxxxxx" e titolare del contratto n. XXX per l'accesso di programmi televisivi s.p.a "Stream in ambito residenziale, in assenza di specifico accordo con legittimo distributore, diffuso all'interno del predetto esercizio commerciale un servizio criptato, ricevuto per mezzo dell'apparato marca "Italtel" con "Smart Card" n. 0102706851, atto alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. Commesso in Siena dal 29 settembre 2000 al 4 febbraio 2001.
Con l'intervento
del Pubblico Ministero: dr.ssa Filomena D'Amora,
e di
Avv. R. M. del Foro di Siena dif. di fid. dell'imputato
Le parti hanno
concluso come segue:
II P.M. chiede condanna alla pena di 4 mesi di reclusione e 2.000.00 di multa.
Il difensore dell'imputato chiede assoluzione perché il fatto non costituisce
reato; in ipotesi perché il fatto non costituisce reato a seguito dell'entrata
in vigore del Decreto n. 373/00.
FATTO E DIRITTO
XXXXXXXXX è stato
tratto in giudizio con decreto di citazione emesso dal PM il 25.9.2002 per
rispondere di avere diffuso nella sua birreria un servizio criptato sebbene
fosse titolare di un contratto Stream in ambito residenziale, fatto commesso in
Siena nel periodo dal 29.9.2000 al 4.2.2001. Il processo si è svolto, in
contumacia dell'imputato, nelle forme del giudizio abbreviato.
Sul piano fattuale la vicenda è chiara.
il 4.2.2001 la polizia postale di Siena effettuò una verifica nell'esercizio
pubblico denominato "La birreria XXXXXXX", amministrata dall'imputato, e accertò
l'esistenza di trE impianti di decodifica, con relative smart card, due della
società D+ e uno della società Stream.
Due giorni dopo il XXXXX mise a disposizione della polizia i contratti stipulati
con le predette società e risultò che il contratto Stream, stipulato dal XXXXXX
in data 29.9.2000, prevedeva la visione dei programmi in ambito residenziale e
non all'interno di un esercizio pubblico (v. la notizia di reato ed i documenti
ad essa allegati).
Ciò premesso, la riferita condotta è sussumibile nell'ipotesi delittuosa di cui
all'ari. 171 ter leti. e L. n. 633/1941, novellato dall'art. 14 L n. 248/2000
che punisce chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto mediante il c.d. decoder. Al
riguardo non appare condivisibile la tesi difensiva secondo cui la ridetta
condotta sarebbe stata depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo
dalle disposizioni del D.L.vo n. 373/2000 e, in particolare, dall'art. 4 lett. b
(in combinato disposto coll'art. 6), che configura quale illecito amministrativo
l'installazione a fini commerciali di un dispositivo illecito.
E' infatti evidente il diverso contenuto delle due disposizioni a confronto: la
prima (art. 171 ter lett. e), si riferisce alla diffusione abusiva di un
servizio criptato; la seconda (art. 4) riguarda invece la mera installazione a
fini commerciali di un dispositivo illecito. Oltre all'univoco tenore letterale
di queste due norme, l'eterogeneità delle due condotte ivi disciplinate trova
oggi una significativa conferma nell'art. 1 L n. 22/2003 che sottopone
nuovamente alle sanzioni penali stabilite per le attività illecite di cui agli
artt. 171 bis e octies L. n. 633/1941 le condotte descritte dal combinato
disposto dei menzionati artt. 4 e 6.
Ciò permette di ribadire il rapporto d'omogeneità tra le condotte illecite
contemplate in tali norme e, per converso, l'autonomia dei reati disciplinati
dall'ari. 171 ter, compresa la fattispecie sub lett. e), non interessati dalla
novella del 2003.
L'elemento psicologico del reato è da ricondurre alla consapevolezza, da parte
dell'imputato, dell'impiego abusivo del decoder Stream che, contrariamente al
decoder D+, secondo gli accordi contrattuali, poteva essere utilizzato solo in
ambito residenziale.
In punto di pena, al XXXXXXXX possono essere concesse le attenuanti generiche
per adeguare la sanzione al disvalore del fatto.
Valutati i parametri stabiliti dall'ari. 133 CP, si stima congrue condannarlo
alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.400 euro di multa (pena base:
6 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, riduzione della pena a 4 mesi di
reclusione e 2.100 euro di multa, ex art. 62 bis CP, definitiva riduzione della
pena per la diminuente del giudizio abbreviato), oltre al pagamento delle spese
processuali. Ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per disporre la
conversione della pena detentiva in quella di 3.040 euro di multa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena dichiara XXXXXXX colpevole del reato ascrittogli, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del giudizio abbreviato, letto l'art. 533 CPP lo condanna alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 53 L. n. 689/1981 dispone la sostituzione della pena detentiva con quella di 3.040 euro di multa. Visto l'art. 544 CPP indica in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Siena, 3 marzo 2003
Il Giudice
Riccardo Guida