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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA
in composizione monocratica
Giudice Dr. Eugenio GRAMOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
alla pubblica udienza del 26 maggio 2006
nel procedimento penale contro
TIZIO, nato ad XXXX il XX/XX/XXXX,
residente ad XXXXX, ivi domiciliato ex art. 161 cpp
libero - presente
IMPUTATO
per il reato di cui agli artt. 81cpv. c.p.
- 595 comma 3 c.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno
criminoso con gli articoli pubblicati sul sito web www.xxxxxxxxx.com con il
nickname di "generale Zuckov" e di anonimous ledeva l'onore di Caia, Mevio,
Sempronio e Quinto.
In particolare scrivendo un articolo dal
titolo "Velina Rosa numero 5", ove scriveva in proposito bisogna essere
chiari: Mevio non ha mai brillato né per spirito di solidarietà con i
colleghi né per vocazione democratico sindacale., ma di un moderatissimo
collega, che subito ha capito che per far carriera nel giornalismo bisogna
saper abbozzare e tacere a ogni porcata.Non si è mai dannato l'anima per la
categoria né per i colleghi, non lo brucia nessun sacro fuoco per la difesa
dei diritti dei giornalisti, si è candidato alle elezioni dell'ordine dei
giornalisti unicamente per salvare il suo sedere. Certo se persino per una
Doroteo così, dallo stomaco di struzzo. ledeva la reputazione di
Sempronio, nonché quella di Caia, scrivendo sempre nello stesso articolo
Così la povera Caia, terrorizzata e minacciata fisicamente, si è data alla
fuga piangente dai locali moda di ....
La poverina eccepiva sul fatto che il copione della cerimonia, le affidasse
la parte della fetta di limone da strizzare. Che farà Caia? La ragazza ha
l'avvocato facile: due anni orsono quando l'ordine, durante la revisione
dell'Albo regionale, la cassò dagli elenchi per palese inattività
immediatamente ricorse ad un legale, riuscendo grazie ad un cavillo formale
ad essere reintegrata, nonché nell'articolo pubblicato il 12 giugno
2005 ledeva l'onore di Sempronio scrivendo: E' vero che dopo 5 anni
dalla sentenza dell'ordine valdostano, che aveva radiato Sempronio dall'Albo
dei professionisti, il suo ricorso al Consiglio Nazionale sospensivo della
pena è ancora in altissimo mare? .E' vero che per salvare Sempronio il
Consiglio Nazionale vuol perdere altro tempo, così nessuno dopo 5 anni si
ricorderà più niente? E' vero che i due consiglieri nazionali dell'ordine,
... e ..., si interessano della questione Sempronio remando contro,
ossia si prodigano per sputtanare il Consiglio regionale precedente, facendo
annullare la sentenza di radiazione?. E' vero che per salvare Sempronio il
suo potentissimo papà e mentore, ..... ......... ha avviato una raccolta
di firme presso la sezione di ............ del Mouvement, in cui ha militato
dal 1986 al 1998 (il 1999 non è sicuro)?. Che la presidente ............ ha
proclamato vincitore lo slogan federalista "renderne impunito uno per
diseducarne cento?" E' vero che l' Ordine Nazionale dei giornalisti, per i
begli occhi di sminuzzino ha già fatto una figura di merda galattica nel
1999, quando la sua decisione, favorevole al rampollo di ......
............., è
stata impugnata dalla Procura generale di Torino, caso quasi unico in
Italia? E' vero che Sempronio attualmente è addetto stampa del gruppo
consiliare Uv in regione?, nonché ledeva la reputazione di Quinto
scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous
Quinto abita a XXXXX da alcuni anni ma non è romano.
A Roma ha vissuto una promettente carriera nelle fila della Dc fino a
quando, a corto di soldi, non ha pensato bene di compiere una rapina a mano
armata in banca che gli è costata quattro anni di galera! In Valle è stato
implicato in alcune indagini di polizia e attualmente è indagato dalla
Polizia postale per plagio.
Serve altro?, e ancora il 9 ottobre 2005 "Non si tratta di speciali ma di
veri e propri pompini.Il palinsesto potrebbe essere così formulato:giorni
pari bocchini a ......... Giorni dispari pompini al senatore ............. E il
week end? Rigatoni bolognesi a .... ......! Mi sembra un programma
pluralista, democratico, antifascista, con venature progressiste.
Questo Quinto mi sembra maturo per iscriversi alla .... .............
Suo papà non era iscritto al PCI di XXXXX?
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo di pubblicità quale
il sito web.
In Aosta il 14 febbraio, il 12 giugno e il 9 ottobre 2005
PARTE CIVILE:
- 1. Mevio, nato a XXX il XXXXX ,
costituito all'ud. 26.05.06 dall'avv. S.M., del foro di
Aosta
- 2. Sempronio, nato a XXX il XXXXX,
costituito all'ud. 26.05.06 dall'avv. C. B., del foro di Aosta
- 3. Quinto, nato ad XXX il XXXXXX,
costituito all'ud. 26.05.06 dall'avv. A. F., del foro di
Aosta.
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero chiede: ritenuta
provata la penale responsabilità dell' imputato per il reato di
diffamazione, condanna ad euro 3.000,00 di multa .
Il difensore della paete civile Sempronio, avv. xxxx: conclude come da
allegato depositato in udienza e nota spese:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la penale
responsabilità dell'imputato TIZIO in ordine al reato a lui ascritto e,
conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di giustizia, nonché
condannarlo a risarcire i danni morali a favore della parte civile
costituita Mevio, danni che si quantificano, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 523 c. II c.p.p., in euro 5.000,00, oltre a interessi e
rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al dì del saldo o nella diversa
somma che la S.V. riterrà di giustizia.
In subordine:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la penale
responsabilità dell'imputato TIZIO in ordine al reato a lui ascritto e,
conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di giustizia, nonché
condannarlo a risarcire i danni morali a favore della parte civile
costituita Mevio, danni da liquidarsi in separato giudizio civile,
concedendo alla parte civile costituita una provvisionale di euro 3.000,00,
da imputarsi sulla liquidazione definitiva.
In ogni caso con il favor delle spese e degli onorari di giudizio, come da
nota spese separata e depositata contestualmente alle presenti conclusioni (min.euro
967,92 - max euro 2.344,92 oltre iva e cpa).
Il difensore della parte civile Quinto, avv. yyyyy: conclude come da
allegato depositato in udienza e nota spese:
Voglia l' Ill.mo Tribunale Penale Ordinario di Aosta, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la penale responsabilità
dell'imputato TIZIO in principalità e nel merito condannare il sig. TIZIO
alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni morali che
si indicano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), con condanna ad una somma
provvisionale non inferiore a euro 3.000, o altra maggiore o minore somma
che il Giudice riterrà di equità.
Con il favore delle spese e degli onorari di lite (min euro 967,92 - max
euro 2.344,92 oltre iva e cpa).
Il difensore della parte civile Sempronio, avv. zzzzzzz: conclude come da
allegato depositato in udienza e nota spese:
Piaccia al Giudice Ill.mo:
affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato
ascrittogli e condannarlo alle pene di legge;
dichiarare tenuto e condannare l'imputato a risarcire alla parte civile
costituita i danni patrimoniali e non patrimoniali da questa subiti in
conseguenza dei fatti per cui è processo, da liquidarsi nella somma di euro
5.000,00 (cinquemila) a favore della parte civile, condanna provvisoriamente
esecutiva;
in subordine, qualora il Giudice Ill.mo pronunci condanna generica e rimetta
le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dei danni, condannare
l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di
almeno euro 3.000,00 (tremila) a favore della parte civile;
condannare, infine, l'imputato alle spese di costituzione, assistenza e
rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota spese che si
allega (euro 1.595 oltre iva e cpa)..
Il difensore dell'imputato, avv. C. M., chiede:
In via principale, assoluzione per non aver commesso il fatto.
In subordine, assoluzione perché i fatti, così come contestati, non
costituiscono reato per quanto riguarda la scriminante del diritto di
critica.
In ulteriore subordine, chiede che il giudice tenga conto a tutti gli
effetti delle limitate possibilità economiche dell'imputato, pensionato.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Due sono gli ordini di problemi che vanno
risolti nel presente procedimento:
a) se gli articoli diffamatori pubblicati sul blog "ilbolscevicostanco.com"
siano riconducibili all'attuale imputato (e quindi, per l'effetto, se
l'attuale imputato si identifichi col Generale Zhukov e se questi fosse, in
sostanza, il direttore del blog)
b) se gli articoli siano diffamatori.
- A -
Sono stati raggiunti gravi, precisi e concordanti indizi che consentono, con
piena certezza, di affermare che il Generale Zhukov, proprietario del sito
"il bolscevico stanco" è TIZIO .
Infatti:
1) Come si legge nell'allegato 8/A fg 50 prodotto dal PM tale "soldatino
popov" scrive alcune righe, che qui non interessano, al compagno generale.
A queste righe risponde TIZIO.
Successivamente taluno si rivolge al compagno generale riprendendo il
contenuto della risposta di TIZIO e dicendo a TIZIO:
"proprio tu, generale, vai ad elemosinare."
Si tratta di un indizio grave in quanto consente di dedurre un'equivalenza
generale Zhukov = TIZIO, e preciso, derivando da due fonti diverse in modo
univoco.
Non è una prova, in quanto non vi è garanzia assoluta della rispondenza a
realtà della firma TIZIO e di quanto indicato da altra non controllabile
fonte, sicchè non consente di raggiungere da sé solo la certezza del fatto
che si vuole provare.
2) A casa di TIZIO è stato trovato l'username e la password, nonché ogni
istruzione per la gestione del sito (cfr. verbale di perquisizione e
documenti sequestrati, all. 3-4 fg 194 ss)
Si è qui in presenza di un indizio gravissimo e ben preciso, atteso che
username e password sono privati del soggetto cui pervengono.
Non si tratta di prova diretta poiché da ciò solo non è possibile dedurre la
penale responsabilità per gli articoli diffamatori (dando per un attimo già
dimostrato che diffamatori essi siano).
In sé, non è infatti impossibile che il foglio sia stato dimenticato da
altri.
3) La password per l'accesso è "violaa". La figlia dell'imputato si chiama
Viola (cfr. teste WWWWWW).
E' un indizio grave, perché consente di dedurre che la password è
verosimilmente stata elaborata dall'imputato, e preciso, limitatamente alla
sua portata, in quanto non contraddetto da altri elementi intrinseci allo
stesso.
4) Sono stati rinvenuti appunti manoscritti per l'accesso del sito,
riconducibili all'imputato.
Trattasi di un ulteriore indizio dell'interessamento personale ai modi di
accesso e gestione del sito, indizio grave in quanto direttamente legato ai
fatti criminosi de quibus e preciso in quanto in sé coerente.
5) Una serie di articoli (precisamente messaggio di Capodanno e Velina Rosa
5 e 6) sono stati creati subito prima sul computer dell'imputato e poi
pubblicati sul blog de quo.
La data era correttamente impostata sul computer del TIZIO (c.f.r. teste
QQQQQQ, risentito sul punto).
E', anche questo, un indizio gravissimo in quanto pone un pesante elemento
di collegamento tra l'articolo (quella che interessa è la Velina Rosa 5) e
l'imputato, e preciso in quanto dotato di intrinseca coerenza logica.
6) Pur di contorno è un elemento indiziario anche il fatto che si sia
trovato presso il TIZIO un libro dal quale era tratta una foto pubblicata
sul sito.
E' fin troppo chiaro, e sembra quasi offensivo al senso comune spendere
troppe parole al riguardo, che tali indizi sono assolutamente concordanti e
permettono di collegare con certezza le affermazioni diffamatorie in
imputazione (contenute nella "Velina Rosa 5") al TIZIO.
Ritenendo il contrario occorrerebbe immaginare che taluno, per caso, lasci a
casa del TIZIO password e username per l'accesso come Zhukov e la gestione
del blog; che, sempre per caso, la password coincida, con l'aggiunta di una
A finale, col nome di battesimo della figlia dell'imputato (Viola - nome
tutt'altro che comune); che il TIZIO preferisca subire personalmente le
conseguenze penali delle condotte del generale Zhukov piuttosto che rivelare
chi abbia lasciato tali documenti presso di lui; che, per motivi non
individuabili nemmeno con sforzo di immaginazione, il TIZIO abbia poi deciso
di prendere appunti per l'accesso e la gestione del blog; che, sempre per
caso, 3 articoli, tra cui quello che interessa, siano stati creati col
computer del TIZIO; che, ancora per caso, un libro con una foto pubblicata
sul blog fosse a casa del TIZIO e che infine soggetti scellerati, diversi
dal TIZIO, abbiano usato il suo nome in un'occasione sul blog, per
rispondere al soldatino Popov e che altri abbiano dato per scontata, senza
ragione, l'identità Zhukov = TIZIO.
A corollario si aggiunga che il TIZIO esercita (o esercitava) la professione
di giornalista, tanto da essere stato Vice Presidente del Consiglio dell'
Ordine Valdostano e che era alquanto apprezzato (cfr. le dichiarazioni di
alcune delle stesse p.o.) per la sua vena ironica e che - infine - nella
predetta qualità, era a conoscenza di procedimenti disciplinari a carico di
colleghi per essersene occupato, tanto da detenere tutt'ora copie di atti in
casa.
E trattasi di atti sui quali sono basate le considerazioni assunte
diffamatorie a carico del Quinto e della Caia.
Da questo corposissimo coacervo di elementi, non credendo questo giudicante
che la loro esistenza e coerenza possa essere dovuta a potenti forze
esoteriche che perseguitano il TIZIO deve necessariamente concludersi che
a) il generale Zhukov si chiama, all'anagrafe, TIZIO
b) questi gestiva il blog de quo, tanto che tra le istruzioni da lui
detenute vi è un foglio relativo alla cancellazione dei commenti
c) la Velina Rosa 5 è stata scritta da TIZIO
Il contenuto pubblicato su internet e oggetto di contestazione ex art.595
c.p. è pacifico.
Esso risulta dalle produzioni del PM e dalle deposizioni delle parti civili.
Da notare che la parte iniziale dell "osservazioni" sul XXXX è pubblicata
sotto lo pseudonimo Anonymous.
Va subito rilevato che, essendosi provato ut supra che il TIZIO era il
soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex
art. 596 bis c.p., essendo lasua posizione identica a quella di un direttore
responsabile.
O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore
responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale
forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito
Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi.
Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica
stampata e quella di chi gestisce un blog ( e che, infatti, può cancellare
messaggi) è - mutatis mutandis - identica.
Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato
e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il
dovere di eliminare quelli offensivi.
Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596 bis cp.
Ciò premesso, per valutare se le affermazioni sul blog siano diffamatorie
occorre riportarsi ai pacifici canoni giurisprudenziali costituiti da
- interesse pubblico alla conoscenza
- verità del fatto
- correttezza del linguaggio.
Il primo requisito è soddisfatto.
Le persone offese sono tutte noti giornalisti dell'ambiente valdostano e il
genere di considerazioni esposte (salvo quanto al XXXX, su cui si vedrà
infra) sono connesse coi modi di interpretare ed esercitare la professione
giornalistica.
Quanto agli altri elementi, nello specifico si rivela che:
Caia viene dipinta come una non giornalista, già "cassata" dall'albo per
inattività (fatto vero, salva la riforma della decisione per mancanza di
motivazione) che, minacciata da tale ................ si dà alla fuga piangente,
affermandosi poi che la "ragazza" ha l'avvocato facile.
Trattasi di considerazioni espresse in termini non corretti (tra l'altro non
pare vero che la "ragazza" abbia l'avvocato facile, visto che ha proposto sì
querela, ma non si è costituita parte civile) e inurbane, che dipingono una
giornalista come una sorta di poveretta, professionalmente già oggetto di
cancellazione e che reagisce alle difficoltà con la fuga e le lacrime.
La notizia, nella sostanza vera, è stata dunque esposta in termini non
corretti e - dopo aver superfluamente ricordato il passato provvedimento
disciplinare (noto all'imputato per la sua posizione precedente nel
consiglio dell'ordine) - l'intero tono della notizia non è diretto ad
informare, ma a dipingere la figura di una collega con le tinte della
codardia e dell'ignavia.
Si integra, dunque, il contestato delitto.
Quanto a Mevio si afferma, tra l'altro, che si "è candidato all'ordine dei
giornalisti per salvare il suo sedere" cosa risultata falsa (la non
licenziabilità deriva da alcune cariche sindacali e non dal far parte
dell'ordine dei giornalisti (teste Mevio, non smentito da alcuno):
Si è poi dipinto il medesimo come un Don Abbondio carrierista (ha subito
capito che per far carriera bisogna saper abbozzare e tacere ad ogni
porcata) e, dulcis in fundo, il Mevio è stato definito Doroteo dallo stomaco
di struzzo.
Orbene, pur essendo gli struzzi pennuti non privi di tratti simpatici è
chiaro che l'autore dell'articolo trasmette chiaramente, e con termini anche
piuttosto volgari, messaggi in parte falsi (circa le motivazioni della
candidatura all'ordine) in parte diretti,ancora, non ad informare, ma a
dipingere la persona Mevio come un essere che ingoia ogni cosa pur di far
carriera, complice di porcate e pronto ad ogni sottomissione.
Si integra nuovamente, dunque, il reato de quo, tra l'altro non essendo
nemmeno rispondente a realtà l'unico fatto specifico riferito.
Quanto al Quinto l'imputato ha usato le conoscenze personali che gli
derivavano dalla posizione di (allora) vicepresidente del Consiglio
dell'ordine dei giornalisti e gli atti che (illegittimamente) aveva
trattenuto a casa per redigere un articolo basato su fatti veri, ma
addebitando alle ingerenze della p.c. e del di lui padre l'annullamento
della precedente sentenza di radiazione a carico della p.c. con finalità di
"sputtanare il Consiglio regionale precedente" e addebitando il tutto a
manovre poco pulite nell'..... .............
E' chiaro che trattasi di considerazioni sulla cui verità nulla si sa ma
che, comunque, sono espresse in termini scorretti, basati sul sospetto e
sull'illazione.
Anche in questo caso si integra dunque il contestato delitto.
La posizione Sempronio è la più grave.
E' ben vero che il Sempronio è stato condannato per rapina, se si vuole a
mano armata, essendo egli in effetti "armato" di una siringa.
Ma la condanna è stata a due anni e quattro mesi di reclusione e non a
"quattro anni di galera".
E' anche vero che lo stesso era indagato per "plagio" dalla Polizia Postale,
in quanto proprio pochi giorni fa, come è risultato anche in questo
dibattimento, questo medesimo giudicante lo ha condannato per la violazione
di diritti di autore nel pubblicare alcuni articoli sul proprio sito
internet.
Tuttavia, al di là della parziale falsità di quanto scritto (qui sub "anonymous"),
non vi è alcun interesse pubblico alla conoscenza di questi fatti che nulla
hanno a che fare con l'attività di giornalista del Sempronio.
E non, in particolare, la rapina.
Lo stesso "plagio" viene esposto in modo tale che, pur trattandosi di fatti
connessi con l'attività di giornalista, nessuno lo comprende.
In questo caso, dunque, il TIZIO ha esposto fatti in parte falsi, al solo
scopo di screditare (il TIZIO userebbe un altro termine) una persona nella
sua dignità, dimenticando che alcuni fatti possono appartenere ad un brutto
passato col quale oggi non potrebbe aversi più alcun rapporto.
In altre parti, nuovamente sub gen. Zhukov, si istituisce poi una
significativa comparazione tra interviste a politici dell'.... ..... e
"pompini", che verrebbero forniti, a giorni alterni, a LLLLL e al Senatore
KKKKKKK.
Nel week end il menu del TIZIO prevede, invece, "rigatoni bolognesi" a
...... .........
Anche se le interviste non sono fatte personalmente dal Sempronio, è
evidente che il triviale paragone sopra riportato pone in pessima luce la
direzione della rivista, sicchè anche il Sempronio è, certamente, persona
offesa dal reato.
Se si voleva affermare che le interviste pubblicate dal Sempronio sono
compiacenti e si risolvono in propaganda politica favorevole agli
intervistati si poteva (e si doveva) riferire la circostanza in termini
quali quelli che precedono, o anche altri più ironici, ma non certo facendo
riferimenti di discutibile gusto a rapporti sessuali di tipo orale, per di
più espressi con linguaggio degno di un postribolo.
Anche in quest'ultimo caso si ravvisano dunque gli estremi del contestato
delitto.
Poiché le attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato, il quale
deve mantenere una specifica condotta positiva per meritarle ( e la semplice
incensuratezza è null'altro che un non demerito), non va applicato a favore
del TIZIO l'art. 62 bis c.p., non risultando precisi elementi a suo favore
che consentano di ritenere l'applicazione dell'attenuante.
In ogni caso, tenuto conto del carattere satirico della pubblicazione e del
fondo di verità in linea generale ravvisabile in quanto esposto, va
applicata la pena pecuniaria.
Ex art. 133 cp. È equa, per l'effetto, la pena di euro 3.000 di multa, oltre
spese processuali.
(p.b. euro 1000 per diff. a carico di Sempronio + euro 800 per Mevio + euro
800 per Quinto + euro 400 per Caia)
A favore delle p.c. costituite è adeguato, e rispondente a giustizia,
concedere un risarcimento del danno di euro 2000 ciascuno, oltre spese
legali liquidate in dispositivo.
L'imputato va dunque condannato anche a corrispondere le somme di cui sopra.
Non sussistono i presupposti per concedere le richieste provvisionali né la
provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.
dichiara TIZIO colpevole dei reati a lui
ascritti - unificati ex art. 81 cp e lo condanna alla pena di euro 3000 di
multa, oltre spese processuali. Visti gli artt. 538 ss. cpp. condanna il
medesimo al risarcimento dei danni tutti patiti dalle p.c., liquidati in
euro 2000 per ciascuno. Pone a carico del medesimo le spese di costituzione
e difesa delle p.c.,liquidate in euro 1500 complessivi + IVA e cassa per
ciascuna parte civile. Rigetta le istanze di provvisionale. Aosta, lì
26.5.06
Il Cancelliere
Roberta Borney
Il Giudice
Dr. Eugenio Gramola |