Se la Polizia postale nella propria
attività d'indagine, agendo sotto copertura, invia tramite
collegamento DCC sul sistema IRC dei file a contenuto
pedopornografico, deve utilizzare degli strumenti idonei a
verificare la corrispondenza tra quanto spedito e quanto ricevuto
dal destinatario
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia in
composizione monocratica nella persona del dott.ssa Antonella Capri
nella pubblica udienza del 27 ottobre 2004 ha pronunziato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa penale contro *****, nato
a ***** il *****, domicilio dichiarato in *****, via ***** libero
contumace
assistito e difeso dagli avv.ti G.C. del Foro di Civitavecchia e
A.M. del Foro di Pescara
IMPUTATO
A) del reato p. e p. dall’art. 600 ter,
comma IV c.p., per avere, per via telematica, operando con il
nickname *****, consapevolmente ceduto ad altri a titolo gratuito,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di
minori degli anni 18, in particolare per avere ceduto mediante
trasmissione per via telematica a personale sottocopertura della
Polizia Postale e Telematica di Torino un’immagine prodotta mediante
sfruttamento sessuale di minori degli anni 18.
In Torino, il 3 agosto 2000
B) del reato p. e p. dall’art. 600 quater c.p., per essersi
consapevolmente procurato, detenendole su pc nella propria
disponibilità, immagini prodotte mediante lo sfruttamento sessuale
di minore degli anni 18, in particolare tre foto in formato
informatico.
In Civitavecchia,
dall’8 aprile fino al 226 ottobre 2000 – data dell’accertamento
CONCLUSIONI
All’esito del
dibattimento, le parti hanno così concluso:
il Pubblico Ministero: condanna alla pena di € 2000,00 di multa con
la concessione delle attenuanti generiche per il capo A);
assoluzione ai sensi dell’art. 530, secondo comma c.p.p. per il capo
B)
il difensore Avv. M.: in via principale, assoluzione perché il fatto
non sussiste; in subordine per il capo A) concessione delle
generiche e condanna alla sola pena pecuniaria, rateizzabile; in
ulteriore subordine, conversione della pena detentiva in pena
pecuniaria ex artt. 53 ss. L. n. 689/81; in ulteriore subordine,
beneficio della sospensione condizionale della pena; per il capo B),
si associa alle richieste del pubblico ministero;
il difensore Avv.
C.: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non
costituisce reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di
citazione emesso dal Pubblico Ministero, ritualmente notificato,
***** ***** veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale in
composizione monocratica per rispondere dei reati descritti in
epigrafe.
Nel corso del dibattimento, venivano escussi i testi a carico
vice-sovrintendente di P.S. Ferricelli Marco, in servizio presso il
Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazione di Torino,
l’ispettore Tramontana Diego e l’assistente di P.S. Svolacchia
Floriano, in servizio presso il Compartimento della Polizia Postale
e delle Comunicazione di Roma, nonché i testi a discarico *****
***** e ***** *****.
Il pubblico
ministero articolava prova per documenti. Su sua produzione veniva
acquisita la copia con relativa stampa dell’hard-disk del personal
computer sottoposto a sequestro (cfr. fogli 3 e 4), la copia
fotostatica della stampa di tre files di formato fotografico (cfr.
fogli 5, 6, 7), la copia della stampa di ulteriori quattro files di
formato fotografico (cfr. fogli 71 e 72), tutti variamente
denominati, la trascrizione del file di log relativo alla “chat”
incriminata al capo A) e il tabulato del traffico telefonico, in
entrata ed in uscita, sull’utenza n. ****/****** nella data del 3
agosto 2000; sull’accordo delle parti, la nota Fiscali del 28.8.2000
indirizzata alla polizia operante (cfr. foglio 68).
Infine, veniva
espletata perizia tecnica, in esecuzione della quale veniva
acquisito il file di log relativo alla chat sub A) su provvedimento
di questo giudicante adottato ai sensi degli artt. 253 ss., 220 ss.
e 570 c.p.p., e veniva assunto l’esame del perito Bruschi Danilo.
Data lettura degli
atti consentiti, all’udienza odierna, le parti formulavano ed
illustravano le rispettive conclusioni, come risultano trascritte in
epigrafe.
Ritiene il Giudice
che le risultanze istruttorie, testimoniali e documentali, non
consentano di affermare la penale responsabilità dell’imputato
poiché le prove poste a fondamento dell’ipotesi accusatoria sono
state acquisite in violazione di legge e sono pertanto
inutilizzabili.
Prima di procedere
alla disamina delle risultanze istruttorie, appare necessario
premettere una breve descrizione del fenomeno della comunicazione e
della trasmissione di immagini via INTERNET nell’ambito del
protocollo IRC (Internet Relay Chat) al fine di meglio comprendere
la realtà fattuale che sottostà alla condotta incriminata nel capo
A) dell’imputazione e le modalità di identificazione del loro autore
da parte dell’Autorità inquirente riferite in giudizio da parte del
teste Ferricelli appartenente al Compartimento della Polizia Postale
che ebbe a svolgere e a coordinare le attività di indagini
preliminari.
Sulla base di
nozioni di comune esperienza che ormai costituiscono patrimonio
comune di tutti coloro che usufruiscono della rete INTERNET,
diffusamente illustrate nella perizia in risposta al quesito 1 (cfr.
fogli 2-4) e riferite nell’esame del teste Ferricelli, può
affermarsi che il protocollo IRC consente lo svolgimento sulla rete
di conferenze tra gruppi di utenti, chiamate in gergo canali, basate
sullo scambio in tempo reale di messaggi testuali, immagini, video.
Dal punto di vista
tecnico nell’ambito del protocollo IRC sono necessarie due
componenti fondamentali: una macchina server che funziona da
centralizzatore e gestore della conferenza e due o più macchine c.d.
client, cioè personal computer su cui sono installati dei programmi
informatici che consentono alla macchina di collegarsi al server per
partecipare alla conferenza e per scambiarsi dei messaggi.
Presupposto tecnico
fondamentale per poter partecipare a sessioni IRC è il collegamento
alla rete INTERNET che di regola avviene attraverso una linea
telefonica che consente al PC dell’utente di collegarsi ad un
provider che a sua volta provvede a proiettare l’utente sulla rete
INTERNET.
Per far ciò è
necessaria la digitazione da parte dell’utente di un codice
identificativo noto come username e di una password che sono
conosciuti dal provider e sulla base delle quali il cliente viene
identificato con riguardo al contratto di abbonamento dallo stesso
stipulato.
Nel momento in cui
il provider riconosce come note le informazioni ricevute, assegna al
PC dell’utente un indirizzo IP che identifica in modo univoco quella
macchina sulla rete INTERNET, nel senso che nessun altra macchina in
quello stesso momento e fino a tutta la durata del collegamento può
essere identificata dal quell’indirizzo. Effettuata la connessione
ad INTERNET con le modalità sopra descritte, per eseguire delle
sessioni IRC è necessario dapprima collegarsi ad un server IRC
indicando lo pseudonimo (c.d. nickname) che verrà utilizzato nel
corso della chat e la propria identità reale ( va subito
sottolineato che poiché è lo stesso utente a fornire tale parametro,
egli potrà scegliere un qualunque nome identificativo a sua scelta)
e successivamente collegarsi ad un canale.
Tanto premesso, va
evidenziato come il presente processo prenda avvio dallo sviluppo
delle indagini preliminari svolte dal Compartimento della Polizia
Postale e delle Comunicazioni del Piemonte e della Valle D’Aosta,
organo di polizia giudiziaria specializzato per i fenomeni criminali
relativi ai reati di cui agli artt. 600 bis ss. c.p., come
introdotti dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 (Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù).
Tale vicenda
investigativa veniva riassunta nella deposizione del teste
Ferricelli, che ebbe ad occuparsi del coordinamento delle indagini,
condotte su delega della Procura di Torino, il quale precisava che
nell’ambito del soprascritto procedimento penale venne effettuata
un’attività di contrasto al fenomeno criminale della trasmissione
via INTERNET di immagini pedopornografiche mediante la
partecipazione sotto copertura di personale di p.g. al canale IRC
denominato “fotoporno”. In particolare, nella sessione di chat che
aveva luogo tramite l provider Tiscali dalle ore 2.29 del 3 agosto
2000, gli agenti sottocopertura, utilizzando il nickname “Bamby 69”,
entravano in contatto con altro utente della rete che utilizzava il
nickname “****1”, che precisava di digitare da località vicino Roma
e, dopo essersi accordati per uno scambio, ricevevano dall’utente
“****1” i files di quattro immagini di contenuto sessuale variamente
denominati, riconosciute dal teste in quelle di cui ai fogli 71 e
72, ricevendone in cambio altre tre (cfr. trascrizione della chat,
fogli 3 e 4).
Il teste ha
precisato che tutta l’operazione era stata registrata utilizzando un
programma software in dotazione all’Ufficio che aveva consentito
successivamente di estrapolare i dati necessari per
l’identificazione di “****1”. Tale operazione era avvenuta tramite
l’individuazione dell’indirizzo IP, assegnato all’utente in
collegamento dall’internet provider che aveva consentito la
connettività alla rete INTERNET in quel determinato momento, e
dell’utenza telefonica attraverso la quale l’utente si era connesso.
L’indirizzo IP in
questione corrispondeva al nr.**.**.***.***. e secondo le
informazioni fornite dall’internet provider Tiscali, che aveva
curato la connessione alla rete e che come ogni provider aveva
provveduto a registrare nei c.d. files di log tutti i dati relativi
alla connessione da loro curata, era stato assegnato ad un cliente
che aveva indicato come identità reale in nome di ***** ***** e come
username ****2.
Nella nota Tiscali
del 28 agosto 2000 si precisa che il predetto utente risultava
abbonato a Tiscali dall’11.2.2000 e che si era connesso tramite
l’utenza telefonica corrispondente al numero *****/*****, utenza che
dalle informazioni fornite da TELECOM ITALIA s.p.a., ente gestore
del servizio di telefonia fissa, era intestata a ***** *****, madre
dell’imputato.
Ad ulteriore riscontro della veridicità di tali informazioni, veniva
acquisito il tabulato del traffico telefonico, in entrata ed in
uscita, dall’utenza in questione nel giorno 3 agosto 2000,
dall’esame del quale era possibile evincere che effettivamente
quell’utenza si era collegata al numero telefonico *****,
corrispondente all’utenza locale dell’internet provider Tiscali a
partire dalle ore 1.21 per una durata di 13388” (cfr. foglio 10
prodotto all’utenza del 13 marzo 2002), che dunque ricomprendeva la
fascia oraria in cui si era verificata la chat contestata sub A).
All’esito di tali
accertamenti, il Compartimento della Polizia Postale di Roma
effettuava, su delega del p.m., una perquisizione domiciliare presso
l’abitazione dell’intestataria dell’utenza rinvenendo e sottoponendo
a sequestro un personal computer fornito di modem, come documentato
dal verbale di sequestro e riferito dal teste Tramontano.
Tale apparecchio
veniva rinvenuto in una camera adibita a studio certamente nella
disponibilità dell’imputato. Trattasi di una circostanza riferita
compiutamente in giudizio dalla teste *****, zia dell’imputato la
quale ha affermato che il computer era in uso al nipote ed era
insellato nella sua stanza, escludendo che la madre dello *****,
unico altro familiare convivente, fosse addirittura capace ad
utilizzarlo (cfr. foglio 4, 5).
Il teste Svolacchia
ha invece riferito in ordine alle risultanze e alle modalità
tecniche con le quali procedette all’esame del materiale sottoposto
a sequestro ed in modo particolare dell’hard disk del PC rinvenuto
nella camera da letto dell’imputato.
Dopo aver
illustrato in generale le modalità tecniche di collegamento alla
rete Internet e di partecipazione alle sessione di chat da parte del
singolo utente secondo le linee ampiamente descritte in premessa,
l’agente ha riferito dapprima dello strumento operativo utilizzato
per effettuare l’analisi della memoria del PC e quindi delle
risultanze di tale indagine.
Sotto il primo
profilo lo stesso ha precisato, che l’analisi, come avviene nella
prassi investigativa seguita dall’organo di appartenenza nella
ricerca delle evidenze digitali, è stata condotta non sull’originale
dell’hard disk, bensì su una copia ottenuta mediante un programma
informatico chiamato Encase che assicura la riproduzione fedele
della memoria originale. Tale prodotto consente agli organi
d’investigazione di procedere ad analisi della memoria senza mai
toccare la memoria originale. L’analisi aveva ad oggetto la ricerca
di files di immagini aventi contenuto pedopornografico, cioè
raffiguranti persone di età minore ritratte in pose sessuali.
Per come precisato
dal testo, dopo aver realizzato una copia della memoria del PC
sottoposto a sequestro ed averla riversata su altro supporto
magnetico, l’analisi condotta, utilizzando lo stesso strumento
software in dotazione all’ufficio, aveva consentito di rinvenire
nell’unità “c” nella directory di default del programma Mirc
(software utilizzato per effettuare chat) tre immagini
pedopornografiche.
Il perito ha
compiutamente ricostruito la chat incriminata al capo A) utilizzando
il file di log acquisito in corso di giudizio e ha analizzato l’hard
disk del computer in sequestro per verificare se nella stessa
memoria fossero presenti i files che gli utenti ***** e bamby 69 si
erano scambiati durante la chat incriminata e/o altro materiale di
contenuto pedopornograifco.
Sotto il primo
profilo, come ampiamente descritto nella relazione ai fogli 2-4,
dopo aver illustrato in termine generale il funzionamento del
protocollo IRC, il perito ha ricostruito nei suoi termini fattuali
la chat secondo le evidenze enucleabili dal file di log acquisito e
dalle altre acquisizioni documentali versate in atti.
In forza di tale
disanima, il perito ha affermato che alle ore 2.29 del 3 agosto 2000
un computer è stato connesso ad INTERNET utilizzando l’utenza
telefonica *****/****** e l’account *****2; l’utente di presente con
pseudonimo ****3 e nome reale ****4, fornendo come indirizzo
simbolico di identificazione ****2@*****, sul canale IRC “fotoporno”
indirizzando il proprio messaggio di saluto a tutti i partecipanti.
A tale messaggio risponde l’utente bamby 69 il quale invita ****1 a
scambiare immagini (messaggio delle 2.30 “bamby 69 robscambi?); lo
scambio viene avviato da ****1 il quale invia a bamby 69 le seguenti
immagini:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mybro.jpg
a=livia1.jpg
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.jpg
aab1.hpg.
Bamby 69 invia a ****1 tre immagini denominate:
teehpol1.jpg
14u14me.jpg
colle425.jpg
Lo scambio tra i due utenti ha termine alle ore 2.53.
Il perito ha
sostanzialmente confermato il tenore della testimonianza del
Ferricelli escludendo che nel procedimento di acquisizione dei dati
di conversazione e di trasmissione immagini siano state rilevate
delle carenze o delle anomalie che consentano di dubitare della loro
autenticità (cfr. foglio 7 della relazione peritale).
Certo è che
dall’analisi del file di log si evince che la conversazione tra i
due utenti è avvenuta nel canale pubblico, mentre la trasmissione
delle immagini è avvenuta utilizzando i protocollo DCC.
Tale protocollo
(Direct CLient Chat) è un protocollo di comunicazione che consente a
due utenti che partecipano ad una conferenze IRC di comunicare
direttamente, cioè senza l’intermediazione del server, scambiando
file attraverso il comando DCC Send o instaurando un canale privato
di comunicazione attraverso il comando DC Chat (cfr. foglio 3, 4).
In riferimento al
secondo profilo di indagine, il perito, dopo aver effettuato una
copia della memoria del computer in sequestro utilizzando gli
strumenti e seguendo le modalità tecniche ampiamente illustrate
nella relazione peritale (cfr. fogli 12 e 13), tali da garantire la
fedeltà della riproduzione e la non alterabilità della memoria
originale, ha rinvenuto files di uguale contenuto a quelli trasmessi
dalla p.g. a ****1, nella directory “c:/mirc/download”, cioè nella
porzione di disco che è destinata ad ospitare il files che vengono
scaricati dal programma mirc durante le sessioni di chat.
Va subito precisato
che siccome gli agenti operanti non hanno preso adeguate misure
volte a garantire l’identità del files oggetto di trasmissione (cfr.
deposizione di Ferricelli), il perito ha correttamente sottolineato
che i files rinvenuti sotto la predetta directory non possono essere
identificati in senso tecnico come gli stessi oggetto di
trasmissione da parte della p.g., bensì come files di identico
contenuto. Tuttavia, essi risultano essere stati creati
significativamente nella stessa sequenza e secondo lo stesso
intervallo temporale l’uno dall’altro dei files trasmessi dalla p.g.,
con una discrasia temporale di 25 ore e 3 minuti in più rispetto
all’ora in cui le immagini sono state inviate.
Siccome l’orario di
creazione del file viene ripreso dall’orologio interno del computer,
se tale orologio è sfalsato rispetto all’ora reale, tale sfalsatura
può determinare una discrepanza solo apparente tra l’orario di invio
del file e quello di creazione.
Ed è proprio questa con ogni verosimiglianza la situazione del caso
che ci interessa atteso che l’orologio del computer in sequestro era
risultato sfalsato di circa 24 ore rispetto all’ora reale in sede di
apertura delle operazioni peritali (cfr. foglio 17 della relazione
peritale).
Sotto il profilo
sopra menzionato, la ricerca eseguita dal perito consente di
escludere la presenza nella memoria del pc dell’imputato di altro
materiale pedopornografico ovvero l’accesso a siti web di tale
dichiarato contenuto. In particolare, non sono stati rinvenuti files
di contenuto identico a quelli che sarebbero stati trasmessi
dall’utente ****1 durante la chat ed in particolare, tra esse, del
file !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mybro.jpg, l’unica tra le
immagini oggetto di scambio la cui natura pedopornografica appare
assolutamente evidente (l’immagine ritrae un ragazzo e d una ragazza
nudi, in atto di compiere attività dichiaratamente sessuali, di età
giovanissima).
Sebbene non sia
possibile determinare con precisione l’età dei giovinetti ritratti,
eppur vero che il giudizio sulla loro minore età si fonda su alcuni
dati fisici di innegabile valenza probatoria, immediatamente
percepibili dalla visione delle stesse immagini.
Si tratta invero di immagini che ritraggono due fanciulli i cui
organi sessuali presentano un grado di sviluppo non compatibile con
un’età adulta ma piuttosto riferibili ad un’età adolescenziale o
addirittura preadolescenziale quali lo scarso sviluppo della massa
mammaria, l’assenza ovvero la scarsità di peli pubici, le
caratteristiche estremamente giovani dei tratti somatici, l’assenza
di segli sulla pelle che siano ricollegabili ad un maggior grado di
maturità fisica.
L’unica traccia di
tali files (rectius, di files aventi la stessa denominazione di
quelli da ricercare) veniva rinvenuta dei c.d. cluster non allocati
nella memoria, cioè in quella parte libera del disco rigido in cui
si trovano i files che sono stati oggetto di cancellazione i quali,
secondo modalità operative proprie del sistema, continuano ad essere
fisicamente presenti nella memoria fin tanto che non siano
soprascritti (cfr. foglio 18, 19 attestante l’esito della ricerca e
il rinvenimento).
Invero, costituisce
un fatto notorio che proprio tale modalità operativa del software
garantita dal file system consente di rinvenire all’interno della
memoria, nelle c.d. aree non allocate, i files che sono stati
oggetto di cancellazione fino a che, con modalità del tutto casuali
ed indipendenti dalle scelte dell’operatore, su di essi non vengano
riscritti nuovi files.
Pur tuttavia, per
come precisato dal perito, se la presenza di caratteri riconducibili
alla denominazione dei predetti files consente di affermare che gli
stessi sono transitati sul sistema e che sono stati oggetto di
cancellazione, il tentativo compiuto dal perito di recuperarli e di
ricostruirne il contenuto non ha avuto esito positivo, in ragione
del lungo tempo intercorso tra la creazione del file e il sequestro
del pc. (cfr. foglio 19 della relazione peritale).
Ritiene il
giudicante che la svolta esposizione delle risultanze istruttorie in
punto di fatto fosse necessaria per introdurre le doverose
argomentazioni in diritto in riferimento all’utilizzabilità delle
acquisite.
Le conclusioni
peritali, ampiamente condivise da questo giudice per la loro
serietà, completezza e pregevolezza, consentono di affermare senza
ombra di dubbio che gli elementi offerti dalla pubblica accusa in
relazione alla contestata condotta di cessione dell’immagine
digitale pedopornografica di cui al capo A), chiaramente
identificabile in quella di cui al file denominato
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mybro.jpg, non possono essere
utilizzati poiché acquisiti in violazione del divieto legale dettato
dall’art. 14 secondo comma legge n. 269 citata.
Invero, tale
normativa consente al personale addetto alla polizia delle
telecomunicazioni di svolgere, su richiesta motivata a pena di
nullità dell’autorità giudiziaria, attività di contrasto per i soli
delitti di cui agli artt. 600 bis, primo comma, 600 ter, commi
primo, secondo e terzo e 600 quinquies c.p. che siano commessi
mediante “l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione
telematica ovvero utilizzando reti di comunicazione disponibili al
pubblico.”
Nell’ambito di tale
attività di contrasto “il personale addetto può utilizzare
indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti,
realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o
sistemi telematici, ovvero per partecipare ad essa”.
Non vi è dubbio che
la registrazione della chat svolta tra gli utenti ****1 e bamby 69
sia avvenuta nell’ambito di un’attività di contrasto eseguita
mediante agente provocatore fuori dai casi consentiti dalla legge.
Soltanto con
l’espletamento della perizia è emerso in modo inconfutabile nel
giudizio che lo scambio delle immagini tra i due utenti della rete e
dunque l’incriminata trasmissione della immagine pedopornografica di
cui al file !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mybro.jpg da parte di
****1 all’agente sottocopertura della polizia postale bamby 69 è
avvenuta con il ricorso al protocollo DCC, che, per come supra
precisato, consente a due utenti che partecipano ad una conferenza
IRC di scambiarsi direttamente file attraverso il comando DCC Send,
senza parteciparne tutti gli altri utenti del canale.
Tale modalità di
trasmissione realizzando una cessione occasionale, singolarmente
effettuata del materiale pedopornografico integra la fattispecie di
reato sussidiaria di cui all’art. 600 ter comma 4° c.p. e non anche
l’ipotesi di cui al terzo comma che, come è noto, incrimina una
pluralità di condotte tra cui le attività di divulgazione e
pubblicazione le quali richiedono sia che la condotta sia destinata
a raggiungere una serie indeterminata di persone con cui l’agente ha
stabilito un rapporto di comunicazione, sia un mezzo di diffusione
accessibile ad una pluralità di soggetti (cfr. ex plurimis, Cass.
Sez. Un. 13/2000, Cass. Sez. III, sent. 02421 del 24.8.2000, Tedde;
Cass. Sez. III, sent. 02842 del 27.9.2000, Salvalaggio; Cass. Sez. 5
sent. 04900 del 3.2.2003, Cabrini Tullio).
Ne consegue che di
fronte al fenomeno di trasmissione tramite INTERNET di materiale
c.d. pedopornografico, cioè di materiale pornografico realizzato
mediante lo sfruttamento di minori degli anni 18, ai fini della
corretta qualificazione giuridica del fatto e dunque, nell’ipotesi
che ci occupa di agente provocatore, per l’analisi della sua
ammissibilità e della conseguente utilizzabilità delle prove
acquisite, occorre innanzitutto verificare se il materiale sia stato
inserito in un sito accessibile a tutti al di fuori di un canale
privilegiato o sia stato comunque prorogato ad un numero
indeterminato di destinatari ovvero se sia stato partecipato nel
corso di una conversazione privata.
Di tal chè se la
trasmissione, come nel caso che ci occupa, avvenga tramite un canale
di discussione (chat line), è necessario verificare se il programma
utilizzato consenta o meno a chiunque si colleghi la condivisione
dei files contenenti le immagini pornografiche in questione ovvero
la trasmissione degli stessi sia avvenuto nel corso di una
conversazione privata.
Il perito a foglio
4 della propria relazione ha chiaramente precisato che mentre lo
scambio dei messaggi testuali nella chat è avvenuto in modalità
pubblica, lo scambio delle immagini è avvenuto in modalità privata.
Se dunque il fatto
va correttamente qualificato come singola cessione di immagine
pedopornografica, come tale riconducibile alla fattispecie criminosa
di cui all’art. 600 ter comma 4°, deve concludersi che l’attività di
contrasto è stata svolta fuori dei casi consentiti dalla legge e
conseguentemente le prove che sono state acquisite in forza di tale
attività illegittima della polizia giudiziaria, prima fra tutte la
registrazione della stessa chat, non possano essere utilizzate ai
fini della decisione in forza della previsione di cui all’art. 191
c.p.p., come costantemente riconosciuto dall’orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato della Suprema Corte (cfr. ex
plurimis, da ultimo, Cass. Sez. III sent. 2400 del 26 maggio 2004).
È evidente che la
sanzione di inutilizzabilità, rilevabile anche di ufficio in ogni
stato e grado del procedimento, nel caducare la registrazione della
chat nella parte relativa alla trasmissione dell’immagine
pedopornografica incriminata, si estende alla testimonianza sul
punto resa dal teste Ferricelli e alla documentazione prodotta
inerente lo scambio e l’acquisizione degli elementi tecnici
necessari per addivenire all’individuazione del suo autore.
Inevitabilmente
essa travolge anche l’attività peritale in relazione agli
accertamenti eseguiti e alle conclusioni formulate in riferimento al
capo A) di imputazione poiché basata sull’analisi di quella stessa
registrazione, imputazione dalla quale l’imputato deve essere
assolto con formula ampia perché il fatto non sussiste.
Con riferimento al
contestato reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui
al capo B) dell’imputazione, la sanzione di inutilizzabilità ex art.
191 c.p.p. è destinata a colpire anche le attività di sequestro del
personal computer poiché compiute sulla base di una perquisizione
illegittima in quanto motivata sulla base di elementi di prova
acquisiti in violazione di legge (cfr. sul punto.
Cass. Sez. III, sent. 904/03 dell’ 8.5.2003; Cass. Pen. Sez. III
sent. 37074/04 del 5.5.2004) con conseguente ulteriore
travolgimento delle risultanze peritali in relazione all’analisi
della memoria del computer sottoposto a sequestro.
Tuttavia, anche a
voler ritenere che, come affermato da una parte della giurisprudenza
(cfr. Cass. Sez. 5 sent. 21778 del 7.5.2004, Lagazzo, proprio in
relazione a duna fattispecie analoga a quella per cui si procede),
l’eventuale illegittimità della perquisizione non sia destinata a
travolgere la ritualità del sequestro del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato, eseguito in forza di un provvedimento
dell’autorità giudiziaria, deve escludersi la ricorrenza del reato
contestato poiché nessuna immagine pedopornografica risulta essere
stata rinvenuta nella memoria del computer dell’imputato.
Secondo il dettato
normativo, oggetto materiale della condotta di detenzione è il
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori degli ani diciotto.
In assenza di una
normativizzazione del concetto di c.d. pedopornografico, ritiene
questo giudicante che la natura pornografica della rappresentazione
visiva di minori debba essere individuata in base al positivo
accertamento della sua destinazione ad eccitare la sessualità altrui
e della sua idoneità a detto scopo. Non vi è dubbio che tale natura
sia ravvisabile quando la rappresentazione ritragga il minore in
pose che ne rendano evidente il coinvolgimento o la partecipazione
ad atti di chiaro contenuto sessuale.
Del pari la stessa
natura pornografica può ravvisarsi nelle rappresentazioni che
ritraggono il minore con gli organi sessuali, integralmente o
parzialmente, scoperti quando per la sua posa o la sua movenza di
contenuto erotico o lascivo la stessa rappresentazione sia
effettivamente destinata e sia idonea ad eccitare l’altrui libido (cfr.
ex plurimis, Cass. Pen. Sez. III. Sent. 22 aprile – 8 giugno 2004 n.
25464).
Sul piano
dell’elemento oggettivo del reato, certamente rientra nel concetto
di detenzione la memorizzazione nell’hard disk del proprio PC di
files di immagini digitali di natura pornografica ritraesti persone
minori poiché si è in presenza di un rapporto materiale tra l’agente
e la res che consente al primo di disporne in ogni momento,
avvalendosi delle procedure informatiche previste dal sistema
operativo per l’accesso, la visualizzazione e/o la modifica degli
stessi files.
Del reato
contestato nel caso di specie difetta comunque la prova
tranquillizzante dell’elemento oggettivo costituito delle età minore
delle persone rappresentate nei files di contenuto pornografico
memorizzati nel computer sottopost a sequestro.
Avuto riguardo ai
criteri sopra menzionati in relazione all’immagine digitale oggetto
di contestata trasmissione, non è possibile addivenire ad una
valutazione tranquillizzante circa l’età minore tanto delle persone
effigiate nelle immagini trasmesse dalla p.g. rinvenute nell’hard
disk quanto delle altre immagini rinvenute, stampate dal perito ai
fogli 21-27.
Ne consegue che
l’imputato va mandato assolto anche dal reato sub B) perché il fatto
non sussiste.
L’economia della
presente decisione assolutoria esime questo giudice dall’esaminare
gli ulteriori profili dell’accertamento peritale con particolare
riferimento alle risultanze del quesito 5.
Ai sensi dell’art.
263 c.p.p. va ordinata la restituzione all’imputato del personal
computer e di quant’altro in sequestro.
Attesa la complessità delle risultanze processuali il giudice
riserva termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
L’imputato da entrambi i reati a lui
ascritti perché il fatto non sussiste.
Ordina la restituzione all’imputato di
tutto il materiale in sequestro.
Riserva termine di giorni 60 per il
deposito della motivazione.
Civitavecchia, 27 ottobre 2004.
IL GIUDICE
Dr.ssa Antonella Capri
Il Cancelliere
Dr. Roberto Leone
Depositato in cancelleria
Civitavecchia 22 dic 2004