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"Il Decreto Legislativo n.70/2003 sancisce
l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza del provider
sulle informazioni che trasmette o memorizza né la sussistenza
di un obbligo di ricercare circostanze che indichino il
compimento di atti illeciti.
E' indubbio che la responsabilità per i
contenuti dei messaggi è, in linea astratta, attribuibile solo
agli autori degli stessi; per completezza si osserva, nel
merito, che allo stato non vi sono elementi concreti per
ritenere che i messaggi in questione abbiano una natura
diffamatoria – sostanziandosi essi in giudizi sulle
caratteristiche squisitamente tecniche dei prodotti ... - (e
dunque manifestazione del diritto di critica) inseriti in un
forum, e dunque in linea con i toni informali che caratterizzano
lo scambio diretto di opinioni su Internet".
Tribunale di Lucca
Sezione Civile
Sentenza 20 agosto 2007
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento,
sciogliendo la riserva
OSSERVA
Con ricorso depositato
in data 30 maggio 2007 la …….. S.R.L. lamentava il carattere
diffamatorio di alcuni messaggi pubblicati sulla rete INTERNET
e, adducendo che il numero IP da cui essi risultavano provenire
era assegnato alla società ……………………S.R.L. e che i medesimi erano
reperibili attraverso il motore di ricerca ... chiedeva al
Tribunale di Lucca, in via di urgenza, di voler ordinare alla
convenuta di cessare immediatamente l’utilizzo del numero IP
………………, di togliere a sua cura e spese tutti i messaggi sinora
trasmessi ed ordinare altresì al motore di ricerca ... Italia
SRL di eliminare i messaggi dal News Group It. Comp. Reti
Wireless.
Si costituiva in
giudizio la società ……………………S.R.L., contestando il fondamento
della domanda e il Giudice disponeva la integrazione del
contraddittorio con la ... Italy SRL.
A sua volta la chiamata in causa ... SRL
eccepiva la propria estraneità ai fatti dedotti in giudizio
precisando che in ogni caso solo la società ... Inc. è
legittimata ad eliminare i messaggi inviati sul sito.
Va anzitutto evidenziato
che nel caso in esame la convenuta si è limitata esclusivamente
ad erogare il servizio di connessione ad INTERNET attraverso
degli indirizzi IP numerici di natura dinamica suscettibili di
essere assegnati, di volta in volta, al momento della
connessione ai vari utenti e che i messaggi indicati dal
ricorrente come denigratori apparivano sul newsgroup facente
capo a ... SPA.
Orbene, le pregresse
considerazioni rendono evidente l’estraneità della ……………………
S.R.L. ai fatti contestati posto che in ogni caso quest’ultima
non potrebbe in alcun modo procedere, sotto il profilo
eminentemente tecnico, a rimuovere i messaggi da un forum. É
bene anche sottolineare che la …………………… S.R.L. ha provveduto
immediatamente ad attivarsi, per quanto di sua competenza,
sospendendo l’utilizzo del numero IP sopra indicato, circostanza
che però di per sé non è risolutiva del problema prospettato dal
ricorrente posto che, trattandosi di indirizzo dinamico, esso
viene assegnato di volta in volta, in via automatica, ai vari
utenti che si connettono tramite il servizio e dunque non è
idoneo ad impedire ulteriori connessioni da parte dell’autore
dei messaggi con numeri IP diversi.
É pacifico altresì che
il motore di ricerca ... è di titolarità della società ... Inc.
con sede in California, società responsabile in via esclusiva
della gestione del motore di ricerca e dei servizi a questo
commessi e dunque la chiamata in causa di ... Italy è estranea
al trattamento dei dati effettuato attraverso i server della
predetta società estera, dei quali quest’ultima risulta avere la
esclusiva disponibilità.
É bene anche
sottolineare che nessuna responsabilità sarebbe in ogni caso
addebitabile a nessuna delle società sopra indicate, talché si
palesa superflua l’estensione del contraddittorio nei confronti
di ... Inc. Ed invero, la società …………………… si è limitata a
fornire la connessione alla rete e l’operatore che consente agli
utenti di accedere ai newsgroups (riconducibile nella specie a
...) non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che
passano attraverso i propri elaboratori in quanto si limita a
mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell’area
di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza
sugli interventi che vi vengono man mano inseriti; diversamente
si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di
responsabilità oggettiva, in aperta violazione alla regola
generale di cui all’art. 2043 CC che, come è noto, fonda la
responsabilità civile sulla colpa del danneggiante.
Del resto, in linea con
tale impostazione è il Decreto Legislativo n.70/2003 che
sancisce l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza del
provider sulle informazioni che trasmette o memorizza né la
sussistenza di un obbligo di ricercare circostanze che indichino
il compimento di atti illeciti.
Ed invero, è indubbio
che la responsabilità per i contenuti dei messaggi è, in linea
astratta, attribuibile solo agli autori degli stessi; per
completezza si osserva, nel merito, che allo stato non vi sono
elementi concreti per ritenere che i messaggi in questione
abbiano una natura diffamatoria – sostanziandosi essi in giudizi
sulle caratteristiche squisitamente tecniche dei prodotti ……… -
(e dunque manifestazione del diritto di critica) inseriti in un
forum, e dunque in linea con i toni informali che caratterizzano
lo scambio diretto di opinioni su Internet.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Tenuto conto della particolarità del caso
sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Lucca 20 agosto 2007
Il Giudice
Dr.ssa Daniela Rita Tornesi |