|
Tribunale di Roma, sez. IX civile – Ordinanza del 14 luglio 2007
Il Tribunale
Ordinario di Roma Sezione IX civile Specializzata in materia di
proprietà industriale e intellettuale in persona del Giudice
designato dotto Paolo Costa. ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel
procedimento cautelare di prima istanza iscritto al n. 26125 del
registro generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2007. e
vertente
TRA
T. Sp. Z 0.0.
con sede in Ostrow Wlkp· (Polonia) in persona dei legali
rappresentanti pro-tempore, P.J.R.G. con sede in Hannover (Germania)
in persona del legale rappresentante pro-tempore, - ricorrenti -
E
W. T. s.p.a.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, resistente -
Garante per la
protezione dei dati personali in persona del presidente pro-tempore,
- intervenuto -
Il
G.d.,
-
letto il
ricorso cautelare presentato dalla T. Z 0.0. e dalla P.J.R.G. nei
confronti della W.T. s.p.a., avente ad oggetto la richiesta di
comunicazione ed ostensione dei dati anagrafici necessari
all’identificazione degli autori della violazione del diritto
d’autore di cui le stesse erano titolari. E ciò in relazione
all’illecita condotta di scambio e condivisione di files musicali
e giochi elettronici dagli stessi operata mediante la rete peer to
peer su internet, in considerazione del fatto che la W.T. s.p.a.
in quanto provider per l’accesso a internet, aveva fornito a detti
soggetti i servizi necessari di connessione al sistema informatico
utilizzato per la violazione di detto diritto, ed era dunque in
possesso delle complete generalità di tali soggetti;
-
lette le
memorie di costituzione della resistente W.T. s.p.a. e del Garante
per la protezione dei dati personali intervenuto nel procedimento
cautelare, e le contestazioni rispettivamente sollevate
all’istanza cautelare in questione di cui chiedevano la reiezione;
-
visti gli
atti e documenti del procedimento;
-
sentiti i
procuratori delle parti costituite;
sciogliendo la
riserva assunta all’udienza del 31.5.2007
OSSERVA
Le società
ricorrenti deducevano di aver rilevato sulla rete internet e
segnatamente sulla rete peer to peer un’attività di scambio abusiva
di specifici files musicali e files di giuochi elettronici con
omissione del pagamento dei diritti d’autore relativi alle opere
dell’ingegno oggetto di tale attività di scambio in rete, diritti
spettanti ad esse esponenti per i predetti files.
Di
conseguenza, sul presupposto della violazione del diritto d’autore,
invocavano l’applicabilità dello speciale strumento processuale, per
la tutela dell’anzidetto diritto, previsto dall’art. 156 bis della
L. 633/41 (L.A.), in forza del quale il titolare di un diritto
d’autore leso può chiedere ed ottenere, anche da soggetti diversi
dagli autori della violazione, la comunicazione dei dati e delle
informazioni necessarie all’individuazione dei responsabili della
lesione del diritto, e ciò in quanto norma di attuazione della
direttiva comunitaria 2004/48/CE (c.d. direttiva enforcement) per la
portata applicativa della quale doveva farsi esclusivo riferimento
interpretativo ai contenuti di detta direttiva che prevedeva
espressamente l’applicabilità della disciplina anche a soggetti non
coinvolti nella condotta illecita.
Nel caso di
specie, la qualità di provider avuta dalla W.T. s.p.a. (fornitrice
del servizio di accesso ad internet), in relazione ai soggetti
responsabili della violazione dei citati diritti, la rendeva
controparte dello speciale procedimento di esibizione dei dati in
parola rispetto ai propri clienti protagonisti dell’abusiva attività
di scambio di files, dunque soggetto passivo dell’istanza cautelare
in discorso.
Peraltro, i
dati necessari all’identificazione di detti soggetti erano stati
acquisiti dalla società L. (su incarico di esse ricorrenti) mediante
l’ausilio di un programma informatico per la rilevazione degli
indirizzi elettronici degli stessi denominati codici IP e GUID, dai
quali solo il provider poteva desumere con certezza alle esatte
generalità dei titolari dell’utenza corrispondente a detti codici.
Tali dati,
infatti, erano stati acquisiti operando nella rete peer to peer e
simulando l’attivazione di contatti per lo scambio di files col
sistema della condivisione (c.d. file sharing), a mezzo dei quali
contatti potevano rilevare gli indirizzi telematici dei medesimi poi
risultati utenti di W.T. s.p.a. Siffatte informazioni telematiche
costituivano, pertanto, il supporto indiziario richiesto dall’art.
156 bis L.A., ossia i “seri elementi”, per la valutazione della
fondatezza della domanda ai fini dell’accoglibilità dell’istanza di
esibizione, non ostando all’accoglimento i limiti previsti dalla
normativa a tutela della riservatezza delle comunicazioni, di cui al
D.Lgs. 196/2003, in virtù dell’art. 24 di tale testo normativo che
consentiva l’uso dei dati personali senza il consenso del titolare
allorché tale dato risultava necessario a far valere un diritto in
giudizio, dovendosi a tale fine ricomprendere in detta formulazione
normativa anche l’esercizio delle azioni civili, di talché nel caso
di specie ricorrevano tutti i requisiti per ottenere l’astensione
dei dati richiesti.
La W.T. s.p.a.,
costituendosi nel giudizio cautelare, contestava la fondatezza ed
ammissibilità dell’istanza delle ricorrenti e ne chiedeva la
reiezione per la mancanza dei presupposti processuali e sostanziali
di ammissibilità ed accoglibilità dell’istanza di esibizione. ln
particolare, in ordine al fumus boni iuris, rilevava:
-
che la
comunicazione dei dati personali chiesti dalle ricorrenti poteva
essere disposta (solo dal pubblico ministero) in base all’art. 132
del D.L. 27.7.2005, n. 144 (c.d. decreto Pisanu) per un arco di
tempo limitato e in relazione alla repressione di specifiche
ipotesi di reato (di cui all’art. 407, II comma lett.a c.p.p., ed
in danno ai sistemi informatici). Dunque, non sussisteva alcuna
possibilità di ottenere tali dati per altri fini, ivi compresi
quelli dedotti dalle ricorrenti, trattandosi di norme speciali non
applicabili in via analogica o estensiva, come anche affermato
dalla stessa autorità Garante della privacy con provvedimento del
novembre 2005;
-
che gli artt.
156 e 156 bis L.A. non consentivano la tutela cautelare ma solo
quella di merito, non contenendo tali norme alcun riferimento a
tale tipo di tutela anticipatoria, inoltre le stesse norme non
erano suscettibili di applicazione nei confronti degli
intermediari, posto che solo l’art. 163 L.A. consentiva l’azione
verso l’intermediario per provvedimenti a contenuto meramente
inibitorio, e sul presupposto di una sua implicazione e
partecipazione alla lesione del diritto d’autore, condizione nella
specie
non ravvisabile in capo ad essa esponente essendosi limitata a
fornire l’accesso ad internet senza possibilità o dovere di
controllo del contenuto delle comunicazioni trasmesse dagli utenti
del servizio;
-
che in
ordine ai dati identificativi richiesti col ricorso esisteva
un’impossibilità giuridica di trattamento, come disposto dal
titolo X del D.Lgs. 196/2003, e di conseguenza essa esponente non
poteva essere obbligata all’ostensione di tali informazioni, in
quanto tale normativa (art. 123) prevede l’obbligo del fornitore
del servizio telematico di cancellazione e rendere anonimi tali
dati, derivandone, quindi, una sorta di impossibilità giuridica
all’ostensione dei medesimi giustificata, come osservato dalla
Corte Costituzionale, dall’esigenza di armonizzare interessi
contrapposti di rango costituzionale, quali quello alla
riservatezza e la tutela della collettività di fronte a reati di
particolare gravità, laddove nel caso delle ricorrenti venivano in
evidenza situazioni soggettive meramente privatistiche prive di
rilevanza costituzionale;
-
che i dati
raccolti dalle ricorrenti, ossia gli indirizzi IP e GUID, erano
inutilizzabili perché acquisiti illecitamente in violazione della
normativa sulla tutela della riservatezza, non potendosi avvalere
le ricorrenti della deroga prevista dall’art. 24 del D.Lgs.
196/2003 (ossia non necessità del consenso dell’interessato quanto
il dato è strumentale a far valere un diritto in giudizio), poiché
il consenso dell’interessato all’utilizzazione per fini
processuali dei dati personali, come previsto da tale norma,
doveva comunque essere “espresso ed informato”, e non comprendeva
anche il trattamento dei dati nella fase acquisitiva degli stessi,
come viceversa fatto dalle odierne ricorrenti con l’incarico alla
società L., risoltosi di fatto nell’acquisizione di dati personali
senza il consenso degli interessati nei confronti di migliaia di
soggetti inserendosi nella rete peer lo peer, e simulando di
essere un fruitore dei servizi, analogamente al modus operandi
dell’agente provocatore. Oltre tutto, sussisteva l’ulteriore
impedimento alla loro utilizzazione per via dell’acquisizione dei
dati avvenuta in territorio svizzero;
-
che gli
elementi documentali prodotti dalle ricorrente (c.d. moduli) non
poteva costituire la base dei “seri elementi” richiesti dall’art.
156 bis L.A., trattandosi di elementi non riscontrabili
oggettivamente in ordine alla loro attendibilità (come rilevabile
dalla perizia dell’ing. Zimmermann, in punto di incertezza e
mutabilità dei codici IP e GUID), e unilateralmente precostituiti
dalla parte interessata, sicché pur non necessitando per tale
azione di esibizione di prove in senso tecnico processuale,
nemmeno poteva interpretarsi la citata disposizione in senso
opposto tanto da elidere l’onere probatorio ordinariamente
richiesto dal nostro sistema processuale a carico della parte;
-
che le
ricorrenti non avevano dato prova della titolarità effettiva del
diritto d’autore sulle opere asseritamente oggetto di scambio
sulla rete peer to peer, sia perché non era certo che tali opere
rispondessero ai requisiti di novità ed originalità, sia perché
non era certo che, nel caso, le opere fossero state riprodotte
interamente ed utilmente.
Quanto invece
all’inesistenza del periculum in mora osservava:
- che le
condotte lamentate dalle ricorrenti erano state lungamente tollerate
dalle stesse, dunque non si conciliavano con l’urgenza di provvedere
in via cautelare, né tale urgenza poteva ascriversi
all’impossibilità di conseguire l’integrale risarcimento dei danni,
ovvero la loro esatta quantificazione, atteso che il controllo e
monitoraggio delle condotte medesime dipendeva unicamente dalla
diligenza ed iniziativa delle ricorrenti volte a procurarsi i dati
per perseguire tali eventuali illeciti. Infine, non era ravvisabile
alcun rischio di reiterazione proprio perché condotte concretamente
tollerate dalle dirette interessate per lungo tempo, né poteva
sussistere il pericolo di sviamento della clientela, ravvisandosi al
più una riduzione delle vendite delle copie delle opere, integrante
un danno pacificamente quantificabile.
Interveniva
nel giudizio cautelare il Garante per la Protezione
dei dati personali col patrocinio dell’avvocatura erariale, che in
ordine alle problematiche sulla tutela della riservatezza investite
dall’oggetto del ricorso cautelare svolgeva, in senso critico e di
contestazione del ricorso, ritenendo, in sintesi, che il trattamento
dei dati personali relativi alle connessioni dei servizi telematici
della c.d. società dell’informazione rimaneva circoscritto e
limitato alle sole indagini penali condotte da autorità pubbliche
direttamente preposte alla sicurezza e difesa nazionale, e che ogni
diversa soluzione contrastava con i diritti fondamentali alla
riservatezza e segretezza delle comunicazioni, come affermato e
garantito dai principi costituzionali e del diritto comunitario,
oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In buona
sostanza, osservava che la compressione di tali diritti poteva
avvenire, con connotati di proporzionalità, solo in relazione alla
salvaguardia di beni giuridici di superiore valore tutelati dalla
normativa penale. Sicché non poteva trovare accoglimento l’istanza
cautelare delle ricorrenti, giacché fondata su beni di minore
rilevanza e protezione giuridica rispetto a quello della segretezza
delle comunicazioni.
Svolgeva,
quindi, le seguenti argomentazioni:
-
la direttiva
2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali, imponeva
agli Stati la protezione e la riservatezza delle comunicazioni
elettroniche e vietava la conservazione dei relativi dati di
traffico (nel cui ambito si annoverava anche l’indirizzo IP e i
dati anagrafici degli utenti) fatta eccezione per le finalità di
prevenzione e perseguimento dei reati, quindi con esclusione degli
illeciti civilistici, inoltre nel concetto di trattamento vi
rientrava anche l’estrazione dei dati di traffico dalle banche
dati dei fornitori dei servizi, nonché la raccolta e comunicazione
degli stessi (art. 5 par. 1);
-
la direttiva
2004/48/CE, in materia di protezione della proprietà
intellettuale, pur disponendo il principio di tutela per tali
diritti, con estensione all’obbligo di fornire informazioni
sull’origine e distribuzione di merci e servizi lesivi del diritto
anche a soggetti diversi dall’autore della violazione, faceva
salve le limitazioni contenute nelle disposizioni normative a
protezione della riservatezza ed il trattamento dei dati
personali, di conseguenza queste ultime prevalevano, per scelta
del legislatore comunitario, sui diritti di proprietà
intellettuale;
-
la direttiva
2001/29/CE in materia di diritto d’autore e diritti a questo
connessi, prevedeva la possibilità di rimedi giurisdizionali a
protezione del diritto d’autore consistenti in un provvedimento
inibitorio ove l’azione sia rivolta al terzo, di talché nel caso
di specie tale direttiva non poteva trovare applicazione, inoltre
la stessa direttiva in parola conteneva (art. 9) l’espressa
salvezza delle altre disposizioni, tra cui vi rientrava certamente
quella sulla protezione dei dati personali;
-
il D.Lgs.
196/2003 (cod. priv.) riproduceva gli stessi limiti posti dalla
direttiva 2002/58/CE sopra citata, nel senso di vietare
sostanzialmente ogni forma di conservazione e trattamento dei dati
personali e di traffico delle comunicazioni elettroniche fatta
eccezione per la repressione e prevenzione di fatti penalmente
rilevanti, contemplati dall’art. 407, II comma, lett. a) c.p.p. e
quelli in danno dei sistemi informatici, bilanciamento ribadito
anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 372/2006 in
relazione all’art. 132 cod.priv. Inoltre il fornitore dei servizi
doveva considerarsi incaricato di pubblico servizio e dunque
tenuto all’obbligo del segreto d’ufficio ex art. 201 c.p.p., con
inevitabile ostacolo giuridico all’ordine di esibizione ex art.
210 c.p.c. nei confronti dello stesso, di modo che non poteva
avere pregio la tesi sostenuta dalle società ricorrenti della
possibilità di prescindere dal consenso dell’interessato, ex art.
24, l comma, lett.f) cod.priv. anche nel caso di specie;
-
in base alla
stessa normativa interna, i dati personali raccolti e trattati
dalle ricorrenti per la proposizione del presente procedimento
cautelare dovevano ritenersi illecite perché conseguiti in
violazione dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003 e in particolare
l’attività di monitoraggio svolta dalle ricorrenti per opera della
L. doveva essere preventivamente autorizzata dall’esponente
Garante ex art. 37 cod. priv. oltre che del diretto interessato ex
art. 13 cod. priv., e tali omissioni rendevano illecita la
condotta delle stesse, da cui conseguiva ex art. 11 cod. priv.
l’inutilizzabilità dei dati “così raccolti per ogni ulteriore
trattamento;
-
gli artt.
156 e 156 bis L.A. invocati dalle ricorrenti dovevano essere
interpretati alla luce dei principi generali dell’ordinamento,
quindi in considerazione dei principi Costituzionali dettati dagli
artt. 2 e 15 Cost. in materia di riservatezza e segretezza delle
comunicazioni, diritti comprimibili solo in presenza di valori
collettivi ritraibili dalla normazione penale e non anche dal
sistema di tutela dei diritti privatistici, di modo che non
sussisteva alcun conflitto di norme tra siffatte disposizioni a
tutela del diritto d’autore e gli artt.
123 e 132 cod.priv.
MOTIVI
Alla luce
delle difese ed eccezioni nuove svolte nel presente procedimento
cautelare, rispetto a precedenti casi analoghi esaminati da questo
Tribunale, anche in composizione collegiale, e ciò in considerazione
anche della significativa costituzione volontaria dell’autorità
Garante per la privacy, deve ritenersi l’infondatezza dell’istanza
cautelare in esame.
La questione
assolutamente assorbente e decisiva sottoposta all’esame del
Tribunale è rappresentata invero dall’estensione del campo di
applicazione della norma invocata dalle odierne ricorrenti per
l’esibizione dei dati identificativi dei soggetti asseritamente
autori della violazione del diritto d’autore. Infatti, l’art. 156
bis L.A., diretta espressione della direttiva comunitaria 2004/48/CE
(cosiddetta direttiva enforcement) ad un primo esame si presta senza
dubbio ad una possibile interpretazione estensiva, si da
ricomprendere nel campo di applicazione della norma qualunque tipo
di informazioni anche se detenute da un soggetto terzo non implicato
nella violazione del diritto d’autore, e ciò proprio perché la
direttiva sopra citata contempla espressamente la possibilità di
estensione della richiesta dei dati anche ai soggetti diversi dagli
autori della violazione che - in sintesi - abbiano fornito a questi
servizi strumentalmente usati per compiere l’illecito.
La stessa
direttiva comunitaria enuncia la salvezza dei regolamenti esistenti
a tutela della riservatezza e segretezza delle comunicazioni (cfr.),
sicché in base a detto inizialmente inquadramento della disciplina
della fattispecie in esame le ricorrenti hanno (anche in precedenti
ed analoghi procedimenti cautelari) hanno desunto la possibilità di
applicazione della norma nei confronti dei provider per ottenere le
informazioni necessarie all’identificazione degli autori della
violazione del diritto d’autore, sul presupposto che tali soggetti
intermediari di servizio di accesso a internet per i propri clienti
avevano i dati richiesti e il servizio prestatp era risultato
strumentale alla condotta illecita.
La tesi qui
esposta e sostenuta dalle ricorrenti non può accogliersi.
Il combinato
degli artt. 156 e 156 bis LA., ma anche quest’ultima norma
singolarmente considerata, non può ritenersi estensibile come campo
di applicazione ai dati ed informazioni che attengono alle
comunicazioni lato sensu elettroniche, né ai dati di traffico da
queste prodotte, ostando a tale estensione applicativa il divieto di
trattamento e comunicazione di tali dati enucleabile in sintesi dal
sistema normativo interno (primario e costituzionale) e comunitario
che disciplina la delicata materia della tutela della segretezza e
riservatezza delle comunicazioni tra privati.
Infatti,
dall’esame complessivo di tale articolata disciplina, oltre al
citato divieto assoluto di trattamento, emerge come unica eccezione
a tale divieto l’uso e la comunicazione dei dati relativi alle
comunicazioni solo per la tutela di valori di rango superiore e che
attengono alla difesa di interessi della collettività ovvero alla
protezione dei sistemi informatici, di conseguenza l’eccezione al
divieto di trattamento dei dati è ristretto a specifiche ipotesi
delittuose senza alcun altra possibilità di estensione a ipotesi
diverse da queste. In particolare, si ricava l’impossibilità di
utilizzazione e trattamento di tali dati per ragioni di carattere
contenzioso civile, come viceversa sostenuto dalle odierne
ricorrenti sulla base dell’art. 24, l comma, D.Lgs. 196/2003.
Tale norma,
infatti, consente l’uso di dati personali senza il consenso del
medesimo ove gli stessi siano strumentali a far valere un diritto in
giudizio, il che evidentemente comprende per definizione il
contenzioso civile, dato che solo e propriamente in tale ambito
trova espressione naturale la tutela dei diritti soggettivi,
tuttavia la norma presuppone che il dato personale utilizzato dal
terzo senza il consenso del diretto interessato sia già in possesso
dell’utilizzatore e, sopra tutto, che tale possesso sia avvenuto
legittimamente.
Nel caso di
specie si verte in una diversa ipotesi da quella invocata dalle
ricorrente con riferimento all’art. 24 citato, giacché la fase in
cui si verte è ben anteriore all’utilizzazione dei dati personali,
posseduti legittimamente. avendo al contrario ad oggetto proprio la
richiesta di acquisizione del dato personale, di modo che si tratta
di un ambito logicamente e temporalmente anteriore rispetto
all’ipotesi contemplata dall’art. 24, sicché la norma richiamata non
può costituire valida base argomentativa della presente richiesta di
esibizione dei dati personali.
A ciò deve
aggiungersi che il possesso dei dati parziali avuto dalle ricorrenti
sui presunti autori delle violazioni lamentate, ossia i codici IP e
GUID, sempre in virtù della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003
risulta illecito, trattandosi di dati acquisiti in assenza di
autorizzazione dell’autorità Garante per la privacy (in base
all’art. 37) e del consenso informato dei diretti interessati (art.
13 e 23).
Dunque, la
norma dell’art. 24 D.Lgs. 196/2003 non può operare in senso
favorevole alle ricorrenti per entrambi i motivi testè illustrati,
con l’ulteriore rilievo che la connotazione illecita
dell’acquisizione dei citati codici IP e GUID da parte delle
ricorrente determina la completa inutilizzabilità di tali dati anche
in sede giudiziale ai sensi dell’art. 11, II comma, del medesimo
decreto, sicché gli stessi non possono costituire la base indiziaria
(seri elementi) richiesta dall’art. 156 bis L.A. per la valutazione
del Giudice in ordine alla fondatezza della domanda, e ciò
rappresenta esso stesso un elemento ostativo per l’accoglimento
dell’istanza cautelare in esame in quanto, in base alle specifiche
norme richiamate (artt. n, 23 e 37 D.Lgs. 196/2003), le ricorrenti
non potevano compiere le attività di acquisizione e conservazione
(quindi il trattamento) dei dati posti dalle stesse a fondamento
della richiesta cautelare, quali “seri elementi” di prova della
fondatezza della domanda.
Pur risultando
detto aspetto autonomamente ostativo all’accoglimento deIl’istanza
cautelare non di meno deve rilevarsi come la questione fondamentale
dell’infondatezza di tale pretesa sia rappresentata dall’anzidetto
limite della segretezza delle comunicazioni elettroniche e
telematiche tra privati, quale diretta espressione di tutela di
interessi di rilevanza Costituzionale (art. 2 e 15 Cost), che la
normativa esistente consente di superare solo in funzione della
tutela di valori ed interessi della collettività con eguale e
superiore rilevanza Costituzionale, e sempre in un ottica di
equilibrio e comparazione. Infatti l’unica possibilità ammessa di
compressione di tali diritti personalissimi è quella strumentale
all’accertamento prevenzione e repressione di illeciti penali di
particolare gravità, ossia quelli previsti daII’art. 407 II comma
lett. a) del c.p.p. (delitti associativi con finalità di terrorismo,
di tipo mafioso ecc., e delitti per i quali è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza giacché puniti con pena detentiva
superiore, nel minimo, ad anni cinque di reclusione) e quelli in
danno di sistemi informatici.
Tale limite si
trae, come detto, dal complesso sistema normativo comunitario e
nazionale, in base ai contenuti delle direttive in materia di
protezione e segretezza delle comunicazioni elettroniche, e della
tutela del diritto d’autore (enforcement) che fa salva la precedente
normativa per la tutela della riservatezza e protezione dei dati
personali.
In
particolare, gli artt. 8 e 9 della direttiva 2004/48/CE (sui diritti
di proprietà intellettuale) enunciano la necessità di adozione - da
parte degli Stati - di normative volte alla tutela di tali diritti e
la possibilità di ottenere dall’autore della violazione informazioni
sull’origine e reti di distribuzione, ovvero dai terzi che abbiano
fornito servizi utilizzati per commettere la violazione, non di meno
la stessa direttiva (art. 8 par. 3) fa salva tutta la normativa
regolamentare sulla protezione, riservatezza e protezione dei dati
personali, di talché non può evincersi dalla direttiva invocata
dalle ricorrenti, sulla protezione del diritto d’autore, una base
interpretativa di tale portata rispetto all’ampiezza dell’art. 156
bis L.A. tale da ricomprendere anche l’esibizione dei dati personali
in questione, proprio perché la protezione di tali dati è fatta
salva, con espresso rinvio, dalla medesima direttiva.
Per altro
verso, la direttiva 2002/58/CE, sulla protezione dei dati personali
nelle comunicazioni elettroniche, pone espressi divieti di
conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni, e nel
contempo indicata essa stessa le ipotesi derogatorie in via di
eccezioni non estensibili in via interpretativa - a tale divieto,
che attengono in via esclusiva alla sicurezza dello Stato, alla
difesa, alla pubblica sicurezza alla prevenzione, ricerca,
accertamento e repressione di reati, come disposto dall’art. 15
della citata direttiva.
La prevalenza
sulla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, è stata
recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3721/2006 in relazione alla legittimità costituzionale dell’art. 132
D.Lgs. 196/2003 ed alla possibilità di conservazione dei dati di
traffico delle comunicazioni tra privati per un tempo maggiore
rispetto a quello previsto dalla stessa norma, ritenendo la
legittimità della norma in considerazione della necessità del
contemperamento e bilanciamento del diritto alla riservatezza solo
per esigenze di tutela di beni della collettività prevalenti
minacciati dai gravi illeciti penali.
Tutto ciò
esclude, quindi, la possibilità di applicazione dell’art. 156 bis
L.A. e dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati
personali relativi alle comunicazioni elettroniche e telematiche tra
privati per finalità connesse alla tutela dei diritti soggettivi dei
privati.
Consegue, da
ciò, il rigetto del ricorso cautelare in premessa.
La complessità
e particolarità della fattispecie in esame consente la completa
compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale
definendo il procedimento cautelare, così provvede:
1 rigetta il
ricorso cautelare proposto dalla T. sp. Z 0.0. e dalla P. J. R. G.
nei confronti della W.T. s.p.a.;
2. compensa integralmente le spese del procedimento cautelare tra
tutte le parti costituite.
Si comunichi.
Così deciso in
Roma il 14.7.2007 |