Tribunale di Bolzano
Sentenza del 31 marzo 2005 n. 145/05
N. 6100/04 PM N. Sent. 145/05
N. 5962/04 GIP
Ufficio del GIP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIP dr. essa Alessandra Burei
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di
***
IMPUTATO
del reato di cui all'ari. 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m. per
avere, nella sua veste di titolare della ditta individuale ***, esercente
l'attività di architettura, abusivamente detenuto a scopo imprenditoriale, per
trarne profitto, programmi per elaboratore senza essere in possesso delle
relative licenze d'uso, in particolare detenendo programmi per elaboratore
(software), tra cui in parte software specifico per lo svolgimento dell'attività
professionale, in parte specifico per il funzionamento del sistema di
elaborazione dati ed in parte software generico rivolto alla gestione ed
amministrazione dell'impresa.
Accertato il 6.8.2004 in ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice
Visto 1' art. 129 CPP, espone quanto segue.
La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine presso la ditta di cui
l'imputato è titolare e nei computer di essa ha trovato numerosi programmi
(software) in cui mancava il numero di registrazione, o che non erano sul
supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur essendo muniti
della prova di acquisto dal produttore, erano installati su più computer di
quanti previsti dal contratto.
Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui all’art.
171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce “Chiunque
abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori”, ritenendo
che gli accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione
di un uso illecito del software.
Per completezza si precisa che nel caso di uso privato si configura solo una
sanzione amministrativa ex art. 174-ter.
Nessun altro accertamento è stato compiuto né dai verbalizzanti né nel corso
delle indagini preliminari.
In realtà ciò che è stato accertato non prova affatto che l’imputato abbia
detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia
agito con il dolo richiesto né che abbia agito a scopo imprenditoriale.
Preliminarmente si rileva che non appare corretta l’interpretazione secondo cui
basta che un programma sia in uso presso un professionista o una ditta per
realizzare il richiesto “scopo imprenditoriale”. Questa interpretazione è senza
dubbio superficiale perché lo scopo imprenditoriale non è costituto dall’uso del
programma da parte di un imprenditore (interpretazione assurda che non
consentirebbe di ritenere illegittimo lo stesso comportamento posto in essere da
una associazione ONLUS!), ma, come reso chiaro dall’art. 171-ter, comma 2, legge
18 agosto 2000, n. 248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto
“esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto
d'autore”. Quindi l’illecito configurabile è semmai quello di cui all’art.
174-ter (basti pensare, solo in base al buon senso, che non vi può essere
differenza di sanzione se un avvocato usa un programma di scrittura copiato a
casa sua piuttosto che nel suo ufficio senza dipendenti!).
Va poi rilevato che non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi
presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto.
Il produttore cerca ovviamente di costringere l’acquirente di un programma a
registrarsi nei seguenti modi:
- facendo sì che il programma non funzioni se l’acquirente non si collega con il
produttore per ricevere un codice che attiva il programma; ma è evidente che
nulla può obbligare l’acquirente a rivelare la propria identità;
- offrendo servizi aggiuntivi, quale la garanzia;
- facendo credere all’acquirente che egli ha degli obblighi contrattuali nati
con l’acquisto del programma, anche se effettuato sugli scafali di un
self-service.
Ebbene, è chiaro che per il nostro diritto queste condizioni sono del tutto
prive di valore.
Chi va in un negozio e acquista una scatola con dentro un programma acquista
incondizionatamente e senza limitazioni perché in quel momento egli non conosce
quanto sta scritto (magari in inglese) all'interno della scatola. Dice
giustamente il Codice Civile che le condizioni generali del contratto sono
opponibili all’altro contraente se egli le conosceva al momento della
stipulazione nel contratto; come può conoscerle l’acquirente se il venditore non
gliele fa leggere e sottoscrivere prima di consegnare l’oggetto e di incassare
il corrispettivo?
Quindi tutti i tentativi di vincolare l’acquirente con comunicazioni successive
all’acquisto sono semplicemente ridicole; le frasi “chi apre questa busta
accetta le condizioni” “chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le
condizioni” sono inesistenti per l’utente del programma.
Anche la garanzia deve essere data dal venditore senza eccezioni e non può
essere subordinata a comportamenti che l’acquirente non abbia espressamente
accettato. E l’acquirente comunque può sempre rinunziare alla garanzia.
Si aggiunga ancora che ad ogni modo l’acquirente ha sempre il diritto di
rivendere il programma acquistato, sia nuovo che usato ed ha il diritto di farsi
una copia di scorta.
Questo diritto è stato confermato dal Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile
2003 con cui il legislatore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria
2001/29/CE afferente l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore
e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il quale all'art.
71-sexies, comma 1, così recita:"È consentita la riproduzione privata di
fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater". E l’art. 71-sexies, comma 4,
afferma quanto segue: “i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che,
nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di
esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso
legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”
Sotto il profilo del dolo è poi necessario tener presente che nella maggior
parte dei casi il titolare di una ditta non si occupa personalmente
dell’acquisto e della installazione dei programmi, lasciando tali incombenze a
tecnici più esperti del normale utente finale e quindi l’apertura della busta,
la violazione di sigilli, l’OK alle condizioni apparse sullo schermo, sono
riferibili a soggetti diversi dall’acquirente e dall’utente finale.
Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di
licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria:
- Il programma non è registrato perché l’acquirente ha ritenuto legittimamente
di non registrarsi o perché ha omesso di far ciò per dimenticanza;
- Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla copia in uso;
- Il supporto non è quello originale perché viene usata la copia di riserva;
- Il venditore o installatore ha rifilato all’acquirente inesperto una copia
pirata;
- Accade che programmi un po’ vecchi vengano offerti gratuitamente dal
produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la versione più
aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi;
- Il programma è stato acquistato usato;
- Il programma è stato acquistato all’estero ed è quindi privo (legittimamente)
di contrassegno SIAE.
Si aggiunga che sono in regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi
OEM i quali sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui
computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di
computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse
destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul
mercato non commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito
contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto legittimamente in
circolazione. E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle
corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e
pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore.
Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et
simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette
originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma,
stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende
successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di
questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che
il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a
conoscenza di tale illegalità.
PQM
Dichiara non luogo a procedere
contro l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
Bolzano, 31 marzo 2005