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Tribunale di Brescia
Sentenza N. 304/2008
N. 20603/04
R.G.MOD. Unico N. 4379/07 R.G.G.I.P.
Sentenza N. 348/08
In data 11/03/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE PER L'UDIENZA
PRELIMINARE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Dr. L. B.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 442 cpp
Nella causa penale contro: C. T. nato il X a XXX
Difeso di fiducia dall'avv. A. S. e dall'avv. P. S. del foro di
Brescia
IMPUTATO
A) per i reati p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. perché, nella sua
qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo
-Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX,
avendo accesso, per ragioni d'ufficio, al programma per l'invio
della posta elettronica installato in uno dei p.c. presenti negli
uffici del predetto Nucleo Operativo, nell'esercizio delle sue
funzioni formava e inviava alla Stazione dei Carabinieri di Dello
una falsa e-mai! del seguente tenore letterale: "nr. 86/26-1
di prot.llo. PER INDAGINI DI P.G., SI PREGA TRASMETTERE ALL'ATTENZIONE DEL M.LLO C., GLI ELENCHI DEI RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E
M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.”
così
1. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava la
sottoscrizione del Maggiore M. R., Comandante del reparto;
2. formando un atto pubblico falso nella parte in cui riportava un
numero di protocollo inesistente;
3. attestando falsamente che le informazioni richieste inerivano
indagini di p.g. in corso.
In Brescia, il 30.9.2004
B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 323 c.p. perché, nella sua
qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo Operativo –
Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di XXX,
con le con le condotte meglio descritte al capo A), in violazione di
norme di legge (in particolare e tra l'altro am. 347 e 357 c.p.p.,
artt. 476, 479 c.p.) poiché l'attività di acquisizione di notizie
non ineriva indagini in corso, non era stata verbalizzata e comunque
non era stata portata a conoscenza dell' A.G., compiva atti idonei
diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio
patrimoniale a G.A. o comunque ad altro titolare di autoscuola
mediante la indebita acquisizione e la trasmissione degli elenchi di
soggetti potenziali clienti delle autoscuole, che cosi potevano
essere raggiunti da apposite informazioni pubblicitarie, non
riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà.
In Brescia, il 30.9.2004
C) per i reati p. e p. dagli ant. 81 co. 2 c.p., 9 e 12 L. 121/1981
perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
nella sua qualità di Maresciallo Capo in servizio presso il Nucleo
Operativo - Reparto Operativo del Comando Provinciale dei
Carabinieri di XXX, avendo accesso per ragioni del suo ufficio alla
banca dati SDI, faceva uso dei dati e delle informazioni ivi
conservati per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6 lett.
a) L. 121/1981, operando numerose interrogazioni (in particolare e
tra l'altro in relazione a G.B.U. e a C.V.) non attinenti ad
indagini o accertamenti di polizia.
In Brescia, fino al 7.11.2005
CONCLUSIONI
Il P.M. chiede la condanna capi A) e B) continuazione attenuanti
generiche anni 1 mesi 6 di reclusione. Per capo C) assoluzione
perché il fatto non sussiste.
Il difensore chiede assoluzione in relazione al capo A) per non aver
commesso il fatto, e perché il fatto non sussiste e capo B) chiede
l'assoluzione perché il fatto non sussiste
Capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste.
In subordine chiede una pena nel minimo e concessione attenuanti.
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA
PRELIMINARE
MOTIVI DI FATTO E DI
DIRITTO
A seguito della richiesta di rinvio a
giudizio depositata dal Pubblico ministero si giungeva all'udienza
preliminare, ove l'imputato chiedeva che il giudizio fosse definito
allo stato degli atti subordinatamente ad una integrazione
probatoria. Rigettata la richiesta, essa veniva riproposta senza
condizioni e così ammessa dal Giudice, che fissava successiva
udienza per la discussione.
Ritiene il Giudice che gli atti di indagine contenuti nel fascicolo
del Pubblico ministero impongano di ritenere quanto di seguito
esposto.
E' in atti la stampa di un messaggio di posta elettronica,
proveniente da 'Nucleo Operativo XXX e ricevuto dai Carabinieri
della Stazione di XXX in data 30/9/04. In esso si legge: 'Oggetto:
Indagini di P.G.' 'Nr. 86/26-1 di prot.llo PER INDAGINI DI P.G. SI
PREGA TRASMETTERE ALL 'ATTENZIONE DEL MLLO C., GLI ELENCHI DEI
RESIDENTI NEI COMUNI DI L. E M., CLASSI 1987 E 1988 DI SESSO
FEMMINILE E MASCHILE. FINE MAGG. R.'
Dell'esistenza di tale messaggio il Comandante Magg. R.M. venne in
realtà a conoscenza il successivo 1/10/04, informato dal Comandante
della compagnia di V. Ten. F.P., da cui dipende la Stazione di D.,
poiché il comandante di questa era stato colpito dalla anomalia
della richiesta (fg 4).
Come risulta dalla nota 16/11/04, il Magg. R.M. appurava che non era
in atto alcuna indagine concernente la richiesta formulata nel
messaggio; che il numero di protocollo non corrispondeva ad alcuna
pratica; lui stesso, apparente autore del messaggio, non era a
conoscenza di alcunché.
A seguito di tale nota il Mar.llo capo C. T. veniva iscritto nel
registro degli indagati per i delitti di cui all'art. 494, 326 e 232
c.p., e invitato dal Pubblico ministero a presentarsi per essere
interrogato; in tale sede si avvaleva della facoltà di non
rispondere.
Il Magg. R.M. veniva quindi assunto a sommarie informazioni, e
riferiva che l'imputato, temporaneamente applicato al N.O. in un
periodo feriale anteriore al 30/9, era venuto sicuramente a
conoscenza delle parole chiave per l'utilizzo del personal computer
presente presso il Nucleo e del programma di posta elettronica ivi
funzionante.
Il Mar. G.L., comandante della Stazione di D., ha confermato di
avere ricevuto il messaggio nella data del 30/9/04, proveniente
dall'indirizzo di posta elettronica del R.O. del Comando provinciale
di Brescia, e di avere informato il Capitano F.P..
Nessun dubbio vi può essere sull'identificazione del Mar. C.T.
nell'autore del messaggio. In primo luogo, gli elenchi dei nati nel
1987 e 1988 dovevano essere trasmessi alla sua attenzione; in
secondo luogo, il Mar. G.L. ricorda che lo stesso imputato in
precedenza gli aveva indirizzato verbalmente la medesima richiesta,
motivata da non meglio precisate ragioni di ufficio, e non evasa.
Fu quindi l'odierno imputato, il quale aveva accesso al personal
computer del N.O. e disponeva della parola chiave, ad inviare il
messaggio in data 30/9/04; ed appaiono a questo punto irrilevanti le
allegazioni di cui alla consulenza tecnica della difesa circa
l'impossibilità di identificare la postazione da cui il messaggio è
stato spedito sulla sola base della sua stampa.
L'imputato, interrogato ex art. 415-bis c.p.p. dal Pubblico
ministero in data 7/7/06, ha ammesso il proprio interesse per le
informazioni richieste nel messaggio 30/9/05. Egli ricorda di aver
parlato con alcuni colleghi dell' eventualità di chiedere
informazioni ai Comuni di L. e M. circa in nati negli anni 1987 e
1988 per sviluppare un'indagine che aveva intenzione di svolgere.
Ritiene questo Giudice di dover escludere che la richiesta sia stata
mossa da finalità istituzionali.
A parte il fatto che Comandante del N.O. nulla sapeva di tale
indagine, e neppure dell'intenzione di svolgerla
(nell'interrogatorio il Magg. R.M. precisa che il Mar. C.T. “non
aveva competenza a svolgere un'iniziativa di indagine di tale
genere, svolgendo compiti esclusivamente esecutivi”), semplicemente
incomprensibili appaiono i passi che l'imputato, ricevuti gli
elenchi, avrebbe voluto compiere: “verificare se tra i soggetti di
L. e M. nati negli anni 1987 e 1988 vi fossero soggetti segnalati
quali assuntori di stupefacenti ai sensi dell'art. 75 D.P.R.
309190”; a questo punto avrebbe “sviluppato le indagini”, e, se
fosse emerso qualcosa di concreto. finalmente informato i superiori.
Non si vede che senso investigativo possa avere tale operazione; non
si vede, in particolare, perché il Mar. C.T., quand'anche avesse
voluto autonomamente indagare sullo spaccio di stupefacenti, dovesse
limitare l'ambito dell'indagine ai nati negli anni 1987 e 1988 nei
comuni di L. e M. (rispettivamente 194° e 122° per popolazione nella
Provincia di Brescia).
Pare evidente che il fine della raccolta di dati era diverso,
certamente diretto a favorire soggetti privati, che avrebbero potuto
indirizzare mirate proposte pubblicitarie ai soggetti prossimi alla
maggiore età e residenti in quei comuni. Il beneficiario di tali
informazioni non è stato identificato con certezza; G.A., titolare
della Autoscuola XXX di XXX., dichiara peraltro di avere conosciuto
l'imputato al tempo in cui comandava la Stazione di YYY, e, con
sospetta reticenza, dice di non poter affermare né escludere di
avere mai avuto, da lui o da altri carabinieri, elenchi di giovani.
Ritiene il Giudice che tale comportamento integri gli estremi del
tentativo di abuso di ufficio. La violazione di norme di legge e di
regolamento, consistente nel sostituirsi al Comandante del N.O.
simulando l'esistenza di un'indagine di polizia giudiziaria, è fuori
discussione; e fuori discussione è il fatto che questo sia stato
posto in essere esclusivamente per arrecare al privato utilizzatore
degli elenchi l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella
loro utilizzazione a fini commerciali. Il fatto non è stato portato
a compimento a causa dei legittimi sospetti nati nel destinatario
della richiesta Mar. G.L. Va quindi pronunciata sentenza di
condanna.
Deve invece pronunciarsi sentenza di proscioglimento per gli altri
reati ascritti.
Con riguardo al reato contestato al capo A), si ritiene
indispensabile, ai fini della configurazione del delitto di falso in
atto pubblico, la riconoscibilità dell'autore dell'atto; cosa che si
ottiene normalmente con la sottoscrizione.
È certo vero che la sottoscrizione vergata a mano può essere
sostituita da stampiglie personali, laddove la legge non richieda
l'autografia come garanzia formale per l'individuazione dell'autore;
tanto che la Corte di Cassazione ha affermato che “È ravvisabile
il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche se il
documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione, purché
risulti incontestata l'esatta individuazione dell'organo cui esso
risale” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13578 del 26/04/1989).
Va però sottolineato che il messaggio di posta elettronica (non
certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di
firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo
2005, n. 82) non può fornire alcuna certezza circa la propria
provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, bastando
intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceve il
messaggio lo veda come se fosse inviato da diverso indirizzo.
L'assenza di sottoscrizione e di esatta individuazione dell'organo
da cui l'atto promana non consentono di qualificare il messaggio di
posta elettronica privo dei requisiti di cui sopra alla stregua di
atto pubblico; non sussiste quindi il delitto di cui al capo a).
Venendo da ultimo al delitto di cui al capo C), si rammenta come la
norma incriminatrice di cui all'art. 211. 121/1981 punisca non la
semplice interrogazione della Banca dati delle forze di polizia per
ragioni estranee all'ufficio, ma la comunicazione e l'utilizzazione
dei dati da questa estratti; e dell'esistenza di tale condotta non
emerge neppure un semplice indizio.
Con riguardo alla commisurazione della pena per il capo B), vanno
senz'altro concesse le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.
all'imputato, in considerazione dell'incensuratezza e del corretto
contegno processuale (si ricordano le ammissioni rese in sede di
interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.). Può essere inoltre
riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., stante la
particolare tenuità del fatto.
La pena base di mesi sei di reclusione va quindi ridotta ex art. 56
c.p. a mesi tre di reclusione, e ulteriormente ridotta ex art.
321-bis c.p. a mesi due di reclusione, ed ex art. 62-bis c.p. a
giorni quarantacinque di reclusione.
La pena, come sopra determinata tenendo conto di ogni circostanza,
viene diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2 c.p.p.
in considerazione della scelta del rito.
Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per sostituire la
pena detentiva con pena pecuniaria di specie corrispondente ai sensi
dell'art. 53 l. 689/81. Può essere anche concesso al condannato il
beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendone
egli in precedenza fruito e potendosi presumere che egli si asterrà
dal commettere ulteriori reati.
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 442 e 533
c.p.p. dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto al
capo B), e, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p.,
concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ed applicata la
diminuente per il rito, lo condanna alla pena di giorni trenta di
reclusione; sostituita la pena detentiva con Euro 1.140,00 di multa
ai sensi dell'art. 53 l. 689/81. |