Studio Legale Fiammella

 

  on line dal 2001

 Home page

 Lo Studio

 Consulenza on - line

 Curriculum vitae

 Giurisprudenza
 Computer Forensics
 Eventi di formazione
 

Your Human Lawyer,

in a Technological Office

Sempre vicini alle persone

 

Avv. Bruno Fiammella

Viale Amendola 1/o, 89123, Reggio Calabria

Via Sibari 10, 00183, Roma

(domicilio per appuntamento)

Tel. e Fax +39 0965-817047  studiolegale@fiammella.it

 

Giurisprudenza

 

 

Giurisprudenza e articoli in tema di diritto delle nuove tecnologie raccolte per argomento.

 

 

Argomenti: Reati Informatici, accesso abusivo e truffe via internet  - Posta elettronica - Sequestro preventivo di un sito web - Sequestro di computer - Stalking, molestia via sms e social network - Diffamazione on line, forum e stampa - tutela del software, diritto d'autore, diritti tv e card -  Nomi a dominio - detenzione di materiale pedopornografico - Computer forensics - Responsabilità del provider

 

 

 

 

* I testi dei provvedimenti pubblicati su questo sito non sono ufficiali e, pertanto, si declina da ogni responsabilità per delle eventuali inesattezze.

 

A tutela della riservatezza e della dignità della persona, i nomi delle parti coinvolte nei processi sono omessi.

Reati Informatici, accesso abusivo, truffe on-line

 

Responsabilità ex legge 231 del gruppo per il reato di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615 ter c.p. ? La Cassazione ha statuito che: "la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231/2001 anche del reato di cui all'art. 615 ter c.p. (acceso abusivo a sistema informatico), ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette reato; non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della legge 231/2001".

Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 20 giugno 2011, n. 24583

Art. 615 ter c.p. Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico si considera consumato nel luogo stesso in cui si trovano i computer (il sstema informatico o telematico) oggetto  della condotta abusiva, ed è invece irrilevante il luogo in cui è iniziata la procedura di accesso. Tribunale di Firenze, 16 settembre 2011

G.u.p. di Palermo del 21.4.2009. Riciclaggio tramite truffa informatico-bancaria.

 

News: Corte d’Appello di Bologna, Sezione II Penale, Sentenza 30 gennaio 2008 (dep.27 marzo 2008) – Sentenza per esteso. La famosa sentenza d'appello sul caso Vierika (Il primo caso in Italia di condanna di un tribunale per un virus informatico.) Secondo la Corte, la diffusione di un “worm” comporta la consapevolezza dell'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui; non sussiste nel caso di specie, un danneggiamento rilevante come ipotesi aggravata del reato di cui al secondo comma dell'art. 615-ter c.p.; confermata la punibilità per gli effetti di cui all'art. 615-quinques c.p.

 

Corte di Cassazione Penale, Sent. n. 37322/2008 Commette il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico  l'associato di un'associazione professionale che si introduce nel sistema informatico dell'associazione stessa ed effettui copia dell'elenco dei clienti allo scopo di sviare la clientela verso un terzo soggetto in via di costituzione. Non ha rilevanza il fatto che l'imputato avesse diritto di accesso al sistema, perché in ogni caso l'accesso non prevedeva la sottrazione di dati importanti per lo studio associato. Commette reato anche chi, dopo essere entrato legittimamente in un sistema, continui ad operare o a servirsi di esso oltre i limiti prefissati dal titolare e, quindi, in siffatta ipotesi ciò che si punisce è l'uso dell'elaboratore avvenuto con modalità non consentite"

 

Cassazione 46674-2007: Sostituzione di persona via internet. Il codice penale tutela con l'art. 494 (sostituzione di persona) la pubblica fede. E' punita e penalmente rilevante la condotta di colui che utilizza dati falsi per la registrazione ad un servizio di posta elettronica. In tali casi il soggetto indotto in errore non è soltanto l'ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente interloquiscono con una persona diversa.

 

Cassazione Sent. n. 32440-2003: ricarica di schede telefoniche prepagate: qualificata la condotta contestata all'imputato come violazione dell'articolo 12 dec. leg. 143/91.

 

Accesso abusivo: deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi. Cassazione, V Sez. Penale, Sentenza 7 Nov - 6 Dic. 2000

 

Frode informatica, accesso abusivo, associazione a delinquere Corte di Cass., Sez.VI Pen. Sent. 4 ott. - 14 dic. 1999, n. 3067

 

Tribunale di Civitavecchia - Sez. Penale, Sent. n. 1277/04 Se la Polizia postale nella propria attività d'indagine, agendo sotto copertura, invia tramite collegamento DCC sul sistema IRC dei file a contenuto pedopornografico, deve utilizzare degli strumenti idonei a verificare la corrispondenza tra quanto spedito e quanto ricevuto dal destinatario

 

Tribunale di Torino, sentenza del 30 settembre 2002, ricariche carte telefoniche, non è configurabile l'ipotesi di accesso abusivo al sistema informatico di cui all'art. 615 quater. c.p. né quella di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p. 

 

Port scanning: rigetto ex art. 700 c.p.c.  contro risoluzione contrattuale del fornitore di accesso a internet: una Ordinanza del Tribunale di Roma del 1 Agosto 2001

 

Accesso abusivo al sito internet del GR1: Tribunale Penale di Roma, Sentenza 4-21 aprile 2000

 

Abusiva duplicazione di software, lucro e profitto: una assoluzione del Tribunale di Torino del 5 maggio 2000

 

Posta elettronica

 

E-mail e segretezza delle corrispondenza: Corte d’Appello di Milano: risarcimento per divulgazione di messaggi inviati ad una mailing list - Corte d’Appello di Milano Sentenza 10 novembre 2010, n. 3340 Le e-mail inviate dagli utenti di una “mailing list chiusa”, sono a tutti gli effetti da qualificarsi come “corrispondenza epistolare personale” ai sensi dell’art. 5 Legge 547/93, la cui diffusione è contraria all’articolo 15 della Costituzione sulla inviolabilità della corrispondenza, nonché all’articolo 13 del D.P.R. n. 513/97, sulla segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica. La diffusione degli stessi al di fuori della lista chiusa integra le fattispecie di reato di cui agli articoli 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza) e 618 c.p. (rivelazione del contenuto di corrispondenza). La Corte d’Appello ha confermato la condanna al risarcimento dei danni liquidati, in via equitativa, in Euro 15.000: “essendo provata la violazione del diritto alla riservatezza per l’illecita diffusione di corrispondenza privata e per l’illecito trattamento dei dati personali e, dunque, la lesione di diritti costituzionalmente tutelati, il danno è in re ipsa ,perché si realizza una perdita analoga a quella indicata dall’art. 1223 c.c. costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato”.

Il messaggio di posta elettronica (non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82) non può fornire certezza alcuna circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, poiché è sufficiente intervenire sul programma di posta elettronica perché chi riceva il messaggio lo veda come se fosse inviato da un diverso indirizzo. Tribunale di Brescia, Sentenza N. 304/2008

 

Tribunale di Torino, Sez. di Chivasso, Sentenza 20 giugno 2006 n. 143 Secondo il Tribunale la e-mail aziendale appartiene al datore di lavoro. il dipendente che fa uso della e-mail aziendale si espone al rischio che anche altri della medesima azienda possano lecitamente accedere alla casella se è concessa in uso non esclusivo. Pertanto in rapporto con il reato di cui all'art. 616 c.p. il fatto non sussiste qualora, anche in presenza di una adeguata policy aziendale, il datore di lavoro acceda alla casella personalizzata del dipendente.

 

TAR del Lazio sulla riservatezza della corrispondenza trasmessa per via informatica e telematica. Deve essere tutelata allo stesso modo della corrispondenza epistolare o telefonica essendo caratterizzata dalla segretezza.

 

L'accesso all'indirizzo di posta elettronica aziendale non è sempre reato: La "personalità" dell’e-mail non significa necessariamente "privatezza" dal momento che ... l'indirizzo aziendale, perché tale, può sempre essere nella disponibilità di accesso e lettura da parte di persone diverse dall'utilizzatore consuetudinario (ma sempre appartenenti all'azienda). Ordinanza del GIP di Milano, 10 maggio 2002

Sequestro preventivo di un sito web

 

Cassazione, sent. n. 49437/2009. In merito al provvedimento di sequestro preventivo di un sito internet annullato dal Tribunale di Bergamo, la Cassazione si è invece così espressa: sussistendo gli elementi del reato di cui all’art.171 ter, comma 2, lett.a-bis), cit., il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte da diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l’accesso al sito al limitato fine di precludere l’attività di illecita diffusione di tali opere.

 

Sequestro di computer

 

Cassazione 12107-2009: E' necessario, in sede di sequestro probatorio, che sia dimostrato il vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati (nel caso  di specie file, supporti informatici, e il contenuto dell'intero server aziendale) e le ipotesi di reato configurate: il Tribunale del riesame deve accertare l'esistenza della relazione di immediatezza tra i beni posti sotto sequestro e l'illecito penale, ex art. 253 II comma c.p.p.

 

Corte di Cassazione, Sent. 1778-2004 anche il corpo di reato, quando non appaia più necessario il mantenimento del vincolo per finalità probatorie deve essere restituito all'avente diritto, ex art. 262 c.p.p. ... la prova in ordine alla sussistenza del reato e' tutelabile limitando il sequestro alla memoria fissa del computer o ad eventuali supporti (floppy, CD) contenenti elementi utili alle indagini

Stalking, molestie via sms e social network

 

Cassazione Penale 30.08.10 n. 32404 Stalking mediante social network, sms e posta elettronica. La pronuncia va letta con attenzione trattandosi di un ricorso avverso una misura cautelare. In attesa del processo definitivo, sembra che la Cassazione abbia indirettamente aperto la strada alle nuove tecnologie quali possibili strumenti per la perpetrazione di atti persecutori (stalking)

 

Cassazione Penale 4998-2010 L'invio di una e-mail (posta elettronica) è un'attività tecnicamente e giuridicamente differente dalla telefonata, di conseguenza non sussiste nel caso di specie il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. in caso di comunicazione via posta elettronica.

 

Corte di Cassazione Sent. n. 28680 del 2004 Molestie ed SMS ...quello che l’art. 660 c.p. ha voluto incriminare non è tanto il messaggio molesto che il destinatario è costretto ad ascoltare (per telefono), quanto ogni messaggio che il destinatario è costretto a percepire, sia de auditu che de visu, prima di poterne individuare il mittente, perchè entrambi i tipi di messaggi mettono a repentaglio la libertà e tranquillità psichica del ricevente. Si comprende così come l’interpretazione letterale dell’art. 660 c.p., che porta a comprendere tra i mezzi della molestia punibile anche gli short messages system trasmessi per via telefonica, sia conforme alla rado della norma, e venga quindi a coincidere con la sua interpretazione teleologica.

 

Corte di Cassazione, Sent. 3449/2004 La copiatura dei files da CD o da HD in altro non consiste se non in una "duplicazione" di tali files tanto che i files in possesso del detentore (nel caso, dei progetti e degli studi elaborati per conto del committente) rimangono memorizzati sul medesimo supporto sul quale si trovavano, mentre di essi il soggetto, presunto agente nel reato di furto, entra in possesso di un copia, senza che la precedente situazione di fatto (e giuridica) venga modificata a danno del soggetto già possessore di tali files. Ne consegue, per la non configurabilità del reato di furto dei files mediante duplicazione (o copiatura), la mancata configurazione del fumus commissi delicti, necessario presupposto del disposto sequestro.

 

Diffamazione on line, forum e stampa

 

News: Responsabilità o meno ex art. 57 c.p. del direttore di una testata on line ?Considerata la particolarità e peculiarità dello strumento del mezzo, il direttore  non necessariamente risponderà per omesso controllo ex art. 57 c.p. - Corte di Cassazione 16 luglio 2010 - sentenza per esteso

 

Diffamazione on-line e risarcimento del danno - un problema di Giurisdizione – Corte di Giustizia UE: competenza giurisdizionale per risarcimento danni da diffamazione via internet: Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione.

Corte di Giustizie UE procedimenti riuniti C‑509/09 e C‑161/10

Corte di Cassazione, sent. n. 8513/2009 La diffamazione via internet è un reato che si consuma nel momento e nel luogo in cui terze persone percepiscono l'espressione offensiva, cioè il luogo del collegamento dei terzi ad internet. Se questo luogo non è individuabile, si ricorre ai criteri posti dall'art. 9 c.p.p. e, di conseguenza, la competenza è del Giudice della residenza dell'imputato, non essendo noto "l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione". Si vedano i commi 1 e 2 art. 9 c.p.p.

Cassazione Sezioni Unite, 13 ottobre 2009, n. 21661. Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione relativa all'individuazione del giudice competente ai sensi dell'articolo 20 c.p.c. in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa. Secondo la Cassazione, con riferimento all'ipotesi di lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva,  "la competenza debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato". Le argomentazioni esposte rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa.

Cassazione 10535-2008: Gli interventi dei partecipanti ad un forum non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa. Il forum è una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) i messaggi lasciati su un forum di discussione sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato).

 

Cassazione penale, sez. V, sentenza 12.06.2008 n. 24018  Diffamazione on line e blog: il titolo o sottotitolo diffamatorio presente in un articolo pubblicato on line su un blog,  rende responsabile l’autrice fintanto che non dimostri che il titolo o sottotitolo non sia stato aggiunto da terze persone, anche perché non è applicabile, in via di analogia, la disciplina giuridica sulla stampa, specie nel caso in cui il sito internet (blog) non risulti neppure soggetto a registrazione.

 

La contrarietà al buon costume, vale di per sé, ad escludere le pubblicazioni dalle garanzie offerte alla libertà di stampa propriamente detta...(omissis). Resta ferma la corretta equiparazione dei messaggi sui siti internet agli stampati  (dei quali pare costituiscano mera riproduzione). Corte di Cassazione n. 39354 del 24.10.2007

 

Corte di Cassazione, Sent. n. 18449 del 2005 Ingiuria e non molestia via sms: il semplice invio di due soli messaggi sms di contenuto ingiurioso a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, da considerarsi come un unico sms e pertanto facenti parte della medesima comunicazione, non integrano la molestia di cui all'articolo 660 c.p., stante il difetto del requisito della petulanza consistente nella protratta reiterazione e serialità della condotta illecita.

 

Tribunale di Aosta, Sent. n. 553 del 26 maggio 2006 Responsabilità del titolare del blog 

 

Internet, diffamazione e competenza territoriale: Corte di Cassazione - Sez. III Civile  Ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002

 

Considerata la definizione di prodotto editoriale ex. L. 62/01 che amplia quella contenuta nel R.D.Lgs. 561/46, assimilata la definizione di rivista cartacea anche a quella elettronica, non si può procedere al sequestro di un sito internet se non in virtù di una sentenza irrevocabile: Trib. Milano 15 aprile 2002

 

"... non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito internet sia assimilabile ad uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro ordinamento." Gup del Tribunale di Aosta, Sentenza n.22/2002

Riconosciuta la possibilità del tentativo di diffamazione compiuta a mezzo internet

 

Sulla applicazione del reato di diffamazione in internet: Corte di Cassazione Sent. 17 Nov.-27 Dic. 2000 

 

Diffamazione in Internet: Procura della Repubblica di Vicenza

 

Diffamazione in Internet: Tribunale di Roma, Ordinanza del 4 luglio 1998

 

Tutela del software, diritto d'autore, diritti tv e card

 

Il dipendente che si dimette non può sottrarre know how all'azienda presso cui lavorava La Cassazione specifica le responsabilità esistenti in capo all'ex dipendente che, prima di dimettersi, copia dei file che poi riutilizza nella nuova società che fonda e nella quale riveste il ruolo di co-amministratore. Secondo il Supremo Collegio "deve ritenersi la insussistenza, nel comportamento posto in essere dall'imputato, del contestato reato di furto, condividendo il Collegio il principio già espresso da questa Corte (Sez. IV 13.11.2003 n. 3449 del 2003) secondo cui è da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di "files" contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della "res" da parte del legittimo detentore ... la condotta di sottrazione di dati, programmi, informazioni di tal genere non è riconducibile alla norma incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni non sono comprese nel concetto, pur ampio, di "cosa mobile" in essa previsto.

Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 21 dicembre 2010, n. 44840

 

Cassazione Penale 21.12.2010 n. 44840 Sottrazione di file e di know how del dipendente dimissionario: integrato il reato ove l'ex dipendente, prima di dimettersi abbia avuto accesso e lettura ad informazioni vincolate al segreto professionale ed abbia poi utilizzato le stesse con proprio o altrui profitto, atteso nello specifico che i files acquisiti avevano contribuito a creare per la nuova società condizioni più vantaggiose di quelle praticate in precedenza. Errata la mancata impugnazione da parte del P.M. in merito al reato di cui all'art. 615 ter c.p. atteso che lo stesso poteva sussistere. La Cassazione rimanda gli atti alla Corte d'Appello Cassando solo in parte la sentenza.

Cassazione Penale: 22 dicembre 2009 n. 49385 La detenzione di supporti contenenti programmi informatici per elaboratore non contrassegnati (salvi gli effetti della sentenza Schwibbert) è penalmente illecita purché sia rilevabile lo scopo commerciale o imprenditoriale. Di conseguenza, sostiene la Corte che la detenzione di tali supporti da parte del libero professionista iscritto ad un albo non è perseguibile in quanto l'installazione e l'uso dei programmi non può far presumere la duplicazione da parte dell'imputato, anche in concorso con ignoti.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25104/2008, I professionisti e gli studi professionali possono essere sanzionati penalmente se utilizzano software non originale, quando questo avvenga per fine di profitto

E' reato modificare la playstation: lo dice la Cassazione, sent. n. 33768 del 2007 Cassazione n. 149-2007: download di software tramite server ftp e presunta violazione del diritto d'autore. Non sussiste, nel caso qui riportato, il dolo specifico nel caso della predisposizione di un server ftp per lo scambio di programmi e altre opere tutelate dal diritto d'autore.

Corte di Cassazione, Sent. n. 752 del 2006 Il comportamento di chi fornisce un contributo apprezzabile alla visione di trasmissioni televisive via internet (partite di calcio) altrimenti a pagamento, può integrare gli estremi della responsabilità penale per concorso nel reato

E' penalmente rilevante l'abusiva duplicazione di parte di un programma, purché dotato di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale. Configurabile il delitto di cui all'art. 171 bis l.d.a. nell'ipotesi di duplicazione della code - line o del codice di controllo di un programma. Corte di Cassazione - Sez. III Penale, 24 aprile 2002 n. 473

Essendo presupposto di qualsiasi provvedimento di sequestro probatorio l'esistenza di un reato, ovvero il fumus della sua commissione, nonché la natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato del bene sequestrato; la depenalizzazione del delitto di cui all'art. 171 octies L.d.a., ha fatto venir meno il presupposto in grado di consentire, e di mantenere il provvedimento assunto dal P.M. presso il Tribunale di Venezia e confermato dal Tribunale del riesame. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e va disposta la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Corte di Cassazione, Sentenza n. 42561 del 2001

Detenzione a scopo commerciale di copie non autorizzate di programmi per elaboratore: un intervento del Supremo Collegio sulla distinzione tra scopo di lucro e fine di profitto: Corte di Cassazione, III Sez. Pen., Sentenza del 28 Giu. - 19 Sett. 2001, 2408

 

Ordinanza di rigetto del Tribunale di Roma del 14 luglio 2007 sul ricorso cautelare effettuato da una società privata per ottenere i dati identificativi di utenti di servizi internet in relazione al fenomeno del peer to peer e conseguente violazione del diritto d’autore da parte degli utenti. Sussiste, secondo il Tribunale, l’illegittimità dei dati acquisiti da società terze private e di conseguenza ne dichiara l’inutilizzabilità  processuale degli stessi poiché illecitamente raccolti. Rigetta il ricorso cautelare sporto ai sensi dell’art 156 L.d.a. non ricorrendone i presupposti.

 

Tribunale di Bolzano, Sentenza del 31 marzo 2005 n. 145/05 ... la prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma ... in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità

 

Tribunale di Siena, Sent. 3 marzo 2003. Diffusione abusiva in un locale pubblico di un servizio televisivo criptato

 

Software e codici per la creazione di card-tv per l'elusione dei dispositivi di protezione delle trasmissioni in forma codificata: una sentenza del Tribunale di Torino del 30 marzo 2001

 

Tribunale di Torino in tema di diritto d'autore: fine commerciale e punibilità nella predisposizione di un server FTP  per lo scambio di MP3 e DVX etc. - sent. 8 aprile 2002, n. 782

 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone richiesta di archiviazione ex artt. 408 c. p. p. e 125 disp. att. Il sistema di trasmissione delle televisioni satellitari non rientra nelle categorie di cui all'art. 615 ter e 615 quater, poiché non consente il reciproco scambio dei dati ... pertanto l’apparato [satellite - parabola - decoder - smart card] non realizza un sistema informatico, né tanto meno un sistema telematico.

 

Ordinanza del Tribunale del riesame di Alessandria: Istanza di dissequestro del materiale software contraffatto e carenza dei presupposti per la ricettazione di cui all'art. 648 c.p.

 

Nomi a dominio

 

Tribunale di Napoli, 26 febbraio 2002, nomi a dominio: nell'illustrazione della motivazione i criteri di orientamento in dottrina e giurisprudenza per la materia in oggetto (nomi a dominio, marchi, contraffazione, responsabilità e risarcimento)

 

Detenzione di materiale pedopornografico

 

La detenzione di materiale pedopornografico è aggravata a causa della ingente quantità "Si può dunque affermare che, mutatis mutandis ed in via meramente tendenziale, mentre è di certo punibile ai sensi del primo comma dell'art. 600 quater chi detenga poche immagini [ad. es., nell'ordine di qualche decina - essendo poi rilevante ex art. 133 c.p. se si sia in presenza di un numero attorno alla decina ovvero di quasi un centinaio di immagini] - diverso è il caso di chi superi, più o meno ampiamente, tali indicazioni di massima perché è più che intuibile, nella logica di mercato della domanda e dell'offerta, la intrinseca gravità oggettiva della condotta di chi si procura e lo detiene tale materiale, essendo più incisivo il suo apporto alla diffusione del turpe mercimonio."
Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 3 maggio 2011, n.17211

Cassazione n. 10981 del 2010 Con questa sentenza  che non deve fare trarre erronee letture data la gravità anche morale di alcune condotte, la Corte di Cassazione specifica  i criteri cui deve fare riferimento il Giudice nell'applicazione dell’articolo 600 ter c.p., e cioè quelli esplicitati nell’art. 1 della Decisione Quadro 2004/68/Gai, per rendere compatibile la fattispecie penale ai principi di determinatezza e offensività. In buona sostanza, non commette reato di pedopornografia colui che scatta diverse fotografie a minori in costume da bagno, chiedendo loro esplicitamente di voltarsi ritraendo la loro parte posteriore mentre sono chinati. Il materiale pedopornografico previsto dalla norma è quello che “ritrae o rappresenta visivamente un minore implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita". Le norme europee, quindi, non consentono l'incriminazione, e meno che mai l'arresto, di chi “si limita” a ritrarre dei minori senza che gli stessi siano coinvolti in una condotta sessualmente esplicita. Ciò non esclude la possibilità del configurarsi di altre condotte incriminate, quali ad esempio, la molestia.

Cassazione 10 luglio 2008 n. 36364 La detenzione di materiale pedopornografico può assumere i connotati di un antefatto non punibile in quanto assorbito nel delitto di cessione. La condotta disciplinata e punita dall'art. 600 quater c.p. è assorbita in quelle di cui all'art. 600 ter soltanto ove la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p. comma 4. In tal caso è configurabile un assorbimento e non un concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo, per cedere il materiale, deve in precedenza procuraselo.

 

Corte di Cassazione, Sent. n. 39706-2003: L’attività di contrasto prevista dall’articolo 14 della legge 269/98, autorizza la polizia giudiziaria nella sua attività di contrasto il ruolo di agente provocatore, Ma tale attività  può ritenersi consentita e non in contrasto con norme costituzionali solo in quanto sia limitata a casi eccezionali.

Cassazione 3 febbraio 2003 Scambio foto pornografiche via chat : 600 ter III e IV comma. Quando la cessione avviene attraverso un canale di discussione (chat line), è necessario verificare, al fine della contestazione dell'ipotesi del III comma, se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto pornografiche minorili, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalità rivelatrici di una sua volontà specifica e positiva, prelevare direttamente le foto. Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nell'ipotesi più lieve di cui al IV comma.

La cessione di una foto con un singolo messaggio di posta elettronica, ad un singolo indirizzo nel corso di una conversazione privata via Internet ad un unico interlocutore configura un'ipotesi attenuata di pornografia minorile che non contempla l'adozione di misure cautelari. Corte di Cass., III sez. Pen., Sentenza 5397/2002

 

Trib. di Perugia, Uff. GIP, Sent. n. 313/2003: scambio di materiale pedopornografico tramite chat con agenti sotto copertura: art. 600 ter c.p. 3° o 4° comma (divulgazione o singola cessione ?)

 

Scambio foto e pornografiche di minori in Internet, una questione di competenza: Tribunale di Torre Annunziata, 24 Novembre 2000

 

Computer forensics

 

Cassazione 13 marzo 2009 n. 11135 Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto che le procedure di acquisizione e conservazione dei dati informatici effettuate dalla P.G. abbiano salvaguardato le esigenze di integrità probatoria. Non avendo il legislatore fornito alcuna indicazione circa le procedure di conservazione e duplicazione dei dati informatici, le tecniche adottate dalla polizia giudiziaria possono genericamente stimarsi appropriate, salve ovviamente le successive verifiche di merito.

Cassazione, sentenza 30 ottobre 2008 n. 45078, Per i procedimenti iscritti prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 5 aprile 2008, della legge 18 marzo 2008 n. 48 che ha istituito la competenza del GIP distrettuale per i reati informatici, permangono gli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale

 

Responsabilità provider

 

Tribunale di Lucca: assenza dell’obbligo generale di sorveglianza del provider sulle informazioni che trasmette. La responsabilità per i contenuti dei messaggi è attribuibile solo agli autori degli stessi.

 

Tribunale di Milano, sent. n. 1993/2004: responsabilità diretta ed indiretta del provider ed eventuale esclusione della responsabilità per i contenuti illeciti (immagini) di quanto pubblicato sul sito web

 

Varie - Sentenze di merito

 

Riconosciuto il danno esistenziale per i ritardi sull'attivazione della linea ADSL e mancato rispetto delle disposizioni contrattuali. Una pronuncia del Giudice di Pace di Catanzaro che potrebbe dare soddisfazione a tanti utenti, qualora il precedente si ripetesse.

 

Sull'offerta di consulenza legale sul sito Internet, Corte d'Appello di Tolosa (Francia), 2003

 

Tribunale di Teramo, Sez. di Giulianova, Sent. n. 112/02 del 6 febbraio 2002

 

Pubbliche scommesse via Internet: sentenza di assoluzione del 14 giugno 2000 del Gup di Santa Maria Capua Vetere

 

Tribunale Civile di Teramo: Ordinanza dell'11 dicembre 1997